§ 38.5.3 - L. 1 luglio 1977, n. 404.
Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.5 edilizia carceraria e giudiziaria
Data:01/07/1977
Numero:404


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, è aumentato di lire 400 miliardi.
Art. 2.      Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, i competenti organi del Ministero dei lavori [...]
Art. 3.      I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, debbono riportare il parere favorevole di [...]
Art. 4.      L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere [...]
Art. 5.      I membri del comitato tecnico amministrativo presso i provveditorati alle opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 5 del [...]
Art. 6.      L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.
Art. 7.      Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla [...]
Art. 8.      Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero [...]
Art. 9.      Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di [...]
Art. 10.      Il Ministro per la grazia e giustizia è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione della legge 12 dicembre 1971, [...]
Art. 11.      All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 [...]


§ 38.5.3 - L. 1 luglio 1977, n. 404.

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.

(G.U. 18 luglio 1977, n. 195).

 

Art. 1.

     Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, è aumentato di lire 400 miliardi.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 1978; lire 80 miliardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nell'anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.

 

     Art. 2.

     Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. E' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sarà riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese. La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente graverà sui fondi stanziati con l'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 3.

     I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, debbono riportare il parere favorevole di una commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministro per la grazia e giustizia e costituita da:

     il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o un presidente di sezione, che la presiede;

     un consigliere di Stato;

     quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

     il direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

     il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia o un suo delegato;

     due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

     uno psicologo, un educatore penitenziario, un sociologo, un criminologo e un direttore di un istituto penitenziario designati dal Ministero di grazia e giustizia. La commissione ha sede presso la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà ai servizi di segreteria. Alle riunioni della commissione sono invitati un rappresentante della regione e uno del comune interessati.

     Il parere della commissione prevista dal comma precedente sostituisce ogni altro parere, fermo restando che il voto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena o del suo delegato è vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria.

     I progetti esecutivi concernenti i lavori di cui al primo comma, nonché i progetti di variante che non importino modificazioni sostanziali, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere del comitato tecnico amministrativo, integrato da procuratore generale della Repubblica compete e per territorio o da un suo delegato e da due esperti designati dal Ministero di grazia e giustizia.

     I provveditori alle opere pubbliche sono altresì competenti per l'approvazione dei contratti e per la gestione dei lavori.

     Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

 

     Art. 4.

     L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

 

     Art. 5.

     I membri del comitato tecnico amministrativo presso i provveditorati alle opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

     (Omissis) [1].

     I comitati tecnico amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente. In mancanza dell'emissione del parere nel termine indicato nel precedente comma, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di avocare il procedimento; in tal caso il parere viene espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i provvedimenti conseguenti possono essere emanati dagli organi centrali del Ministero.

 

     Art. 6.

     L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

     Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

     Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

     Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base alla documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfetaria.

     Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7.

     Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla presente legge, si potrà procedere dopo la scelta dell'area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.

 

     Art. 8.

     Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.

 

     Art. 9.

     Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi è affidata al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

 

     Art. 10.

     Il Ministro per la grazia e giustizia è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e della presente legge, nonché sui criteri seguiti in ordine alla priorità di attuazione dei lavori stessi.

 

     Art. 11.

     All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Sostituisce il 7° comma, art. 5, del D.Lgs. 7 giugno 1946, n. 37.