Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 02/10/1995 |
Numero: | 415 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994. |
Art. 2. Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994. |
Art. 3. Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti [...] |
Art. 4. Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni. |
Art. 4 bis. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
Art. 5. Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica. |
Art. 6. Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese. |
Art. 7. Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 17.3.157 - D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. [1]
Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
(G.U. 4 ottobre 1995, n. 232).
Art. 1. Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994.
1. All'articolo 6 del
a) [2];
b) [3];
c) [4];
d) [5];
e) [6];
f) [7];
g) [8];
h) [9];
i) [10];
l) [11];
l bis) [12].
2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento dei termini previsto dall'articolo 12 quinquies del
3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del
4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 71 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del
6. Agli oneri a carico dei comuni derivanti dall'attuazione del comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire 40 miliardi, mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del
Art. 2. Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del
2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.
3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.
4. Il termine previsto dall'articolo 15 del
5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del
6 [16].
Art. 3. Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al
1. Al comma 8 dell'articolo 2 del
2. L'ultimo periodo del comma 3 ter dell'articolo 5 del
3. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del
4. La lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 5 del
5. [17]
6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del
7. Al comma 3 dell'articolo 2 bis del
8. [18]
9. [19]
Art. 4. Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.
1. Al
a) [20];
b) [21];
b bis) [22];
c) [23];
d) [24];
d bis) [25];
e) [26];
f) [27];
g) [28].
2. [29]
3. [30]
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b bis), che si applicano dal 1° gennaio 1996. Le disposizioni di cui al comma 3 bis si applicano dal 1° gennaio 1996 [31].
5. [32]
Art. 4 bis. Modifiche al
1. [34]
2. [35]
Art. 5. Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica.
1. Al
a) [36];
b) [37];
c) nell'articolo 2, commi 2 e 6, le parole «decorrenti da esercizi precedenti» sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
c bis) [38];
c ter) [39];
c quater) [40].
2. [41]
3. L'articolo 2, comma 2, del
4. [42]
5. [43]
6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della
7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare
all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.
7 bis. ll canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sarà rideterminato con le stesse modalità previste nei commi 6 e 7 [44].
7 ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa località ed aventi caratteristiche analoghe [44].
8. [Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della
8 bis. [Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico] [44].
8 ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'articolo 23 della
9. Al comma 1 bis dell'articolo 10 del
10. Il termine per l'applicabilità dell'articolo 72, comma 3, del
Art. 6. Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese.
1. Il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'articolo 1 del
2. [48]
3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-
Art. 7. Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990.
1. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 non si applicano le pene pecuniarie previste per le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti o dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994, sempre che il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, provvedano, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, a rimuovere le irregolarità o le omissioni stesse e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa [47].
2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1993 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994.
2 bis. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in lire 20 miliardi per l'anno 1995, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere a) e f), del
Art. 8. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1 della
[2] Modifica il comma 2, primo e secondo periodo, dell'art. 6 del
[3] Modifica il comma 5 dell'art. 6 del
[4] Sostituisce il comma 6 dell'art. 6 del
[5] Sostituisce il comma 7 dell'art. 6 del
[6] Aggiunge il comma 7 bis all'art. 6 del
[7] Aggiunge il comma 7 ter all'art. 6 del
[8] Aggiunge il comma 7 quater all'art. 6 del
[9] Sostituisce il comma 11 dell'art. 6 del
[10] Aggiunge il comma 11 bis all'art. 6 del
[11] Modifica il comma 12 bis, primo periodo, dell'art. 6 del
[12] Lettera aggiunta dalla
[13] Il
[14] L'ultimo periodo è stato aggiunto dalla
[15] Comma così modificato dalla
[15] Comma così modificato dalla
[16] Aggiunge i commi 9 bis e 9 ter all'art. 6 del
[17] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 3 bis del
[18] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 3 del
[19] Modifica il comma 1 dell'art. 6 del
[20] Modifica l'art. 10, comma 2, lett. b), numero 2 bis del
[21] Sostituisce l'art. 16 bis del
[22] Lettera aggiunta dalla
[23] Modifica l'art. 34, comma 5 del
[24] La lettera che si omette, modificata dalla
[25] Lettera aggiunta dalla
[26] La lettera che si omette, modificata dalla
[27] Modifica l'art. 40, comma 1 del
[28] Modifica l'art. 46, comma 1 del
[29] Sostituisce il n. 15 dell'art. 10 del
[30] Il comma che si omette, modificato dalla
[31] Comma così modificato dalla
[32] Comma soppresso dalla
[33] Articolo aggiunto dalla
[34] Aggiunge il n. 27 ter all'art. 10 del
[35] Sostituisce il n. 41 bis alla tab. A, parte seconda del
[36] Modifica l'art. 17, commi 6 e 8 del
[37] Modifica l'art. 19 bis del
[38] La lettera omessa, aggiunta dalla L. di conversione, modifica il comma 3 dell'art. 21 del
[39] La lettera omessa, aggiunta dalla L. di conversione, modifica il comma 11 dell'art. 22 del
[40] La lettera omessa, aggiunta dalla L. di conversione, modifica il comma 5 dell'art. 23 del
[41] Aggiunge la lettera b bis all'art. 2, quarto comma della
[42] Modifica l'art. 2, comma 3 della
[43] Sostituisce il comma 1 dell'art. 29 della
[44] Comma aggiunto dalla
[44] Comma aggiunto dalla
[45] Comma modificato dalla
[44] Comma aggiunto dalla
[44] Comma aggiunto dalla
[46] Recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.
[47] Comma così sostituito dalla
[48] Comma soppresso dalla
[47] Comma così sostituito dalla
[49] Comma aggiunto dalla