Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 11/08/2009 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni varie) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 “Bilancio di previsione |
Art. 3. (Approvazione dei bilanci degli enti) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo a interventi per favorire la monetizzazione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999”) |
Art. 6. (Disposizioni relative al programma di intervento di cui all’articolo 27, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 “Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione [...] |
Art. 7. (Partecipazione della Regione Lazio ad un consorzio con l’Agenzia Spaziale Italiana per la gestione del Galileo Test Range) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.37 - L.R. 11 agosto 2009, n. 22.
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio
(B.U. 21 agosto 2009, n. 31 - S.O. n. 142)
Art. 1. (Disposizioni varie)
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata.
2. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa.
3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
4. L’autorizzazione a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti, di cui all’elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione 2009, è pari ad euro 2.716.707.128,68 in aumento per un importo di euro 168.885.085,18 rispetto a quanto approvato con
5. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante della somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento e l’importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 4, è pari ad euro 6.463.721.522,92 in aumento per un importo di euro 949.371.590,97 rispetto a quanto stabilito dall’articolo 1 della
6. In materia di perenzione amministrativa, sono confermate, per l’esercizio finanziario 2009, le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della
7. Le somme non operative di cui alla limitazione dell’articolo 4, comma 3, della
8. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, su conforme indicazione dell’assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate la direzione regionale economia e finanza a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e la direzione regionale ragioneria generale, di concerto con la direzione regionale economia e finanza, a disporre il blocco dei pagamenti.
9. Per le finalità di cui al comma 8 e per adeguare la contabilizzazione delle concessioni e delle riscossioni di crediti, con particolare riferimento a quelli di cui ai fondi rotativi, alle regole previste dal SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), ai sensi del
10. In materia di anticipazioni di cassa, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della
11. Al fine di dare attivazione a quanto previsto dall’articolo 9 del
12. Alla copertura delle spese di gestione e per le attività della società in house RisorSa s.r.l., costituita ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della
13. L’articolo 33 della
14. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis
(Istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione. Avvocatura)
1. Per lo svolgimento delle specifiche funzioni inerenti all’attività forense, è istituito, nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale, il ruolo professionale degli avvocati della Regione, nel rispetto dei principi della legge e dell’ordinamento professionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli avvocati della Regione sono inseriti organicamente nella struttura denominata “Avvocatura regionale”, alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi della normativa vigente in materia di accesso all’impiego pubblico e di esercizio della professione forense presso le amministrazioni pubbliche.”.
15. La rubrica del capo II del titolo II della
16. Dopo l’articolo 11 della
“Art. 11 bis
(Avvocatura regionale)
1. L’Avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado e svolge, altresì, attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione.
2. L’Avvocatura regionale, nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, è autonoma. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale esercitano le mansioni proprie della professione forense con piena autonomia e rispondono dell’espletamento del mandato professionale unicamente al Presidente della Regione, fermo restando il rispetto degli obblighi giuridici derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego.
3. Ai fini di un razionale svolgimento delle specifiche funzioni professionali, all’Avvocatura regionale è preposto l’avvocato coordinatore. L’incarico di avvocato coordinatore è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, ad avvocati regionali abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e in possesso della qualifica dirigenziale ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno cinque anni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni.
4. All’avvocato coordinatore si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla normativa regionale vigente per i dirigenti delle strutture di vertice dell’amministrazione.
5. Il ricorso al patrocinio esterno, ivi compresa l’Avvocatura dello Stato, da parte della Regione è consentito in caso di incompatibilità degli avvocati regionali rispetto all’oggetto dell’affare da trattare, in caso di eccessivo carico di lavoro segnalato dall’Avvocatura regionale, in caso di motivata opportunità.
6. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinati in particolare:
a) l’articolazione e le modalità di costituzione e tenuta del ruolo professionale;
b) l’organizzazione, il funzionamento e le specifiche competenze dell’Avvocatura regionale, le modalità di espletamento del mandato conferito agli avvocati regionali, nonché il contingente complessivo del personale amministrativo con funzioni di supporto all’Avvocatura regionale;
c) il trattamento economico e giuridico degli avvocati regionali, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.”.
17. Al comma 1 dell’articolo 13 della
18. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 della
“a bis) l’organizzazione, il funzionamento, le specifiche competenze ed il contingente complessivo del personale amministrativo di supporto all’Avvocatura regionale di cui all’articolo 11 bis nonché l’articolazione e le modalità di costituzione e tenuta del ruolo professionale di cui all’articolo 10 bis;”.
19. La Giunta regionale adegua il
20. Fino all’adeguamento del
21. Alla
a) Dopo il comma 7 dell’articolo 2, è aggiunto il seguente:
“7 bis. Il Presidente del CAL e i vice presidenti si avvalgono di una struttura di diretta collaborazione analoga a quelle di cui all’articolo 37, comma 3, della
b) Il comma 1 dell’articolo 9, è sostituito dal seguente:
“1.Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del Consiglio medesimo, in misura pari a quello previsto per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione.”.
22. [Ai fini dell’espletamento del referendum propositivo di leggi regionali di cui all’articolo 62 dello Statuto regionale si applicano, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino degli istituti di democrazia diretta di cui al Titolo VII dello Statuto, le disposizioni di cui alla
23. [Nelle more della riforma del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del
24. Il comma 9 dell’articolo 20 della
“9. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a dirigenti di pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, entro il limite percentuale previsto dal comma 5 bis dell’articolo 19 del
25. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 20 della
26. La Regione, nell’ambito del programma di prevenzione e controllo del cancro alla cervice uterina, sostiene la campagna di vaccinazione anti-papilloma virus (HPV) nel Lazio mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. H13, di un apposito capitolo denominato “Oneri relativi alla campagna di vaccinazione anti-papilloma virus (HPV)”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 2 milioni e 500 mila
27. La Regione, in attuazione dell’articolo 26 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con
28. La Regione, al fine di rendere coerente l’attuale rete dei servizi per la salute mentale con le finalità dei progetti obiettivo regionali e nazionali sulla salute mentale, avvia un intervento straordinario a sostegno delle iniziative previste dalla
29. Alle finalità di cui al comma 30, si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’U.P.B. H13, denominato “Interventi a sostegno dei servizi di salute mentale – parte corrente” con uno stanziamento, pari ad euro 1 milione per l’annualità 2009 e pari ad euro 5 milioni per ciascuna annualità 2010-2011 e mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’U.P.B. H22 denominato “Interventi a sostegno dei servizi di salute mentale – parte capitale” con uno stanziamento pari ad euro 3 milioni per l’annualità 2009 e pari ad euro 5 milioni per ciascuna annualità 2010-2011. Le risorse sul capitolo di conto capitale sono integrate dai proventi della vendita dei beni di cui al comprensorio di S. Maria della Pietà (Azienda USL Roma E) e di eventuali altre strutture presenti nel territorio della Regione utilizzate per la medesima finalità.
30. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce di concerto con le parti sociali e gli operatori del settore, un piano straordinario triennale di intervento sulla salute mentale nella Regione.
31. Al fine di attuare una politica di gestione del patrimonio immobiliare, in ottemperanza con quanto previsto dall’articolo 58 del
32. L’elenco costituente il piano di cui al comma 33 è redatto nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 544 del
a) il luogo e la denominazione;
b) i dati catastali, la stima o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) l’estensione;
e) il reddito;
f) la condizione giuridica dell’immobile (libero, occupato, locato);
g) l’uso o il servizio speciale a cui sono destinati (alienazione o valorizzazione);
h) la destinazione urbanistica.
33. All’interno dell’elenco costituente il piano, sono inseriti quei beni immobili che sono:
a) oggetto di dismissione, se beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali della Regione suscettibili di incrementare le entrate regionali, anche sulla base della progressiva ricognizione straordinaria dei beni effettuata ai sensi delle leggi regionali 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006) e 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 – art. 11
b) oggetto di valorizzazione, se beni che, a seguito della progressiva ricognizione straordinaria di cui alla lettera a), siano suscettibili di una più efficiente valorizzazione economica da effettuarsi, in base al principio di leale collaborazione tra i diversi enti territoriali con le procedure previste dall’articolo 3-bis del
34. Le superfici boschive e le aree destinate a verde pubblico non sono oggetto di dismissione [4].
35. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio, con apposita relazione a consuntivo in merito al grado di realizzazione del piano di alienazione e valorizzazione di cui ai commi 33, 34, 35 e 36.
36. Il comma 1 dell’articolo 20 della
“1.La Regione può rilasciare concessioni relative a beni immobili del proprio patrimonio indisponibile e demaniale a favore di enti locali, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione, persone giuridiche pubbliche e private, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dalla Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, nonché istituzioni, fondazioni, associazioni riconosciute e non, aventi finalità non lucrative qualora l’uso dell’immobile è richiesto per essere destinato a sede degli organismi ivi previsti o per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie, per un periodo massimo di venti anni con esclusione della sublocazione, per un canone ricognitorio annuo stabilito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non inferiore al dieci per cento di quello determinato sulla base di comuni valori di mercato.”.
37. [La revisione dei saggi di aumento dei canoni di concessione di aree del demanio idrico lacuale e fluviale aventi elementi di pregio ambientale, naturalistico e paesistico operata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2009, n. 112, si applica con decorrenza dal 20 settembre 2007. Le somme introitate dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2007, n. 412 a titolo di canoni concessori o indennizzi per l’uso e l’occupazione abusiva di aree del demanio idrico lacuale e fluviale aventi elementi di pregio ambientale, naturalistico e paesistico, non dovute per effetto della disposizione di cui al presente comma, sono restituite agli aventi diritto, anche mediante conguaglio sulle somme comunque dovute alla Regione a titolo di canoni o indennizzi relativi ad altri periodi] [5].
38. La Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, al fine di sostenere il settore delle bioscienze, promuove la costituzione di una società per azioni denominata “Nuova IRBM” che opera per lo sviluppo della ricerca scientifica e per la salvaguardia delle competenze dei ricercatori operanti nel settore delle bioscienze presso l’Istituto di Ricerca di Biologia Molecolare P. Angeletti (I.R.B.M. S.p.A.) di Pomezia, di proprietà della Merck e acquisibile senza costi.
39. Il capitale sociale della società “Nuova IRBM” è pari ad euro 12 milioni interamente sottoscritto dalla Regione e versato in tre annualità. La Regione, entro un anno dalla costituzione della società stessa, si impegna a collocare in tutto o in parte le quote azionarie possedute, mediante procedura di evidenza pubblica che salvaguardi il mantenimento delle attività di ricerca e degli attuali livelli occupazionali. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di ricerca e sviluppo economico, adotta tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione di acquisizione e di successivo collocamento.
40. Agli oneri derivanti dalla costituzione della società “Nuova IRBM” si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. C22, di un apposito capitolo denominato “Oneri connessi alla costituzione della società Nuova IRBM, con uno stanziamento pari ad euro 4 milioni per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011.
41. La Regione, al fine di potenziare e favorire lo sviluppo del sistema aeroportuale laziale, partecipa, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, al capitale sociale della Società Aeroporto di Frosinone S.p.A. e della Società Interporto di Frosinone S.p.A., costituite nella forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, mediante la sottoscrizione di quote societarie.
42. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore competente in materia di mobilità da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alle società, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri. La Regione è rappresentata nell’assemblea delle società dal Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia di mobilità da lui delegato. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.
43. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 41 e 42, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. C22, di due appositi capitoli denominati “Partecipazione al capitale sociale della Società Aeroporto di Frosinone”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 1 milione e 350 mila e “Partecipazione al capitale sociale della Società Interporto di Frosinone”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 1 milione e 800 mila.
44. All’articolo 16 della
a) al comma 1, le parole da: “istituisce il distretto industriale” a: “in tale settore,” sono sostituite dalle seguenti: “sostiene, anche attraverso specifico programma di intervento denominato “Città del Volo”, i lavoratori e le imprese che operano in tale settore ed”;
b) al comma 2, la parola: “marzo” è sostituita dalla seguente: “dicembre” e le parole: “ed i criteri di funzionamento del distretto” sono sostituite dalle seguenti: “nonché gli obiettivi specifici e le modalità di funzionamento del programma”;
c) alla lettera b) del comma 3, le parole: “l’istituzione del distretto industriale di lavoro e servizi di Fiumicino” sono sostituite dalle seguenti: “il programma di intervento”.
45. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma della Costituzione e dell’articolo 11, comma 8, della
46. All’articolo 18 della
a) al comma 1 le parole: “al 30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 agosto 2010”;
b) al comma 2 le parole: “al 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 agosto 2010”.
47. Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 15 della
48. All’articolo 38 della
a) al comma 1 dopo le parole: “soggetto giuridicamente distinto” sono aggiunte le seguenti: “, purché l’autorità competente a livello locale o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, eserciti sul soggetto stesso un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.”;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale può procedere, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del
49. All'articolo 15 della deliberazione legislativa del 6 agosto 2009 concernente "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: [6]
“5bis. Agli oneri connessi all’applicazione del piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata di cui al presente articolo, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. E62, di un apposito capitolo denominato “Spese connesse all’attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 50 milioni e, per ciascuna delle annualità 2010-2018, pari ad euro 65 milioni.”.
50. [La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo degli enti locali e dei municipi, attua un programma straordinario regionale di investimenti mediante l’integrazione pari ad euro 42 milioni per l’annualità 2009 e 28 milioni per l’annualità 2010, delle risorse disponibili sul capitolo C22547] [7].
51. [La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, definisce, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’articolo 23 della
52. I soggetti che previa una selezione di evidenza pubblica hanno ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestano servizio presso le stesse sono, a domanda, immessi nel ruolo della dirigenza della Regione [9].
53. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea ed in particolare:
a) i contributi esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n.994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
b) i contributi soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.
Art. 2. (Modifiche alla
della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009”)
1. Dopo l’articolo 26 della
“Art. 26 bis. (Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati o sui contratti di finanziamento che includono una componente derivata)
1. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del
Art. 3. (Approvazione dei bilanci degli enti)
1. Ai sensi degli articoli 57 e 58 della
a) Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;
b) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL);
c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);
d) Azienda di promozione turistica del Comune di Roma;
e) Azienda di promozione turistica della Provincia di Roma;
f) Azienda di promozione turistica della Provincia di Frosinone;
g) Azienda di promozione turistica della Provincia di Latina;
h) Azienda di promozione turistica della Provincia di Viterbo;
i) Azienda di promozione turistica della Provincia di Rieti.
2. Le APT, istituite con la
a) APT del Comune di Roma 743.923,67
b) APT della Provincia di Roma 820.964,30
c) APT della Provincia di Frosinone 1.137.679,12
d) APT della Provincia di Latina 1.468.453,03
e) APT della Provincia di Viterbo 731.762,68
f) APT della Provincia di Rieti 897.217,20
____________
Totale 5.800.000,00
3. Le schede riepilogative dei bilanci degli enti di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge.
Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
a) nella rubrica dopo le parole: “verso le pubbliche amministrazioni” sono aggiunte le seguenti: “e le imprese pubbliche”;
b) al comma 1 dopo le parole: “verso la pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “e le imprese pubbliche di cui all’articolo 3, comma 28, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”;
c) al comma 3 dopo le parole: “verso la PA” sono inserite le seguenti: “e le imprese pubbliche”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Art. 11
(Rinuncia alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali.
Limite di rimborsabilità degli stessi)
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative tributarie o interessi legali, maturati alla data di entrata in vigore delle presente legge e maturandi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito e per ciascun periodo tributario, non superi l’importo di euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative tributarie o interessi legali, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. Non si procede al rimborso dovuto per i tributi regionali di ogni specie ed oneri connessi, di importo non superiore ad euro 16,53.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.”.
Art. 6. (Disposizioni relative al programma di intervento di cui all’articolo 27, comma 1, della
1. Alle domande di contributo relative al programma di intervento, sospese per effetto dell’articolo 27, comma 1, della
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di turismo, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l’ammissibilità delle domande di cui al comma 1, nonché la documentazione da allegare alle stesse ai fini della concessione del contributo
3. Gli oneri relativi all’attuazione del programma di intervento di cui al presente articolo, pari ad euro 5 milioni, gravano sul capitolo B44105.
Art. 7. (Partecipazione della Regione Lazio ad un consorzio con l’Agenzia Spaziale Italiana per la gestione del Galileo Test Range)
1. Al fine di rafforzare la competitività del settore aerospaziale nel territorio regionale, la Regione, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Ricerca Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche, Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione: Stralcio Distretto Tecnologico nel Settore dell’Industria Aerospaziale (APQ6)”, stipulato tra la Regione Lazio, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze, sviluppa e gestisce la fase avanzata del progetto Galileo Test Range (GTR) attraverso la partecipazione ad un consorzio paritetico con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
2. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente per materia da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione al consorzio di cui al comma 1.
3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul capitolo di cui all’UPB C32 [10].
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio.
(Omissis)
[1] Comma già modificato dall'art. 21 della
[2] Comma abrogato dall'art. 30 della
[3] Comma modificato dall'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art. unico della
[5] Comma abrogato dall'art. 2 della
[6] Alinea così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 settembre 2009, n. 34. Il riferimento è alla
[7] Comma abrogato dall'art. 1 della
[8] Comma abrogato dall'art. 1 della
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2010, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della