Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 22/07/1978 |
Numero: | 81 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del servizio. |
Art. 2. Finalità. |
Art. 3. (Compiti del servizio). |
Art. 4. Gestione e partecipazione degli utenti. |
Art. 5. Convenzione fra Enti gestori ed Enti pubblici e privati. |
Art. 6. Programmazione. |
Art. 7. Programmi annuali e regionali. |
Art. 8. Finanziamenti a consultori pubblici e privati. |
Art. 9. Controlli. |
Art. 10. Gratuità del servizio e oneri delle prestazioni. |
Art. 11. Locali. |
Art. 12. Personale del consultorio. |
Art. 13. Aggiornamento e riqualificazione professionale del personale. |
Art. 14. Cartella personale e segreto d'ufficio. |
Art. 15. Norme finanziarie. |
Art. 16. |
Art. 17. |
§ 5.4.41 – L.R. 22 luglio 1978, n. 81.
Istituzione dei consultori familiari. [1]
(B.U. 22 luglio 1978, n. 66).
Art. 1. Istituzione del servizio.
La Regione, in attuazione della
Il servizio del consultorio familiare è gratuito.
Gli Enti gestori di cui al primo comma, per le finalità previste dalla presente legge possono avvalersi dei Consorzi sanitari di cui alla
Art. 2. Finalità.
(Omissis) [2].
Art. 3. (Compiti del servizio). [3]
1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l’integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:
a) l’informazione sui diritti spettanti alla donna e all’uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell’informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;
b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
c) l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della
d) l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
e) l’informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell’infertilità, nonché l’informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l’attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;
f) la consulenza e l’assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;
g) l’informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all’adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo;
h) l’assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;
i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l’età evolutiva preposti, all’interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni;
j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;
k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell’identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l’associazionismo;
k bis) la promozione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali [4];
l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;
m) l’assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.
2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla
3. L’avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo è condizione per il consolidamento, ai sensi della
Art. 4. Gestione e partecipazione degli utenti.
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, sentiti gli organismi del decentramento comunale, le organizzazioni sindacali, le associazioni interessate ed i movimenti femminili esistenti nel territorio, debbono con proprio regolamento stabilire le forme di partecipazione degli utenti e degli operatori, tenendo conto in particolare della rappresentanza delle donne e delle loro associazioni nonché, ove la sua presenza lo richieda, della minoranza slovena, alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla promozione delle iniziative e alla organizzazione del consultorio [5].
Art. 5. Convenzione fra Enti gestori ed Enti pubblici e privati.
Le istituzioni e gli Enti pubblici e privati, che abbiano finalità sociale, sanitarie e assistenziali, senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari.
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, accertate le effettive necessità, nel quadro della programmazione regionale socio-sanitaria, possono stipulare convenzioni, nel rispetto della
La stipula delle convenzioni di cui al comma precedente è subordinata al possesso, da parte del consultorio, dei seguenti requisiti:
a) siano assicurate le prestazioni previste dalla presente legge per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 3 in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;
b) il consultorio disponga del personale indicato nell'articolo 12;
c) il consultorio disponga di locali idonei;
d) il funzionamento del consultorio avvenga nel rispetto delle norme fissate ai sensi dell'articolo 4.
La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.
Fino all'istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari la vigilanza sui consultori convenzionati è esercitata dagli Enti locali stipulati di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 6. Programmazione.
La programmazione del servizio dei consultori familiari è definita, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle indicazioni degli Enti locali e in base alla consistenza demografica ed estensione territoriale, al tasso di natalità, di morbosità, delle interruzioni di gravidanze e di mortalità perinatali ed infantili, delle condizioni socio-economiche della popolazione interessata, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonché della carenza di strutture sociali e sanitarie.
La programmazione regionale prevede l'intero fabbisogno di consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli Enti locali e degli Enti pubblici disciolti.
Deve comunque essere garantita la presenza di un consultorio pubblico in ogni Consorzio sanitario previsto dalla
Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l'ulteriore fabbisogno del servizio, potrà essere prevista l'utilizzazione dei consultori privati, a norma del precedente articolo 5, entro i limiti annualmente stabiliti dal Consiglio regionale.
Art. 7. Programmi annuali e regionali.
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare formulano al Presidente della Giunta regionale le proposte per l'inserimento dei servizi consultoriali nel piano regionale e per ottenere i contributi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge per gli esercizi 1978 e 1979 entro il 30 giugno dell'anno precedente per gli esercizi successivi.
Le proposte di inserimento nel piano e per l'ottenimento dei contributi devono contenere, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo 6, quelle relative a:
1) programma di attuazione;
2) strumenti necessari alla realizzazione;
3) notizie sulla situazione dei servizi esistenti ed indicazione di altre iniziative rispondenti alle finalità di cui alla presente legge;
4) mezzi di gestione;
5) previsione degli oneri di gestione.
La Giunta regionale, sulla base delle proposte formulate ai sensi dei precedenti commi, redige il programma annuale di cui all'articolo 6 della presente legge ed il piano di finanziamento degli Enti locali ammessi a contributo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale il programma ed il piano finanziario si riferiscono.
Il programma dei servizi consultoriali viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale entro il successivo 31 ottobre.
Per il 1978, l'approvazione del programma e del piano di finanziamento avverrà entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 8. Finanziamenti a consultori pubblici e privati.
Le domande di contributi a favore dei consultori familiari pubblici e privati istituiti ai sensi dei precedenti articoli dovranno pervenire al competente Assessorato dell'igiene e sanità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge per gli esercizi 1978 e 1979 ed entro il giorno 30 giugno dell'anno precedente per gli esercizi successivi.
Le domande dovranno essere corredate da una relazione programmatica sugli interventi previsti, da un dettagliato preventivo di spesa e da una dichiarazione dalla quale risulti che i contributi verranno utilizzati secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione.
Ai consultori privati possono essere concessi contributi finanziari, nella misura complessiva del 15 per cento dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 5 della
Nella stessa percentuale possono essere concessi ai consultori privati i contributi integrativi previsti dall'articolo 3 della
Art. 9. Controlli.
L'Assessorato dell'igiene e sanità è autorizzato a disporre a mezzo di funzionari dell'Amministrazione regionale periodiche visite presso gli Enti beneficiari delle sovvenzioni al fine di accertare il regolare impiego dei fondi ed il rispetto delle condizioni fissate per la loro erogazione [8].
Art. 10. Gratuità del servizio e oneri delle prestazioni.
Le prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonché per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della regione.
Le prestazioni sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio radiologici ed ogni altra ricerca strumentale prescritti dagli operatori del servizio nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengano effettuate al di fuori del servizio stesso, sono a carico, per la rispettiva competenza, degli Enti che erogano l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prestazioni di cui al secondo comma sono a carico della Regione che le eroga attraverso gli Enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.
La Giunta regionale stabilisce, sentito il Comitato di cui alla
L'onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico dell'Ente cui compete l'assistenza sanitaria.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di Enti pubblici o quando lo richiedano particolari situazioni di riservatezza, l'onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico della Regione.
Art. 11. Locali.
L'attività del consultorio deve svolgersi in locali idonei a garantire anche la riservatezza del colloquio con l'utente e a realizzare le iniziative di gruppo.
Art. 12. Personale del consultorio.
Ogni servizio consultoriale dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno uno psicologo, un sociologo, una ostetrica, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un assistente sanitario [9].
Per garantire un adeguato funzionamento del consultorio dovrà essere assicurata la presenza a tempo pieno di uno o più operatori tra quelli indicati al primo comma, mentre le prestazioni delle altre figure professionali saranno, di norma, assicurate mediante convenzioni con strutture pubbliche operanti nel territorio.
Ciascun gruppo di lavoro può integrarsi con altri operatori professionali ed avvalersi di esperti allo scopo di garantire particolari esigenze degli utenti.
Ogni gruppo di lavoro sceglie al suo interno un coordinatore quale responsabile del servizio consultoriale.
Il personale deve essere in possesso dei relativi titoli specifici richiesti, nonché dell'abilitazione professionale ove prescritta.
Gli Enti gestori assicurano un adeguato funzionamento del servizio secondo le necessità degli utenti e tenendo conto delle esigenze poste dalla presenza della minoranza slovena.
Art. 13. Aggiornamento e riqualificazione professionale del personale.
La Regione annualmente promuove ed organizza, in collaborazione con i consultori pubblici e privati, corsi e seminari a carattere interdisciplinare di aggiornamento e riqualificazione professionale di tutti gli operatori dei consultori, definendo i programmi e fissandone le tipologie che garantiscano, in relazione alle finalità ed alle esigenze del servizio medesimo, la specificità della preparazione professionale.
I corsi ed i seminari di cui al precedente comma, potranno essere svolti, secondo le esigenze, anche in lingua slovena.
La frequenza ai corsi è obbligatoria per tutti gli operatori del consultorio ed è gratuita; i corsi possono essere aperti anche agli utenti ove se ne ravvisi la opportunità.
I corsi interdisciplinari si terranno in collaborazione con i competenti istituti universitari e saranno organizzati sulla base di un programma predisposto dalla Regione, secondo gli indirizzi stabiliti anche nell'articolo 15 della
La frequenza di corsi e le pubblicazioni specifiche sono titolo preferenziale per l'accettazione degli operatori nell'organico del consultorio.
Art. 14. Cartella personale e segreto d'ufficio.
Presso la sede del consultorio, a cura del personale addetto, viene conservata la cartella personale relativa ad ogni utente, contenente i dati socio-economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell'ambito del servizio.
La Giunta regionale approva il modello di cartella-tipo, cui debbono uniformarsi gli Enti e le Istituzioni di cui al primo comma e determina altresì gli obblighi di detti Enti ed Istituzioni in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.
Gli operatori del consultorio sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia su persone di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.
Per la tenuta e l'uso della cartella personale, per la disponibilità delle informazioni in essa contenute e per gli obblighi di segreto professionale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali.
Gli operatori del servizio hanno accesso alle informazioni contenute nelle cartelle personali limitatamente ai casi del cui trattamento sono investiti e nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze.
Art. 15. Norme finanziarie.
Per gli scopi previsti dall'articolo 7 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 2.233 milioni, di cui lire 1.183 milioni per l'esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 6635 con la denominazione: «Contributi e finanziamenti per l'istituzione ed il funzionamento dei consultori familiari» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.233 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.183 milioni per l'esercizio 1978.
All'onere complessivo di lire 2.233 milioni si fa fronte come segue:
a) per lire 1.733 milioni, di cui lire 683 milioni per l'esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo comprende 333 milioni, relativi all'esercizio 1978, corrispondenti alla quota non utilizzata nell'esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della
b) per lire 500 milioni, relativi all'esercizio 1978, con la maggiore entrata accertata sul capitolo 527 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.
Ai sensi del combinato disposto del primo comma dell'articolo 2 e del terzo comma dell'articolo 11 della
Per gli scopi previsti dall'articolo 13 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IX - il capitolo 6601 con la denominazione: «Spese per la promozione e l'organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori dei consultori» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo già sostituito dall'art. 2 della
[4] Lettera inserita dall'art. 3 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[6] Comma così integrato dall'art. 4 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della