§ 6.2.35 - L.R. 21 dicembre 1996, n. 59.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:21/12/1996
Numero:59


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  [4]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.  [5]
Art. 18. 
Art. 19. 


§ 6.2.35 - L.R. 21 dicembre 1996, n. 59.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996.

(B.U. 23 dicembre 1996, n. 35 - S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A».

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B».

 

     Art. 3.

     1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4, della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 è ridotta di un importo di L. 13.409.988.192, mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di L. 1.703.851.877.908, finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei progressi esercizi.

     2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 1997 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale n. 17 del 1996 e dell'elenco 5b di cui alla medesima legge come modificato dalla presente legge, nonché di quelle autorizzate dal presente articolo.

     3. L'elenco 5b allegato alla citata legge regionale n. 17 del 1996 è modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli della presente legge.

     4. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo, vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

 

     Art. 4.

     1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1997 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire al Settore 10, dell'Assessorato Economia e Finanza regionale relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1994 e non pagati negli anni 1994, 1995 e 1996 per i quali, al 31 dicembre 1996 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 15 del 1977, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 15 del 1977.

     2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 1977.

     3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione previsto dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4, dell'articolo 3.

     4. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1996, a carico degli esercizi 1994 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 1996, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1997. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il Settore 11 ragioneria dell'Assessorato Economia e Finanza regionale.

     5. Per l'esercizio finanziario 1996 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 1996, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1977.

 

     Art. 5.

     1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1996, si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

 

          Art. 6. [1]

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8.

     1. Le domande presentate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10 entro il 31 maggio 1995, favorevolmente istruite dai competenti uffici, non finanziate nell'anno 1995 per il protrarsi oltre il termine dell'esercizio delle procedure istruttorie, sono considerate prioritarie e le relative spese sono ammesse a contributo, purché realizzate entro il termine di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle situazioni accertate, nei modi di legge, entro lo stesso termine.

 

     Art. 9. [3]

 

     Art. 10.

     1. A modifica dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1994, rimangono valide le deliberazioni relative alle progettazioni esecutive approvate dai comuni interessati alla legge regionale n. 2 del 1992 anche oltre i termini di cui al citato comma 3, a condizione che la consegna totale dei lavori avvenga entro i termini di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11.

     1. Per far fronte ai costi di esercizio derivanti dalla gestione del trasporto pubblico locale extraurbano regionale, i cui oneri non siano stati coperti dagli introiti e dai contributi del fondo regionale per il trasporto pubblico locale, è autorizzata a favore del COTRAL per l'esercizio 1996 la spesa prevista al capitolo 43102 che assume la seguente denominazione: "Contributo straordinario di esercizio al COTRAL per gli oneri del trasporto extraurbano regionale relativo al 1996".

 

     Art. 12. [4]

     1. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 35, vanno intesi nel senso che i contributi dell'attività della Società BIC- LAZIO possono essere concessi per tutte le attività indicate dall'articolo 3 della stessa legge, senza limitazione tra le vie categorie e tra spese in conto gestione e in conto capitale.

     2. Il termine "acquisizione" di cui all'articolo 5 punto b) della legge regionale n. 35 del 1990, va interpretato nel senso che la realizzazione di "incubatori" può essere effettuata anche attraverso l'acquisizione in affitto o in locazione finanziaria di strutture rese idonee a tal fine con spesa a carico del locatore.

     3. Lo stanziamento di cui al capitolo 24104 della legge regionale 4 dicembre 1995, n. 7, è destinato alla copertura dei maggiori costi sostenuti nell'anno 1995 dalla Società BIC-LAZIO per lo svolgimento delle attività statutarie.

 

     Art. 13.

     1. Nei confronti delle Cooperative Artigiane di Garanzia in possesso, al 31 maggio 1996, dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 maggio 1996, n. 16, il termine posto dal comma 3 dello stesso articolo è protratto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14.

     1. La denominazione del capitolo 16102 è modificata come segue: "Somma destinata alla copertura degli oneri a carico della Regione derivanti dall'esecuzione di sentenze definitive e lodi arbitrali anche definiti in via transattiva (articolo 10 legge regionale 15 febbraio 1982, n. 54, spesa obbligatoria)".

 

     Art. 15.

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 21226 è finalizzato alla liquidazione delle pratiche pregresse relative all'attuazione delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 52 e 7 giugno 1975, n. 43 ed assume, di conseguenza, la seguente denominazione: "Spesa per l'assolvimento delle obbligazioni a carico della Regione relative al periodo di vigenza delle leggi regionali n. 52 del 1974 e n. 43 del 1975.

     2. Il capitolo 24131 indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 29, assume il numero 24138.

     3. I diritti e le obbligazioni sorti con le deliberazioni della Giunta regionale in applicazione delle leggi regionali 19 luglio 1974, n. 32, 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82 e non esercitati o adempiute in tempo utile, sono dichiarati decaduti.

 

     Art. 16.

     1. La somma di L. 16.600.000.000 compresa nello stanziamento di cui al capitolo n. 43115 e destinata alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi al periodo 1989/1993 dei Comuni, delle Aziende pubbliche, ad eccezione dell'ATAC di Roma, e delle Aziende concessionarie che svolgono il servizio di pubblico trasporto urbano, derivanti dalla mancata corresponsione per difetto di stanziamento del Fondo Nazionale Trasporti delle competenze spettanti ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42.

 

     Art. 17. [5]

     1. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, vengono aggiunte le lettere l) e m) che rispettivamente assumono il testo delle lettere a) e b) del comma 3 del medesimo articolo che vengono pertanto eliminate.

 

     Art. 18.

     1. Al fine di consentire agli enti locali destinatari del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 di attuare, anche per le attività finanziate con fondi a carico del bilancio regionale, la normativa introdotta dall'articolo 8, punto a) del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, sono confermati, a gravare sul bilancio dell'esercizio 1997, in via transitoria nelle more dell'adozione di apposita normativa in materia e fermo restando il combinato disposto di cui agli articoli 27, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, i finanziamenti loro concessi gravanti sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 1996 e da essi utilizzabili solo con procedura di gara. I relativi stanziamenti sono assicurati con la legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 1997. Il mantenimento in bilancio per gli esercizi successivi nei limiti delle sole quote che vengono a scadenza in relazione agli adempimenti richiesti dall'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 1995, è subordinato alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso i terzi che deve pervenire all'Assessorato promotore del finanziamento, entro il giorno 15 ottobre 1997 [6].

     2. Gli enti locali sono autorizzati, per i finanziamenti richiamati nel comma 1, a considerare quale titolo giuridico previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, il provvedimento di concessione del finanziamento.

     3. L'autorizzazione decade, e il finanziamento deve intendersi revocato, se non si realizza la condizione posta al comma 1 relativa al perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso i terzi. Se entro la data fissata al comma 1 è stata bandita la gara per l'affidamento dei lavori, il direttore del dipartimento competente per materia, di concerto con quello competente per l'economia e finanza, concede una proroga fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di scadenza del temine, dietro richiesta del soggetto finanziato da inoltrarsi almeno trenta giorni prima della scadenza stessa [7].

 

     Art. 19.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Sostituisce il comma 2, art. 30, della L.R. 20 maggio 1996, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Abroga gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 19 settembre 1994, n. 46 e modifica l'art. 3 della stessa legge.

[3] Integra il comma 3, art. 10, della L.R. 20 maggio 1996, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 72 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11.

[6] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 3. Per la fissazione del termine di cui al presente comma vedi l'art. 11 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26, l'art. 20 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2, l’art. 12 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29, l’art. 16 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 3, l’art. 24 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 e l’art. 20 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 10.

[7] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 16 aprile 2002, n. 9.