§ 3.5.6 - Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 29. - Interventi per lo
sviluppo dell'acquicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca e itticoltura
Data:04/09/1981
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità. La presente legge è volta ad incrementare la produzione ittica, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di alimenti proteici animali di produzione nazionale.
Art. 2.  Interventi per lo sviluppo dell'acquicoltura. Le finalità della presente legge si attuano incrementando lo sviluppo
Art. 3.  Contributi. Per i fini della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50% del costo delle seguenti iniziative:
Art. 4.  Destinatari dei contributi. Possono beneficiare dei contributi:
Art. 5.  Deleghe di funzioni amministrative. Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della presente legge sono delegate alle Province, al Circondario amministrativo di Rimini e alle Comunità [...]
Art. 6.  Presentazione delle domande. Le domande di contributo, indirizzate al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Circondario di Rimini o per il restante territorio al Presidente della [...]
Art. 7.  Programmi degli interventi. La Giunta regionale ripartisce i fondi tra gli Enti delegati sulla base di programmi annuali presentati da dette Amministrazioni alla Giunta medesima. L'assegnazione dei [...]
Art. 8.  Ripartizione dei contributi. La Regione mette a disposizione degli Enti delegati le somme corrispondenti ai contributi da erogare ai beneficiari operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali [...]
Art. 9.  Concessione dei contributi. I contributi sono concessi sulla base dei programmi di cui al precedente art. 7.
Art. 10.  Vincoli di destinazione. Gli ambienti nei quali è esercitata l'acquicoltura sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo per la durata di cinque anni dalla data [...]
Art. 11.  Modalità delle deleghe. Nell'esercizio delle funzioni amministrative gli Enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto [...]
Art. 12.  Acque salmastre. Ai fini della presente legge non si applicano nelle acque salmastre le disposizioni di cui agli articoli 37 e 80 ultimo comma, della legge regionale del 6 agosto 1979, n. 25.
Art. 13.  Copertura finanziaria. (omissis).
Art. 14.  Variazione di bilancio. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 3.5.6 - Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 29. - Interventi per lo

sviluppo dell'acquicoltura.

(B.U. n. 106 del 7-9-1981).

 

Art. 1. Finalità. La presente legge è volta ad incrementare la produzione ittica, al fine di assicurare una maggiore disponibilità di alimenti proteici animali di produzione nazionale.

     L'esercizio di tale attività è svolto nel rispetto e nella salvaguardia degli ambienti naturali e della loro valorizzazione paesaggistica, secondo le norme vigenti. A tal fine il Consiglio regionale provvederà con un'apposita direttiva regolamentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

 

     Art. 2. Interventi per lo sviluppo dell'acquicoltura. Le finalità della presente legge si attuano incrementando lo sviluppo

dell'acquicoltura, mediante l'utilizzo degli ambienti di acqua dolce e salmastra, nonché dei terreni marginali, nei quali sussistono, anche potenzialmente, le condizioni ambientali e produttive necessarie al detto sviluppo.

     Concorrono a promuovere e a favorire lo sviluppo dell'acquicoltura le attività di allevamento ittico, esercitate negli ambienti di cui al precedente comma, mediante l'adozione di tecniche razionali che consentano l'utilizzazione ottimale delle risorse proprie dell'ambiente e produzioni programmate per le esigenze di mercato.

 

     Art. 3. Contributi. Per i fini della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50% del costo delle seguenti iniziative:

     - costruzione, ampliamento e miglioramento: degli impianti di acquicoltura; di impianti fissi o mobili di cattura, di alimentazione, di selezione, di ossigenazione, di depurazione e di stabulazione per allevamento; di impianti per la riproduzione delle specie ittiche di acqua dolce e salmastra; di impianti per la conservazione e la lavorazione del pescato;

     - acquisto di mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto ittico;

     - acquisto, in casi eccezionali, di impianti di acquicoltura e sempreché rispondano a esigenze obiettive di riequilibrio e di sviluppo delle zone deboli.

 

     Art. 4. Destinatari dei contributi. Possono beneficiare dei contributi:

     - i produttori agricoli ed ittici, singoli o associati;

     - le cooperative agricole o loro consorzi;

     - gli Enti locali territoriali;

     - Società, Enti pubblici, Enti privati.

     Per beneficiare dei contributi occorre avere la disponibilità degli ambienti di cui al 1° comma dell'art. 2 e gli interessati devono svolgere o dimostrare che intendono svolgere l'acquicoltura realizzando una o più iniziative di cui al precedente articolo. I contributi per l'acquisto dei mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto ittico possono essere concessi soltanto se l'iniziativa è assunta unitamente a qualcun'altra indicata nel precedente articolo.

 

     Art. 5. Deleghe di funzioni amministrative. Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della presente legge sono delegate alle Province, al Circondario amministrativo di Rimini e alle Comunità montane.

     A ristorno forfettario delle spese per la predisposizione dei programmi di cui all'art. 7, secondo comma, della presente legge e nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al primo comma del presente articolo, gli Enti delegati, ad esclusione del Circondario amministrativo di Rimini, sono autorizzati a trattenere a favore del proprio bilancio una quota pari allo 0,50% dell'assegnazione attribuita a ciascuno di essi, con riferimento alle partite di spesa effettivamente liquidate.

     [E' soppresso il secondo comma dell'art. 80 della legge regionale 6 agosto 1979, n. 25] [1].

 

     Art. 6. Presentazione delle domande. Le domande di contributo, indirizzate al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Circondario di Rimini o per il restante territorio al Presidente della provincia e, per conoscenza, alla Giunta regionale, devono essere corredate:

     - dalla relazione descrittiva dell'iniziativa;

     - dal piano economico, produttivo, finanziario;

     - dal preventivo di spesa;

     - dal progetto tecnico e computo metrico estimativo.

     Qualora le domande siano presentate da Società legalmente costituite, dovrà essere anche allegato il certificato dalla Cancelleria del Tribunale presso cui la Società è iscritta, attestante le persone autorizzate a rappresentarla legalmente.

     Qualora trattisi di Società, di fatto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.

     Per le Società Cooperative ed Associazioni di Produttori, la domanda dovrà essere corredata anche dallo Statuto e dall'elenco dei soci.

     Le domande devono inoltre essere corredate dalla documentazione rilasciata dalle Amministrazioni competenti, in particolare in materia di urbanistica, di sanità, di salvaguardia e tutela ambientale, attestante la possibilità di effettuare alle attività per le quali vengono richiesti i contributi.

 

     Art. 7. Programmi degli interventi. La Giunta regionale ripartisce i fondi tra gli Enti delegati sulla base di programmi annuali presentati da dette Amministrazioni alla Giunta medesima. L'assegnazione dei fondi avviene, sentita la Commissione consiliare competente, in relazione alle singole iniziative da realizzare e secondo priorità territoriali e settoriali stabilite dalla Giunta regionale per ogni triennio di applicazione della legge.

     Gli Enti delegati sentite le categorie interessate, predispongono i programmi degli interventi sulla base delle domande presentate e provvedono alla concessione dei contributi.

 

     Art. 8. Ripartizione dei contributi. La Regione mette a disposizione degli Enti delegati le somme corrispondenti ai contributi da erogare ai beneficiari operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali mediante aperture di credito in proporzione alla distribuzione dei relativi stanziamenti nei rispettivi esercizi finanziari.

     Per il finanziamento di tali aperture di credito si applicano le norme di cui agli artt. 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati 9 dicembre 1978, n. 50.

 

     Art. 9. Concessione dei contributi. I contributi sono concessi sulla base dei programmi di cui al precedente art. 7.

     Nel caso in cui le iniziative ammesse a contributo non vengano avviate entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo all'interessato, l'Ente delegato dispone la revoca della concessione stessa.

     Il finanziamento e la liquidazione della spesa avvengono nel modo seguente:

     - un primo acconto pari al 50% del contributo previa dimostrazione dell'inizio dei lavori;

     - un ulteriore acconto pari al 40% del contributo previa dimostrazione, da parte dei beneficiari, di avere effettivamente pagato i due terzi del primo acconto;

     - il 10% previo collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori resa da tecnici incaricati dall'Ente delegato e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo dei lavori ammessi a contributo.

     Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione.

     Per gli acquisti, il contributo verrà erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.

 

     Art. 10. Vincoli di destinazione. Gli ambienti nei quali è esercitata l'acquicoltura sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo per la durata di cinque anni dalla data in integrale liquidazione dello stesso. In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, pena la revoca e la restituzione del contributo.

 

     Art. 11. Modalità delle deleghe. Nell'esercizio delle funzioni amministrative gli Enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.

     Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

     Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli Enti delegati.

     Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino Uffciale della Regione.

     In caso di inerzia dell'Ente delegato, la Giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvedere direttamente la Giunta.

     La revoca delle funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

     La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

     Gli Enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti le funzioni delegate, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

     La Regione e gli Enti delegati sono tenuti a fornire reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

     Art. 12. Acque salmastre. Ai fini della presente legge non si applicano nelle acque salmastre le disposizioni di cui agli articoli 37 e 80 ultimo comma, della legge regionale del 6 agosto 1979, n. 25.

 

     Art. 13. Copertura finanziaria. (omissis).

 

     Art. 14. Variazione di bilancio. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

 


[1] Comma abrogato con l'art. unico della L.R. n. 1/1982 (B.U. n. 2 del 6 gennaio 1982).