Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 lavoro e formazione professionale |
Data: | 25/02/2000 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Destinatari ed ambito di applicazione. |
Art. 3. Strumenti. |
Art. 4. Programmazione degli interventi. |
Art. 5. Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico. |
Art. 6. Graduatorie. |
Art. 7. Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive. |
Art. 8. Organizzazione dei Servizi. |
Art. 9. Strumenti del collocamento mirato. |
Art. 10. Convenzioni. |
Art. 11. Modifica della L.R. 25 novembre 1996, n. 45. |
Art. 12. Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro. |
Art. 13. Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. |
Art. 14. Programmazione delle attività e realizzazione degli interventi. |
Art. 15. Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative. |
Art. 16. Norma finanziaria. |
§ 3.9.16 – L.R. 25 febbraio 2000, n. 14. [1]
Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.
(B.U. 29 febbraio 2000, n. 35).
CAPO I
Principi
Art. 1. Finalità.
1. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della
2. A tale fine la Regione:
a) disciplina le competenze regionali di cui alla
b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale;
c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili e svantaggiate, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie.
3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3 della
Art. 2. Destinatari ed ambito di applicazione.
1. I Capi I, II e IV della presente legge si applicano alle persone, d'ora in poi definite "persone disabili", di cui al comma 1 dell'art. 1 della
2. I Capi I, III e IV della presente legge si applicano alle persone in condizione di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, nei limiti e secondo le determinazioni stabilite dalla Giunta regionale nel piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della
Art. 3. Strumenti.
1. Le finalità di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:
a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della Commissione di cui all'art. 4 della
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;
b) integrazione e collaborazione fra i Servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e svantaggiate;
c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili e svantaggiate;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 4. Programmazione degli interventi.
1. I provvedimenti di cui all'art. 3 della
2. Nel rispetto dei provvedimenti di cui al comma 1, i programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della
3. La Commissione provinciale di concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della
4. Fermi restando gli obblighi di certificazione di cui all'art. 17 della
Art. 5. Costituzione e funzionamento del Comitato tecnico.
1. Nell'ambito della Commissione provinciale di cui al comma 4 dell'art. 9 della
2. Il Comitato tecnico esercita i compiti per esso previsti dalla
Art. 6. Graduatorie.
1. Le graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8 della
Art. 7. Autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive.
1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale tripartita ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli artt. 6 e 7 della
2. La Provincia, sentite in merito ai criteri le Commissioni di concertazione di cui al comma 4 dell'art. 9 della
3. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono presentate alla Provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha la sede operativa con il maggior numero di dipendenti.
4. Nel caso di unità produttive collocate in più ambiti provinciali, l'autorizzazione è concessa dalla Provincia cui è stata presentata la richiesta, previa acquisizione di parere degli altri uffici competenti in materia di concessione dell'autorizzazione.
5. Il procedimento di autorizzazione, il quale sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l'unità produttiva interessata, deve concludersi ed essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni dall'istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
a) alla comprovata difficoltà di mantenere l'equilibrata distribuzione delle persone disabili secondo le prescrizioni di cui alla Legge 68/99;
b) alla verifica, realizzata dagli uffici competenti, del corretto inserimento professionale e della integrazione lavorativa dei soggetti disabili, già in forza al momento della presentazione della richiesta.
6. Decorsi tre mesi dall'eventuale concessione dell'autorizzazione, gli uffici competenti verificano la coerenza delle assunzioni realizzate dal datori di lavoro in ragione dell'autorizzazione concessa. A fronte della non corrispondenza con il provvedimento di concessione, l'autorizzazione è revocata.
7. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unità operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 20 della
Art. 8. Organizzazione dei Servizi.
1. Gli uffici competenti di cui all'art. 6 della
2. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.
Art. 9. Strumenti del collocamento mirato.
1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) analisi delle capacità professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di crediti formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attività di lavoro già svolte, delle attitudini evidenziatesi nella vita sociale e l'esame delle potenzialità professionali;
b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;
c) analisi di posti di lavoro;
d) formazione, ai sensi della
e) tirocini, ai sensi della
f) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
g) incentivi, ai sensi dell'art. 8 della
h) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 13 della
i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della
l) accordi di programma territoriale che coinvolgano tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;
m) utilizzo di modalità di telelavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei provvedimenti regionali di cui all'art. 3 della
3. La programmazione regionale e provinciale di cui all'art. 4 è finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed è orientata ai seguenti principi:
a) integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, i sistemi formativi ed educativi;
b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;
c) integrazione fra attività formative, azioni di supporto e strumenti di politica attiva;
d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
e) definizione di ambiti prioritari di intervento al collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione.
4. I programmi di cui al comma 2 dell'art. 4 della
5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni formative per l'inserimento professionale delle persone disabili sono programmate al fine di favorire l'accesso al lavoro delle persone disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e secondo le diverse modalità di attuazione degli obblighi definite dalla
6. La Regione individua le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale, ai fini dell'inserimento mirato, ai sensi del comma 6 dell'art. 4, della
7. La Regione, ai sensi della
8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti l'organizzazione del lavoro, nonché le più rilevanti e diffuse posizioni all'interno dei processi produttivi del contesto locale di riferimento.
Art. 10. Convenzioni.
1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla
2. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi gli incentivi di cui all'art. 8 della
3. Il Piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della
4. La Regione favorisce la finalizzazione delle convenzioni per l'utilizzo di obiettori di coscienza, ai sensi della
Art. 11. Modifica della
Art. 12. Rimborso spese di adeguamento del posto di lavoro.
1. La programmazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3 della
Art. 13. Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
1. Ai sensi dell'art. 14 della
2. Il funzionamento del Fondo è stabilito dalla Giunta regionale mediante indirizzi e direttive adottate sentita la Commissione di cui al comma 3 ed è attuato a mezzo di funzionario delegato, ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 della
3. E' istituita la Commissione per la gestione del Fondo, la quale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2, esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto Fondo.
4. La Commissione per la gestione del Fondo è costituita da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
c) due rappresentanti delle Province designati dal Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 7 della
d) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
e) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, garantendo la rappresentanza delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della
f) sei componenti rappresentanti le associazioni dei disabili, dei quali cinque designati dagli enti morali con compiti di rappresentanza e tutela dei disabili di cui al
5. Ai lavori della Commissione partecipa, a titolo consultivo, il Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna lavoro o suo delegato. Le funzioni di assistenza tecnica e segreteria della Commissione sono esercitate dall'Agenzia Emilia-Romagna lavoro.
6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa, fermi restando gli indirizzi di cui al precedente comma 2.
7. La Regione promuove e sostiene accordi con fondazioni, enti di natura privata e pubblica ovvero soggetti comunque interessati, al fine di favorire tramite il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. La Commissione consulta i soggetti che contribuiscono al Fondo.
CAPO III
Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate
Art. 14. Programmazione delle attività e realizzazione degli interventi.
1. La programmazione regionale e provinciale di cui alla
2. I provvedimenti di cui all'art. 3 della
3. I programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della
Art. 15. Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative.
1. La programmazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 può prevedere misure di accompagnamento agli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, coordinate con le attività dei Comuni in materia di assistenza sociale.
2. A tale fine possono essere altresì stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.
CAPO IV
Disposizioni finanziarie
Art. 16. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante:
a) il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 13;
b) l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della
c) i fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli interventi della presente legge.
[1] Leggeabrogata dall’art. 51 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17.
[2] Modifica il comma 2, art. 8 della