Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 25/11/2002 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Procedure di localizzazione. |
Art. 2. Modificazioni alla l.r. 30/2000. |
Art. 3. Disposizioni transitorie. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 4.4.40 - L.R. 25 novembre 2002, n. 30.
Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile.
(B.U. n. 162 del 25 novembre 2002).
Art. 1. Procedure di localizzazione.
1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della
2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia [2].
3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della
Art. 2. Modificazioni alla
1. Il comma 7 dell'articolo 8 della
(Omissis).
2. Al comma 9 dell'articolo 8 dopo le parole ''al sistema irradiante'' sono aggiunte le seguenti
(Omissis).
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:
(Omissis).
Art. 3. Disposizioni transitorie. [4]
1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di asseverazione prevista all'articolo 8, comma 9, della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2004, n. 167 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2004, n. 167 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2004, n. 167 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2004, n. 167 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.