§ 17.3.157 - D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.
Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:02/10/1995
Numero:415


Sommario
Art. 1.  Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994.
Art. 2.  Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
Art. 3.  Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti [...]
Art. 4.  Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.
Art. 4 bis.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 5.  Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica.
Art. 6.  Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese.
Art. 7.  Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 17.3.157 - D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. [1]

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

(G.U. 4 ottobre 1995, n. 232).

 

Art. 1. Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994.

     1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [2];

     b) [3];

     c) [4];

     d) [5];

     e) [6];

     f) [7];

     g) [8];

     h) [9];

     i) [10];

     l) [11];

     l bis) [12].

     2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento dei termini previsto dall'articolo 12 quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

     3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

     4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalità attuative del presente comma [13].

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 71 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, per l'anno 1996, a carico dell'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.

     6. Agli oneri a carico dei comuni derivanti dall'attuazione del comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire 40 miliardi, mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, quanto a lire 7,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; per l'anno 1996, mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è sostituito dal seguente: «Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471» [14].

 

     Art. 2. Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

     1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o all'autorità prefettizia. La denuncia è affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune [15].

     2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.

     3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.

     4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.

     5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza o all'autorità prefettizia. Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto dalla prefettura, in misura forfettaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994 recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994 [15].

     6 [16].

 

     Art. 3. Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali.

     1. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono soppressi il primo e il secondo periodo e nel terzo periodo le parole: «del massimale o delle percentuali» sono soppresse.

     2. L'ultimo periodo del comma 3 ter dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è soppresso.

     3. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è soppresso.

     4. La lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è soppressa.

     5. [17]

     6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «ad uso abitativo» sono inserite le seguenti: «e non abitativo».

     7. Al comma 3 dell'articolo 2 bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «dei nove decimi» sono soppresse.

     8. [18]

     9. [19]

 

     Art. 4. Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.

     1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [20];

     b) [21];

     b bis) [22];

     c) [23];

     d) [24];

     d bis) [25];

     e) [26];

     f) [27];

     g) [28].

     2. [29]

     3. [30]

     4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b bis), che si applicano dal 1° gennaio 1996. Le disposizioni di cui al comma 3 bis si applicano dal 1° gennaio 1996 [31].

     5. [32]

 

     Art. 4 bis. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. [33]

     1. [34]

     2. [35]

 

     Art. 5. Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica.

     1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [36];

     b) [37];

     c) nell'articolo 2, commi 2 e 6, le parole «decorrenti da esercizi precedenti» sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     c bis) [38];

     c ter) [39];

     c quater) [40].

     2. [41]

     3. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

     4. [42]

     5. [43]

     6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

     7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare

all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.

     7 bis. ll canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sarà rideterminato con le stesse modalità previste nei commi 6 e 7 [44].

     7 ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa località ed aventi caratteristiche analoghe [44].

     8. [Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze. Le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze] [45].

     8 bis. [Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico] [44].

     8 ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente [44].

     9. Al comma 1 bis dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole «28 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995».

     10. Il termine per l'applicabilità dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162 [46], le parole «72, commi 2, 3 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «72, commi 2 e 4,».

 

     Art. 6. Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese.

     1. Il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato [47].

     2. [48]

     3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto- legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 7. Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990.

     1. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 non si applicano le pene pecuniarie previste per le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti o dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994, sempre che il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, provvedano, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, a rimuovere le irregolarità o le omissioni stesse e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa [47].

     2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1993 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994.

     2 bis. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in lire 20 miliardi per l'anno 1995, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere a) e f), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto [49].

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1 della L. 29 novembre 1995, n. 507 (G.U. 30 novembre 1995, n. 280).

[2] Modifica il comma 2, primo e secondo periodo, dell'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[3] Modifica il comma 5 dell'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[4] Sostituisce il comma 6 dell'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[5] Sostituisce il comma 7 dell'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[6] Aggiunge il comma 7 bis all'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[7] Aggiunge il comma 7 ter all'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[8] Aggiunge il comma 7 quater all'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[9] Sostituisce il comma 11 dell'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[10] Aggiunge il comma 11 bis all'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[11] Modifica il comma 12 bis, primo periodo, dell'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[12] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1994, n. 507. Essa aggiunge il comma 16 quater all'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[13] Il D.M. 17 aprile 1996 (G.U. 6 giugno 1996, n. 131) ha approvato il certificato relativo alla richiesta di rimborso degli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie di tesoreria attivate dagli enti locali in conseguenza della proroga di cui al presente comma. Il decreto ha disposto come segue.

[14] L'ultimo periodo è stato aggiunto dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[16] Aggiunge i commi 9 bis e 9 ter all'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[17] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 3 bis del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691.

[18] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 3 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[19] Modifica il comma 1 dell'art. 6 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646.

[20] Modifica l'art. 10, comma 2, lett. b), numero 2 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[21] Sostituisce l'art. 16 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, il quale, a sua volta, modifica gli artt. 2, 3, 6, 13, 18 e 19 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[22] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507. Essa modifica l'art. 17, comma 6, lett. b), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[23] Modifica l'art. 34, comma 5 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[24] La lettera che si omette, modificata dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507, modifica, a sua volta, l'art. 35, comma 1 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[25] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507. Essa aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 35 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[26] La lettera che si omette, modificata dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507, modifica, a sua volta, i commi 5, 6 e 10, art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[27] Modifica l'art. 40, comma 1 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[28] Modifica l'art. 46, comma 1 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[29] Sostituisce il n. 15 dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[30] Il comma che si omette, modificato dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507, modifica il n. 9 e il n. 36 ed inoltre sostituisce il n. 31 nella tab. A, parte seconda, e aggiunge il n. 123 ter alla parte terza della stessa tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[32] Comma soppresso dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[33] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[34] Aggiunge il n. 27 ter all'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[35] Sostituisce il n. 41 bis alla tab. A, parte seconda del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[36] Modifica l'art. 17, commi 6 e 8 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[37] Modifica l'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[38] La lettera omessa, aggiunta dalla L. di conversione, modifica il comma 3 dell'art. 21 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[39] La lettera omessa, aggiunta dalla L. di conversione, modifica il comma 11 dell'art. 22 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[40] La lettera omessa, aggiunta dalla L. di conversione, modifica il comma 5 dell'art. 23 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[41] Aggiunge la lettera b bis all'art. 2, quarto comma della L. 23 marzo 1977, n. 97.

[42] Modifica l'art. 2, comma 3 della L. 23 marzo 1977, n. 97.

[43] Sostituisce il comma 1 dell'art. 29 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[45] Comma modificato dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507 e abrogato dall'art. 29 del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.

[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507 e abrogato dall'art. 29 del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.

[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[46] Recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.

[47] Comma così sostituito dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[48] Comma soppresso dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[47] Comma così sostituito dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.

[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 novembre 1995, n. 507.