§ 5.2.35 - Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29.
Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/08/1997
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Definizione.
Art. 4.  Destinatari.
Art. 5.  Ambiti di intervento.
Art. 6.  Istituzione e modalità organizzative.
Art. 7.  Interpreti della lingua dei segni.
Art. 8.  Finalità e destinatari.
Art. 9.  Acquisto e adattamento di veicoli privati.
Art. 10.  Interventi per la permanenza nella propria abitazione.
Art. 10 bis.  Cani di accompagnamento dei disabili
Art. 10 ter.  Progetti di addestramento e utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili
Art. 10 quater.  Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili sui mezzi del trasporto pubblico regionale e locale
Art. 10 quinquies.  Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili nelle strutture e nei luoghi pubblici e negli esercizi aperti al pubblico
Art. 11.  Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza.
Art. 12.  Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Abrogazione.
Art. 15.  Norma transitoria.


§ 5.2.35 - Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29.

Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili.

(B.U. n. 77 del 26 agosto 1997).

 

TITOLO I

FINALITA'

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 39 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare di quanto disposto alla lettera g) del comma 2, la Regione Emilia-Romagna favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.

 

     Art. 2. Interventi.

     1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti mediante:

     a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone disabili;

     b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere e sugli ausili;

     c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto personale;

     d) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico;

     e) l'istituzione della Consulta regionale per i problemi dei disabili e la promozione di iniziative per favorire la partecipazione.

 

TITOLO II

SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

 

     Art. 3. Definizione.

     1. Il presente Titolo detta norme per l'istituzione del servizio di aiuto personale, così come definito dall'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     2. La Giunta regionale definisce con propria direttiva, sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta, di cui al successivo art. 12, i criteri generali di accesso e di fruizione del servizio di aiuto personale, nonché i requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all'interno del servizio.

     3. Il servizio di aiuto personale si realizza attraverso interventi di appoggio per le esigenze di socializzazione e di indipendenza dei cittadini in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale e si effettua, in via prioritaria, avvalendosi di prestazioni volontarie.

     4. Il servizio di aiuto personale non è sostitutivo delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dalla programmazione nazionale e regionale ed è integrato e coordinato con i servizi esistenti sul territorio.

     5. Al fine di incentivare l'avvio del servizio di aiuto personale la Giunta regionale concede contributi, secondo le modalità previste al comma 6 del successivo art. 6, ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Aziende USL che istituiscono il servizio entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Destinatari.

     1. Gli interventi di cui al presente titolo sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

 

     Art. 5. Ambiti di intervento.

     1. Il servizio di aiuto personale, che comprende anche l'interpretariato per i non udenti, è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale delle persone disabili ed è indirizzato prevalentemente ai seguenti ambiti:

     a) mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente;

     b) sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l'autonomia cognitiva;

     c) accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza;

     d) vita di relazione e rapporti interpersonali;

     e) ricreazione, cultura, sport e turismo;

     f) bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro.

 

     Art. 6. Istituzione e modalità organizzative.

     1. Il servizio di aiuto personale è istituito dai Comuni, singoli o associati, dalle Comunità Montane e dalle Aziende USL, e può essere gestito direttamente o mediante convenzione con cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni, iscritte negli appositi Albi regionali, ed enti morali articolati a livello regionale.

     2. Le convenzioni devono altresì definire le modalità di coordinamento tra gli interventi di cui al presente titolo e la rete dei servizi socio- sanitari, educativi e sportivi esistenti sul territorio.

     3. Il servizio di aiuto personale formula un elenco delle risorse volontarie e professionali disponibili, promuovendone la conoscenza presso i disabili. Favorisce, altresì, l'incontro fra i richiedenti e coloro che prestano il servizio, verificando, a richiesta, l'andamento del rapporto.

     4. Gli interventi di aiuto personale sono svolti prevalentemente con l'apporto:

     a) di coloro che svolgono servizio civile, avendo ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;

     b) delle persone di età superiore ai 18 anni che richiedano di prestare attività volontarie di aiuto personale;

     c) delle organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri di cui all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37, dei soci volontari di cooperative sociali, di associazioni ed enti morali articolati a livello regionale.

     5. Coloro che prestano attività di aiuto personale debbono avere, o deve essere loro fornita, una adeguata formazione specifica in ragione delle disponibilità dichiarate.

     6. La Giunta regionale stabilisce le priorità e le modalità per la concessione dei contributi in riferimento agli oneri di avvio, alle esigenze di formazione e di progettualità del servizio di aiuto personale.

 

     Art. 7. Interpreti della lingua dei segni.

     1. Rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale, in conformità a quanto indicato all'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonché il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva.

     2. [Ai fini di cui al comma 1, le Province redigono l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere trasmesso ai servizi di aiuto personale presenti nel territorio regionale] [1].

     3. [La Giunta regionale, sentita la Consulta, di cui al successivo art. 12, definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco, nonché le condizioni di accesso e le modalità di fruizione del servizio] [2].

     4. Il personale abilitato ad offrire i servizi di aiuto personale con modalità di comunicazione diverse dalla lingua dei segni è individuato presso il servizio, in accordo con i richiedenti.

 

TITOLO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA

 

     Art. 8. Finalità e destinatari.

     1. La Regione favorisce l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale.

     3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati.

 

     Art. 9. Acquisto e adattamento di veicoli privati.

     1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili [3].

     2. Qualora il destinatario dell'intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela o di convivenza.

     3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento in caso di acquisto ed al cinquanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile.

     4. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

     Art. 10. Interventi per la permanenza nella propria abitazione.

     1. La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione:

     a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;

     b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;

     c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

     2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della Legge n. 13 del 1989.

 

     Art. 10 bis. Cani di accompagnamento dei disabili [4]

     1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dei cani di accompagnamento dei disabili quale forma di ausilio, sostegno e supporto alle persone con disabilità, accertata ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).

     2. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico), e dalla normativa nazionale che disciplina l'addestramento e l'utilizzo dei cani guida per ciechi.

 

     Art. 10 ter. Progetti di addestramento e utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili [5]

     1. La Regione, anche d'intesa con le federazioni delle associazioni delle persone con disabilità, promuove studi, ricerche e progetti relativi all'addestramento e all'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis, comma 1, la Regione collabora, anche mediante la stipula di convenzioni, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), che operano nei settori dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani di accompagnamento dei disabili, nel rispetto di quanto previsto dall'atto della Giunta di cui al comma 4.

     3. Per la realizzazione di progetti e corsi per l'addestramento e l'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili, la Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 2, iscritte nei rispettivi registri regionali.

     4. Entro il 31 ottobre 2014 la Giunta, nel rispetto della normativa vigente, con proprio atto definisce le modalità minime per l'addestramento dei cani di accompagnamento dei disabili, le modalità di assegnazione del cane alla persona disabile, le forme di certificazione e di immediato riconoscimento dell'animale nonché i relativi controlli.

 

     Art. 10 quater. Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili sui mezzi del trasporto pubblico regionale e locale [6]

     1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere gratuitamente su ogni mezzo del trasporto pubblico regionale e locale.

     2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento sui mezzi di cui al comma 1, sono tenute ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza sul mezzo di trasporto nonché ad esibire, su richiesta del conducente o degli agenti accertatori, la documentazione identificativa dell'animale prescritta dalla normativa vigente e la certificazione che l'animale abbia ricevuto la formazione e l'addestramento specifico per l'accompagnamento ai disabili, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 ter; sono tenute, altresì, ad utilizzare la museruola e il guinzaglio ove richiesto esplicitamente dal conducente, dagli agenti accertatori o dai passeggeri.

     3. Il regolamento di servizio di cui all'articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), può definire, nel rispetto della normativa vigente, specifiche condizioni di trasporto dei cani di accompagnamento dei disabili.

     4. Entro il 31 ottobre 2014, la Carta dei servizi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 definisce la procedura di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo nonché l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto alla persona disabile. In ogni caso, l'indennizzo non può essere inferiore ad euro 500,00.

     5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione della qualità del servizio ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 30 del 1998.

 

     Art. 10 quinquies. Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili nelle strutture e nei luoghi pubblici e negli esercizi aperti al pubblico [7]

     1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere ai luoghi pubblici nonché alle strutture pubbliche e ad esse equiparate presenti sul territorio regionale, fermo restando quanto previsto per l'accesso alle strutture ospedaliere dall'art. 4 ter della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale).

     2. I cani di accompagnamento di cui al comma 1 possono accedere, altresì, agli esercizi commerciali e aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

     3. Le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento nei luoghi di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 quater.

     4. I titolari degli esercizi di cui al comma 2 che impediscono od ostacolano l'accesso alle persone disabili accompagnate dal cane di accompagnamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00. L'individuazione dei soggetti competenti ad accertare e contestare le violazioni è demandata ai Comuni.

 

TITOLO IV

SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

 

     Art. 11. Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza.

     1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina direttamente o attraverso convenzione, le attività di documentazione e di consulenza nell'area della disabilità, mediante:

     a) l'organizzazione o il sostegno a campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle persone disabili, all'abbattimento delle barriere ed alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali;

     b) la catalogazione delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l'accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati;

     c) la promozione di specifiche iniziative di aggiornamento e di formazione;

     d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia;

     e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche e progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le associazioni professionali competenti, relativi al superamento delle barriere, al fine di individuare soluzioni atte a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili;

     f) la presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche a favore delle persone disabili.

     2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria, dell'apporto e della collaborazione della rete dei Centri documentazione handicap, degli Enti pubblici, delle Università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia.

 

     Art. 12. Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili.

     1. Al fine di consentire la consultazione Permanente e la partecipazione, è istituita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili.

     2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è composta:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di politiche sociali e familiari, suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni e degli enti morali rappresentanti i disabili, avena articolazione a livello regionale, che ne facciano richiesta;

     c) da un rappresentante delle Aziende USL, individuato tra i Direttori generali delle stesse;

     d) da un rappresentante delle Autonomie locali.

     3. La Consulta è integrata su richiesta del Presidente, secondo le materie oggetto delle singole sedute, da:

     a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, designato dalle associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;

     b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per l'Emilia- Romagna;

     c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;

     d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

     e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli imprenditori.

     4. La Consulta è integrata, altresì, su richiesta del Presidente, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di convocazione.

     5. La Consulta regionale ha il compito di:

     a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e le politiche regionali per i problemi della disabilità, nonché sugli atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla Consulta stessa;

     b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;

     c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzate ad una sempre maggiore qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.

     6. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri componenti la Commissione sicurezza sociale ed eventualmente, su richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di convocazione.

     7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non inferiore al VII livello, che funge da segretario.

     8. La Consulta ha durata triennale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia- Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 14. Abrogazione.

     1. E' abrogata la L.R. 29 luglio 1991, n. 21.

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al comma 4 dell'art. 9 vengono concessi con le medesime modalità anche ai cittadini che abbiano presentato domanda, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente all'1 gennaio 1996 e fino all'entrata in vigore.


[1] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 2 luglio 2019, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 2 luglio 2019, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall’art. 60 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2014, n. 13.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2014, n. 13.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 17 luglio 2014, n. 13.

[7] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2014, n. 13.