§ 5.14.75 - L.R. 22 maggio 1995, n. 31.
Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:22/05/1995
Numero:31


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 5.14.75 - L.R. 22 maggio 1995, n. 31. [1]

Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio.

(B.U. 7 giugno 1995, n. 15, S.O. n. 5).

 

Art. 1.

     1. La Regione Lazio tutela, valorizza e contribuisce allo sviluppo delle bande musicali dei comuni del Lazio.

 

     Art. 2.

     1. Per meglio raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, presso l'assessorato regionale alla cultura viene istituito un albo delle bande musicali operanti nei comuni del Lazio.

     2. Nell'albo possono essere iscritte le bande musicali riconosciute dai consigli comunali come bande comunali o di interesse comunale.

 

     Art. 3.

     1. Alle bande musicali operanti nei comuni del Lazio la Regione può assegnare contributi annuali nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nel bilancio regionale.

     2. Per ottenere il contributo, i rappresentanti delle bande musicali iscritte nell'albo regionale, debbono far pervenire motivata richiesta all'Assessore regionale alla cultura.

     2 bis. Al fine di ottenere il contributo per le attività da realizzare nel primo anno di iscrizione, le bande musicali di nuova iscrizione possono presentare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento relativo all'aggiornamento dell'albo, la domanda di contributo all'amministrazione provinciale competente per territorio [2].

     3. L'assessorato regionale alla cultura può svolgere ogni tre anni una indagine ricognitiva sullo stato e le esigenze delle bande musicali dei comuni del Lazio e programmare interventi di sostegno finanziario.

 

     Art. 4.

     1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione del capitolo n. 44329 sul bilancio di previsione della Regione Lazio denominato: «Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio» con lo stanziamento di L. 300 milioni per l'anno 1995.

     2. Alla copertura finanziaria del predetto onere per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 16310 del bilancio regionale del medesimo anno.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

[2] Comma inserito dall’art. 11 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.