§ 3.9.16 – L.R. 25 febbraio 2000, n. 14.
Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 lavoro e formazione professionale
Data:25/02/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari ed ambito di applicazione.
Art. 3.  Strumenti.
Art. 4.  Programmazione degli interventi.
Art. 5.  Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico.
Art. 6.  Graduatorie.
Art. 7.  Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive.
Art. 8.  Organizzazione dei Servizi.
Art. 9.  Strumenti del collocamento mirato.
Art. 10.  Convenzioni.
Art. 11.  Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45.
Art. 12.  Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro.
Art. 13.  Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Art. 14.  Programmazione delle attività e realizzazione degli interventi.
Art. 15.  Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative.
Art. 16.  Norma finanziaria.


§ 3.9.16 – L.R. 25 febbraio 2000, n. 14. [1]

Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.

(B.U. 29 febbraio 2000, n. 35).

CAPO I

Principi

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, e dei servizi interessati.

     2. A tale fine la Regione:

     a) disciplina le competenze regionali di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

     b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale;

     c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili e svantaggiate, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie.

     3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in condizione di svantaggio personale e sociale ricercando l'integrazione tra le competenze e i Servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove la concertazione di detti indirizzi programmatici con le parti sociali e le associazioni esponenziali delle categorie di persone destinatarie degli interventi.

 

     Art. 2. Destinatari ed ambito di applicazione.

     1. I Capi I, II e IV della presente legge si applicano alle persone, d'ora in poi definite "persone disabili", di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 68 del 1999, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della medesima.

     2. I Capi I, III e IV della presente legge si applicano alle persone in condizione di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, nei limiti e secondo le determinazioni stabilite dalla Giunta regionale nel piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998. Ai fini della presente legge per "persone svantaggiate" si intendono quelle di cui al presente comma e, in ogni caso, le persone di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45.

 

     Art. 3. Strumenti.

     1. Le finalità di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:

     a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della Commissione di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

     c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;

     d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla Legge n. 68 del 1999.

     2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

     a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;

     b) integrazione e collaborazione fra i Servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e svantaggiate;

     c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili e svantaggiate;

     d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;

     e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.

CAPO II

Inserimento al lavoro delle persone disabili

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi.

     1. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevedono interventi di politica attiva e di socializzazione al lavoro delle persone disabili, nel rispetto del Capo I della presente legge.

     2. Nel rispetto dei provvedimenti di cui al comma 1, i programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 definiscono gli interventi locali per l'inserimento delle persone disabili.

     3. La Commissione provinciale di concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998 consulta, relativamente alle materie di cui al Capo II della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     4. Fermi restando gli obblighi di certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68 del 1999, costituisce titolo di priorità per i datori di lavoro pubblici e privati, nell'ambito dei processi di valutazione relativi alla concessione di finanziamenti e contributi da parte della Regione ed alla fornitura di servizi alla stessa, il rispetto, dimostrabile tramite autocertificazione da parte del legale rappresentante, della legislazione relativa alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, al lavoro irregolare e al lavoro minorile. A tale fine la Giunta adotta appositi criteri.

 

     Art. 5. Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico.

     1. Nell'ambito della Commissione provinciale di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, è istituito un Comitato tecnico, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 6 della Legge n. 68 del 1999, composto, secondo criteri e modalità di scelta definiti dalla Provincia, da funzionari ed esperti del settore sociale, psico-pedagogico e medico-legale e da rappresentanti della Commissione di concertazione provinciale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, nonché da esperti designati dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

     2. Il Comitato tecnico esercita i compiti per esso previsti dalla Legge n. 68 del 1999 nel rispetto degli indirizzi all'uopo adottati dalla Regione, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998, nonché sulla base delle modalità di raccordo tecnico definite con le Province.

 

     Art. 6. Graduatorie.

     1. Le graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 68 del 1999 sono formate e pubblicate, nel rispetto dei criteri adottati dalla Regione ai sensi del comma 4 di detto articolo, dalle Province le quali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 della citata Legge 68/99, ed avvalendosi dei Centri per l'impiego, ne curano la gestione e l'avviamento degli aventi diritto previo accertamento della compatibilità delle condizioni di disabilità con le competenze professionali richieste, nonché delle condizioni ambientali del luogo di lavoro.

 

     Art. 7. Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive.

     1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale tripartita ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 25 del 1998 formula, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 di detta legge, gli indirizzi cui le Province devono attenersi nell'adozione dei criteri di cui al comma 2, per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8 dell'art. 5 della Legge n. 68 del 1999.

     2. La Provincia, sentite in merito ai criteri le Commissioni di concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1998, concede l'autorizzazione alla compensazione fra le unità produttive dello stesso ambito provinciale.

     3. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono presentate alla Provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha la sede operativa con il maggior numero di dipendenti.

     4. Nel caso di unità produttive collocate in più ambiti provinciali, l'autorizzazione è concessa dalla Provincia cui è stata presentata la richiesta, previa acquisizione di parere degli altri uffici competenti in materia di concessione dell'autorizzazione.

     5. Il procedimento di autorizzazione, il quale sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l'unità produttiva interessata, deve concludersi ed essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni dall'istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

     a) alla comprovata difficoltà di mantenere l'equilibrata distribuzione delle persone disabili secondo le prescrizioni di cui alla Legge 68/99;

     b) alla verifica, realizzata dagli uffici competenti, del corretto inserimento professionale e della integrazione lavorativa dei soggetti disabili, già in forza al momento della presentazione della richiesta.

     6. Decorsi tre mesi dall'eventuale concessione dell'autorizzazione, gli uffici competenti verificano la coerenza delle assunzioni realizzate dal datori di lavoro in ragione dell'autorizzazione concessa. A fronte della non corrispondenza con il provvedimento di concessione, l'autorizzazione è revocata.

     7. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unità operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 20 della Legge n. 68 del 1999, sono presentate alla Provincia nella quale il datore di lavoro richiedente ha la sede operativa con il maggior numero di dipendenti. La medesima Provincia provvede agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, previa acquisizione di parere degli altri uffici competenti in materia di concessione dell'autorizzazione.

 

     Art. 8. Organizzazione dei Servizi.

     1. Gli uffici competenti di cui all'art. 6 della Legge n. 68 del 1999 sono individuati nelle Province, le quali operano nel rispetto dei criteri delle modalità di gestione dei Servizi previsti dalla L.R. n. 25 del 1998.

     2. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 9. Strumenti del collocamento mirato.

     1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

     a) analisi delle capacità professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di crediti formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attività di lavoro già svolte, delle attitudini evidenziatesi nella vita sociale e l'esame delle potenzialità professionali;

     b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;

     c) analisi di posti di lavoro;

     d) formazione, ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;

     e) tirocini, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979 e della Legge 24 giugno 1997, n. 196;

     f) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;

     g) incentivi, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996;

     h) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 13 della Legge n. 68 del 1999;

     i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della Legge n. 68 del 1999;

     l) accordi di programma territoriale che coinvolgano tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;

     m) utilizzo di modalità di telelavoro.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei provvedimenti regionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998, i programmi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 possono prevedere l'erogazione di borse di lavoro, definendo i criteri per la relativa concessione. Dette borse di lavoro possono, altresì, essere previste, a titolo sperimentale, dal piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.

     3. La programmazione regionale e provinciale di cui all'art. 4 è finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed è orientata ai seguenti principi:

     a) integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, i sistemi formativi ed educativi;

     b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;

     c) integrazione fra attività formative, azioni di supporto e strumenti di politica attiva;

     d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;

     e) definizione di ambiti prioritari di intervento al collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione.

     4. I programmi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 possono prevedere, nel rispetto degli indirizzi regionali, modalità attuative semplificate per la realizzazione degli interventi del collocamento mirato.

     5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni formative per l'inserimento professionale delle persone disabili sono programmate al fine di favorire l'accesso al lavoro delle persone disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e secondo le diverse modalità di attuazione degli obblighi definite dalla Legge n. 68 del 1999.

     6. La Regione individua le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale, ai fini dell'inserimento mirato, ai sensi del comma 6 dell'art. 4, della Legge n. 68 del 1999, da parte dei soggetti privati ivi individuati purché accreditati ai sensi della normativa vigente.

     7. La Regione, ai sensi della L.R. n. 19 del 1979, prevede iniziative di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici competenti della Provincia, ovvero presso soggetti privati convenzionati con essa, sulla base degli indirizzi dettati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998.

     8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti l'organizzazione del lavoro, nonché le più rilevanti e diffuse posizioni all'interno dei processi produttivi del contesto locale di riferimento.

 

     Art. 10. Convenzioni.

     1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla Legge n. 68 del 1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese. Il Piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevede le modalità di attuazione di tali interventi di promozione e supporto.

     2. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi gli incentivi di cui all'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996 alle imprese che assumono persone disabili.

     3. Il Piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 può prevedere la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996 alle Agenzie di lavoro interinale di cui alla Legge 24 giugno 1997, n. 196, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, sulla base di appositi criteri definiti dal Piano stesso.

     4. La Regione favorisce la finalizzazione delle convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza, ai sensi della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38, agli obiettivi di cui alla presente legge.

 

     Art. 11. Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45. [2]

 

     Art. 12. Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro.

     1. La programmazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevede la destinazione di una quota del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, al finanziamento delle operazioni di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro previste dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 13 della Legge n. 68 del 1999.

 

     Art. 13. Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

     1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 68 del 1999 è istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili.

     2. Il funzionamento del Fondo è stabilito dalla Giunta regionale mediante indirizzi e direttive adottate sentita la Commissione di cui al comma 3 ed è attuato a mezzo di funzionario delegato, ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

     3. E' istituita la Commissione per la gestione del Fondo, la quale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2, esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto Fondo.

     4. La Commissione per la gestione del Fondo è costituita da:

     a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;

     b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;

     c) due rappresentanti delle Province designati dal Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998;

     d) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     e) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, garantendo la rappresentanza delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991;

     f) sei componenti rappresentanti le associazioni dei disabili, dei quali cinque designati dagli enti morali con compiti di rappresentanza e tutela dei disabili di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed uno designato dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui all'art. 12 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29.

     5. Ai lavori della Commissione partecipa, a titolo consultivo, il Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna lavoro o suo delegato. Le funzioni di assistenza tecnica e segreteria della Commissione sono esercitate dall'Agenzia Emilia-Romagna lavoro.

     6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa, fermi restando gli indirizzi di cui al precedente comma 2.

     7. La Regione promuove e sostiene accordi con fondazioni, enti di natura privata e pubblica ovvero soggetti comunque interessati, al fine di favorire tramite il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. La Commissione consulta i soggetti che contribuiscono al Fondo.

CAPO III

Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate

 

     Art. 14. Programmazione delle attività e realizzazione degli interventi.

     1. La programmazione regionale e provinciale di cui alla L.R. n. 25 del 1998, relativamente ai destinatari ed agli interventi di cui al presente capo, è orientata ai principi e si avvale degli strumenti di cui agli artt. 9 e 10.

     2. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 individuano specifiche misure di politica attiva del lavoro, le categorie di persone svantaggiate destinatarie degli interventi e le priorità d'azione per le Province.

     3. I programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 definiscono specifiche misure di politica attiva e di socializzazione al lavoro delle persone svantaggiate, nel rispetto dei principi di cui al Capo I della presente legge.

 

     Art. 15. Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative.

     1. La programmazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 può prevedere misure di accompagnamento agli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, coordinate con le attività dei Comuni in materia di assistenza sociale.

     2. A tale fine possono essere altresì stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante:

     a) il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 13;

     b) l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;

     c) i fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli interventi della presente legge.


[1] Leggeabrogata dall’art. 51 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17.

[2] Modifica il comma 2, art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45.