Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 sanzioni amministrative |
Data: | 05/07/1994 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Delega. |
Art. 3. (Violazione di norme da parte di enti locali) |
Art. 4. Pagamento in misura ridotta. |
Art. 5. Obbligo di trasmissione. |
Art. 6. Modalità di pagamento. |
Art. 7. Obbligo di comunicazione dell'avvenuto pagamento. |
Art. 8. (Banca dati regionale) |
Art. 9. (Vigilanza e direzione) |
Art. 10. (Titolarità dei proventi) |
Art. 11. Disposizione finale. |
§ 6.4.4 – L.R. 5 luglio 1994, n. 30.
Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
(B.U. 20 luglio 1994, n. 20).
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, si osservano le disposizioni contenute nella
1. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 1 sono delegate, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del
2. I comuni di cui al comma 1, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l’organo competente all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 della
3. [In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alle province nel cui territorio sono commesse le violazioni. Esse, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l’organo competente all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 della
4. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali) e 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla
Art. 3. (Violazione di norme da parte di enti locali) [3]
1. Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative.
2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano in capo alla struttura regionale competente.
Art. 4. Pagamento in misura ridotta.
1. Per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
Art. 5. Obbligo di trasmissione. [4]
1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all’articolo 1 trasmettono, anche per via telematica, copia del verbale alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
2. Alla stessa struttura regionale deve essere trasmesso, a cura dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione, copia del provvedimento ingiuntivo adottato, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 2.
3. I documenti trasmessi con mezzi telematici o informatici idonei ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano, a norma dell’articolo 45 del
Art. 6. Modalità di pagamento.
1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati tramite bonifico bancario alla Tesoreria regionale o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio, salvo quanto disposto all’articolo 10, comma 2 [5].
2. Ai sensi di quanto previsto dalla
Art. 7. Obbligo di comunicazione dell'avvenuto pagamento.
1. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, all'art. 16 della
2. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma 1, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'art. 18 della
Art. 8. (Banca dati regionale) [6]
1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti e inseriti nella banca dati regionale, curata e aggiornata dalla struttura competente in materia di sanzioni amministrative.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessati nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidività.
Art. 9. (Vigilanza e direzione) [7]
1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida.
Art. 10. (Titolarità dei proventi) [8]
1. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della
2. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 18 della
3. Una quota pari al 50 per cento dei proventi è attribuita all’autorità amministrativa di cui al comma 2; la quota restante viene riversata annualmente alla Regione, contestualmente alla trasmissione di una dettagliata relazione riepilogativa dell'attività svolta.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e i termini entro i quali deve essere effettuato il riversamento, le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo riversamento, nonché gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione.
Art. 11. Disposizione finale.
1. E' abrogata la
[1] Articolo sostituito dall'art. 11 della
[2] Comma abrogato dall'art. 35 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[5] Comma sostituito dall'art. unico della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 11 della