§ 4.4.2 - Legge Regionale 19 aprile 1975, n. 26 e succ. modificazioni. -
Interventi della Regione per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:19/04/1975
Numero:26


Sommario
Art. 1.  La Regione Emilia-Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento e ampliamento d'impianti per la depurazione delle acque reflue urbane, ivi comprese le opere [...]
Art. 2.  Gli interventi di cui al precedente articolo saranno destinati, con carattere di priorità, alla costruzione d'impianti di depurazione nei centri turistici della costa adriatica e negli insediamenti [...]
Art. 3.  La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo comprende, oltre al costo delle opere, anche la spesa eventualmente occorrente per l'acquisizione delle aree necessarie, l'onere per [...]
Art. 4.  Gli impianti di cui al precedente articolo 1 dovranno utilizzare sistemi di depurazione di tipo biologico con trattamento primario, secondario e trattamento finale di eventuali fanghi.
Art. 5.  Ove l'impianto sia utilizzato per il trattamento di liquami di origine non domestica, il relativo progetto dovrà evidenziare il diverso dimensionamento derivante dalla presenza di altri tipi di [...]
Art. 6.  Al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge gli enti interessati dovranno presentare alla Giunta regionale, entro termini dalla stessa stabiliti, apposita domanda corredata da:
Art. 7.  Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, e sulla base delle domande e dei progetti presentati approva il programma degli interventi e la assegnazione dei contributi.
Art. 8.  I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammessi al contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali attuatori ed approvati dalla Giunta regionale previa acquisizione [...]
Art. 9.  La Giunta ed il Consiglio regionale hanno facoltà di procedere agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, ad avvenuta approvazione della presente legge, anche in pendenza [...]
Art. 10. 
Art. 11.  La Giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 al Presidente o ai singoli componenti della [...]
Art. 12.  Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna provvederà ad iscrivere appositi capitoli sugli stati di previsione della spesa dei bilanci di [...]


§ 4.4.2 - Legge Regionale 19 aprile 1975, n. 26 e succ. modificazioni. -

Interventi della Regione per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue.

(B.U. n. 63 del 22-4-1975).

 

Art. 1. La Regione Emilia-Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento e ampliamento d'impianti per la depurazione delle acque reflue urbane, ivi comprese le opere necessarie per assicurare la funzionalità degli impianti stessi, con le modalità di cui ai commi ed articoli seguenti.

     L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore di Comuni e loro Consorzi di contributi in capitale fino al 90% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse.

     L'entità del contributo sarà commisurata alla reale capacità degli enti attuatori di spesa non coperta dal contributo medesimo e potrà essere elevata fino al 100% nei casi di assoluta, comprovata impossibilità degli enti stessi a reperire i mezzi di cui sopra.

 

     Art. 2. Gli interventi di cui al precedente articolo saranno destinati, con carattere di priorità, alla costruzione d'impianti di depurazione nei centri turistici della costa adriatica e negli insediamenti dell'entroterra che direttamente hanno influenza sulla costa stessa nonché negli insediamenti cui sia riferibile un apporto inquinante superiore a centomila abitanti equivalenti residui.

     Nell'assegnazione dei contributi saranno privilegiati gli impianti realizzati e gestiti da Consorzi di Comuni.

 

     Art. 3. La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo comprende, oltre al costo delle opere, anche la spesa eventualmente occorrente per l'acquisizione delle aree necessarie, l'onere per l'applicazione dell'I.V.A. ed una quota per spese tecniche e di collaudo non superiore al 5% del costo delle opere e delle espropriazioni.

 

     Art. 4. Gli impianti di cui al precedente articolo 1 dovranno utilizzare sistemi di depurazione di tipo biologico con trattamento primario, secondario e trattamento finale di eventuali fanghi.

     L'apporto di ciascun utente non potrà superare i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti per il BOD 5 e non dovrà compromettere il buon funzionamento degli impianti stessi.

     Ugualmente, i liquami all'uscita degli impianti di depurazione dovranno garantire valori di BOD 5 non superiori a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali.

 

     Art. 5. Ove l'impianto sia utilizzato per il trattamento di liquami di origine non domestica, il relativo progetto dovrà evidenziare il diverso dimensionamento derivante dalla presenza di altri tipi di scarico (industriali, anche a carattere zooagrario, e artigianali), con particolare riguardo alle quantità e qualità delle acque pretrattate, e la conseguente incidenza sul costo totale dell'opera.

     La spesa corrispondente a tale maggiore incidenza non sarà ammessa al contributo regionale e dovrà far carico agli utenti interessati.

     A tal fine dovranno essere stipulate, tra gli enti attuatori e gli utenti di cui sopra, apposite convenzioni che dovranno disciplinare e prevedere:

     1) copertura finanziaria della maggior spesa occorrente, da ripartire tra gli utenti stessi in proporzione al grado di utilizzazione degli impianti ed al carico di inquinamento prodotto;

     2) assunzione a carico di detti utenti di quote della spesa complessiva necessaria per la gestione degli impianti stessi, proporzionalmente ripartite come al precedente punto 1);

     3) impegno da parte degli utenti, di cui sopra, a provvedere a proprio carico alle opere di pretrattamento delle acque di scarico ai fini indicati nel 2° comma dell'art. 4.

 

     Art. 6. Al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge gli enti interessati dovranno presentare alla Giunta regionale, entro termini dalla stessa stabiliti, apposita domanda corredata da:

     1) progetto di massima dell'opera, dal quale dovranno essere desumibili le caratteristiche dell'impianto e la sua rispondenza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

     2) preventivo di spesa e piano finanziario, con particolare riferimento alle previsioni di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 7. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, e sulla base delle domande e dei progetti presentati approva il programma degli interventi e la assegnazione dei contributi.

 

     Art. 8. I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammessi al contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali attuatori ed approvati dalla Giunta regionale previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi.

     Tali progetti, ai fini dell'approvazione della Giunta, dovranno essere corredati delle convenzioni di cui al precedente articolo 5, stipulate tra gli enti interessati e le particolari categorie di utenti previste nello stesso articolo.

     L'approvazione dei progetti esecutivi implica la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle relative opere.

 

     Art. 9. La Giunta ed il Consiglio regionale hanno facoltà di procedere agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, ad avvenuta approvazione della presente legge, anche in pendenza dell'emanazione delle disposizioni legislative e del perfezionamento dei mutui di cui al successivo articolo 12.

 

     Art. 10. [1] All'erogazione dei contributi in capitale, la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità:

     a) 50 per cento previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

     b) 40 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);

     c) 10 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 11. La Giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 al Presidente o ai singoli componenti della Giunta stessa secondo le direttive da questa deliberate. Rimane comunque di competenza della Giunta l'approvazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 12. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna provvederà ad iscrivere appositi capitoli sugli stati di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1975, dotati di uno stanziamento la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante la accensione di mutui passivi per pari importo.

     Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui al precedente comma, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento nonché alla copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, la Regione Emilia-Romagna darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali a partire dall'esercizio 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno la acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi stessi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della Regione Emilia-Romagna.

     L'efficacia delle disposizioni della presente legge che comportano spese a carico del bilancio regionale è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al secondo comma del presente articolo.

 

 


[1] L'art. 10 è stato così modificato dall'art. 8 della L.R. 15/11/1976 n. 47 (vedi § 4.4.3).