Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.6 disciplina generale |
Data: | 07/11/2000 |
Numero: | 327 |
Sommario |
Art. 1. Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto. |
§ 6.6.43 - Legge 7 novembre 2000, n. 327. [1]
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
(G.U. 13 novembre 2000, n. 265).
Art. 1. Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.
2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del
5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della
[1] Abrogata dall'art. 256 del