Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.3 acque pubbliche |
Data: | 18/02/1999 |
Numero: | 238 |
Sommario |
Art. 1. Demanio idrico. |
Art. 2. Abrogazione di norme. |
§ 1.3.39 - D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.
Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.
(G.U. 26 luglio 1999, n. 173).
Art. 1. Demanio idrico.
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.
3. Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della
4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della
Art. 2. Abrogazione di norme.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 910 del codice civile, gli articoli 1, 2, 3 del
2. I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2000 per effetto dell'art. 23 del