§ 4.4.88 - L.R. 6 marzo 2007, n. 4.
Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:06/03/2007
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005.
Art. 2.  Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
Art. 3.  Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico.
Art. 4.  Parere per gli scarichi nei canali di bonifica.
Art. 5.  Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia.
Art. 6.  Finalità e contenuti.
Art. 7.  Autorità competente e funzioni amministrative.
Art. 8.  Disciplina dell’utilizzazione agronomica.
Art. 9.  Controlli.
Art. 10.  Adeguamento delle norme regolamentari locali.
Art. 11.  Sospensione dell’attività di utilizzazione agronomica.
Art. 12.  Sanzioni pecuniarie.
Art. 13.  Norme transitorie e finali.
Art. 14.  Abrogazione di norme.
Art. 15.  Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000.
Art. 16.  Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000.
Art. 17.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000.
Art. 18.  Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000.
Art. 19.  Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000.
Art. 20.  Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000.
Art. 21.  Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000.
Art. 22.  Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000.
Art. 23.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 24.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 25.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 26.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 27.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 28.  Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 29.  Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 30.  Modifica all’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 31.  Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 32.  Modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003.
Art. 33.  Modifica all’articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2004.
Art. 34.  Modifica all’articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005.
Art. 35.  Modifica all’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005.
Art. 36.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2002.


§ 4.4.88 - L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali.

(B.U. 6 marzo 2007, n. 30).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

 

Art. 1. Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005.

     1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati l’Autorità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e gli agglomerati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

     2. Per i soggetti sottoposti all’applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005, non trovano applicazione gli articoli 5 e 8, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).

 

CAPO II

Disposizioni in materia di demanio idrico

 

     Art. 2. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

     1. Ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui stabilisce i principi e le linee guida per l’individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

     2. Le Province, su proposta delle Agenzie d’ambito territoriali ottimali di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con la disciplina di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico.

     1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione può essere altresì rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all’impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l’uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell’ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l’Autorità di bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere.

     2. Fatta eccezione per l’uso industriale e per l’uso idroelettrico/ forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell’unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. E’ ammissibile l’assoggettamento alla procedura di cui all’articolo 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri cubi all’anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.

     3. Al fine di garantire l’equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.

     4. Fermo restando quanto riportato all’articolo 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41 del 2001, l’acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l’opera di presa è collocata, è concessa all’Agenzia d’Ambito in cui avviene l’uso prevalente.

     5. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell’ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina di cui al regolamento regionale n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all’impatto sull’acquifero, e motivare le scelte relative. Dell’approvazione di tale progetto è data notizia alla struttura regionale territorialmente competente per materia.

     6. Il termine di cui all’articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque) è prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine utile ai fini del rispetto dell’obiettivo di cui all’articolo 77, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     7. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.

     8. I soggetti titolari di più di rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno.

     9. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza delle concessioni in essere.

     10. In via transitoria in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici servizi. L’aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti sui territori campione. Sino alla determinazione del canone con le regole di cui al presente comma il medesimo è versato sulla base di quelle fissate in via ordinaria.

 

     Art. 4. Parere per gli scarichi nei canali di bonifica.

     1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell’Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.

     2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.

     3. L’autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

     4. L’autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell’elenco previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d’ambito territoriali ottimali, di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell’ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.

     5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l’autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a condizione che sia assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.

     6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell’acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia.

     1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero direttamente dall’Ente locale, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione tipo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999. I relativi costi vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49 (Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna), a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all’1 dicembre 2007. Sono altresì ricomprese nella convenzione del servizio idrico integrato anche le nuove realizzazioni previste nel piano di ambito di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1999.

     2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito per la gestione delle infrastrutture esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (articolo 39, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)). Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell’Ente locale ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     3. Nelle more dell’entrata in vigore del metodo tariffario di cui al comma 1, le Agenzie d’ambito per i servizi pubblici di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari

 

     Art. 6. Finalità e contenuti.

     1. Ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il presente Capo disciplina:

     a) l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

     b) le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi all’Autorità competente da parte del legale rappresentante dell’azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.

     2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) in materia di riduzione integrata dell’inquinamento per gli allevamenti intensivi indicati nell’Allegato 1 del medesimo decreto.

 

     Art. 7. Autorità competente e funzioni amministrative.

     1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni amministrative connesse all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni amministrative in capo ai Comuni per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive.

 

     Art. 8. Disciplina dell’utilizzazione agronomica.

     1. Le disposizioni inerenti l’utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

     2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all’utilizzo degli effluenti di allevamento, devono contenere:

     a) il Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all’Allegato 7/A – IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l’utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;

     b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;

     c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;

     d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l’azienda che effettua l’utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;

     e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell’efficacia del Programma d’azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;

     f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 9. Controlli.

     1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l’applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi delle strutture dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente (ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna).

     2. I provvedimenti di cui all’articolo 8 individuano i criteri ed i tempi di predisposizioni dei programmi di controllo in coerenza con quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

 

     Art. 10. Adeguamento delle norme regolamentari locali.

     1. Le disposizioni concernenti l’utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.

     2. Gli Enti locali provvedono all’adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.

 

     Art. 11. Sospensione dell’attività di utilizzazione agronomica.

     1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull’utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende l’attività di utilizzazione, diffidando l’interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell’attività.

     2. Qualora non sussistano le condizioni per l’adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell’attività.

     3. In caso di divieto di esercizio dell’attività di utilizzazione agronomica, la ripresa dell’attività è subordinata a nuova comunicazione secondo quanto previsto dall’articolo 8.

 

     Art. 12. Sanzioni pecuniarie.

     1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.580.

     2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160.

     3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.

 

     Art. 13. Norme transitorie e finali.

     1. È consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato negli atti attuativi di cui all’articolo 8.

 

     Art. 14. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:

     a) la legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento);

     b) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 “Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento”).

 

CAPO IV

Modificazioni di leggi regionali

 

     Art. 15. Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000.

     1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico) è inserito il seguente:

     «Art. 2 bis. Nuove tecnologie.

     1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della competente commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell’articolo 1.».

 

     Art. 16. Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000.

     1. Dopo l’articolo 2 bis della legge n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:

     «Art. 2 ter. Impianti a bassa potenza.

     1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d’antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all’ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.».

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000 è inserito il seguente:

     «2 bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all’articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione).».

 

     Art. 18. Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000.

     1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2000 è inserito il seguente:

     «Art. 6 bis. Catasto degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva.

     1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l’ARPA il Catasto degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva.

     2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l’elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all’ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.».

 

     Art. 19. Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000.

     1. Dopo il comma 9 ter dell’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:

     «9 quater. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all’ARPA. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il Comune può chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al procedimento di autorizzazione.».

 

     Art. 20. Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000.

     1. L’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9. Divieto di localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile.

     1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

     2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l’esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

     3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

     4. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo A-9 dell’allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.».

 

     Art. 21. Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000.

     1. L’articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11. Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.

     1. Nell’ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge n. 36 del 2001 è istituito presso l’ARPA il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.

     2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad Arpa i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater dell’articolo 8.».

 

     Art. 22. Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000.

     1. All’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000 prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

     «01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un’agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.».

 

     Art. 23. Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) prima del punto sono aggiunte le parole «e adempiere agli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, dopo le parole «sostanze pericolose» sono aggiunte le seguenti: «relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all’articolo 10 e quelle».

     2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 dopo le parole «del rapporto di sicurezza» è inserito il seguente periodo: «e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 2, lett. b)».

     3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all’articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all’articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia si avvale del Comitato di cui all’articolo 19 del decreto medesimo.».

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 il periodo «La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da:» è sostituito da: «Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:».

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 la parola «Ispettore» è sostituita con la parola «Direttore».

     3. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «mediante convenzione» sono soppresse.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere del competente Comitato di cui all’articolo 3, comma 3 bis.» e le parole «ivi compresa la valutazione della compatibilità dell’impianto» sono soppresse.

     2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «del rapporto di sicurezza» sono soppresse.

     3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «provvedimenti autorizzatori» sono sostituite da «permessi».

     4. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «del rapporto di sicurezza» sono soppresse.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999» sono sostituite dalle parole: «di cui all’articolo 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 8,».

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003 è inserito il seguente comma:

     «1 bis. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.».

 

     Art. 28. Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. L’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10. Piani di emergenza.

     1. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all’articolo 11 del medesimo decreto.

     2. La Provincia, sentita l’ARPA, l’Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d’intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d’emergenza esterni:

     a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;

     b) per gli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 11, comma 4 e dell’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

     3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile Provinciali.».

 

     Art. 29. Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. Al comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole: «Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999,» sono sostituite dalle seguenti «competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge».

 

     Art. 30. Modifica all’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole: «Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 334 del 1999» sono sostituite dalle seguenti «competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge».

 

     Art. 31. Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «all’articolo 15» sono sostituite dalle parole «all’articolo 18, comma 1, lettera c-bis)».

 

     Art. 32. Modifica all’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003.

     1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole «Comitato tecnico di valutazione dei rischi» sono sostituite dalle seguenti «competente Comitato di cui al comma 3 bis dell’articolo 3 della presente legge».

 

     Art. 33. Modifica all’articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2004.

     1. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

     «2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all’amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l’occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l’area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture.».

 

     Art. 34. Modifica all’articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005.

     1. Il comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:

     «1. Con l’atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.».

 

     Art. 35. Modifica all’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005.

     1. Nella rubrica dell’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 sono aggiunte le parole «e dei siti della Rete natura 2000».

     2. Al comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     «e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;».

     3. Al comma 6 dell’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole «All’Ente di gestione dell’area protetta» sono sostituite dalle seguenti «Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge».

 

     Art. 36. Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2002.

     1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è sostituito dal seguente:

     «4. La Giunta regionale, ravvisata l’esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare, d’intesa con le Province interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in particolare per migliorare la sicurezza.».