§ 4.1.24 - Legge Regionale 19 giugno 1984, n. 35.
Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/06/1984
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione. Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto, nei territori compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, si osservano [...]
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Deposito del progetto. Il deposito del progetto esecutivo e degli allegati è effettuato prima dell'inizio dei lavori presso il competente Servizio provinciale difesa del suolo, che rilascia [...]
Art. 4.  Documentazione del progetto.
Art. 5.  Modalità di controllo. I controlli per la riduzione del rischio sismico nelle costruzioni sono effettuati secondo le modalità e le procedure della presente legge.
Art. 6.  Provvedimenti attuativi.
Art. 7.  Utilizzazione degli edifici e dei manufatti. 1. Il direttore dei lavori deve comunicare al Servizio provinciale difesa del suolo l'avvenuta ultimazione dell'opera. Alla comunicazione è allegata una [...]
Art. 8.  Interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.
Art. 9.  Deroghe.
Art. 10.  Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico.
Art. 11.  Snellimento delle procedure di adeguamento.
Art. 12.  Deleghe ai Comuni.
Art. 13.  Decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 14.  Applicazione della presente legge alle opere in corso nelle zone già classificate sismiche.
Art. 15.  Variante di salvaguardia allo strumento urbanistico vigente.
Art. 16.  Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati o in itinere dopo l'adozione della variante di salvaguardia.
Art. 17.  Disposizione transitoria.
Art. 18.  Supporto scientifico per la riduzione del rischio sismico.


§ 4.1.24 - Legge Regionale 19 giugno 1984, n. 35. [1]

Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981 n. 741.

(B.U. n. 81 del 21 giugno 1984).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione. Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto, nei territori compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, si osservano le prescrizioni della presente legge, per ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio salvo i casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), della presente legge [2].

     Nell'ambito delle medesime zone, le norme della presente legge si applicano anche agli interventi edilizi concernenti gli abitati da consolidare di cui alla Legge 9 luglio 1908 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. Procedure.

     1. Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art. 1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone dichiarate sismiche, ad esclusione di quelle a bassa sismicità, e le varianti sostanziali agli stessi, definite ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere iniziati senza:

     a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;

     b) il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità e i contenuti precisati all'art. 3, nei restanti casi [3].

     2. Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:

     a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;

     b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del 1995;

     c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche [4].

     2 bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo è rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante [5].

     3. La comunicazione deve contenere gli estremi dell'avvenuto deposito ai sensi del successivo articolo 3.

 

     Art. 3. Deposito del progetto. Il deposito del progetto esecutivo e degli allegati è effettuato prima dell'inizio dei lavori presso il competente Servizio provinciale difesa del suolo, che rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulti la data e l'elenco della documentazione depositata [6].

     Una copia della ricevuta di deposito è fatta pervenire, a cura del committente, al Sindaco del comune nel cui territorio si intende eseguire l'opera, per i provvedimenti previsti dall'art. 19 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 [7].

     Il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione, anche ai sensi dell'art. 481 del C.P., nella quale i progettisti asseverano che:

     a) [8];

     b) il progetto sia stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 di tale legge;

     c) il progetto che inerisca a interventi sugli edifici esistenti sia stato redatto nel rispetto anche degli artt. 8 e 9 e degli eventuali indirizzi vincolanti emanati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d);

     d) nel caso di intervento sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64;

     e) gli elaborati progettuali depositati possiedano i requisiti di completezza di cui all'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, come eventualmente specificati dal Consiglio regionale a norma dell'art. 6, comma 2, lett. c), della presente legge [9].

     I progettisti attestano altresì la congruità tra la dichiarazione di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto allegata alla denuncia di inizio attività o al permesso di costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo [10].

     A richiesta del costruttore, il deposito del progetto costituisce deposito anche ai sensi e per gli effetti della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia abbia i contenuti previsti dall'articolo 4 della medesima legge.

     (Omissis) [11].

     Copia del progetto esecutivo e degli allegati depositati, vistati dal Servizio provinciale difesa del suolo, deve essere conservata nella documentazione di cantiere a disposizione del personale incaricato della vigilanza [12].

     Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al deposito del progetto disciplinato dal presente articolo [13].

 

     Art. 4. Documentazione del progetto. [14]

 

     Art. 5. Modalità di controllo. I controlli per la riduzione del rischio sismico nelle costruzioni sono effettuati secondo le modalità e le procedure della presente legge.

     I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di costruzione e l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa tecnica antisismica, nonché agli indirizzi e ai requisiti di cui al successivo articolo 6.

     Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2, comma primo, sono sottoposti a controllo a campione [15].

     La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione, dando priorità agli interventi relativi alle opere di rilevante interesse pubblico e agli interventi di particolare complessità strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalità di esecuzione del controllo [16].

     I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa tecnica antisismica, nonchè agli indirizzi e ai requisiti di cui all'art. 6 [17].

     I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della loro ultimazione [18].

 

     Art. 6. Provvedimenti attuativi.

     1. [19].

     2. Il Consiglio regionale, con apposita delibera, definisce altresì:

     a) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, non soggette ai procedimenti di controllo previsti dalla presente legge, ai sensi del primo comma dell'art. 1;

     b) i criteri di identificazione di eventuali varianti in corso d'opera di cui all'ultimo comma dell'art. 3, in merito alla modifica sostanziale degli effetti delle azioni sismiche sulla struttura;

     c) il contenuto e i requisiti di completezza degli elaborati progettuali, per ciascun tipo di intervento, di cui all'art. 2;

     d) indirizzi vincolanti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo art. 8;

     e) indirizzi vincolanti per la formazione dei piani territoriali e urbanistici relativi ai Comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico [20].

 

     Art. 7. Utilizzazione degli edifici e dei manufatti. 1. Il direttore dei lavori deve comunicare al Servizio provinciale difesa del suolo l'avvenuta ultimazione dell'opera. Alla comunicazione è allegata una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori attesta, anche ai sensi dell'art. 481 del C.P., la conformità dell'opera al progetto depositato e alle norme della presente legge.

     2. Per i lavori che siano stati assoggettati a controllo a norma dell'art. 5, il Servizio provinciale Difesa del suolo provvede, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori, al rilascio del certificato previsto dall'art. 28 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art. 10 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, come modificato dall'art. 23 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, il committente deve allegare alla domanda:

     a) la dichiarazione del direttore dei lavori di cui al comma 1 ovvero il certificato di cui al precedente comma 2;

     b) il certificato di collaudo delle opere nei casi previsti dalla normativa vigente [21].

 

Titolo II

NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

 

     Art. 8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.

     Il Consiglio regionale, con l'atto deliberativo di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) detta indirizzi vincolanti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di sviluppare una più efficace azione di riduzione del rischio sismico, nel rispetto della normativa tecnica statale e delle disposizioni contenute ai commi seguenti [22].

     Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di apposizione del vincolo di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e la concessione edilizia comunale che preveda interventi di recupero edilizio nelle categorie A1) o A2), di cui all'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, individuano le particolari esigenze architettoniche, ambientali ed estetiche per le quali è consentito il ricorso a tecniche di intervento anche non specificamente menzionate dalla normativa tecnica sismica, purché se ne dimostri, con adeguata documentazione, l'uguale efficacia [23].

     I progetti edilizi relativi al rinnovo e alla sostituzione di parti strutturali, anche da attuarsi per una singola unità immobiliare, comprendono gli elementi necessari a dimostrare che non si modifica in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio. Nel caso di complessi edilizi la documentazione necessaria a dimostrare che gli interventi previsti non arrecano aggravi agli edifici contigui può essere sostituita dalla documentazione inerente agli strumenti urbanistici attuativi, qualora comprenda il rilievo geometrico e strutturale del complesso [24].

     Gli interventi edilizi che danno luogo a ricostruzione debbono essere realizzati, salvo i casi di deroga di cui al successivo articolo 9, con il rispetto delle altezze, delle distanze e delle altre norme tecniche per le nuove costruzioni previste dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 [25].

     Sono fatte salve le disposizioni vigenti per l'esecuzione di interventi su edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica o artistica.

     Nei Comuni classificati sismici l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili degli immobili, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, come sostituito dall'art. 16 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, è attuata attenendosi anche ai seguenti criteri:

     a) per tutti gli usi di rilevante interesse pubblico, individuati a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), il Comune deve verificare in via preliminare la possibilità di conferire all'immobile sufficiente sicurezza alle azioni sismiche, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche;

     b) per gli usi di rilevante interesse pubblico di importanza primaria per le necessità della protezione civile deve essere verificata inoltre l'accessibilità anche in situazioni di emergenza [26].

 

     Art. 9. Deroghe.

     1. Le deroghe previste dall'art. 12 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 possono essere richieste solamente per gli interventi edilizi nei centri storici, individuati ai sensi dell'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o dei piani attuativi non consentano l'osservanza delle norme tecniche [27].

 

     Art. 10. Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico.

     1. I Comuni classificati sismici, nell'ambito della formazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, sono tenuti a valutare la compatibilità delle previsioni in essi contenute con l'obiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.

     2. Nello svolgimento delle valutazioni di compatibilità di cui al comma 1, i Comuni, dopo l'approvazione della delibera di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. e), si conformano agli indirizzi del Consiglio regionale.

     3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 20, terzo comma, della Legge 10 dicembre 1981, n. 741 [28].

 

     Art. 11. Snellimento delle procedure di adeguamento. [29].

 

Titolo III

DELEGHE DI FUNZIONI

 

     Art. 12. Deleghe ai Comuni. [30].

 

     Art. 13. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate. [31].

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 14. Applicazione della presente legge alle opere in corso nelle zone già classificate sismiche. [32].

 

     Art. 15. Variante di salvaguardia allo strumento urbanistico vigente. [33].

 

     Art. 16. Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati o in itinere dopo l'adozione della variante di salvaguardia. [34].

 

     Art. 17. Disposizione transitoria.

     1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore nel centottantesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3.

     2. Per i piani urbanistici già adottati, nonché per i progetti presentati e le opere in corso di realizzazione alla data indicata al comma 1 trovano applicazione le disposizioni procedurali e tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     3. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione i Comuni classificati sismici sono tenuti ad adottare l'adeguamento, alla legislazione sismica nazionale e agli artt. 8 e 9 della presente legge, dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.

     4. Dall'entrata in vigore della presente legge, per i piani regolatori generali o piani di fabbricazione privi della relazione geologica prevista dall'art. 48, punto 6, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, la documentazione del progetto di cui all'art. 3 va integrata con una indagine geologica estesa a un adeguato intorno [35].

 

     Art. 18. Supporto scientifico per la riduzione del rischio sismico.

     Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla complessiva attività regionale per la riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con organi del Consiglio nazionale delle ricerche e con altre strutture pubbliche di ricerca [36].

     Oggetto delle convenzioni è la consulenza altamente specializzata fornita agli organi ed agli uffici della Regione in particolare per l'attività di controllo, per i criteri di formazione degli strumenti urbanistici, nonché per l'attività di sperimentazione e divulgazione tecnica che ne consegue.


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 40.

[3] Gli orginari primo, secondo e terzo comma, già sostituiti dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 40, sono così ulteriormente sostituiti dagli attuali primo e secondo comma per effetto dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, come da ultimo così modificato dall’art. 13 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[4] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[5] Comma aggiunto dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[6] I presenti commi così sostituiscono gli originari commi 1° e 2° per effetto dell'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 40.

[7] I presenti commi così sostituiscono gli originari commi 1° e 2° per effetto dell'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 40.

[8] Lettera abrogata dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[9] I presenti commi così sostituiscono gli originari commi 1° e 2° per effetto dell'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 40.

[10] Comma da ultimo così sostituito dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 40.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 40.

[13] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[15] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[16] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35 e così sostituito dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[18] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35 e così sostituito dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[19] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[22] I presenti commi così sostituiscono gli originari commi 2° e 3° per effetto dell'art. 5 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[23] I presenti commi così sostituiscono gli originari commi 2° e 3° per effetto dell'art. 5 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[24] I presenti commi così sostituiscono gli originari commi 2° e 3° per effetto dell'art. 5 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[25] comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[26] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[29] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[30] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[31] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[32] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[33] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[34] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.

[36] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 19 giugno 1995, n. 35.