§ 4.2.10 - Legge Regionale 14 luglio 1983 n. 25. - Concessione di
contributi in annualità a favore della S.p.A. SAPIR di Ravenna e degli Enti locali territoriali per l'esecuzione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:14/07/1983
Numero:25


Sommario
Art. 1.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in annualità costanti, pari alla durata del mutuo, nella misura massima annua dell'8 per cento della spesa ammissibile, per la durata [...]
Art. 2.  Il programma generale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Detto programma deve contenere l'indicazione dei tempi di attuazione, anche [...]
Art. 3.  Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato un limite d'impegno di Lire 800.000.000, [...]


§ 4.2.10 - Legge Regionale 14 luglio 1983 n. 25. - Concessione di

contributi in annualità a favore della S.p.A. SAPIR di Ravenna e degli Enti locali territoriali per l'esecuzione di manufatti ed opere di urbanizzazione nell'area portuale di Ravenna nonché per l'acquisto di macchinari ed impianti a servizio dell'area medesima.

(B.U. n. 79 del 16-7-1973).

 

Art. 1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in annualità costanti, pari alla durata del mutuo, nella misura massima annua dell'8 per cento della spesa ammissibile, per la durata massima di anni 15 compreso il periodo di preammortamento, a favore della S.p.A. SAPIR di Ravenna e degli Enti locali territoriali interessati per l'esecuzione di manufatti ed opere di urbanizzazione nell'area portuale di Ravenna nonché per l'acquisto di macchinari ed impianti da impiegare a servizio dell'area medesima.

 

     Art. 2. Il programma generale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Detto programma deve contenere l'indicazione dei tempi di attuazione, anche per lotti funzionali, degli interventi previsti.

     La formale concessione del contributo regionale di cui al precedente articolo è disposta dalla Giunta regionale sulla base delle sole deliberazioni esecutive di approvazione dei progetti adottati dagli enti beneficiari, senza procedere ad ulteriore approvazione dei progetti stessi.

     Il contributo di cui all'art. 1 è erogato dalla Giunta regionale, con proprio atto, direttamente agli istituti mutuanti.

 

     Art. 3. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria. Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato un limite d'impegno di Lire 800.000.000, di cui Lire 400.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983 e Lire 400.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984.

     Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei Bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1983, sono così determinate:

 

 

- 1983                                              L. 400.000.000

- dal 1984 al 1997                                  L. 800.000.000

- 1998                                              L. 400.000.000

 

 

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1983 che verrà dotato dello stanziamento necessario mediante l'utilizzazione dei fondi allocati sul fondo globale di cui al Capitolo 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» di cui all'elenco n. 5 in corrispondenza della voce n. 5, allegato alla Legge di Bilancio per l'esercizio stesso (Legge regionale 3 giugno 1983 n. 18).