Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 02/04/1977 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Programmazione. La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente e la partecipazione dei Comitati comprensoriali, delle Province e degli organi scolastici, elabora gli [...] |
Art. 2. Norma generale. Per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui all'articolo precedente, si applicano le norme per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli [...] |
Art. 3. Indicazione ed acquisizione delle aree. All'area indicata con delibera di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, [...] |
Art. 4. Progettazione dell'opera. Entro venti giorni dall'avviso di finanziamento dell'opera all'ente obbligato ovvero, ove occorra la deliberazione di indicazione dell'area, entro venti giorni dalla [...] |
Art. 5. Modalità di compilazione degli elaborati. Gli elaborati di cui all'art. 4 della presente legge tengono particolare conto degli indirizzi dettati dall'art. 1 della detta legge n. 412 e, fino [...] |
Art. 6. Approvazione degli elaborati. L'ente obbligato è tenuto ad inviare alla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento, il progetto per l'esecuzione [...] |
Art. 7. Norme per la compilazione del progetto di massima. I progetti saranno corredati di: |
Art. 8. Appalto dei lavori. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 27 della citata legge regionale n. 18, modificato dall'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1976 n. 10, le gare di appalto da [...] |
Art. 9. Gestione dei lavori. I lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonché le relative maggiori spese, nel limite dell'importo totale assegnato per la esecuzione dell'opera, sempre che i [...] |
Art. 10. Economie di gestione. Eventuali economie derivanti da aggiudicazioni con ribasso, perizie riduttive, minori lavori o da qualsiasi altra causa, potranno essere accertate dalla Giunta regionale anche [...] |
Art. 11. Stato di avanzamento dei lavori. Gli enti obbligati o la concessionaria sono tenuti a liquidare i lavori sulla base di stati d'avanzamento ed a provvedere al pagamento degli stessi sulla base dei [...] |
Art. 12. Concessione. Nel caso in cui gli enti obbligati intendano affidare la realizzazione delle opere mediante concessione, saranno tenuti alla osservanza-tipo approvata dal Consiglio regionale. |
Art. 13. Pagamenti. Alla erogazione dei fondi per la realizzazione delle opere, l'amministrazione regionale provvede ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, con le modalità che [...] |
Art. 14. Procedure surrogatorie regionali. Entro trenta giorni dalla inutile scadenza dei termini previsti dalla presente legge per i vari adempimenti da parte degli enti obbligati, la Giunta regionale, [...] |
Art. 15. Collaudo e destinazione delle opere. La nomina del collaudatore è di competenza dell'ente obbligato. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione sono omologati dalla Giunta regionale. |
Art. 16. Delega.Le funzioni amministrative di competenza della Giunta regionale, di cui alla presente legge, possono essere da quest'ultima delegate a singoli componenti della Giunta stessa. |
Art. 17. Applicazione della legge al programma in corso. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle opere di edilizia scolastica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 179 del [...] |
Art. 18. Asili-nido. (omissis) |
§ 4.1.17 - Legge Regionale 2 aprile 1977, n. 12. - Norme per l'affidamento
e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.
(B.U. n. 49 del 2-4-1977).
Art. 1. Programmazione. La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente e la partecipazione dei Comitati comprensoriali, delle Province e degli organi scolastici, elabora gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei programmi di edilizia scolastica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I Comitati comprensoriali, entro trenta giorni dalla comunicazione di tali indirizzi e criteri, sulla base delle richieste degli enti obbligati, con il coordinamento delle Province e la partecipazione dei consigli scolastici distrettuali e provinciali e degli organi scolastici dello Stato, propongono alla Regione i loro programmi [1].
La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, predispone il programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
Restano ferme le disposizioni dettate in proposito dalla
Art. 2. Norma generale. Per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui all'articolo precedente, si applicano le norme per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, previste dalla
Restano ferme le disposizioni dettate in proposito dalla
Art. 3. Indicazione ed acquisizione delle aree. All'area indicata con delibera di cui all'art. 10 della
Le misure di salvaguardia decadono qualora, ove occorra il decreto di vincolo, questo non venga emesso entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di indicazione dell'area.
L'ente obbligato, qualora l'area non sia altrimenti disponibile, provvede attraverso l'istituto della occupazione di urgenza, avvalendosi della delega di cui all'art. 9 della
L'organo regionale competente ai fini del sesto comma dell'art. 10 della legge 412 è la Giunta regionale.
Art. 4. Progettazione dell'opera. Entro venti giorni dall'avviso di finanziamento dell'opera all'ente obbligato ovvero, ove occorra la deliberazione di indicazione dell'area, entro venti giorni dalla adozione della stessa, l'ente obbligato dispone che il proprio ufficio tecnico provveda alla compilazione del progetto oppure delibera di affidare l'incarico all'Ufficio tecnico comprensoriale, costituito dal Comitato comprensoriale di cui alla
Qualora gli enti obbligati intendano costituirsi in consorzio ai fini previsti dall'art. 4, comma 1°, alinea I, della
Art. 5. Modalità di compilazione degli elaborati. Gli elaborati di cui all'art. 4 della presente legge tengono particolare conto degli indirizzi dettati dall'art. 1 della detta legge n. 412 e, fino all'entrata in vigore delle nuove forme tecniche previste dall'art. 9 della citata legge 412, di quanto stabilito nel D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi i limiti minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica) e delle norme atte ad evitare barriere architettoniche, di cui all'art. 27 della
Ai fini della attuazione degli indirizzi richiamati al comma precedente, i progettisti terranno anche conto delle eventuali proposte formulate dai consigli di quartiere e di frazione e dalle associazioni e organismi scolastici, culturali, sportivi e ricreativi.
Nella compilazione del quadro economico relativo alla realizzazione dell'opera sono previste, oltre che quella di cui all'art. 14 della citata legge regionale n. 18, anche le spese necessarie di cui all'art. 2 della citata legge n. 412.
Art. 6. Approvazione degli elaborati. L'ente obbligato è tenuto ad inviare alla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento, il progetto per l'esecuzione dell'opera.
Qualora venga inviato un progetto di massima, il termine di cui al primo comma è ridotto a mesi tre e il progetto dovrà essere compilato secondo le norme di cui al successivo articolo 7.
Qualora l'ente obbligato intenda provvedere alla esecuzione dell'opera tramite concessione o appalto-concorso, i termini di cui al I e II comma sono prolungati di trenta giorni.
La Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, sentita la sezione II del Comitato consultivo regionale, può formulare osservazioni.
La Giunta regionale può interrompere la decorrenza del termine, di cui al comma precedente, qualora ritenga detto termine insufficiente per la formulazione delle osservazioni.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni da parte della Giunta regionale, l'ente obbligato approva il progetto entro i successivi trenta giorni.
Qualora la Giunta regionale, formuli osservazioni, l'ente obbligato approva il progetto entro trenta giorni dalla comunicazione delle stesse.
Fermo restando il rispetto delle norme di legge ed in particolare di quelle richiamate nel precedente articolo 5, l'ente obbligato, qualora non ritenga di accogliere le osservazioni della Giunta regionale, ne fa motivata menzione nella deliberazione consiliare con la quale viene approvato il progetto, informandone la Giunta regionale stessa.
Eventuali variazioni di programma limitate ad aumenti o riduzioni del numero delle aule o della spesa prevista per ogni singola opera nel programma approvato dal Consiglio regionale, sono autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'art. 3 della
Art. 7. Norme per la compilazione del progetto di massima. I progetti saranno corredati di:
- Disegni:
1) lo stralcio dello strumento urbanistico approvato o adottato;
2) un piano generale redatto su scala non inferiore a 1:500, sul quale sarà rappresentato l'edificio che si vuol costruire, adattare o riparare e saranno pure rappresentate quelle adiacenze che avranno influenza sul progetto esibito;
3) la pianta di ogni piano del fabbricato con la indicazione della destinazione di ciascun ambiente;
4) i prospetti;
5) le sezioni occorrenti a far conoscere la intera disposizione del fabbrico e delle scale destinate a dar accesso ai vari piani.
Se il progetto concerne il restauro e l'adattamento di un fabbricato, si dovranno indicare sulle piante le parti da demolire e quelle da farsi a nuovo. Se si tratta di edificio vincolato ai sensi della
- Relazione:
La relazione esporrà le considerazioni che hanno guidato l'autore del progetto nello studio e nella compilazione del medesimo; lo studio del terreno condotto ai sensi della
- Stima sommaria dei lavori, composta di due categorie:
la prima comprenderà le spese dei lavori, corrispettivi e indennità a corpo e le spese per i lavori a misura; esposte anche non analiticamente;
la seconda, le somme che rimangono a disposizione dell'amministrazione ai sensi del precedente articolo 5; queste ultime esposte analiticamente.
Art. 8. Appalto dei lavori. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 27 della citata legge regionale n. 18, modificato dall'articolo 10 della
Detti limiti saranno determinati al momento della gara attraverso la media aritmetica di tre schede segrete compilate da due tecnici designati dallo stesso ente obbligato e da un tecnico designato dal Comitato comprensoriale competente per territorio o, ove questo non sia ancora insediato, dalla Giunta regionale.
Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio, con consegna sotto le riserve di cui all'art. 337 della
Nel caso di aggiudicazione in aumento, il finanziamento suppletivo è in relazione alle disponibilità di cui all'art. 3, comma sesto, della
La Giunta regionale provvede all'impegno di spesa, sulla base della deliberazione di affidamento dei lavori dell'ente obbligato, attingendo se necessario al fondo di cui all'articolo 3 della
La gara di appalto dovrà essere esperita entro quaranta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.
Entro dieci giorni dall'aggiudicazione dei lavori, dovrà procedersi alla consegna degli stessi, nelle more della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 337 della
Per l'inizio e il compimento delle operazioni di collaudo, si applicano i termini previsti dall'articolo 38 del
Art. 9. Gestione dei lavori. I lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonché le relative maggiori spese, nel limite dell'importo totale assegnato per la esecuzione dell'opera, sempre che i diversi e/o maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera, in relazione alle previsioni del progetto, sono approvati dall'ente obbligato, su proposta del direttore dei lavori senza necessità di preventivi pareri, informandone la Giunta regionale.
Parimenti sono approvati dall'ente obbligato tutti gli atti di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione dei lavori fino al collaudo, sempre nei limiti di cui al primo comma.
Le sospensioni dei lavori, accordate ai sensi del comma precedente per giustificati motivi, sono comunicate dall'ente obbligato alla Giunta regionale entro dieci giorni dall'inizio e dal termine della sospensione stessa.
Le sospensioni dei lavori non comunicate entro i termini predetti non saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento eventualmente necessario per il pagamento di revisione-prezzi.
Sono autorizzate dalla Giunta regionale le spese eccedenti gli importi previsti nel progetto nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma sesto, della legge 412.
Art. 10. Economie di gestione. Eventuali economie derivanti da aggiudicazioni con ribasso, perizie riduttive, minori lavori o da qualsiasi altra causa, potranno essere accertate dalla Giunta regionale anche prima del collaudo, per permettere l'immediato utilizzo delle somme risparmiate, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 412, ovvero, qualora le previsioni generali sui costi delle opere programmate lo consentano, per il finanziamento di programmi supplettivi, secondo le indicazioni del Consiglio regionale.
Art. 11. Stato di avanzamento dei lavori. Gli enti obbligati o la concessionaria sono tenuti a liquidare i lavori sulla base di stati d'avanzamento ed a provvedere al pagamento degli stessi sulla base dei corrispondenti certificati di liquidazione. Tali documenti contabili dovranno essere trasmessi trimestralmente alla Regione come documentazione giustificativa dei rendiconti resi a norma dell'art. 12 del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, 3 giugno 1975, n. 40.
Nei casi in cui l'ente obbligato applichi la norma prevista dal secondo comma dell'art. 23 della citata legge n. 18, è ugualmente tenuto a trasmettere trimestralmente gli stati di avanzamento dei lavori.
Art. 12. Concessione. Nel caso in cui gli enti obbligati intendano affidare la realizzazione delle opere mediante concessione, saranno tenuti alla osservanza-tipo approvata dal Consiglio regionale.
Il bando previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 412 dovrà essere pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della
Il partecipante prescelto dovrà stipulare la convenzione entro giorni 10 dalla relativa comunicazione. In caso di inadempienza l'amministrazione si riserva il diritto di revocare l'affidamento della concessione, fatta salva ogni ulteriore azione nell'interesse dell'amministrazione concedente.
Art. 13. Pagamenti. Alla erogazione dei fondi per la realizzazione delle opere, l'amministrazione regionale provvede ai sensi dell'art. 22 della
A tal fine la Regione dispone, presso l'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria della Regione, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei Sindaci o dei Presidenti degli enti obbligati o dei loro consorzi, nei modi e secondo le procedure previste dal regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati, 3 giugno 1975, n. 40.
L'accreditamento delle somme viene effettuato distintamente per ciascuna opera, sulla base degli impegni assunti dalla Giunta regionale.
L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge può provocare, da parte della Giunta regionale, provvedimento di sospensione dell'apertura di credito in conto corrente nonché, qualora senza giustificati motivi non venga provveduto entro i successivi novanta giorni, provvedimento di sostituzione della Giunta regionale all'ente obbligato nella sua qualità di committente dei lavori.
Art. 14. Procedure surrogatorie regionali. Entro trenta giorni dalla inutile scadenza dei termini previsti dalla presente legge per i vari adempimenti da parte degli enti obbligati, la Giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, provvede in via sostitutiva, oppure, se risulta più opportuno per la sollecita esecuzione dell'opera, assegna nuovi termini, trascorsi i quali provvede in via sostitutiva.
L'ente obbligato, qualora ritenga di non possedere adeguate strutture tecniche ed amministrative per la sollecita realizzazione dell'opera, in assenza degli uffici comprensoriali di cui al precedente art. 5, può chiedere che la Giunta regionale provveda, in via sostitutiva, alla realizzazione dell'opera o a singoli adempimenti.
Art. 15. Collaudo e destinazione delle opere. La nomina del collaudatore è di competenza dell'ente obbligato. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione sono omologati dalla Giunta regionale.
Le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti obbligati, con destinazione ad uso scolastico, nonché, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, ad uso della comunità secondo gli indirizzi di cui alla legge n. 412.
Art. 16. Delega.Le funzioni amministrative di competenza della Giunta regionale, di cui alla presente legge, possono essere da quest'ultima delegate a singoli componenti della Giunta stessa.
Art. 17. Applicazione della legge al programma in corso. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle opere di edilizia scolastica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 179 del 10 dicembre 1975, fermo restando la validità degli atti già compiuti all'entrata in vigore di questa stessa legge.
Art. 18. Asili-nido. (omissis) [2]
[1] I comitati comprensoriali sono stati soppressi con l'art. 40 della
[2] L'art. 18 è stato abrogato dall'art. 14 della