§ 6.2.75 – L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:17/02/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario).
Art. 2.  (Rifinanziamento di leggi regionali).
Art. 3.  (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario [...]
Art. 4.  (Limiti agli impegni di spesa).
Art. 5.  (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario [...]
Art. 6.  (Programmi per quartieri urbani svantaggiati).
Art. 7.  (Concorso finanziario per l’adeguamento alle norme antifumo).
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche).
Art. 9.  (Modifiche agli articoli 97 e 98 della legge regionale 6 agosto 1999, n 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e [...]
Art. 10.  (Disposizioni concernenti la cessione di unità immobiliari delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale del Lazio ATER).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche).
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 “Disciplina urbanistica per la costruzione di serre” e successive modifiche).
Art. 13.  (Incentivi per l'impresa sociale).
Art. 14.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 “Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra [...]
Art. 15.  (Finanziamento al Comune di Castelforte per la valorizzazione ed il recupero delle Terme di Suio denominate "Aquae Vescinae").
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 " Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche).
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 "Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari").
Art. 18.  (Promozione della costituzione di un consorzio regionale nel settore del turismo ed industria alberghiera).
Art. 19.  (Finanziamento per l’organizzazione della manifestazione sportiva "Special Olympics European Youth Games"
Art. 20.  (Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio).
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2004 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”).
Art. 22.  (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Clausola di sospensione).
Art. 23.  (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche).
Art. 24.  (Contributo all’Associazione Filmstudio di Roma).
Art. 25.  (Disposizioni in materia di beni e servizi culturali).
Art. 26.  (Disposizioni in materia di impianti sportivi).
Art. 27.  (Riconoscimento dell'attività dell'ente morale associazione teatrale fra i comuni del Lazio- ATCL e dell'attività del consorzio Circuito Estivo del Lazio di Teatro e Musica- CELTEM).
Art. 28.  Contributo alla Fondazione Quadriennale di Roma.
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 "Comitato regionale per i lavori pubblici" e successive modifiche).
Art. 30.  (Disposizioni in materia di opere pubbliche).
Art. 31.  (Contributi per opere pubbliche su edifici scolastici).
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 concernente: "Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di [...]
Art. 33.  (Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati).
Art. 34.  (Sedi comunali).
Art. 35.  (Disposizioni per 1'adeguamento degli esercizi e dei luoghi di lavoro alla normativa sulla tutela della salute dei non fumatori).
Art. 36.  (Modifica all'allegato A previsto dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 22 “Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio”).
Art. 37.  (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente la difesa del suolo e successive modifiche).
Art. 38.  (Disposizioni concernenti i canoni demaniali di concessione di acque pubbliche e la relativa addizionale regionale prevista dalla legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 “Istituzione dell’addizionale [...]
Art. 39.  (Contributo alle province per le funzioni delegate in materia di risorse idriche).
Art. 40.  (Misure sperimentali di politica ambientale).
Art. 41.  (Fondo per la ricerca scientifica. Accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze).
Art. 42.  (Contributo per la reindustrializzazione del sito industriale ex Good Year).
Art. 43.  (Centro per la formazione sportiva nel Comune di Subiaco).
Art. 44.  (Contributo all'Esposizione permanente del design e del made in Italy).
Art. 45.  (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi" e successive modifiche).
Art. 46.  (Finanziamento ai Comuni di Montopoli Sabina, Castelnuovo di Farfa e Fara Sabina per la valorizzazione della Valle di Farfa).
Art. 47.  (Contributo alle agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze economiche negative dello tsunami).
Art. 48.  (Incremento dello stanziamento in favore di persone anziane).
Art. 49.  (Servizi di assistenza aggiuntiva a favore di soggetti con grave invalidità fisica, psichica e sensoriale).
Art. 50.  (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 "Norme in favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori”).
Art. 51.  (Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al fondo regionale straordinario per il conseguimento dell'autosufficienza di sangue e successive modifiche).
Art. 52.  (Locazioni a canoni ricognitori).
Art. 53.  (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori". Disposizioni transitorie e finanziarie).
Art. 54.  (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata da1 Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2004, concernente modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n 58 relativa al trasporto [...]
Art. 55.  (Riqualificazione dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia).
Art. 56.  (Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti).
Art. 57.  (Contributo finanziario a favore dei bambini rumeni sieropositivi).
Art. 58.  (Integrazione dell'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle comunità giovanili e successive modifiche).
Art. 59.  (Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1987 n. 2 “Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano”).
Art. 60.  (Attività di Unionfidi Lazio S.p.A.).
Art. 61.  (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio - Astral S.p.a.).
Art. 62.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche).
Art. 63.  (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 8 “Disciplina del referendum popolare per l’approvazione dello Statuto regionale e delle relative modifiche”).
Art. 64.  (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari
Art. 65.  (Interventi per il recupero urbanistico nelle periferie urbane).
Art. 66.  (Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi erogati in ambito universitario).
Art. 67.  (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 ”Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche).
Art. 68.  (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 34 “Partecipazione della Regione alla costituzione della Società per azioni denominata Fiera di Frosinone S.p.A.”).
Art. 69.  (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 “Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti le nomine dei componenti della Giunta regionale [...]
Art. 70.  (Modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale").
Art. 71.  (Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti).
Art. 72.  (Modifica all’articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo agli aiuti internazionali realizzati dalle organizzazioni non governative).
Art. 73.  (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 “Utilizzazione dei beni patrimoniali dell’ex Opera Nazionale per i combattenti (ONC) trasferiti alla Regione Lazio” e successive [...]
Art. 74.  (Contributo per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti di Colfelice).
Art. 75.  (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo alle misure di sostegno al reddito).
Art. 76.  (Iniziative a favore del mercato ortofrutticolo di Fondi e del centro agroalimentare).
Art. 77.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 "Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap”).
Art. 78.  (Finanziamento per la promozione di percorsi di integrazione dei bambini immigrati di seconda generazione).
Art. 79.  (Acquisto di apparecchi retroauricolari e protesi cocleari).
Art. 80.  (Disposizioni relative alle strutture assistenziali ospitanti pazienti psichiatrici).
Art. 81.  (Costituzione struttura regionale denominata "Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”).
Art. 82.  (Entrata in vigore).


§ 6.2.75 – L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005.

(B.U. 19 febbraio 2005, n. 5 – S.O. n. 9).

 

Art. 1. (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario).

     1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l'esercizio 2005 nei termini di competenza e di cassa nell'importo di euro 2.376.377.407,71 per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione e contabilità della Regione); le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2005.

     2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate, sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

 

     Art. 2. (Rifinanziamento di leggi regionali).

     1. Relativamente all'anno finanziario 2005 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A" che costituisce parte integrante della presente legge.

 

     Art. 3. (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1992”).

     1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.

 

     Art. 4. (Limiti agli impegni di spesa).

     1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la facoltà di impegnare per il 2005 spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali nonché alle annualità relative ai limiti di impegno e ad altre rate di ammortamento dei mutui.

     2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 1, esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

     3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell’ottantacinque per cento dello stanziamento annuo.

     4. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3 su motivata proposta dell’assessore competente per materia, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie.

     5. Alle deliberazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

 

     Art. 5. (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997”).

     1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2005 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/97.

 

     Art. 6. (Programmi per quartieri urbani svantaggiati).

     1. Al fine di concorrere agli oneri relativi ai progetti di risanamento igienico-sanitario e di recupero dei quartieri urbani svantaggiati del Comune di Roma, è stanziata, nell'ambito dell'UPB C12, la somma di euro 50.000.000,00, per i rispettivi importi di euro 20.000.000,00 per l'anno 2005, euro 20.000.000,00 per l'anno 2006 ed euro 10.000.000,00 per l'anno 2007, mediante istituzione di apposito capitolo.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e le procedure per la presentazione dei programmi di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione degli interventi, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione a scomputo.

     3. Al fine di favorire la fruizione di servizi culturali, espositivi e teatrali nei quartieri urbani svantaggiati, è stanziata a favore dell'Azienda territoriale per l’edilizia residenziale a Roma (ATER) la somma di euro 2.000.000,00 per l'anno 2005 e di euro 3.000.000,00 per l'anno 2006, per opere di ristrutturazione ed allestimento, mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB C12.

 

     Art. 7. (Concorso finanziario per l’adeguamento alle norme antifumo).

     1. Al fine di concorrere agli oneri a carico degli operatori per l'adeguamento alle norme antifumo di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), è stanziata la somma di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB B32. [1]

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati criteri e modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate alle ristrutturazioni dei locali adibiti ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), alla somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alla tipicità e qualità dell’offerta.

     3. La quantificazione delle agevolazioni è stabilita nell'ambito del "de minimis" definito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche).

     1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/1999 è aggiunta la seguente:

"s bis) la vigilanza sulla gestione amministrativo - finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.".

     2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 12/1999 è abrogata.

     3. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 12/1999 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per il supporto alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera s bis), l'amministrazione regionale può avvalersi dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.".

     4. Dopo l'articolo 9 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis. (Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio).

1. Nell'ambito della Direzione regionale Piani e programmi di edilizia residenziale è costituito, ai sensi della vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, l'osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio, quale struttura preposta all’acquisizione e al monitoraggio permanenti dei dati e degli elementi comunque concernenti la situazione abitativa nonché alla sintesi delle conoscenze e al supporto tecnico per l’individuazione delle politiche regionali in materia.

2. L'osservatorio provvede, tra l’altro, alla rilevazione del fenomeno abitativo con analisi ed elaborazioni, avuto riguardo, in particolare, alle situazioni di disagio connesse a sfratti e condizioni di indigenza, alla consistenza ed articolazione del mercato immobiliare della casa, ai contesti territoriali socio - economici, alle incidenze delle politiche espresse ai vari livelli e per gli aspetti incidenti nel settore dell'edilizia residenziale.

3. L’osservatorio presenta ogni anno una relazione alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente sui dati acquisiti in merito alle competenze di cui al comma 2.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, l'amministrazione regionale promuove forme di collaborazione e di coordinamento con altre amministrazioni pubbliche, enti e soggetti, sia a livello nazionale che locale.".

     5. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 12/1999 è abrogata.

     6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 12/1999 è inserita la seguente:

“a bis) l’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 40;”.

 

     Art. 9. (Modifiche agli articoli 97 e 98 della legge regionale 6 agosto 1999, n 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche, concernenti le funzioni e i compiti della Regione e dei comuni in materia di edilizia residenziale pubblica).

     1. Dopo la lettera t) del comma 1 dell'articolo 97 della l.r. 14/1999 è aggiunta la seguente:

"t bis) la vigilanza sulla gestione amministrativo - finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.".

     2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 14/1999 è abrogata.

 

     Art. 10. (Disposizioni concernenti la cessione di unità immobiliari delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale del Lazio ATER).

     1. Per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Lazio (ATER), il prezzo di cessione è determinato applicando alle rendite catastali un moltiplicatore pari a 100, con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di vetustà di costruzione dell’immobile, fino ad un massimo di 20 anni.

     2. Le unità immobiliari ad uso non abitativo oggetto di cessione da parte dell'ATER possono essere alienate dagli acquirenti anche prima del temine di dieci anni decorrente dalla data di registrazione del contratto di acquisto, fatto salvo il diritto di prelazione da parte dell'ATER stesso, purché sia stato interamente pagato il prezzo di cessione.

     3. I proventi derivanti dall’alienazione delle unità immobiliari di cui al presente articolo, fino ad un massimo dell’80 per cento, devono essere destinati prioritariamente ai fini della redazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 17, comma 5, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica).

     4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo si applica la vigente normativa in materia di cessione del patrimonio delle ATER.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche).

     1. Al comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 29/1997 le parole: ", diverse da quelle di cui al comma 1," sono soppresse.

     2. Il comma 9 dell'articolo 39 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998), è sostituito dal seguente:

"9. Per le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in deroga a quanto previsto dalle relative leggi istitutive, i piani di assetto ed i regolamenti dei parchi e delle riserve di cui alla l.r. 46/1977, ivi compresi eventuali atti preliminari relativi alla perimetrazione delle aree naturali protette, qualora non siano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono adottati ed approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 e diventano efficaci secondo quanto previsto dagli articoli 26, comma 5 e 27 comma 8, nel caso in cui non siano stati adottati dagli organismi di gestione alla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 26, comma 3 e 27, comma 7, il termine per l'adozione del piano e del regolamento dell'area naturale protetta è fissato al 31 dicembre1998;

b) sono approvati dalla Regione con le modalità indicate negli articoli 26, comma 4 e 27, comma 6 e diventano efficaci secondo quanto previsto dagli stessi articoli 26, comma 5 e 27, comma 8, nel caso in cui siano stati adottati dagli organismi di gestione alla data di entrata in vigore della presente legge.".

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 “Disciplina urbanistica per la costruzione di serre” e successive modifiche).

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'altezza misurata al colmo delle coperture non deve superare i metri 7,50 (sette e cinquanta);";

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'altezza delle pareti verticali deve essere contenuta in metri 5 (cinque) misurata in corrispondenza della linea di intersezione della falda del tetto con la stessa parete verticale;";

     c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) è ammessa la costruzione di avanserre di servizio, con gli stessi materiali utilizzati per la costruzione delle serre, purché la superficie coperta non superi il 20 per cento della superficie delle serre e l'altezza massima, misurata alla linea di colmo, sia contenuta in metri 7,50 (sette e cinquanta);".

 

     Art. 13. (Incentivi per l'impresa sociale).

     1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 4 e articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove interventi per il sostegno e la qualificazione delle imprese sociali all'interno del territorio regionale.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 devono contribuire al rafforzamento dell'offerta e della qualità dei servizi sociali rivolti ai disabili, ai minori, agli anziani nonché ad incentivare progetti connessi con l'inserimento sociale o lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n.193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti).

     3. I contributi sono erogati dalla Regione nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001.

     4. Ai fini del presente articolo sono imprese sociali gli organismi non lucrativi di utilità sociale riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) e le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997, che esercitano in via stabile e principale un'attività di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nell'ambito dell'UPB H 41 un apposito fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dell’impresa sociale", di seguito denominato fondo, destinato a:

     a) finanziare progetti di investimento e sviluppo per le nuove imprese sociali o per le imprese sociali già esistenti, finalizzati a: sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare anziani e disabili gravi; rafforzare i diritti dei minori; favorire le pari opportunità; favorire l'inclusione degli immigrati; prevenire fenomeni di dipendenza da droga, alcol e sostanze psicotrope; favorire l'inserimento sociale e/o lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della L.381/1991;

     b) realizzare studi, attività di progettazione, iniziative connesse con le finalità del presente articolo, nonché partecipare a consorzi e società di servizi, costituiti in forma temporanea o definitiva, sempre operanti nell'ambito delle finalità del presente articolo.

     6. Il fondo è gestito, tramite apposita convenzione, dalla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (FILAS).

     7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

     a) i criteri e le modalità per accedere al fondo, ivi compresa la definizione della tipologia di progetti da ritenere ammissibili;

     b) lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione ed il soggetto gestore del fondo.

     8. La FI.LA.S. inoltre, a richiesta della Regione può utilizzare una quota del fondo per spese connesse all'attuazione di programmi comunitari, di leggi nazionali e regionali e per la realizzazione di azioni sperimentali finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle piccole e medie imprese sociali del Lazio.

     9. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell'ambito dell'UPB H41, un apposito capitolo denominato "Fondo per l'incentivazione dell'impresa sociale" con lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2005 di euro 3.000.000,00 (tremilioni).

 

     Art. 14. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 “Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione” e successive modifiche).

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1993 le parole da: “I contributi” fino a: “e di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi ai confidi come definiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modifiche, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici)”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 46/1993 è inserito il seguente:

“1 bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della l. 326/2003, i consorzi o società consortili di garanzia fidi già costituiti adeguano la propria struttura patrimoniale ai requisiti dimensionali ivi previsti.”.

 

     Art. 15. (Finanziamento al Comune di Castelforte per la valorizzazione ed il recupero delle Terme di Suio denominate "Aquae Vescinae").

     1. Al fine di valorizzare e recuperare le terme di Suio denominate "Aquae Vescinae" è assegnato al Comune di Castelforte un finanziamento di euro 650.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

     2. Per la finalità di cui al comma 1, il Comune di Castelforte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla direzione regionale competente in materia di attività produttive, apposito progetto approvato dal Comune stesso e corredato dalla relazione tecnica e dal quadro economico relativo alla spesa complessiva.

     3. Il finanziamento previsto al comma 1 è erogato con determinazione del direttore del dipartimento competente con le seguenti modalità:

     a) il 10 per cento alla presentazione del progetto approvato e corredato dalla documentazione di cui al comma 2;

     b) il restante 90 per cento secondo quanto previsto dall'articolo 6,secondo comma, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

     4. All'onere previsto al comma 1 si provvede mediante l’istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell’UPB B22.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 " Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche). [2]

     [1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 sono aggiunte in fine le parole: “e dall’Agenzia per l’impiego del Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)”.

     2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 è aggiunta, la seguente:

“e bis) svolgere l'attività istruttoria in ordine alle procedure per l'erogazione del contributo previsto dall’articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione).”.]

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 "Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari"). [3]

     [1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2003 è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle more della designazione dei membri previsti al comma 1, il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.".

     2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/2003 le parole: "e sindacali" sono soppresse.

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 25/2003 è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle more delle designazioni dei membri previsti al comma 2, i comitati direttivi si intendono validamente costituiti quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.".

     4. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 25/2003, è inserito il seguente:

"2 bis. Nelle more della designazione dei membri previsti al comma 2, le commissioni di sorveglianza si intendono validamente costituite quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.".]

 

     Art. 18. (Promozione della costituzione di un consorzio regionale nel settore del turismo ed industria alberghiera).

     1. Nell'ambito delle risorse stanziate nel capitolo di spesa C22510 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2005, una quota è destinata alla costituzione di un consorzio regionale nel settore del turismo ed industria alberghiera, nonché alla partecipazione allo stesso, anche in quota maggioritaria, da parte dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999).

     2. La partecipazione al consorzio di cui al comma 1 avviene in coerenza con il programma triennale d’interventi e con i piani annuali di attività dell'Agenzia, previsti dall'articolo 24, comma 8 della l.r. 6/1999.

     3. Le attività del consorzio di cui al comma 1, nell'ambito delle azioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione e della occupabilità, sono finalizzate, in particolare:

     a) all'individuazione ed allo sviluppo di processi e di standard formativi;

     b) all'individuazione ed allo sviluppo di modelli e ruoli professionali;

     c) all'ottimizzazione delle risorse;

     d) al supporto nei processi di riorganizzazione aziendale.

     4. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) stabilisce, in particolare:

     a) i criteri, le modalità e le condizioni per la costituzione del consorzio di cui al comma 1;

     b) le modalità di individuazione, secondo procedure ad evidenza pubblica, dei partner regionali nel consorzio di cui al comma 1;

     c) le modalità di impiego delle risorse, anche comunitarie, da parte del consorzio di cui al comma 1, per il conseguimento delle finalità previste al comma 3.

 

     Art. 19. (Finanziamento per l’organizzazione della manifestazione sportiva "Special Olympics European Youth Games" [4]).

     1. La Regione sostiene l'iniziativa di alto valore sociale, organizzata da "Special Olympics Italia Onlus", riguardante la manifestazione sportiva denominata Special Olympics Lazio, coinvolgendo anche altre città del Lazio. L'evento, di livello europeo, renderà protagonisti le ragazze ed i ragazzi portatori della sindrome down e con ritardo mentale [5].

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo G31515 [6].

 

     Art. 20. (Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio).

     1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004) in materia di sostegno alle imprese del Lazio, è istituito un fondo destinato alla realizzazione di programmi di trasferimento del rischio su portafogli di finanziamenti erogati dal sistema bancario alle imprese del Lazio, nonché di ogni altro intervento di sostegno all’accesso al credito [7].

     2. Il fondo di cui al comma 1, denominato "Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio", è affidato in gestione alla costituenda banca di garanzia regionale, che lo gestisce sulla base di una apposita convenzione.

     3. La convenzione di cui al comma 2 regola in particolare le modalità di utilizzo delle risorse da parte della costituenda banca di garanzia regionale nonché gli obblighi di informativa alla Regione circa i programmi realizzati con il sostegno delle risorse del fondo.

     4. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è fissata in euro 20 milioni annui per tre anni, a decorrere dall'anno 2005, anche mediante garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2004 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”).

     1. All'articolo 10 della l.r. 2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole "di tipo negoziale" sono soppresse e le parole da “è altresì volto“ a: “individuate” sono sostituite dalle seguenti: "è altresì volto alla promozione dei fondi pensione aperti ovvero di altre forme pensionistiche previste o disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria).";

     b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. La società di cui al comma 3, dotata delle caratteristiche previste dalla normativa di riferimento, può istituire e gestire i fondi pensione attivati ai sensi del presente articolo; ad essa può essere inoltre affidata la gestione patrimoniale delle risorse assegnate dalla Regione all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A. ed alle società da essa coordinate ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 6/1999.

5 ter. Ai sensi e secondo le modalità di finanziamento previste dalla l. 243/2004 e dal d.lgs. 124/1993 la Regione può istituire o promuovere uno o più fondi pensione tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, tra le quali la società di cui al comma 3, il cui funzionamento è disciplinato con regolamento regionale nel rispetto dei principi della normativa nazionale in materia.”.

 

     Art. 22. (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Clausola di sospensione).

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato.

     2. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

     Art. 23. (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/1995 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per lo svolgimento di attività relative ai compiti di cui al presente articolo nonché di attività strumentali o accessorie, l'Agenzia può promuovere la costituzione o partecipare a società, fondazioni o consorzi aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio, in conformità ad apposite direttive emanate dalla Giunta regionale o previa direttiva della Giunta stessa.".

 

     Art. 24. (Contributo all’Associazione Filmstudio di Roma).

     1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di promozione della cinematografia, la Regione riconosce e sostiene, quali iniziative ricorrenti di interesse regionale, ai fini della promozione della cultura del cinema nazionale e internazionale, le rassegne filmografiche dell'Associazione Filmstudio di Roma stanziando per l’anno 2005 la somma di euro 100.000,00 nell'ambito dell’UPB G11.

     2. L'Associazione Filmstudio presenta entro il 31 dicembre 2005 alla Regione, per l'approvazione da parte del competente assessorato, il programma, completo di bilancio, delle rassegne previste nel corso dell'anno successivo.

     3. In sede di prima applicazione e per il solo anno 2005 il termine per la presentazione del programma è fissato al 28 febbraio 2005.

 

     Art. 25. (Disposizioni in materia di beni e servizi culturali).

     1. Il termine di cui al punto 1.5.3 del piano settoriale 2004 per i beni e servizi culturali approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 654, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 settembre 2004, n. 26, s.o. n. 2 è prorogato al 31 marzo 2005.

     2. Il termine per la presentazione da parte delle Province e del Comune di Roma dei piani degli interventi per i beni e servizi culturali relativi al proprio ambito territoriale è prorogato al 31 gennaio 2005.

     3. Al fine di dare attuazione ad interventi previsti dal piano annuale 2004 di catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, per i quali l’obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell'ambito dei seguenti capitoli: capitolo G23506, euro 335.951,12; capitolo G24524, euro 100.000,00 (sistema informativo). Gli importi relativi ai singoli interventi sono assegnati con determinazione dirigenziale.

     4. Il termine del 31 dicembre 2004, entro cui realizzare le iniziative culturali e di spettacolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2004, n. 364 (Approvazione "Bando per gli interventi a sostegno delle attività di promozione culturale e di spettacolo nella Regione Lazio per l'anno 2004") pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 2004, n. 16, è prorogato al 30 giugno 2005. La somma di euro 1.000.000,00 a valere sullo stanziamento del capitolo G11507, per l'esercizio finanziario 2005 è destinata alle iniziative culturali e di spettacolo di cui alla deliberazione sopracitata realizzate nel corso dell’anno 2004 o nel primo semestre dell'anno 2005.

     5. Il termine del 31 dicembre 2004 entro cui realizzare le iniziative cultura1i e di spettacolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2004, n. 913 (Approvazione “Piano annuale dei Grandi Eventi" l.r. 8/2002) è prorogato a1 31 ottobre 2005.

     6. E' confermato, a valere sullo stanziamento previsto nell’'UPB G11 del bilancio 2005, il contributo di euro 175.000,00 alla Fondazione Istituto di studi storici europei previsto dall'articolo 24 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004).

     7. Nelle more della revisione della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31 concernente la riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali, limitatamente all'anno 2005, le iniziative ed i programmi predisposti dal centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali sono approvati dai competenti organi regionali, prescindendo dal parere del comitato tecnico- scientifico di cui all'articolo 3 della legge regionale medesima.

     8. Il termine entro cui realizzare le iniziative previste all’articolo 51 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2004) è prorogato al 30 aprile 2005.

 

     Art. 26. (Disposizioni in materia di impianti sportivi).

     1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo G32501, per l'esercizio finanziario 2005, la somma di euro 470.594,00 è destinata a contributi per acquisti, effettuati nell'anno 2004, di attrezzature di base relative ad impianti sportivi o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica, richiesti ai sensi della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) con istanze pervenute entro il 30 giugno 2003.

     2. Per l'anno 2005, in relazione agli impianti sportivi dei centri bocciofili, lo stanziamento a valere sul capitolo G 32504 è destinato alle medesime finalità di cui all'articolo 57 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), nei limiti e secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

 

     Art. 27. (Riconoscimento dell'attività dell'ente morale associazione teatrale fra i comuni del Lazio- ATCL e dell'attività del consorzio Circuito Estivo del Lazio di Teatro e Musica- CELTEM). [8]

     [1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di promozione dello spettacolo dal vivo, la Regione riconosce e sostiene, quali iniziative ricorrenti di interesse regionale, l'attività dell'ente morale Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio - ATCL, che organizza il circuito teatrale regionale, e del consorzio Circuito Estivo del Lazio di Teatro e Musica – CELTEM che organizza attività di circuitazione di spettacoli dal vivo nell'ambito della manifestazione “Lazioestate”.

     2. Per concorrere alle attività del circuito teatrale regionale, avuto riguardo in particolare agli obiettivi di decentramento, di promozione e di diffusione degli spettacoli nel territorio, di formazione del pubblico, di valorizzazione dei siti storici regionali tramite lo spettacolo, la Regione, nell’ambito dello stanziamento dell’UPB G11, assegna un contributo annuale all’ATCL secondo la seguente articolazione:

     a) esercizio 2005 euro 500.000,00;

     b) esercizio 2006 euro 500.000,00;

     c) esercizio 2007 euro 500.000,00.

     3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ATCL presenta alla Regione, per l'approvazione da parte del competente assessorato, un programma di attività per l’anno successivo, completo di bilancio, comprendente:

     a) la programmazione dei teatri regionali, tramite cartelloni di spettacolo dal vivo;

     b) la progettazione di iniziative riguardanti la sperimentazione, i nuovi linguaggi, il teatro per l'infanzia e la gioventù;

     c) le iniziative per la promozione e la formazione del pubblico;

     d) l'attività editoriale e di comunicazione;

     e) la programmazione di festival e rassegne, anche estivi, presso siti di rilevanza storica della regione.

     4. Per concorrere alle attività del Consorzio CELTEM che organizza attività di circuitazione di spettacoli dal vivo nell'ambito delle manifestazione “Lazioestate”, la Regione, nell'ambito dello stanziamento dell'UPB G11, assegna un contributo annuale al Consorzio CELTEM secondo la seguente articolazione:

     a) esercizio 2005 euro 300.000,00;

     b) esercizio 2006 euro 300.000,00;

     c) esercizio 2007 euro 300.000,00.

     5. Il Consorzio CELTEM entro il 31 dicembre di ciascun anno presenta alla Regione, per l'approvazione da parte del competente assessorato, un programma di attività per l'estate dell'anno successivo, completo di bilancio, comprendente:

     a) la programmazione degli spettacoli estivi;

     b) la programmazione di festival e rassegne estive presso siti di rilevanza storica della Regione;

     c) l'attività editoriale e di comunicazione.

     6. Per il solo anno 2005, i termini indicati nei commi 3 e 5 sono fissati a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 28. Contributo alla Fondazione Quadriennale di Roma. [9]

     1. Nell'ambito delle attività e iniziative finalizzate alla diffusione dell'arte, la Regione concede alla Fondazione Quadriennale di Roma, per le attività svolte nell'anno 2005, un contributo di euro 25.000,00.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 "Comitato regionale per i lavori pubblici" e successive modifiche).

     1. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 5/2002 è inserita la seguente:

"c ter) dal direttore regionale competente in materia di trasporti;".

     2. All'articolo 3 della l.r. 5/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: "definitivi o esecutivi" sono inserite le seguenti: "ovvero preliminari nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche";

     b) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:

"e bis) concessioni di piccole e grandi derivazioni di acque pubbliche di competenza rispettivamente, della provincia e della Regione,  qualora siano state proposte opposizioni o vi siano domande concorrenti;

e ter) istanze tendenti ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, avanzate da soggetti privati promotori delle espropriazioni e  necessarie per l'esecuzione di opere ed interventi previsti da leggi speciali;e quater) altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedano il preventivo parere di  organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.";

     c) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: "definitivo o esecutivo" sono inserite le seguenti: "ovvero preliminare nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche".

 

     Art. 30. (Disposizioni in materia di opere pubbliche).

     1. Nelle more dell'adozione di apposita normativa in materia, le opere ed i lavori pubblici seguono, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, dalla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30. Per interventi attuati con finanziamenti regionali, anche parziali, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al presente articolo.

     2. Al fine di consentire agli enti locali di attuare la normativa di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), anche per le attività finanziate con fondi a carico del bilancio regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), i finanziamenti loro concessi, e da loro utilizzabili solo con procedura di gara, sono confermati negli esercizi finanziari successivi a quello relativo all'anno di finanziamento.

     3. Il mantenimento in bilancio per gli esercizi successivi, nei limiti delle sole quote che vengono a scadenza in relazione agli adempimenti richiesti dall'articolo 6 della l.r. 88/1980, è subordinato alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi, che deve pervenire all'assessorato promotore del finanziamento, entro il 15 ottobre:

     a) dell'esercizio successivo a quello:

     1) del finanziamento, per i finanziamenti in conto capitale;

     2) dell'inizio dell'istruttoria di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, per i finanziamenti in conto mutuo [10];

     b) del secondo esercizio successivo a quello del finanziamento, nel caso di particolari e complesse opere e per le quali così sia previsto dal provvedimento di concessione del finanziamento.

     4. In relazione a quanto previsto al comma 3 e fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'autorizzazione alla spesa decade, ed il finanziamento deve intendersi revocato, se non perviene la comunicazione di cui al comma 3 entro la data fissata.

     5. Il direttore regionale competente per materia, può concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione di cui al comma 3, su istanza del soggetto finanziato da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo [11].

     6. I responsabili dei procedimenti di spesa sono tenuti a vigilare sul rispetto dei termini fissati.

     7. Gli enti locali sono autorizzati, per i finanziamenti richiamati al comma 1, a considerare quale titolo giuridico previsto dall'articolo 179, comma 2, del d.lgs. 267/2000, il provvedimento di concessione del finanziamento.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti privati destinatari di finanziamenti regionali [12].

     9. Per le opere ed i lavori pubblici il cui importo a base di gara non è superiore a 500 mila euro, il responsabile unico del procedimento della stazione appaltante presenta apposita dichiarazione attestante:

a) la rispondenza del progetto alle finalità del finanziamento concesso dalla Regione;

b) la rispondenza del quadro economico a quanto riportato in sede di finanziamento regionale;

c) la completezza degli elaborati progettuali rispetto a quanto previsto dalle vigenti normative;

d) il possesso di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari per la realizzazione dell’opera;

e) l’avvenuta approvazione del progetto da parte della stazione appaltante con relativa copertura finanziaria;

f) la conformità dei prezzi di elenco al prezziario regionale o, nei casi di nuovi prezzi, la validità delle relative analisi dei prezzi [13].

 

     Art. 31. (Contributi per opere pubbliche su edifici scolastici). [14]

     1. A partire dall'esercizio finanziario 2007, i contributi per opere pubbliche su edifici scolastici, facenti carico a fondi regionali e/o statali e/o comunitari possono essere concessi solo per gli edifici scolastici registrati nel nodo regionale dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 concernente: "Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi").

     1. Nel titolo della l.r. 74/1989 le parole: ", comunità montane e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale".

     2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r..74/1989 le parole: ", comunità montane e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "e loro forme associative nonché agli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale".

     3. Gli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 74/1989 sono abrogati.

 

     Art. 33. (Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati).

     1. Lo stanziamento previsto sul capitolo E56501 denominato "Concorso regionale nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (l.r. 18.6.1991, n. 21, art. 32)" può essere utilizzato, dato il tempo trascorso ed in via eccezionale, per il finanziamento delle domande presentate entro il 1° marzo 2003 da cittadini con invalidità parziale.

     2. Per le domande presentate a far data dal 2 marzo 2004, il contributo regionale per gli interventi di cui al comma 1 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a euro 4.000,00; è aumentato del 25 per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da oltre euro 4.000,00 ad euro 19.500,00, ed altresì di un ulteriore 5 per cento per costi da oltre euro 19.500,00 ad euro 52.000,00.

     3. I contributi per le domande di cui al comma 2 concessi a carico del capitolo E56101 denominato “Assegnazione ai Comuni del concorso dello Stato nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (art. 10 legge 9.1.89, n. 13)” sono integrati a carico del capitolo E56501 fino alla concorrenza del contributo calcolato ai sensi del comma 2.

 

     Art. 34. (Sedi comunali).

     1. Per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali, la Regione concede ai comuni contributi costanti ventennali per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che all'uopo vengono contratti dai comuni stessi presso la Cassa Depositi e Prestiti.

     2. All'individuazione degli interventi da ammettere ai contributi di cui al comma 1 si provvede, nei limiti degli stanziamenti del capitolo di spesa R42501 del bilancio di previsione, la cui denominazione viene modificata in "Contributi costanti ventennali a favore dei comuni per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle proprie sedi (nuovo limite d'impegno)", per quanto concerne le nuove costruzioni e gli ampliamenti con la legge finanziaria regionale e, relativamente a tutte le altre tipologie di lavori, con deliberazione della Giunta regionale [15].

     3. Per l'esercizio finanziario 2005, in deroga a quanto previsto dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), i comuni sono autorizzati a presentare le domande per l'ammissione ai benefici di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 35. (Disposizioni per 1'adeguamento degli esercizi e dei luoghi di lavoro alla normativa sulla tutela della salute dei non fumatori).

     1. Al fine di favorire l’applicazione della normativa vigente finalizzata alla tutela della salute dei non fumatori e nelle more dell'emanazione di una disciplina organica in materia edilizia nell'ambito di un testo unico regionale concernente il governo del territorio, gli interventi di ristrutturazione edilizia volti ad adeguare gli esercizi e i luoghi di lavoro alle disposizioni previste dall'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), possono essere realizzati anche in deroga alle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, previo rilascio del permesso di costruire, purchè non comportino aumenti di cubatura.

     2. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è corredata oltre che dalla documentazione prevista dall'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, anche da una relazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri che gli interventi di ristrutturazione sono volti ad adeguare gli esercizi ed i luoghi di lavoro alle disposizioni di cui all'articolo 51 della l. 3/2003.

 

     Art. 36. (Modifica all'allegato A previsto dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 22 “Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio”).

     1. La cartografia contenuta nell'allegato A previsto dall'articolo 3 della l.r. 22/1996 è sostituita dalla cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A alla presente legge.

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente la difesa del suolo e successive modifiche).

     1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 53/1998 è inserita la seguente:

“b bis) l’utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo, fatte salve le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai comuni ai sensi dell’articolo 77, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;”.

     2. Alla lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 53/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché l’autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);”.

     3. Dopo l'articolo 39 della l.r. 53/1998 è inserito il seguente:

"Art. 39 bis. (Parere per l’impiego di materiali provenienti da fondali marini).

1. In attesa dell’istituzione della commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), il parere previsto dall’articolo 21 della l. 179/2002 è reso dal comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche.”.

     4. L’articolo 40 bis della l.r. 53/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 bis. (Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche).

1. Nelle more dell’emanazione della legge regionale in materia di concessioni e autorizzazioni relative alla difesa del suolo e alle risorse idriche, la Regione, entro il 31 dicembre 2005, emana un regolamento per la disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, del procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modificazione e l’estinzione delle concessioni e delle autorizzazioni stesse, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 e nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.”.

 

     Art. 38. (Disposizioni concernenti i canoni demaniali di concessione di acque pubbliche e la relativa addizionale regionale prevista dalla legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 “Istituzione dell’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche”). [16]

     1. L' importo minimo dei canoni di concessione di acque pubbliche a scopo irriguo, di cui all'articolo 10 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali), convertito, con modifiche, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 e successive modifiche, non può essere inferiore a euro 13,00.

     2. Ai crediti e rimborsi per canoni di concessione di acque pubbliche di importo non superiore ad euro 12,00, si applica quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, relativo all’estinzione di crediti di modesta entità, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003).

     3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le province provvedono alla riscossione e all'introito dell’addizionale regionale prevista dalla l.r. 28/1998 relativa ai canoni delle concessioni di acque pubbliche delegati alle province stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche. I proventi di tale addizionale sono destinati alle finalità previste dall'articolo 7 della l.r. 28/1998.

 

     Art. 39. (Contributo alle province per le funzioni delegate in materia di risorse idriche).

     1. A titolo di compenso per le spese di gestione per le funzioni delegate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, è corrisposto alle province, in ragione del carico di lavoro trasferito, un contributo complessivo una tantum pari ad euro 800.000,00 mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB E43.

 

     Art. 40. (Misure sperimentali di politica ambientale). [17]

          1. Nelle more dell'adozione del piano di risanamento della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e della definizione delle relative azioni attuative, la Regione promuove, in via sperimentale, misure straordinarie e urgenti di politica ambientale, tese a conseguire il più elevato livello di abbattimento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, ponendo a base della sperimentazione la valutazione della qualità dell ' aria ambiente e l'individuazione delle zone a maggior rischio ambientale, effettuata secondo i principi e i criteri enunciati negli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 351/1999.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, indica interventi, da realizzare prioritariamente nei comuni di Roma e di Frosinone individuati come le aree a maggiore criticità dalla deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 2003, mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) riduzione diretta delle fonti di inquinamento;

     b) riduzione degli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.

     3. L'obiettivo di cui al comma 2, lettera a) è perseguito, in particolare, attraverso la sostituzione dei ciclomotori e dei motocicli circolanti non conformi alle direttive 97/24/CE (Fase II) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 e 02/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

     4. Gli interventi di cui al comma 3 sono attuati sulla base di accordi con le associazioni nazionali di categoria e/o le industrie costruttrici di ciclomotori e/o di motocicli, che prevedano la vendita a prezzi vantaggiosi di ciclomotori con consumi inferiori a 2,3 litri di benzina ogni 100 chilometri e di motocicli a quattro tempi fino a 255 ce, conformi alla direttiva 97/24/CE (Fase II) e alla direttiva 02/51/CE, con priorità alla vendita di mezzi già conformi alla direttiva 02/5 I/CE Fase B (EURO 3), a soggetti in possesso di veicoli circolanti non conformi a tali direttive, previa rottamazione dei veicoli stessi, nonché la vendita di mezzi elettrici. Si intendono per “circolanti” i ciclomotori ed i moto cicli che siano in regola con il pagamento della tassa di possesso, ove prevista, e che risultino assicurati per la responsabilità civile per almeno sei mesi dell'anno precedente alla rottamazione. La Regione adotta le opportune iniziative al fine di sostenere e promuovere la vendita oggetto dell'accordo nel periodo programmato, ivi compresa la realizzazione di sistemi di distribuzione dell'energia per la ricarica dei mezzi a trazione elettrica.

     5. La Regione, per gli adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 3, si avvale dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a.

     6. L'obiettivo di cui al comma 2, lettera b), è perseguito, in particolare, attraverso l'incentivazione della diffusione di tecnologie già certificate e il finanziamento della sperimentazione dell'efficacia di nuove tecnologie idonee a ridurre gli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.

     7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi e dei finanziamenti di cui al comma 6. La valutazione dei progetti presentati e la verifica dell'efficacia dei risultati è effettuata da un'apposita commissione scientifica, nominata dal Presidente della Regione, la cui composizione è definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente.

     8. Agli oneri relativi all'applicazione dei commi 3 e 4 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo speciale di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio, affidato in gestione all'Agenzia di cui al comma 5, per un importo pari a 4 milioni di euro.

     9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 si provvede mediante lo stanziamento di cui ai capitoli delle UPB E33 e E34 del bilancio regionale.

 

     Art. 41. (Fondo per la ricerca scientifica. Accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze).

     1. Nell'ambito delle attività di riordino e di potenziamento delle competenze in materia di ricerca e innovazione tecnologica, secondo quanto definito dal documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR) 2005/2007, è istituito il fondo per la ricerca scientifica. Allo scopo è stanziato per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di euro 3.000.000,00 in apposito capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB C12. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del fondo.

     2. [La Regione, ai fini di sviluppare rapporti di collaborazione e integrazione nel campo delle neuroscienze, anche con l'obiettivo di concentrare in un unico polo scientifico lo sviluppo della ricerca sul cervello e favorire il rientro di ricercatori particolarmente qualificati nel campo della neuroscienza, promuove un accordo per la collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la Fondazione Santa Lucia, la Fondazione Ebri e la Finanziaria Laziale di Sviluppo FILAS S.p.A.. A tal fine è istituito nel bilancio regionale un apposito capitolo, nell'ambito dell’UPB C12, con lo stanziamento di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007] [18].

 

     Art. 42. (Contributo per la reindustrializzazione del sito industriale ex Good Year).

     1. In conformità agli impegni assunti e ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002), la Regione dispone un contributo pari a euro 2.000.000,00 alla Provincia di Latina, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di reindustrializzazione del sito industriale ex Good Year.

     2. Al relativo onere si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB C12.

 

     Art. 43. (Centro per la formazione sportiva nel Comune di Subiaco).

     1. La Regione promuove un accordo di programma per la realizzazione di un centro per la formazione sportiva utilizzabile da parte delle federazioni sportive, tra cui la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), l' Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Federazione di soggetti diversamente abili, in un sito adeguato nel territorio del Comune di Subiaco. A tal fine dispone lo stanziamento di euro 1.000.000,00 nel 2005 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, con istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB C12.

     2. Al fine di garantire alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) la promozione delle attività sportive di soggetti diversamente abili, anche attraverso l'utilizzo del centro di cui al comma 1, sono stanziati euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB G31.

 

     Art. 44. (Contributo all'Esposizione permanente del design e del made in Italy).

     1. Al fine di contribuire alla realizzazione dell'Esposizione permanente del design e del made in Italy, di recente istituzione, la Regione interviene con un contributo pari ad euro 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007. [19]

     2. Le modalità di erogazione del contributo sono individuate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. [20]

     3. Al relativo onere si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale di un apposito capitolo nell'ambito dell' UPB B21.

 

     Art. 45. (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi" e successive modifiche). [21]

     [1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/1985 dopo le parole "programmi di sviluppo" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso il cofinanziamento di un progetto di impresa.".

     2. All'articolo 2 della l.r. 2/1985 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"b bis) il cofinanziamento di opere cinematografiche realizzate da piccole e medie imprese del Lazio."

     b) Dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

“b bis) prestiti partecipativi;

b ter) il finanziamento di progetti infrastrutturali, da realizzare nella Regione, che abbiano come garanzia del debito il bene derivante dall'investimento e come fonte di restituzione dello stesso i redditi generati dal progetto;

b quater) stipula di contratti di associazione in partecipazione con piccole e medie imprese del Lazio, aventi i requisiti soggettivi per concorrere ai benefici della presente legge, per il cofinanziamento di progetti di impresa.".]

 

     Art. 46. (Finanziamento ai Comuni di Montopoli Sabina, Castelnuovo di Farfa e Fara Sabina per la valorizzazione della Valle di Farfa).

     1. Al fine di valorizzare un tratto del corso del torrente Farfa in corrispondenza dei territori compresi nei Comuni di Montopoli Sabina, Castelnuovo di Farfa e Fara Sabina è assegnato il finanziamento di euro 410.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

     2. I Comuni di cui al comma 1 individuano il comune capofila che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta il progetto approvato e corredato della documentazione necessaria alla direzione competente in materia di ambiente e protezione civile.

     3. Il contributo è erogato secondo le modalità della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

     4. Al relativo onere si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale di un apposito capitolo nell'ambito dell' UPB E34.

 

     Art. 47. (Contributo alle agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze economiche negative dello tsunami).

     1. Al fine di favorire la ripresa delle attività delle agenzie di viaggio del Lazio colpite dalle conseguenze economiche negative dello tsunami nel sud-est asiatico, la Regione pone a proprio carico l'importo della tassa di concessione dovuta dalle stesse alle province per l'esercizio dell' attività.

     2. Le agenzie di viaggio interessate inoltrano alla Regione apposita richiesta corredata del documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione alla provincia di competenza.

     3. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

     4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB T19, dell'apposito capitolo denominato "Erogazione alle agenzie di viaggio di un contributo per l'anno 2005 pari alla tassa di concessione dovuta per l'attività".

 

     Art. 48. (Incremento dello stanziamento in favore di persone anziane).

     1. La riserva prevista dall'articolo 45, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), nell’ambito dell’UPB H11, è incrementata di euro 1.500.000,00 da destinarsi alle iniziative a favore delle persone anziane che rimangono sole nel periodo estivo.

 

     Art. 49. (Servizi di assistenza aggiuntiva a favore di soggetti con grave invalidità fisica, psichica e sensoriale).

     1. Le aziende USL organizzano servizi di assistenza aggiuntivi nelle strutture di degenza ospedaliera a favore di soggetti affetti da grave invalidità fisica, psichica e sensoriale, dipendente da qualsiasi causa.

     2. Per assistenza aggiuntiva s'intende l’insieme delle attività prestate alla persona malata come supporto psicologico e ambientale, ad integrazione delle funzioni di assistenza di base.

     3. L'assistenza aggiuntiva include, in particolare, l'adeguata sistemazione del paziente disabile, il supporto psicologico, affettivo e relazionale nonché l'ospitalità di un familiare o di persona di fiducia dell'interessato, che presta assistenza al paziente, anche attraverso idonee iniziative quali la fornitura del pasto in reparto o presso la mensa del presidio e l'adeguata sistemazione nelle ore notturne.

     4. La Giunta regionale individua i destinatari che beneficiano, a titolo gratuito, di quanto previsto al comma 1 e disciplina, in via generale, le procedure da adottarsi, relativamente all'assistenza aggiuntiva, nell'intero territorio regionale.

     5. L 'onere di euro 300.000,00 relativo al presente articolo grava sull'UPB H11.

 

     Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 "Norme in favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori”).

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 41/2002, le parole: "connesse alla donazione" sono sostituite dalle seguenti: "a qualunque titolo prestate".

 

     Art. 51. (Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al fondo regionale straordinario per il conseguimento dell'autosufficienza di sangue e successive modifiche).

     1. L 'articolo 72 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 72. (Fondo regionale straordinario per il conseguimento dell’autosufficienza di sangue).

1. La Regione persegue l'obiettivo dell'autosufficienza di sangue e, a tal fine, istituisce un fondo regionale straordinario per il conseguimento dell'autosufficienza di sangue.

2. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma l sono privilegiati i seguenti interventi:

a) la realizzazione di una campagna di informazione per incentivare e garantire le donazioni di sangue in ogni zona del territorio regionale, coinvolgendo in modo particolare le scuole, sostenendone i progetti obiettivo, i giovani e il mondo del lavoro;

b) l' istituzione della Giornata regionale del donatore e delle donazioni;

c) realizzazione di programmi di formazione continua degli operatori dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), nonché degli operatori delle associazioni di donatori di sangue iscritte nel registro regionale del volontariato;

d) promozione e sostegno di progetti specifici annuali o pluriennali, diretti all’obiettivo dell’autosufficienza di sangue, presentati anche dai servizi SIMT.

3. Per l'attuazione dei predetti interventi è stanziato per l'anno 2005 l'importo di euro 2.750.000,00 sul capitolo di bilancio H11514.

 

     Art. 52. (Locazioni a canoni ricognitori).

     1. La Regione può dare in locazione beni immobili del proprio patrimonio disponibile a persone giuridiche, pubbliche o private, ad associazioni non riconosciute, a comitati, a organismi internazionali o finalizzati alla realizzazione di missioni speciali, aventi finalità non lucrative, per un canone ricognitorio annuo stabilito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non inferiore al dieci per cento di quello determinato sulla base dei comuni valori di mercato. [22]

     2. Gli immobili di cui al comma 1 devono essere destinati a sede degli enti o organismi ivi previsti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie e non possono essere oggetto di riscatto o di sublocazione.

 

     Art. 53. (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori". Disposizioni transitorie e finanziarie).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2001 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Con apposito protocollo d'intesa tra i soggetti di cui al comma 1 è altresì promosso un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie.".

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Gli enti di cui al comma 1 possono presentare domanda di finanziamento per interventi rientranti tra le azioni definite nel protocollo d'intesa, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, riguardanti situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di cui all'articolo 1. Le domande, con in allegato la documentazione del danno subito e il progetto di intervento, da presentarsi alla Regione a seguito dell'evento che ha causato il danno stesso, sono sottoposte alla commissione istituita ai sensi del comma 2, per la valutazione dell'effettivo carattere di urgenza dell'intervento e per la determinazione dell'entità del finanziamento concedibile. Agli interventi di cui al presente comma è riservato il 4 per cento dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'articolo 4. In caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale delle risorse destinate agli interventi di cui al presente comma, le somme disponibili sono destinate ai progetti finanziabili compresi nella graduatoria prevista dal comma 2.

2 ter. Il programma di interventi strutturali di cui all'articolo 2, comma 1 bis, è attuato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi definiti dall'apposito protocollo d'intesa.".

     3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ter, della l.r. 13/2001 è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Ai fini del finanziamento del programma di interventi strutturali di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della l.r. 13/2001 è stanziata la somma di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB R32, destinata alla realizzazione all'interno degli oratori degli investimenti funzionali al programma.

 

     Art. 54. (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata da1 Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2004, concernente modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n 58 relativa al trasporto pubblico non di linea).

     1. Alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2004, concernente modifiche alla l.r. 58/1993 relativa al trasporto pubblico non di linea, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

     "1 bis. In fase di prima applicazione della presente legge, le province determinano i criteri previsti dall’articolo 13 bis della l.r. 58/1993 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni i comuni adeguano i propri regolamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

     1 ter. Nelle more degli adempimenti previsti dal comma 1 bis, e comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 1 bis, 5 bis e 5 ter, nonché, limitatamente al servizio di noleggio con conducente, di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 58/1993, come modificata dalla presente legge.”;

     b) al comma 4 dell'articolo 18 le parole: "entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di applicazione dello stesso articolo.".

 

     Art. 55. (Riqualificazione dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia).

     1. I protocolli d'intesa stipulati in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003), ai fini della riqualificazione del territorio dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia, possono prevedere la realizzazione di iniziative tese a valorizzare e sviluppare le tradizionali attività commerciali, artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, culturali, sociali e di servizi alla persona, con il concorso di risorse comunitarie, statali e regionali anche rivolte alla concessione di finanziamenti alle imprese, nei limiti del “de minimis” come definito dal vigente ordinamento dell’Unione europea.

 

     Art. 56. (Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti).

     1. La Regione promuove lo sviluppo di una rete di interventi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti e abusi.

     2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, disciplina le modalità di intervento e il piano di programmazione [23].

     3. L'assessore competente relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione del presente articolo.

     4. Per le finalità previste nel presente articolo viene istituito nel bilancio regionale, nell'ambito dell’UPB H41, un apposito capitolo denominato: "Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti", con lo stanziamento di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 57. (Contributo finanziario a favore dei bambini rumeni sieropositivi).

     1. Un importo annuo di euro 480.000,00 per gli anni 2005 – 2006 è destinato alla Fondazione Bambini in Emergenza Onlus – Ente Morale, con sede in Roma, per le spese di mantenimento e di assistenza a bambini rumeni abbandonati e sieropositivi, comprese quelle di trasporto di bambini, viveri e medicinali, mediante istituzione di apposito capitolo nell’ambito dell’UPB R33.

 

     Art. 58. (Integrazione dell'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle comunità giovanili e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 7 dell’articolo 82 della l.r. 6/1999 è inserito il seguente:

“7 bis. La Giunta regionale provvede altresì ogni anno alla ricognizione delle comunità giovanili che dispongono già di una sede operativa e che svolgono quotidiana attività di aggregazione sociale anche attraverso la realizzazione di progetti pluriennali. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale determina, nell’ambito dello stanziamento annuale, la quota da destinare alle iniziative di cui al presente articolo, che comunque non può superare il 40 per cento della disponibilità nonché il contributo relativo da assegnare ai soggetti individuati.”.

 

     Art. 59. (Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1987 n. 2 “Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano”).

     1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 2/1987 e successive modifiche la parola: “cinque” è sostituta dalla seguente: “quindici”.

 

     Art. 60. (Attività di Unionfidi Lazio S.p.A.).

     1. Il fondo di garanzia istituito con l’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997) e gestito da Unionfidi Lazio S.p.A., riferito agli interventi non regolati dalla convenzione Regione - Unionfidi del 30 marzo 2004 relativa al nuovo fondo di garanzia istituito ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003), si intende prorogato per il rilascio di garanzie a favore di quelle specifiche tipologie di imprese e di soggetti non aventi le caratteristiche per accedere alla garanzia del nuovo fondo nonché per la prestazione di garanzie a favore di fideiussioni, rilasciate da banche e/o compagnie di assicurazioni a fronte di programmi di sviluppo.

     2. Le garanzie rilasciate da Unionfidi Lazio S.p.A., a valere sulle risorse finanziarie del fondo di garanzia di cui alla l.r. 11/1997, sono di natura primaria e nella misura massima del 50 per cento del finanziamento erogato, con le stesse procedure e le modalità di gestione previste per il nuovo fondo di garanzia di cui alla convenzione del 30 marzo 2004 ed al relativo regolamento.

     3. La garanzia del suddetto fondo può esplicarsi anche nella forma di cogaranzia.

     4. La Regione e l’Unionfidi provvedono d'intesa ad apportare alle convenzioni in essere le modificazioni conseguenti alle finalità di cui al presente articolo, individuando le specifiche tipologie di applicazione.

 

     Art. 61. (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio - Astral S.p.a.).

     1. All’articolo 2 della l.r. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera c), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada e successive modifiche), fatta eccezione per la rete autostradale regionale;"

     b) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“b bis) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al procedimento espropriativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e successive modifiche, connessi e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a) e b).";

     c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Le funzioni ed i compiti di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) attengono all’espletamento dei servizi di polizia stradale relativi alla tutela ed al controllo sull'uso della strada, previsti all'articolo 11, comma 1, lettera e), del d.lgs. 285/1992. Limitatamente all'espletamento di dette funzioni e compiti, l'Azienda è abilitata a qualificare il proprio personale secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e dal regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche.

1 ter. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, lettera a), la rete viaria regionale è data in concessione ai sensi dell’articolo 6 all'Azienda con contratto di servizio, che disciplina, tra l'altro, le modalità di riscossione e di rendicontazione dei canoni relativi ai provvedimenti autorizzatori e concessori di cui al d.lgs. 285/1992.”.

 

     Art. 62. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/1995 è inserito il seguente:

“1 bis. A decorrere dalla VII legislatura, ai consiglieri regionali che abbiano già maturato il diritto all’assegno vitalizio con la percentuale massima di cui all’articolo 11, comma 3 non si opera la trattenuta di cui al comma 1.”.

 

     Art. 63. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 8 “Disciplina del referendum popolare per l’approvazione dello Statuto regionale e delle relative modifiche”).

     1. All’articolo 4, comma 4, della l.r. 8/2004 le parole: “nell’abrogazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali ovvero in modifiche tese a conformarsi alla sentenza” sono sostituite dalle seguenti: “nella soppressione delle disposizioni dichiarate incostituzionali”.

     2. Negli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 e 14, della l.r. 8/2004 le parole: “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente della Regione”.

 

     Art. 64. (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari [24]) [25]

     1. Il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.

     2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in sessanta.

     3. Nel caso di persone fisiche, la rateizzazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, dal dirigente competente, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

     4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, dal dirigente competente, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio [26].

     5. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.

     6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

     7. La rateizzazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a 150,00 euro per le persone fisiche e a 1.000,00 euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l’importo di cui al periodo precedente è determinato in 800,00 euro.

     8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo.

     9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione non può essere concessa una successiva rateizzazione precedentemente al decorso del termine di diciotto mesi dalla data di decadenza.

     10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateizzazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d’imposta e tributi regionali diversi.

     10 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, sono definite le modalità di concessione della rateizzazione per i debiti di natura diversa da quella tributaria [27].

     10 ter. Gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate di cui, rispettivamente, agli articoli 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, nonché le aziende ed istituti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 118/2011, i consorzi di bonifica e i consorzi industriali di cui, rispettivamente, alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche e alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti accertati nei confronti della Regione [28].

     10 quater. Il pagamento di cui al comma 10 ter è effettuato sulla base di un piano finanziario a rate annuali costanti, decorrenti dall'anno successivo alla data di autorizzazione e di durata massima fino a venti anni, calcolata al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza. Per i soggetti di cui al comma 10 ter interessati da processi di razionalizzazione delle spese ovvero da processi di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, piani di ristrutturazione aziendale dai quali risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte o piani di risanamento che contemplino il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni, il pagamento può decorrere dal quarto anno successivo alla data di autorizzazione. A dimostrazione del recupero dell’equilibrio il soggetto produce una relazione economico-patrimoniale approvata dall’organo di controllo o dall’assemblea e relativa al periodo di riferimento, nonché un prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità [29].

     10 quater 1. I piani di rateizzazione concernenti i debiti dei consorzi industriali, ivi compresi quelli relativi alla restituzione delle anticipazioni concesse dalla Regione ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 52 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Lazio: anticipazioni finanziarie della Regione per l’anno 1984 finalizzate alle spese ordinarie per l’attuazione dei piani regolatori consortili e la gestione delle infrastrutture), già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, su istanza del consorzio industriale interessato [30].

     10 quinquies. L’articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, relativo a iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi, si interpreta nel senso che le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà della Regione sono poste a carico della stessa per i primi quattro anni dalla data di autorizzazione alla rateizzazione dei debiti di cui al comma 10 ter [31].

     10 sexies. I comuni possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti concernenti il pagamento del servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 8, 9 e 10 quater, primo periodo. I relativi interessi di legge già maturati sono ridotti a un terzo ai fini della determinazione del debito da rateizzare. In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, la Regione provvede al recupero delle somme dovute. A tal fine, gli interessi di cui al secondo periodo sono dovuti integralmente [32].

     10 septies. I piani di rateizzazione concernenti i debiti relativi al pagamento del servizio di adduzione idrica già vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali i comuni abbiano provveduto ad almeno una parte dei pagamenti dovuti, possono essere rideterminati, su istanza del comune interessato, riducendo di un terzo l’ammontare dovuto per gli interessi di legge già maturati [33].

     10 octies. Le entrate derivanti dal piano di rateizzazione di cui ai commi 10 sexies e 10 septies sono destinate alla realizzazione di interventi in materia di opere pubbliche in favore dei comuni. A tal fine sono istituite, rispettivamente, la voce di entrata denominata: “Entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018”, all’interno della tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e la voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018 destinate ad interventi in materia di opere pubbliche in favore dei comuni”, all’interno del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali [34].

 

     Art. 65. (Interventi per il recupero urbanistico nelle periferie urbane).

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 90 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo ad interventi per il recupero urbanistico nelle periferie urbane, nell'esercizio finanziario 2005 è destinato il 2 per cento della somma attribuita ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e gravante sul capitolo E62105.

 

     Art. 66. (Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi erogati in ambito universitario).

     1. La Regione, per favorire l’incremento dell’offerta e l’accesso ai posti alloggio destinati a studenti universitari, considerata la rilevante funzione educativa, aggregativa, culturale e formativa svolta dagli enti ecclesiastici presenti sul territorio regionale e riconosciuti dallo Stato, concede contributi in conto corrente e capitale agli enti ecclesiastici medesimi, finalizzati all’abbattimento del costo, a carico degli studenti universitari, relativo alle rette alloggio ed alla fruizione di servizi inerenti agli studi universitari.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici, per poter beneficiare dei contributi, devono essere iscritti in un apposito elenco istituito presso la direzione regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 2, nonché le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

     4. Gli enti ecclesiastici iscritti all’elenco di cui al comma 2 possono realizzare, in particolare, i servizi di informazione, di orientamento e didattico – culturali a favore degli studenti universitari, anche attraverso la stipula, ai sensi della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari), di apposite convenzioni, che rispettino criteri pubblici di attribuzione, con l’Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio (Laziodisu).

     5. Al finanziamento degli oneri relativi all’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2005, di due capitoli di spesa, nell’ambito dell’UPB F13 (parte corrente) e dell’UPB F14 (parte capitale), denominati “Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi erogati in ambito universitario” con lo stanziamento, rispettivamente, di euro 100.000,00 e di euro 500.000,00.

 

     Art. 67. (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 ”Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:

“3 bis. In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato al comma 3:

a) coloro che sono stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per le tabelle merceologiche relative al settore alimentare;

b) coloro che, pur non essendo stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla l. 426/1971, abbiano frequentato con esito positivo apposito corso professionale, relativo al settore merceologico alimentare, autorizzato dalla Regione Lazio.”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 33/1999 la parola: “venticinque” è sostituita dalla seguente: “trenta”.

     3. All’articolo 24 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole da: “Nei centri commerciali” a: “18.000 mq.” sono sostituite dalle seguenti: "Nei centri commerciali con superficie di vendita inferiore a 20.000 mq. almeno il 30 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva superiore a 20.000 mq. ed inferiore a 45.000 mq. almeno il 35 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq. la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq.";

     b) la lettera f bis) del comma 2 bis è sostituita dalla seguente:

“f bis) mobili ed articoli per l’arredamento.”;

     c) dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

"2 ter. L 'attività di vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2 bis è regolata ai sensi dell'articolo 25.".

     4. All'articolo 27 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole: “viabilità della zona” sono inserite le seguenti: “ed una relazione tecnico-commerciale contenente i dati che consentano al comune di effettuare una completa valutazione della struttura commerciale,";

     b) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:

“d bis) l’autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita, in insediamenti realizzati tramite demolizione e ricostruzione di immobili in aree con destinazione urbanistica conforme, non sia assoggettata agli indici del documento programmatico e rimanga vincolata agli immobili per i quali è stata rilasciata e non possa essere trasferita;".

     5. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 33/1999 è inserito il seguente:

"Art. 32 ter. (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orario di esercizio dell'attività).

1. Per le violazioni delle disposizioni emanate dai comuni in materia di orario di esercizio dell’attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 del d.lgs. 114/1998. In caso di recidiva il comune dispone anche la chiusura dell'esercizio:

a) per un giorno relativamente agli esercizi di vicinato;

b) per tre giorni relativamente alle medie strutture di vendita;

c) per cinque giorni relativamente alle grandi strutture di vendita.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione di cui al comma 1 per più di una volta nell’arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.”.

     6. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali deve riconoscersi la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni.”.

     7. Al comma 2 dell'articolo 41 l.r. 33/1999 dopo le parole: "documento programmatico di cui all'articolo 33" sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto previsto per le autorizzazioni stagionali dall'articolo 40, comma 4 bis.”.

     8. Al comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 33/1999 dopo le parole: "scrittura privata" sono inserite le seguenti: "autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco,".

     9. Dopo l'articolo 45 della l.r. 33/1999 è inserito il seguente:

“Art. 45 bis. (Valorizzazione degli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali).

1. La Regione e gli enti locali, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, valorizzano e tutelano gli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali, tipiche a carattere stagionale, degne di tutela storica, mediante iniziative rivolte a garantirne la conservazione delle localizzazioni e la continuità della condizione. Sono esclusi i produttori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la rivendita dei propri prodotti ai sensi della l.59/1963 e successive modifiche.”.

     10. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Limitatamente agli esercizi di vicinato l'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1.”.

 

     Art. 68. (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 34 “Partecipazione della Regione alla costituzione della Società per azioni denominata Fiera di Frosinone S.p.A.”).

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 34/2003 è abrogato.

     2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 34/2003 è sostituita dalla seguente:

“a) che al capitale sociale partecipino inizialmente la Regione Lazio e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone in misura paritaria, da concordarsi dalle parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e che possano altresì partecipare la Provincia di Frosinone, il Comune di Frosinone e altri comuni appartenenti alla provincia stessa;”.

 

     Art. 69. (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 “Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti le nomine dei componenti della Giunta regionale nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale”).

     1. [Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27/2000, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003) è sostituito dal seguente:

“2. Agli assessori di cui al comma 1 sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le disposizioni in materia di indennità, ad eccezione dell’indennità per fine mandato e assegno vitalizio, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di assicurazione previste per gli assessori consiglieri regionali dalla legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5 e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modifiche”] [35].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla VIII Legislatura.

 

     Art. 70. (Modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale"). [36]

     1. L' articolo 17 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 17. (Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale).

1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominato Osservatorio, al fine di assicurare la piena attuazione delle iniziative assunte o promosse dalla Regione nell' ambito delle proprie competenze, nonché l'efficacia e la coerenza delle iniziative stesse e la loro conformità alle leggi statali, agli impegni internazionali e alla normativa comunitaria.

2. In particolare, l'Osservatorio:

a) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali e locali in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

b) vigila sulla progettazione e sulla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, intervenendo anche mediante segnalazioni al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine a eventuali inerzie, disfunzioni o violazioni riscontrate;

c) effettua un costante monitoraggio delle iniziative assunte o promosse nell'ambito del territorio regionale per valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio stesso al Consiglio ed alla Giunta regionali;

d) si raccorda con l'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo di cui all' articolo 18 e con gli organi statali e comunitari che operano in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

3. All' Osservatorio è preposto un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Regione, il quale si avvale di personale messo a disposizione dal Segretario generale della Giunta nell'ambito di quello assegnato alle strutture di diretta collaborazione della Giunta stessa. Il consigliere regionale può altresì avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi.”.

 

     Art. 71. (Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti). [37]

     1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale ai sensi dell' articolo 80 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio" approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, di seguito denominato Statuto, le norme di cui agli articoli 23, comma 2, lettera p), 41, comma 8, 53, comma 2 e 55, commi 3, 4 e 5, si applicano, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi.

     2. Le norme statutarie concernenti la competenza e le modalità relative alle nomine o alle designazioni di cui agli articoli 23, comma 2, lettera p), 41, comma 8 e 55, comma 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti nonché di altri organismi collegiali ovvero dalla prima sostituzione di singoli componenti, da effettuarsi, per qualsiasi causa, successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto.

     3. Le norme statutarie concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti, di cui agli articoli 53, comma 2 e 55, commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti.

     4. Al fine di dare piena applicazione a quanto disposto dalle norme statutarie di cui al comma 3:

     a) nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto alla data di entrata in vigore dello Statuto, sia svolta mediante rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso è adeguata di diritto ai termini previsti dall'articolo 55, comma 4;

     b) la durata dei contratti di diritto privato che regolano il rapporto di lavoro connesso allo svolgimento degli incarichi dirigenziali relativi a posizioni di particolare rilievo e responsabilità presso la Regione o relativi alla direzione delle strutture di massima dimensione presso gli enti pubblici dipendenti, in atto alla data di entrata in vigore dello Statuto, è adeguata di diritto ai termini previsti dagli articoli 53, comma 2 e 55, comma 5.

 

     Art. 72. (Modifica all’articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo agli aiuti internazionali realizzati dalle organizzazioni non governative).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 71 della l.r. 2/2004 è inserito il seguente:

“2 bis. Possono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 2 anche i dipendenti della Regione Lazio che coordinano progetti di sviluppo per conto di ONG o che rivestono nelle stesse incarichi di direzione.”.

 

     Art. 73. (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 “Utilizzazione dei beni patrimoniali dell’ex Opera Nazionale per i combattenti (ONC) trasferiti alla Regione Lazio” e successive modifiche).

     1. Il primo comma dell’articolo 4 della l.r. 13/1984, come modificato dalla legge regionale 4 agosto 1987, n. 48 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 febbraio 1984 n. 13 concernente: Utilizzazione dei beni patrimoniali dell’ex Opera Nazionale per i combattenti ONC trasferiti alla Regione Lazio), è sostituito dal seguente:

“La vendita dei beni destinati ad usi agricoli è fatta a prezzo di stima determinato dalla commissione prevista dall’articolo 532, comma 3 e dall’articolo 536, comma 1 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1.”.

     2. Il primo comma dell’articolo 9 della l.r. 13/1984 come modificato dalla l.r. 48/1987 è sostituito dal seguente:

“La vendita dei beni destinati ad usi extra-agricoli è fatta a prezzo di stima determinato dalla commissione prevista dall’articolo 532, comma 3 e dall’articolo 536, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modifiche.”.

 

     Art. 74. (Contributo per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti di Colfelice).

     1. La Regione, al fine di prevenire possibili emergenze di carattere igienico sanitario e di danno ambientale, concorre al superamento delle difficoltà economiche in cui versano i comuni della Provincia di Frosinone, sostenendo parte dei maggiori oneri connessi alla realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti di Colfelice (FR), mediante la concessione ai comuni stessi, per il tramite dell’amministrazione provinciale, di un contributo straordinario pari a euro 2.500.000,00.

     2. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla Regione, da parte della Provincia di Frosinone, di idonea documentazione comprovante l’effettiva destinazione della somma alle finalità di cui al comma 1.

     3. All’onere relativo al contributo di cui al presente articolo si fa fronte con lo stanziamento inscritto nel capitolo E32506 del bilancio regionale di previsione 2005.

 

     Art. 75. (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo alle misure di sostegno al reddito).

     1. All’articolo 11 della l.r. 2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al numero 2) della lettera a) del comma 2 dopo le parole: “culturali e sociali” sono aggiunte le seguenti: “creditizie”;

     b) dopo il numero 2) della lettera a) del comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis) per la fruizione di prestazioni mediche specialistiche, sia diagnostiche che terapeutiche, non comprese nei livelli essenziali di assistenza, a tariffe ridotte presso strutture pubbliche o autorizzate appositamente convenzionate con la Regione;”.

 

     Art. 76. (Iniziative a favore del mercato ortofrutticolo di Fondi e del centro agroalimentare).

     1. Al fine di favorire il razionale equilibrio economico - finanziario del centro agroalimentare MOF, la Regione può concorrere alle operazioni di finanziamento o di ristrutturazione dell'esposizione debitoria in essere attraverso la concessione di garanzie da parte della società Unionfidi.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche misure idonee al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sulla base di una proposta tecnica predisposta dall'Unionfidi e dalla Società Sviluppo Lazio S.p.A..

     3. Per le finalità del comma 1, la Regione può concorrere, in proporzione alla propria quota di partecipazione azionaria, alla concessione di garanzie a favore del centro agroalimentare CAR, ricercando le opportune intese con gli altri soci del CAR.

     4. L'importo delle garanzie per Unionfidi previste nell'elenco 3 del bilancio di previsione 2005 della Regione è incrementato di euro 10.000.000,00. L'attivazione è disposta una volta espletate le iniziative dei commi 1, 2 e 3.

     5. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i tempi di pagamento delle migliorie apportate dalla società IMOF S.p.A.- partecipata dalla Regione Lazio, sull'immobile "MOF - Mercato Ortofrutticolo di Fondi" di proprietà della Regione stessa, previo accertamento del valore stimato delle migliorie e dei crediti maturati per i canoni di locazione. L'onere di cui al presente comma grava sullo stanziamento dell’UPB S22.

 

     Art. 77. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 "Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap”).

     1. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 36/2003 dopo le parole: "della Consulta" sono inserite le seguenti: "e del comitato direttivo di cui al comma 3".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 36/2003 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per la realizzazione delle proposte della Consulta inerenti le iniziative di cui all'articolo 4, comma l, lettere c) e d), è istituito nell'ambito dell'UPB H41 un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo per attività informative, di studio e ricerca sui problemi della disabilità e dell'handicap", con lo stanziamento di euro 40.000,00.”.

 

     Art. 78. (Finanziamento per la promozione di percorsi di integrazione dei bambini immigrati di seconda generazione).

     1. Nell'ambito dell’UPB H 41 l'importo di euro 100.000,00 è stanziato per il finanziamento del progetto di ricerca "Osservatorio regionale per la promozione di percorsi di integrazione psicosocio-familiare dei bambini immigrati di seconda generazione", promosso dall'Istituto S. Gallicano - Struttura Complessa di medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di dermatologia tropicale.

 

     Art. 79. (Acquisto di apparecchi retroauricolari e protesi cocleari).

     1. Nell'ambito dell’UPB H11, l’importo di euro 50.000,00 è stanziato per l'acquisto da parte della Regione di retroauricolari, protesi cocleari di nuova generazione più funzionali ed agevoli, da erogarsi presso il Policlinico Umberto I di Roma.

 

     Art. 80. (Disposizioni relative alle strutture assistenziali ospitanti pazienti psichiatrici).

     1. Le strutture assistenziali ospitanti alla data del 15 gennaio 2004 pazienti psichiatrici sottoposti a valutazione ed autorizzazione dei competenti dipartimenti di salute mentale possono continuare ad ospitare i suddetti pazienti, per un periodo di un anno a partire dal 1° gennaio 2005, a condizione che dette strutture siano in possesso di un atto autorizzativo al funzionamento da parte delle amministrazioni competenti.

     2. Il dipartimento di salute mentale è tenuto a vigilare sulla permanenza di tale congruità per tutto il periodo transitorio, fino all'emanazione dell'atto autorizzativo definitivo.

 

     Art. 81. (Costituzione struttura regionale denominata "Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”).

     1. E' istituita presso la direzione regionale competente in materia di servizio sanitario regionale la struttura denominata "Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" con compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle attività svolte dai servizi PRESAL delle aziende USL del Lazio.

     2. La struttura ha compiti di gestione dei fondi stanziati a diverso titolo dalla Giunta regionale in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

     3. L’organizzazione della struttura è disposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di servizio sanitario regionale.

 

     Art. 82. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

QUADRO “A”

Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2005

(Omissis)

 

 

ALLEGATO A all’art. 36

Cartografia

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 112 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 18 giugno 2008, n. 7, fatto salvo quanto ivi disposto.

[4] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 2012, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall’art. 50 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 50 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[10] Numero così modificato dall’art. 32 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[11] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

[12] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 20 maggio 2009, n. 17.

[13] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 20 maggio 2009, n. 17.

[14] Articolo così modificato dall'art. 78 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[15] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 settembre 2006, n. 10.

[16] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 13.

[17] Articolo modificato dall’art. 17 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16 e così sostituito dall'art. 41 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[18] Comma abrogato dall'art. 16 bis della L.R. 4 agosto 2008, n. 13.

[19] Comma così modificato dall'art. 112 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[20] Comma così modificato dall'art. 112 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[21] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 2012, n. 11.

[22] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[23] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 57 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[24] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[25] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 13.

[26] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[28] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[29] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[30] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[31] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

[32] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[33] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[34] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[35] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 19.

[36] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 2019, n. 12.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2007, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del «combinato disposto» del presente articolo, commi 1, 3 e 4, lettera a), e dell'articolo 55, comma 4, della L.R. 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico.