Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 07/08/1998 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Programma di intervento). |
Art. 3. (Criteri di priorità per la scelta degli interventi). |
Art. 4. (Modalità per fruire del finanziamento regionale). |
Art. 5. (Norma transitoria). |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
§ 4.1.100 - L.R. 7 agosto 1998, n. 35. [1]
Tutela e valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio.
(B.U. 29 agosto 1998, n. 24 - S.O. n. 2).
Art. 1. (Finalità della legge).
1. La Regione Lazio promuove e coordina la tutela, la valorizzazione e il restauro delle fontane dei comuni del Lazio aventi valore storico, archeologico e artistico, al fine di favorire la crescita culturale della popolazione, la conservazione del patrimonio artistico, l'aggregazione delle comunità per le quali la fontana ha sempre rappresentato storicamente un momento centrale di vita.
Art. 2. (Programma di intervento).
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, con l'ausilio della commissione di cui al comma 2, approva un programma di intervento definito in rapporto agli stanziamenti specifici previsti nel bilancio di previsione [2].
2. Per la predisposizione del programma di intervento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, sentita la Commissione consiliare competente, nomina una commissione formata da tre esperti, di cui uno deve essere un funzionario della Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici del Lazio, scelto fra coloro che hanno maturato una particolare esperienza professionale nel campo della catalogazione.
3. Alle riunioni della commissione di cui al comma 2 possono partecipare gli assessori provinciali competenti in materia di cultura o loro delegati.
Art. 3. (Criteri di priorità per la scelta degli interventi).
1. Per la formazione del programma di cui all'articolo 2, e quindi per la scelta degli interventi di restauro da effettuare in via prioritaria, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) interventi su fontane di particolare valore artistico;
b) interventi su fontane che versino in stato di avanzato degrado;
c) interventi cofinanziati dagli enti locali o da altri soggetti sia pubblici, sia privati;
d) interventi per cui l'ente locale abbia già interessato la Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici del Lazio in ordine alla direzione e all'esecuzione dei lavori.
Art. 4. (Modalità per fruire del finanziamento regionale).
1. Per essere inseriti nel programma di intervento di cui all'articolo 2, i comuni, entro il 30 giugno dell’anno precedente quello di programmazione dell’intervento, devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di cultura apposita domanda corredata da:
a) relazione tecnico illustrativa delle fontane da restaurare;
b) stima dei lavori da eseguire per il restauro;
c) parere della Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici del Lazio o autorizzazione, ove sussista vincolo ai sensi della
d) deliberazione autorizzativa del Comune dalla quale risulti anche se l'intervento fruisca di altre forme di finanziamento [3].
Art. 5. (Norma transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per usufruire dei finanziamenti devono essere rivolte all'assessorato competente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 6. (Norma finanziaria).
1. L'onere di attuazione della presente legge per l'anno 1998 è determinato in lire 200 milioni che sono iscritti al cap. 44235 che viene istituito nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: "Spese per il restauro e la valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio", la cui copertura finanziaria è assicurata mediante integrale utilizzazione della posta contabile accantonata sui fondi globali, cap. 49002, lettera b), elenco n. 4, del bilancio di previsione 1998.
[1] I termini di cui alla presente legge per la presentazione delle domande per l'anno 2005 sono prorogati al 31 ottobre 2004 dall’art. 15 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 46 della
[3] Comma così modificato dall’art. 66 della