Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 21/12/1996 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. [4] |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. [5] |
Art. 18. |
Art. 19. |
§ 6.2.35 - L.R. 21 dicembre 1996, n. 59.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996.
(B.U. 23 dicembre 1996, n. 35 - S.O. n. 3).
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A».
1. Nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B».
1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4, della
2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 36 della
3. L'elenco 5b allegato alla citata
4. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo, vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.
1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1997 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire al Settore 10, dell'Assessorato Economia e Finanza regionale relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1994 e non pagati negli anni 1994, 1995 e 1996 per i quali, al 31 dicembre 1996 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della
2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della
3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione previsto dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4, dell'articolo 3.
4. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1996, a carico degli esercizi 1994 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 1996, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1997. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il Settore 11 ragioneria dell'Assessorato Economia e Finanza regionale.
5. Per l'esercizio finanziario 1996 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 1996, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della
1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1996, si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
1. Le domande presentate a norma dell'articolo 7 della
1. A modifica dell'articolo 5, comma 3, della
1. Per far fronte ai costi di esercizio derivanti dalla gestione del trasporto pubblico locale extraurbano regionale, i cui oneri non siano stati coperti dagli introiti e dai contributi del fondo regionale per il trasporto pubblico locale, è autorizzata a favore del COTRAL per l'esercizio 1996 la spesa prevista al capitolo 43102 che assume la seguente denominazione: "Contributo straordinario di esercizio al COTRAL per gli oneri del trasporto extraurbano regionale relativo al 1996".
1. Gli articoli 4 e 5 della
2. Il termine "acquisizione" di cui all'articolo 5 punto b) della
3. Lo stanziamento di cui al capitolo 24104 della legge regionale 4 dicembre 1995, n. 7, è destinato alla copertura dei maggiori costi sostenuti nell'anno 1995 dalla Società BIC-LAZIO per lo svolgimento delle attività statutarie.
1. Nei confronti delle Cooperative Artigiane di Garanzia in possesso, al 31 maggio 1996, dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 6 della
1. La denominazione del capitolo 16102 è modificata come segue: "Somma destinata alla copertura degli oneri a carico della Regione derivanti dall'esecuzione di sentenze definitive e lodi arbitrali anche definiti in via transattiva (articolo 10
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 21226 è finalizzato alla liquidazione delle pratiche pregresse relative all'attuazione delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 52 e 7 giugno 1975, n. 43 ed assume, di conseguenza, la seguente denominazione: "Spesa per l'assolvimento delle obbligazioni a carico della Regione relative al periodo di vigenza delle leggi regionali n. 52 del 1974 e n. 43 del 1975.
2. Il capitolo 24131 indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 23 della
3. I diritti e le obbligazioni sorti con le deliberazioni della Giunta regionale in applicazione delle leggi regionali 19 luglio 1974, n. 32, 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82 e non esercitati o adempiute in tempo utile, sono dichiarati decaduti.
1. La somma di L. 16.600.000.000 compresa nello stanziamento di cui al capitolo n. 43115 e destinata alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi al periodo 1989/1993 dei Comuni, delle Aziende pubbliche, ad eccezione dell'ATAC di Roma, e delle Aziende concessionarie che svolgono il servizio di pubblico trasporto urbano, derivanti dalla mancata corresponsione per difetto di stanziamento del Fondo Nazionale Trasporti delle competenze spettanti ai sensi della
1. Al comma 2 dell'articolo 60 della
1. Al fine di consentire agli enti locali destinatari del
2. Gli enti locali sono autorizzati, per i finanziamenti richiamati nel comma 1, a considerare quale titolo giuridico previsto dall'articolo 33, comma 2, del
3. L'autorizzazione decade, e il finanziamento deve intendersi revocato, se non si realizza la condizione posta al comma 1 relativa al perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso i terzi. Se entro la data fissata al comma 1 è stata bandita la gara per l'affidamento dei lavori, il direttore del dipartimento competente per materia, di concerto con quello competente per l'economia e finanza, concede una proroga fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di scadenza del temine, dietro richiesta del soggetto finanziato da inoltrarsi almeno trenta giorni prima della scadenza stessa [7].
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Sostituisce il comma 2, art. 30, della
[2] Articolo abrogato dall'art. 191 della
[3] Integra il comma 3, art. 10, della
[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 72 della
[6] Comma così modificato dall’art. 16 della
[7] Comma così modificato dall’art. 13 della