§ 2.8.35 - Legge Regionale 21 maggio 1990, n. 23.
Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:21/05/1990
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Strumenti e strutture operative.
Art. 3 bis.  (Struttura di supporto).
Art. 4.  Composizione e nomina della Commissione.
Art. 5.  (Insediamento della Commissione).
Art. 6.  Presidenza e funzionamento della Commissione.
Art. 7.  (Trattamento economico).
Art. 8.  (Elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale)
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 2.8.35 - Legge Regionale 21 maggio 1990, n. 23.

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

(B.U. 21 maggio 1990, n. 67).

 

Art. 1. Istituzione e finalità.

     1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, dall'articolo 3 dello Statuto regionale ed alle indicazioni contenute nella «Risoluzione sulla situazione della donna in Europa» adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984.

     2. La Commissione regionale di cui al comma 1., di seguito indicata con il termine «Commissione», è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l'effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale.

 

     Art. 2. Funzioni.

     1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.

     2. La Commissione nell'autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali.

     3. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

     a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate;

     b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso gli amministratori locali;

     c) può formulare proposte per armonizzare l'attività legislativa ed amministrativa della Regione e degli enti regionali alle finalità della presente legge;

     d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sui progetti di legge che direttamente o indirettamente abbiano rilevanza per la condizione femminile;

     e) esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;

     f) favorisce e promuove la presenza delle donne nelle nomine di competenza della Regione;

     g) predispone e promuove progetti di «azioni positive» tesi ad espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne;

     h) esamina e valuta progetti e iniziative per azioni positive da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'art. 3, comma 9.

     4. La Presidenza della Commissione convoca annualmente l'Assemblea regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti all'elenco di cui all'articolo 8 e delle rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale per illustrare e discutere l'attività svolta dalla Commissione [1].

     5. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 4.

     6. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell'Assemblea regionale, una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, da porre in discussione in Consiglio regionale.

 

     Art. 3. Strumenti e strutture operative.

     1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale [2].

     1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari) [3].

     2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell’apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati [4].

     3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale [5].

     4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione tutti gli atti a carattere generale.

     5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.

     6. Il parere sugli atti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Ove il parere non sia espresso nel termine, lo stesso si intende favorevole.

     7. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione sui criteri per l'individuazione dei piani di riparto della spesa di cui all'articolo 2, comma-3, lettera e).

     8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera g), la Commissione indica all’Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento [6].

     9. Nell'ambito delle «azioni positive» di cui all'articolo 2, comma 3, lettere g) e h), l'Amministrazione regionale è autorizzata, su proposta della Commissione, a concedere ad Enti locali, singoli od associati, contributi con modalità e criteri di rendicontazione legati ai relativi decreti di concessione.

 

     Art. 3 bis. (Struttura di supporto). [7]

     1. La Commissione si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale della Presidente della Commissione, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

     2. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1 viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall’Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

     4. Nell’organizzazione dell’Ufficio va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria  lingua.

     5. Qualora la Commissione ravvisi l’esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.

 

     Art. 4. Composizione e nomina della Commissione. [8]

     1. La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.

     2. La nomina delle e dei componenti della Commissione è così determinata:

     a) dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste dallo stesso ai movimenti e alle associazioni di cui al comma 1 di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;

     b) quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.

     3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.

     4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.

     5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.

     6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 5.

 

     Art. 5. (Insediamento della Commissione). [9]

     1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione, convoca la Commissione e procede al suo insediamento.

 

     Art. 6. Presidenza e funzionamento della Commissione.

     1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l’Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L’elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle/dei componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L’elezione delle due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una [10].

     1 bis. L’Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate [11].

     2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie e dei commissari [12].

     2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vicepresidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7 [13].

     3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario si considera decaduta/o [14].

     4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente [15].

     5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia adottando apposito regolamento interno: può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

     5 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario [16].

     5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria [17].

     5 quater. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5 bis e 5 ter [18].

     [6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Direzione regionale dell'assistenza sociale, nominato dal presidente della Commissione.] [19]

     [7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione si avvale del supporto tecnico ed amministrativo della Direzione regionale dell'assistenza sociale.] [20]

 

     Art. 7. (Trattamento economico). [21]

     1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale [22].

     2. Alle commissarie e ai commissari spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro [23].

     3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [24].

     4. Alla Presidente, alle commissarie e ai commissari che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui al comma 5 dell’articolo 6 spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale [25].

     5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l’effettuazione di sopralluoghi connessi con l’attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie o commissari da lei delegati spetta il trattamento di missione di cui al comma 4 [26].

 

     Art. 8. (Elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale) [27]

     1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle associazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, viene istituito presso la Presidenza della Regione l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i movimenti e le associazioni, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di complessive lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     3. Per le finalità previste dal comma 9 dell'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 milioni, suddivisa in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, e istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4782 (1.1.232.5.08.02) con la denominazione «Contributi agli Enti locali per la realizzazione di progetti pilota tesi ad espandere l'accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e qualificazione professionale delle donne» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 390 milioni, suddiviso in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

     5. All'onere complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 18 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     6. Sui precitato capitolo 4782 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 130 milioni, mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1990.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.

[2] Comma sostituito dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2013, n. 16.

[3] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2013, n. 16.

[4] Comma sostituito dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2013, n. 16.

[5] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[6] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[7] Articolo inserito dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2013, n. 16.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[10] Comma sostituito dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.

[11] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.

[13] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[14] Comma già sostituito dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.

[16] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[17] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[18] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[19] Comma aggiunto dall'art. 89 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4 e abrogato dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[20] Comma aggiunto dall'art. 89 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4 e abrogato dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[21] Articolo modificato dall'art. 42 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1 e sostituito dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[22] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[23] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.

[24] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[25] Comma già modificato dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 marzo 2018, n. 11.