§ 3.16.7 - Legge Regionale 11 maggio 1987, n. 12.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, concernente interventi regionali di politica attiva del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:11/05/1987
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. A modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, il limite di età per i giovani che si associano nelle cooperative agricole [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.16.7 - Legge Regionale 11 maggio 1987, n. 12.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, concernente interventi regionali di politica attiva del lavoro.

(B.U. 12 maggio 1987, n. 58).

 

Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

     2. L'ultimo comma dello stesso articolo 8 è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. A modifica di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, il limite di età per i giovani che si associano nelle cooperative agricole indicate dall'articolo 5 della citata legge regionale è quello previsto dall'articolo 7 del Regolamento C.E.E. n. 797 del 12 marzo 1985.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma già inserito nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.