Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 cooperazione e lavoro |
Data: | 02/09/2003 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Beneficiari). |
Art. 3. (Interventi). |
Art. 4. (Programma operativo annuale). |
Art. 4 bis. (Commissione paritetica). |
Art. 5. (Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati). |
Art. 6. (Divieto di cumulo). |
Art. 7. (Disposizione transitoria). |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie). |
§ 3.11.67 - L.R. 2 Settembre 2003, n. 27.
"Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati".
(B.U. 30 settembre 2003, n. 27).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, promuove interventi a favore dei lavoratori parasubordinati al fine di migliorare e consolidare la loro posizione sul mercato del lavoro.
Art. 2. (Beneficiari).
1. Ai fini della presente legge per lavoratori parasubordinati si intendono tutti i lavoratori tenuti, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della
a) esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all’ articolo 49, comma 1, del
b) sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del
c) sono incaricati alla vendita a domicilio, ai sensi dell’articolo 36 della
2. I lavoratori di cui al comma 1, per beneficiare degli interventi di cui all'articolo 3, devono:
a) essere residenti nella Regione;
b) avere almeno un anno di iscrizione alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ed almeno quattro mesi di contribuzione negli ultimi dodici mesi;
c) non avere una posizione aperta presso l'INPS o presso altro ente previdenziale in qualità di lavoratori dipendenti;
d) non essere titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
e) non esercitare attività libero - professionale pur essendo iscritti a collegi, ordini o albi professionali;
f) conformarsi alle condizioni stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 4 [1].
Art. 3. (Interventi).
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, promuove:
a) interventi di natura finanziaria;
b) altre forme di intervento.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), consistono in un sistema di incentivi economici diretti a favorire, in particolare:
a) l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici, nonché la realizzazione o la ristrutturazione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa [2];
b) l’acquisto di servizi, di abbonamenti a riviste specializzate e l’accesso a banche dati e siti web;
c) l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di formazione a distanza, e forme di assistenza e consulenza tecnico – progettuale [3].
3 Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), consistono :
a) nel sostegno al reddito nei periodi di inattività di durata non superiore a sei mesi;
b) nella copertura fino al cento per cento delle spese relative ai versamenti volontari del fondo INPS corrispondente al periodo di inattività di cui alla lettera a);
c) nella copertura e nell’attivazione di interventi mutualistici a tutela della salute e per l’attivazione di rocedure agevolate di accesso al credito;
d) nel riconoscimento, nelle procedure concorsuali di accesso ai ruoli dell’amministrazione regionale e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, dei crediti professionali conseguiti a seguito di periodi di lavoro svolti con contratti di collaborazione o consulenza professionale;
e) nell’istituzione, presso i centri per l’impiego ed i centri di orientamento al lavoro istituiti ai sensi della
Art. 4. (Programma operativo annuale).
1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro, degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della 1. r. 38/1998 e successive modifiche e della Commissione paritetica di cui all'articolo 4 bis, approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR), il programma operativo annuale per la attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, di seguito denominato programma. Il programma definisce in particolare:
a) gli interventi da attuare nonché la natura, l'ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare agli interventi stessi;
b) i criteri e le modalità di attuazione nonché i livelli di priorità degli interventi di cui alla lettera a);
c) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
d) le forme e le modalità di controllo da parte della Regione;
e) i soggetti attuatori degli interventi di cui alla lettera a);
f) le eventuali ed ulteriori forme di finanziamento del Fondo regionale di cui all'articolo 5 [4].
2. Il programma è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
a) determinazione degli incentivi economici in proporzione al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il disagio socio-economico ed il tasso di disoccupazione nell’ambito territoriale di riferimento;
b) integrazione con altri programmi regionali, statali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale.
Art. 4 bis. (Commissione paritetica). [5]
1. E' istituita, quale organo di proposta e consultazione in ordine agli interventi regionali relativi ai lavoratori parasubordinati di cui all'articolo 2, la Commissione paritetica, di seguito denominata Commissione.
2. Entro il 31 ottobre 2004 la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, in particolare, la durata, le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione stessa.
3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione.
Art. 5. (Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati). [6]
1. E' istituito il Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 3.
2. Il Fondo è alimentato da risorse regionali definite annualmente con legge di bilancio, da risorse di fondazioni, associazioni ed enti comunque interessati, nonché da risorse eventualmente definite nel programma operativo di cui all'articolo 4.
Art. 6. (Divieto di cumulo).
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico.
2. La mancata realizzazione delle attività ammesse a contributo comporta l’obbligo di restituzione del contributo percepito.
3. Per la verifica delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può disporre apposite ispezioni.
Art. 7. (Disposizione transitoria).
1. Le disposizioni della presente legge relative agli interventi di cui all’articolo 3, comma 3 lettere a), b) e c),entrano in vigore a far data dalla vigenza dei decreti legislativi di attuazione della
Art. 8. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’esercizio 2003 in euro 200.000,00, gravano:
a) quanto a euro 100.000,00 sull’UPB F31, mediante istituzione di apposito capitolo denominato “Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati” (parte corrente);
b) quanto a euro 100.000,00 sull’UPB F32, mediante istituzione di apposito capitolo denominato “Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati” (parte capitale).
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede, in termini di competenza, mediante lo stanziamento di euro 200.000,00 di cui al capitolo T27501 lettera b) nell’ambito dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 ed in termini di cassa, mediante riduzione per l’importo di euro 200.000,00 dell’UPB T25.
[1] Comma così sostituito dall’art. 60 della
[2] Lettera così sostituita dall’art. 60 della
[3] Lettera così sostituita dall’art. 60 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 60 della
[5] Articolo inserito dall’art. 60 della
[6] Articolo così sostituito dall’art. 60 della
[7] Comma così modificato dall’art. 60 della