Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 assistenza sociale |
Data: | 11/03/2003 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Definizioni). |
Art. 3. (Beneficiari). |
Art. 4. (Composizione del Fondo di solidarietà). |
Art. 5. (Rivalutazione). |
Art. 6. (Disposizioni transitorie). |
Art. 7. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 8. (Entrata in vigore). |
§ 5.8.44 - L.R. 11 marzo 2003, n. 7.
Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso.
(B.U. 20 marzo 2003, n. 8 – S.O. n. 7).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, al fine di testimoniare in modo tangibile riconoscenza e gratitudine nei confronti dei familiari dei cittadini residenti nella Regione Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso, istituisce un fondo di solidarietà allo scopo di fronteggiare le condizioni di disagio economico e di garantire ai figli del deceduto un contributo alle spese di istruzione e di studio per l’intera durata dei corsi regolari [1].
Art. 2. (Definizioni).
1. Sono definite “operazioni di soccorso” gli interventi diretti ad assicurare alla popolazione della regione ogni forma di prima assistenza, conseguente ad eventi naturali, eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo, eventi calamitosi urbani, catastrofi e calamità naturali. Ai fini della presente legge, sono parificate alle operazioni di soccorso le attività di simulazione di emergenza, quali prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile.
2. Sono definite “strutture operative di protezione civile” il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il corpo forestale dello Stato, le organizzazioni di volontariato, la croce rossa italiana, le strutture del servizio sanitario nazionale, il corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI), le forze di polizia, le forze armate, i rappresentanti della comunità scientifica, il personale degli enti locali, degli enti territoriali delle aziende municipalizzate, delle amministrazioni dello Stato il cui intervento rientri nell’ambito delle operazioni di soccorso e delle attività di cui al comma 1 [2].
Art. 3. (Beneficiari).
1. Possono beneficiare di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, i seguenti soggetti:
a) il coniuge superstite convivente del deceduto, non legalmente ed effettivamente separato o divorziato, o, se legalmente ed effettivamente separato o divorziato, quando dimostri di aver percepito assegno alimentare risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria, tale da essere l’unica fonte di reddito per il suo sostentamento, o assegno per il figlio o i figli legittimi, o legittimati, o naturali, o adottivi;
b) in assenza del coniuge, i figli legittimi, o legittimati, o naturali, o adottivi e di loro quelli che non contraggano matrimonio nel periodo previsto per l’erogazione dei benefici.
Art. 4. (Composizione del Fondo di solidarietà).
1. Il Fondo di solidarietà si compone:
a) di un sussidio da elargire per i tre anni successivi al decesso dell’operatore, onde consentire al coniuge ed ai figli di impostare la propria vita in modo dignitoso;
b) di un contributo alle spese di istruzione e di studio, pari ad euro 3.000,00 annui da erogare per ciascun figlio dell’operatore deceduto per l’intera durata dei corsi regolari ivi compresi gli studi universitari limitatamente alla durata ordinaria del corso. In presenza di figli disabili che non frequentano corsi regolari, l'assegno viene comunque erogato per un periodo di cinque anni [3].
2. Il sussidio di cui alla lettera a) del comma 1, viene riconosciuto ed erogato, tenuto conto, ai fini della sua quantificazione, della composizione del nucleo familiare, a prescindere dal reddito del deceduto.
3. L’erogazione del sussidio avviene secondo le seguenti modalità:
a) in presenza del solo coniuge a carico, privo di fonte di reddito, il sussidio è pari a euro 15.000,00. Detto importo è maggiorato di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo [4];
b) in presenza del coniuge che abbia una sua fonte di reddito, se quest’ultimo non è superiore ad euro 2.840,51, il sussidio è pari a euro 15.000,00, con la maggiorazione di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente; se il reddito prodotto dal coniuge superstite è superiore ad euro 2.840,51, ma non ad euro 15.000,00, il sussidio è pari alla differenza tra euro 15.000,00 e l’importo del reddito prodotto, con la maggiorazione di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente; se il reddito prodotto dal coniuge sarà superiore ad euro 15.000,00, non si dà luogo ad alcun sussidio, tranne che per euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente [5].
4. La gestione del fondo è affidata alla struttura dell’assessorato regionale competente in materia di interventi socio-assistenziali.
5. Per accedere ai benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all’articolo 3 presentano, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento, domanda alla struttura di cui al comma 4, che svolge la relativa attività istruttoria sentita la struttura dell’assessorato regionale competente in materia di protezione civile.
1. Gli importi relativi ai benefici e ai limiti di reddito di cui all'articolo 4, comma 3 sono soggetti a revisione triennale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
Art. 6. (Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima attuazione, possono accedere al fondo, secondo le modalità di cui alla presente legge, i familiari dei cittadini appartenenti alle strutture operative regionali di protezione civile deceduti a seguito di interventi di soccorso verificatisi a partire dalla data del 1° gennaio 2000 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano la domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’esercizio 2003 in euro 50.000,00 gravano sulla UPB H 41 - interventi socio assistenziali - mediante l’istituzione di apposito capitolo denominato “Fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio, appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso”.
2. Gli oneri relativi agli anni successivi sono determinati con la legge di bilancio.
3. La relativa copertura trova capienza nella UPB H 41 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.
Art. 8. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così modificato dall’art. 59 della
[2] Comma così modificato dall’art. 59 della
[3] Lettera già modificata dall’art. 59 della
[4] Lettera così modificata dall’art. 59 della
[5] Lettera così modificata dall’art. 59 della
[6] Articolo così sostituito dall’art. 59 della