Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga dell’affidamento dei servizi). |
Art. 2. (Riparto delle risorse finanziarie). |
Art. 3. (Riequilibrio del fondo regionale trasporti). |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 4.5.125 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 35.
Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell’articolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni.
(B.U. 29 dicembre 2001, n. 36 - S.O. n. 7).
Art. 1. (Proroga dell’affidamento dei servizi).
1. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 2 della
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli enti affidanti possono affidare il servizio di trasporto pubblico locale mediante ricorso alle procedure concorsuali di cui all’articolo 19, comma 1 della
3. I contratti di servizio di cui all’articolo 24 della
4. [2].
Art. 2. (Riparto delle risorse finanziarie). [3]
1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative di cui all'articolo 37, comma 1 della
2. [In relazione alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, su richiesta dei soggetti gestori del trasporto pubblico locale in concessione, corrisponde direttamente agli stessi gestori la quota di corrispettivo dei contratti di servizio gravanti sul fondo regionale dei trasporti, previa attestazione da parte dell'ente affidante del regolare svolgimento del servizio e degli adempimenti agli obblighi contrattuali] [4].
Art. 3. (Riequilibrio del fondo regionale trasporti). [5]
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Termine così modificato dall’art. 44 della
[2] Comma abrogato dall’art. 44 della
[3] Articolo così sostituito dall’art. 44 della
[4] Comma abrogato dall’art. 18 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 46 della