§ 4.5.125 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 35.
Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell’articolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:19/12/2001
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Proroga dell’affidamento dei servizi).
Art. 2.  (Riparto delle risorse finanziarie).
Art. 3.  (Riequilibrio del fondo regionale trasporti).
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 4.5.125 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 35.

Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell’articolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni.

(B.U. 29 dicembre 2001, n. 36 - S.O. n. 7).

 

Art. 1. (Proroga dell’affidamento dei servizi).

     1. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in atto e in qualsiasi forma esercitati è prorogato al 31 dicembre 2003, previa revisione dei contratti di servizio in essere, per quanto concerne il termine di scadenza e fermo restando, per i servizi superiori a due milioni di chilometri annui, l’obbligo di affidamento da parte del concedente di quote di servizi o di servizi speciali mediante procedura ristretta di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività di vettore. Gli atti di affidamento cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2004 e per l’affidamento dei servizi si procede ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della l.r. 30/1998, fermo restando quanto previsto nell’articolo 22 della medesima l.r. 30/1998.

     2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli enti affidanti possono affidare il servizio di trasporto pubblico locale mediante ricorso alle procedure concorsuali di cui all’articolo 19, comma 1 della l.r. 30/1998 qualora ne abbiano deliberato l’indizione in data anteriore a centottanta giorni precedenti la scadenza del termine di cui all’articolo 24, comma 3 della stessa l.r. 30/1998.

     3. I contratti di servizio di cui all’articolo 24 della l.r. 30/1998, integrati ai sensi del comma 1, devono prevedere un incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere al 31 dicembre 2003 almeno lo 0,35. Il mancato raggiungimento di detto rapporto comporta la pronuncia di decadenza e conseguente risoluzione del contratto di servizio come previsto dal medesimo articolo 24 [1].

     4. [2].

 

     Art. 2. (Riparto delle risorse finanziarie). [3]

     1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative di cui all'articolo 37, comma 1 della L.R. n. 30/1998 nonché quelle relative agli investimenti per i servizi urbani ed interurbani, fino al 31 dicembre 2003 e comunque fino all'effettivo esercizio delle stesse da parte delle province sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 4 della L.R. n. 30/1998.

     2. [In relazione alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, su richiesta dei soggetti gestori del trasporto pubblico locale in concessione, corrisponde direttamente agli stessi gestori la quota di corrispettivo dei contratti di servizio gravanti sul fondo regionale dei trasporti, previa attestazione da parte dell'ente affidante del regolare svolgimento del servizio e degli adempimenti agli obblighi contrattuali] [4].

 

     Art. 3. (Riequilibrio del fondo regionale trasporti). [5]

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Termine così modificato dall’art. 44 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[2] Comma abrogato dall’art. 44 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 44 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[4] Comma abrogato dall’art. 18 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall’art. 46 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.