Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 30/01/2007 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Limite massimo di indebitamento. |
Art. 2. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato. |
Art. 3. Limiti di impegno. |
Art. 4. Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione. |
Art. 5. Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea. |
Art. 6. Sedi degli uffici regionali. |
Art. 7. Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa. |
Art. 8. Patto di stabilità infraregionale. |
Art. 9. Norme di collegamento con le disposizioni della legge finanziaria nazionale per il 2007. |
Art. 10. Reclutamento e qualificazione degli autisti soccorritori del servizio regionale di emergenza-urgenza ‘118’. |
Art. 11. Inquadramento del personale medico nel ruolo sanitario del servizio regionale di emergenza-urgenza ‘118’. |
Art. 12. Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private. |
Art. 13. Istituzione dell’Osservatorio Permanente Regionale per l’Accreditamento. |
Art. 14. Rapporti con l’Università per la formazione e la ricerca in campo sanitario. |
Art. 15. Ricollocazione organizzativa di strutture sanitarie. |
Art. 16. Modifiche alla disciplina degli organismi e degli incarichi di direzione. |
Art. 17. Organi di partecipazione istituzionale e sociale. |
Art. 18. Misure di razionalizzazione della gestione delle Aziende Sanitarie. |
Art. 19. Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie. |
Art. 20. Composizione e funzionamento delle commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap. |
Art. 21. Indennità dei Revisori Contabili dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. |
Art. 22. Incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna. |
Art. 23. Dotazione Fondo “Prestito ponte Università – Lavoro“. |
Art. 24. Dotazione Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità. |
Art. 25. Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica. |
Art. 26. Attività scientifiche e di ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Castelgrande. |
Art. 27. Fondo Rotativo per la realizzazione di misure di incentivazione alle P.M.I. operanti in Basilicata. |
Art. 28. Rifinanziamento dell’art. 4 della L.R. 01.03.1999, n. 4. |
Art. 29. Slittamento limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche. |
Art. 30. Contributo per le celebrazioni gianturchiane. |
Art. 31. Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica Fondo incentivante. |
Art. 32. Finanziamento della riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta Regionale. |
Art. 33. Modifica all’articolo 28 della L.R.02.02.2006, n. 1. |
Art. 34. Personale degli Enti Strumentali. |
Art. 35. Modifica all’art. 11 della L.R. 21.01.1997, n. 7 “Norme sul superamento e sulla discriminazione delle barriere architettoniche”. |
Art. 36. Cessione dei crediti delle imprese verso la Regione. |
Art. 37. Integrazione alla L.R 11.08.1999, n. 22 “Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento”. |
Art. 38. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2000, n. 47 “Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai [...] |
Art. 39. Modifiche alla L.R. del 9 gennaio 1995, n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. |
Art. 40. Modifiche alla L.R. del 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”. |
Art. 41. Proroga dei termini fissati dall’art. 36 della L.R. del 2 febbraio 2006, n. 1. |
Art. 42. Modifiche alla L.R. 4 febbraio 2003, n. 7. |
Art. 43. Modifiche alla L.R. 27 luglio 1998, n. 22 “Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19.11.1997, n. 422”. |
Art. 44. Modifiche alla L.R. 4 gennaio 2002, n. 8. |
Art. 45. Contributo straordinario a sostegno delle famiglie interessate dallo sgombero forzato dei 123 alloggi ex IACP (ATER) di Melfi. |
Art. 46. Sostegno al Parco Storico Culturale ed Ambientale della Grancia. |
Art. 47. Interventi di sostegno al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie. |
Art. 48. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38. |
Art. 49. Modifiche alla L.R. 06.09.2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”. |
Art. 50. Rispetto dei vincoli di bilancio. |
Art. 51. Copertura finanziaria. |
Art. 52. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore. |
§ 6.2.142 - L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.
Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2007.
(B.U. 2 febbraio 2007, n. 7).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Limite massimo di indebitamento.
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2007, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 98.286.166,08.
2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare:
a) per € 26.144.808,90 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG;
b) per € 4.401.790,68 la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, ai sensi dell’art.20 della Legge 11.03.1988, n.67, di cui € 1.453.364,08 per gli interventi definiti in attuazione del
c) per € 20.000.000,00 la quota degli investimenti da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Val D’Agri-Melandro-Sauro-Camastra non coperta dalle entrate derivanti dalla compartecipazione regionale all’aliquota del prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui all’art. 3, comma 10, della Legge 28.12.1995 n.549 (royalties);
d) per € 47.739.566,50 altre spese di investimento.
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2007.
4. Per gli anni 2008 e 2009 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 47.900.000,00 ed in € 41.900.000,00.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 2. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.
1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2007 nella misura complessiva di € 85.495.472,21 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2007 nella misura complessiva di € 66.918.138,17 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2007 complessivamente in € 1.241.116,94, nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.
Art. 3. Limiti di impegno.
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l’esercizio finanziario 2007, complessivamente in € 13.288.825,57, sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.
Art. 4. Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione.
1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2007 nella misura complessiva di € 20.435.000,00 cosi ripartiti:
DENOMINAZIONE ENTE |
Contributi Anno 2007 € |
Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. – |
1.670.000,00 |
Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. – LL.RR. 7.08.1996, n. 38, e 7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 –U.P.B. 0421.01) |
6.385.000,00 |
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – |
7.000.000,00 |
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – |
2.000.000,00 |
Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – |
345.000,00 |
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – |
345.000,00 |
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) – |
2.690.000,00 |
TOTALE |
20.435.000,00 |
Art. 5. Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea.
1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2007 delle misure in cui si articola il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2. La disponibilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2007 per le misure del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal 2000–2006 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attuate dalla Regione Basilicata, è riportata nella tabella F allegata alla presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2007 delle misure in cui si articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000–2006, così come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. Per l’attuazione del progetto MODELE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n.789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 579.072,14.
5. Per l’attuazione del progetto MEDITERRITAGE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n.789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 9.030,66.
6. Per l’attuazione del progetto RED CODE REGIONAL DISASTER COMMON DEFENCE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000- 2006 PIC INTERREG III B – CADSES, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 522.113,41.
7. Per l’attuazione del progetto GO NETWORK, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III B MEDOCC – Zona Sud), nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 117.189,92.
8. Per l’attuazione del progetto "MILDMAP-MEDIA", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 302.400,00.
9. Per l’attuazione del progetto "SEMSON", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 216.300,00.
10. Per l’attuazione del progetto "IMAGE", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 209.600,00.
11. Per l’attuazione del progetto "MIDA", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 68.505,50.
12. Per l’attuazione del progetto "T-CHEESE.MED", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 149.926,16.
13. Per l’attuazione del progetto "PEOPLE", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 190.000,00.
14. Per l’attuazione del progetto "SIMCODE:IGT", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 171.766,00.
15. Per l’attuazione del progetto “CY.RO.N.MED", finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 114.919,22.
16. Per l’attuazione del progetto “BYHERINET”, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG IIIB ARCHIMED, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è iscritta la somma complessiva di € 40.000,00.
17. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
Art. 6. Sedi degli uffici regionali.
1. In considerazione dell’entità delle somme già impegnate nel corso dei precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni relative ai lavori già programmati, la spesa per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione di edifici da adibire ad uffici regionali di cui all’art. 7 della
2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con le leggi di cui al precedente comma, è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2007–2009.
Art. 7. Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa.
1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario 2007, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione ad eccezione delle Commissioni Consiliari Permanenti, ordinarie, speciali e d’inchiesta. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.
2. Nessuna legge regionale approvata successivamente alla presente può disporre deroghe a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
3. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio rispondono del contenimento degli impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2007. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attivazione di un adeguato sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente comma.
4. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dall’art. 1, commi da 655 a 672, della
5. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’art. 27 della
Art. 8. Patto di stabilità infraregionale.
1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente art. 4 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell’Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2007-2009.
2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 655, della
3. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente articolo i fondi nazionali e comunitari a destinazione vincolata.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano, per l’esercizio finanziario 2007, agli enti a cui sono attribuite specifiche funzioni derivanti da normative comunitarie e nazionali.
5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 2 del presente articolo. Della mancata comunicazione i componenti del Collegio inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali competenti che potranno attivare le azioni di cui all’art. 12 della
7. Ai fini del contenimento della spesa regionale, l’avanzo di amministrazione, conseguito dagli enti di cui al comma 1 è valutato ai fini della quantificazione del trasferimento regionale per le spese di funzionamento relativo all’esercizio in cui l’avanzo è accertato.
8. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Basilicata.
9. Sono abrogate le disposizioni recate dall’art. 10 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE
Art. 9. Norme di collegamento con le disposizioni della legge finanziaria nazionale per il 2007.
1. La Giunta Regionale adotta, previo parere delle competenti commissioni consiliari, i provvedimenti necessari per ottemperare agli impegni a carico delle Regioni nel settore sanitario e socio-sanitario previsti dall’Intesa Stato-Regioni 5 ottobre 2006 Rep. 2648, denominata “Nuovo Patto per la Salute”, e dall’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 Rep. 2271, come richiamati dall’art. 1, commi 565 e 796, della
2. La Giunta Regionale emana direttive alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine di armonizzare le disposizioni della
Art. 10. Reclutamento e qualificazione degli autisti soccorritori del servizio regionale di emergenza-urgenza ‘118’.
1. Le Aziende Sanitarie regionali forniscono al servizio regionale di emergenza-urgenza ‘118’ il personale addetto alle funzioni di autista soccorritore ed il personale infermieristico, reclutandolo in conformità alle procedure ed ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, nei limiti numerici previsti dalla
2. Nelle more dell’espletamento delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato del personale con qualifica di autista soccorritore, da completare entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, le Aziende Sanitarie regionali garantiscono la continuità dei servizi di autoambulanza mediante ricorso alle forme di approvvigionamento di personale a tempo determinato previste dalla legge, ovvero mediante affidamento dei servizi a terzi.
3. In relazione a quanto previsto dal precedente art. 9 comma 2 ed in conformità con le disposizioni di cui all’art. 1 comma 558 della
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 le Aziende Sanitarie prorogano i rapporti di lavoro in essere per il tempo strettamente necessario all’adozione dei provvedimenti per il passaggio a tempo indeterminato di cui al precedente comma 3.
5. In attuazione dell’Accordo 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute e le Regioni e Province Autonome, la Regione programma e promuove la qualificazione della figura professionale dell’autista soccorritore mediante appositi corsi di formazione organizzati da Basilicata Soccorso, nel quadro delle funzioni ad esso assegnate dalla citata
6. Nel comma 2 dell’art. 16 della
Art. 11. Inquadramento del personale medico nel ruolo sanitario del servizio regionale di emergenza-urgenza ‘118’.
1. L’art. 17 della
1. “Il personale medico della dotazione organica, di cui all’allegato ”C” della
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del
3. Quanto previsto al precedente comma 2 si applica, ai medici titolari di incarico provvisorio ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 e dell’Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 nella fase sperimentale del servizio di emergenza urgenza ‘118’, nonché ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato presso la centrale operativa di Basilicata Soccorso, alla data del 31 dicembre 2006.
4. Sono considerati disponibili a tale scopo, e pertanto riconvertibili, anche i posti di anestesista-rianimatore presso la centrale operativa di Basilicata Soccorso non ricoperti da non meno di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta Regionale provvede a emanare apposito avviso per l’attivazione della procedura di cui ai precedenti commi 2 e 3, e ad assegnare i posti del personale medico di cui al presente articolo alle dotazioni organiche delle diverse Aziende Sanitarie regionali, secondo il principio della competenza territoriale.”
Art. 12. Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private.
1. All’Allegato “A” della
2. All’allegato “A” della
“D) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi indicati alla precedente lettera A) numeri 1) e 2), ad eccezione delle aree di socializzazione, per gli ambulatori funzionalmente collegati a sedi centrali o decentrate della struttura principale il numero e la tipologia dei locali e degli spazi destinati ad attività specifica possono essere ridimensionati in ragione delle effettive esigenze; gli ambulatori devono avere a disposizione comunque non meno di due locali destinati ad attività specifica ed un ambulatorio per le visite mediche. Per tali presidi non si applica l’ultimo periodo della precedente lettera “A” che prescrive l’esistenza di una superficie minima complessiva dell’area destinata ad attività specifica di almeno 150 mq.. Quanto sopra previsto trova applicazione anche per gli ambulatori funzionalmente collegati a sedi centrali o decentrate di strutture ambulatoriali di riabilitazione, le quali abbiano in corso di istruttoria il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione alla data del 31 ottobre 2006.”
3. All’allegato “A” della
4. Dopo il comma 16 dell’art. 16 della
“17. E’ fissato in giorni centoventi, decorrenti dal termine ultimo previsto dal precedente art. 15 comma 6 lett. a), il termine massimo per il completamento delle procedure aziendali di verifica dell’adeguamento da parte delle strutture sanitarie ai requisiti e nei termini ivi previsti, ai fini del rilascio dell’autorizzazione regionale.”
“18. In fase di prima implementazione del procedimento di accreditamento istituzionale, la presentazione da parte delle strutture sanitarie entro il 31 dicembre 2006 di rituale istanza di accreditamento , corredata di tutta la documentazione richiesta, evita la soluzione di continuità nello status precedentemente riconosciuto di soggetto .”
5. Allo scopo di consentire il completamento dei processi di adeguamento connessi alle procedure di autorizzazione di cui alla
6. La proroga dei termini di cui al precedente comma 5 è estesa alle strutture sanitarie che erogano prestazioni riabilitative ai disabili psichici e psiconeuromotori in regime ambulatoriale [1].
Art. 13. Istituzione dell’Osservatorio Permanente Regionale per l’Accreditamento.
1. Al fine di assicurare la più efficace implementazione delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie ai sensi dell’art. 8 quater del
2. L’OPRA ha funzioni di:
a. programmazione strategica in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
b. presidio delle procedure tecnico-amministrative ai fini della correttezza applicativa e del miglioramento continuo nel quadro del processo partecipato di qualità del sistema regionale di accreditamento;
c. organizzazione e coordinamento del processo di formazione e sviluppo professionale degli operatori del sistema regionale di accreditamento.
3. L’OPRA, costituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, è disciplinato dalla Giunta Regionale, sulla base di apposito atto di intesa con le Aziende Sanitarie, ed è composto da rappresentanti del Dipartimento regionale e delle Aziende Sanitarie.
4. Le risultanze dell’attività dell’OPRA sono rese disponibili agli organismi rappresentativi dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai fini dello svolgimento delle procedure di confronto e di contrattazione previste dalla legge.
Art. 14. Rapporti con l’Università per la formazione e la ricerca in campo sanitario.
1. Nel quadro delle finalità di cui alla
a. la fattibilità e l’impatto dell’istituzione presso l’ateneo lucano della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell’attivazione di scuole di specializzazione in campo sanitario;
b. la partecipazione dell’Università della Basilicata ai programmi di formazione permanente del personale del Servizio Sanitario Regionale ed allo svolgimento di attività didattiche e formative, con particolare riguardo alle lauree delle professioni sanitarie ed alla formazione manageriale dei dirigenti del Servizio Sanitario Regionale, da realizzare anche in collaborazione con altre Università;
c. il sostegno regionale alla realizzazione di progetti promossi dall’Università della Basilicata nel campo della ricerca biomedica e farmacologica, delle neuroscienze, dell’economia e della regolazione sanitaria e di altre aree disciplinari di interesse del Servizio Sanitario Regionale”.
2. Il comma 4 dell’art. 37 della
“4. I protocolli d’intesa, di cui al presente articolo, sono approvati dalla Giunta Regionale in conformità con le linee guida di cui all’art. 6 del
Art. 15. Ricollocazione organizzativa di strutture sanitarie.
1. A modifica di quanto stabilito agli artt. 3 e ss. della
2. Il Presidio Ospedaliero di Muro Lucano è conferito all’Azienda USL n. 2 di Potenza che provvede alla sua piena utilizzazione quale struttura sanitaria distrettuale integrata, in conformità con le scelte programmatiche della Regione e in aderenza all’evoluzione dei fabbisogni di salute del territorio di competenza.
3. L’Azienda USL n. 2 di Potenza subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” relativamente alla gestione del Centro “M. Gala” di Acerenza e del Presidio Ospedaliero di Muro Lucano.
4. Il Presidio Ospedaliero di Pescopagano è conferito all’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” ed incorporato in essa in funzione dello sviluppo, della specializzazione e della razionalizzazione della rete dei servizi ospedalieri regionali”.
5. L’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” subentra nella titolarità dei beni esistenti presso lo stabilimento ospedaliero di Pescopagano, nei diritti relativi agli investimenti presso detto stabilimento, nei rapporti di lavoro e in tutti gli altri rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del Presidio di Pescopagano alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “S. Carlo”, il Direttore Generale dell’Azienda USL n. 1 di Venosa e il Direttore Generale dell’Azienda USL n. 2 di Potenza provvedono a quanto di rispettiva competenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. Modifiche alla disciplina degli organismi e degli incarichi di direzione.
1. Il comma 2 dell’art. 22 della
“2. Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per il governo delle attività cliniche, per la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, per l’elaborazione del programma di attività dell’Azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale. Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l’attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.”
2. Dopo il comma 8 dell’art. 22 della
“9. Il Collegio di Direzione concorre alla definizione entro il mese di febbraio di ciascun anno del programma di attività dell’Azienda e garantisce l’efficace e tempestivo svolgimento del processo di definizione e realizzazione degli obiettivi sanitari e di budget, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale e aziendale, ed alla corrispondente valutazione dei risultati conseguiti, anche mediante la relazione sanitaria aziendale di cui al successivo art. 41. In caso di mancato o inefficace svolgimento dei compiti, il Direttore Generale procede, previa diffida e compatibilmente con le scelte contenute nell’Atto Aziendale, alla revoca degli incarichi dei componenti e ad una diversa composizione del Collegio”.
3. Dopo il comma 6 dell’art. 23 della
“7. La composizione, le modalità di elezione e nomina dei componenti e le norme di funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono disciplinate dall’Atto Aziendale”.
4. Sono abrogati gli artt. 24, 25, 26 e 27 della
5. Il comma 4 dell’art. 29 della
“4. L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal Direttore Generale con le modalità di cui all’art. 15 ter del
6. Il comma 14 dell’art. 29 della
“14. L’incarico di direttore di dipartimento è conferito dal Direttore Generale tenendo conto di quanto previsto dall’art. 17 bis del
Art. 17. Organi di partecipazione istituzionale e sociale.
1. All’art. 13 della
“10. La Conferenza dei Sindaci esamina annualmente lo stato di attuazione del Piano Attuativo Locale di cui all’art. 40 e la Relazione sanitaria aziendale di cui all’art. 41 e propone aggiornamenti e adeguamenti di obiettivi e priorità per la programmazione aziendale, nonché interventi ed azioni finalizzati a migliorare le condizioni amministrative, organizzative e finanziarie di realizzazione.”
2. All’art. 33 della
“8. Il Comitato dei Sindaci del Distretto e dell’Ambito socio-territoriale coincidente esamina annualmente lo stato di attuazione del Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari e propone aggiornamenti ed adeguamenti di obiettivi e priorità per la programmazione aziendale e per la programmazione sociale, nonché interventi ed azioni finalizzati a migliorare le condizioni amministrative, organizzative e finanziarie di realizzazione.”
3. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge vengono costituiti presso le Aziende Sanitarie regionali i Comitati Consultivi Misti aziendali e di distretto per il controllo di qualità dei servizi da parte degli utenti. Tali Comitati sono composti:
a. da rappresentanti delle associazioni riconosciute di tutela dei diritti degli utenti e delle organizzazioni di volontariato, designati dalla Presidenza dell’Assemblea regionale del volontariato;
b. da rappresentanti delle Aziende Sanitarie, scelti fra il personale medico e delle professioni sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
c. da esperti di valutazione, individuati di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. E’ compito dei Comitati Consultivi Misti promuovere l’utilizzo di indicatori di qualità e l’esecuzione di controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi d’accesso ai servizi ed alle liste di attesa; concorrere all’azione di vigilanza per il raggiungimento e la tenuta degli standard di sicurezza delle strutture sanitarie; sperimentare modalità efficaci di raccolta e di analisi delle segnalazioni di disservizio; redigere una relazione trimestrale delle azioni svolte e dei risultati raggiunti, da trasmettere all’Azienda ed al competente Dipartimento regionale.
5. Il Comitato Consultivo Misto dura in carica cinque anni. L’Atto Aziendale ne regolamenta la composizione ed il funzionamento e ne disciplina le relazioni con gli organi e le strutture aziendali.
6. Al fine di elaborare le indicazioni derivanti dall’attività dei Comitati Consultivi Misti in funzione della definizione di indirizzi regionali in materia di tutela del diritto alla salute, la Giunta Regionale istituisce presso il competente Dipartimento regionale un Osservatorio per la tutela dei diritti degli utenti del Servizio Sanitario Regionale, aperto alla partecipazione delle associazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, e ne disciplina la struttura ed il funzionamento.
Art. 18. Misure di razionalizzazione della gestione delle Aziende Sanitarie.
1. Al fine di contenere i costi di approvvigionamento di beni e servizi ed omogeneizzare le condizioni di efficienza delle forniture, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi, la Giunta Regionale è autorizzata a disciplinare con propria direttiva l’espletamento di procedure unificate in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie tramite unioni di acquisto, ove non utilizzabili convenzioni Consip ai sensi di legge, ed a sperimentare la delega di funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del
2. Al fine di assicurare condizioni omogenee di significatività delle contabilità aziendali e di rispondenza agli obblighi di equilibrio economico- finanziario previsti dall’Intesa Stato-Regioni 5 ottobre 2005 Rep. 2648, denominata “Nuovo Patto per la Salute”, e dall’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 Rep. 2271, nelle more dell’adozione dei provvedimenti per la certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie, di cui all’art. 1 comma 291 della
3. Con provvedimento della Giunta Regionale sono stabiliti i principi contabili di riferimento ed è organizzato e finanziato l’espletamento delle attività di revisione contabile di cui al precedente comma 2, riferendosi alle più significative esperienze nazionali e regionali ed avvalendosi, tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, dell’attività professionale di una o più società di revisione iscritte all’Albo speciale di cui all’art. 161 del
4. Il comma 3 dell’art. 44 della
“3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Giunta Regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante; per effetto dell’interruzione il periodo di cui al comma 2 decorre nuovamente dal momento della ricezione degli atti richiesti. Il termine per l’esercizio del controllo sugli atti di cui al comma 1 è sospeso dal 10 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio; in tal caso il termine riprende a decorrere dal giorno successivo a quello finale dei periodi suddetti.”
Art. 19. Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie.
1. In deroga all’art. 31 della
Art. 20. Composizione e funzionamento delle commissioni mediche di accertamento dell’invalidità e dell’handicap.
1. Le Commissioni Mediche di cui alla
2. Per la composizione delle Commissioni, le Aziende Sanitarie fanno ricorso ai professionisti in servizio presso una delle Aziende Sanitarie Locali regionali, l'Azienda Ospedaliera San Carlo e l'IRCSS e, in assenza delle figure professionali specifiche od equivalenti, ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, oltre ad un interprete in sostituzione o in collegamento con l'assistente sociale in qualità di assistente-esperto di aiuto alle persone invalide (sordomuti) ai sensi della
2/bis. Con la entrata in vigore della presente legge le Aziende Sanitarie procedono alla nuova nomina delle Commissioni mediche entro e non oltre 60 giorni con i criteri previsti dai commi 1 e 2 [6].
3. Le Commissioni Mediche organizzano il proprio lavoro in modo da effettuare le procedure di accertamento dell’invalidità e dell’handicap con la massima tempestività possibile, e comunque non oltre novanta giorni dalla ricezione della domanda.
3 bis. Ai segretari delle Commissioni Mediche è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 50,00 [7].
4. Le Commissioni Mediche sono tenute ad eseguire, entro e non oltre 30 giorni, la visita domiciliare ove il paziente lo richieda all’atto della presentazione della domanda e lo stato di necessità sia evidenziato nel certificato medico allegato alla domanda stessa, entro lo stesso termine di cui sopra, se lo stato di necessità sia evidenziato al momento della convocazione.
5. In applicazione dell’art. 6 della
a. l’accertamento sanitario e la certificazione dello stato di invalidità civile devono essere in ogni caso contestuali all’accertamento delle condizioni di handicap di cui alla
b. l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap riguardante persone con patologie oncologiche, come previsto dal art. 6 comma 3 bis della
c. la richiesta della procedura prevista dall’ art. 6 comma 3 bis della
d. le certificazioni devono essere rilasciate al termine delle visite ed hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici socio- assistenziali da esse derivanti; i verbali delle visite collegiali devono essere immediatamente trasmessi alle Commissioni Mediche periferiche.
6. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi vigenti apponendo, in calce al certificato, la seguente dicitura "ricorrono le condizioni previste dalla legge ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale". Sono fatte salve le certificazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le Aziende Sanitarie provvedono al rinnovo delle Commissioni Mediche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conformandosi alle disposizioni di cui ai commi precedenti e computando anche gli incarichi pregressi.
Art. 21. Indennità dei Revisori Contabili dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.
1. La
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE,
SOSTEGNO ALL’ ECONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE
Art. 22. Incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna.
1. Per l’esercizio finanziario 2007, una quota del “Fondo di Coesione Interna” di cui all’art. 22 della
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale sottopone all’approvazione del Consiglio le occorrenti modifiche della disciplina di gestione del Fondo.
Art. 23. Dotazione Fondo “Prestito ponte Università – Lavoro“.
1. La dotazione, per l’esercizio finanziario 2007, del fondo “Prestito ponte Università – Lavoro” di cui all’ art.17 della
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato con i contributi di Università, fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati.
Art. 24. Dotazione Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità.
1. La dotazione, per l’esercizio finanziario 2007, del Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità di cui all’art. 13 della
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato con i contributi di fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati.
Art. 25. Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica.
1. L’importo finalizzato allo sviluppo dell’Università degli studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica, stabilito al comma 3 dell’art. 27 della
2. Le somme di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0480.02 “Sostegno all’istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica” del bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 26. Attività scientifiche e di ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Castelgrande.
1. Per l’attuazione delle attività di cui ai commi 1-2-3 dell’articolo 61 della
Art. 27. Fondo Rotativo per la realizzazione di misure di incentivazione alle P.M.I. operanti in Basilicata.
1. E’istituito un Fondo Rotativo finalizzato all’esecuzione di interventi finanziari diretti ad aumentare la dotazione delle risorse economiche a medio- lungo termine delle P.M.I. lucane, per la realizzazione di progetti di creazione e sviluppo d’impresa.
2. Gli interventi finanziari ammissibili sono:
a. Partecipazioni al capitale sociale
b. Prestiti partecipativi
c. Obbligazioni convertibili.
3. La dotazione finanziaria iniziale del Fondo, di cui al precedente comma 1, è costituita dalle risorse rivenienti dalla Sovvenzione Globale 1989/1993, approvata con Decisione della Commissione Europea n. C(93)1461 del 18.06.1993, la cui quantificazione verrà determinata alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La dotazione finanziaria del Fondo Rotativo può essere incrementata sia da ulteriori acquisizioni rivenienti da precedenti programmi cofinanziati con i fondi europei sia da apporti derivanti dalla partecipazione al Fondo di altri operatori.
5. Il fondo di cui al precedente comma 1 è gestito per il primo triennio da Sviluppo Italia Basilicata S.p.A., soggetto istituzionale abilitato in possesso dell’esperienza e delle caratteristiche necessarie a garantire il corretto riutilizzo delle risorse in oggetto.
6. La disciplina di regolamentazione del fondo di cui al precedente comma 1 è stabilita dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.
Art. 28. Rifinanziamento dell’art. 4 della
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 4 della
2. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma resta confermata la disciplina di cui all’art. 4 della
3. E’ abrogata la lettera i) del comma 2 dell’articolo 4 della L.R.01.03.1999, n. 4.
4. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2007-2009. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
Art. 29. Slittamento limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche.
1. Il limite di impegno di € 300.000,00 di cui all’art. 38, comma 1 della
2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2007-2009. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 30. Contributo per le celebrazioni gianturchiane.
1. Nell’anniversario dei centocinquanta anni dalla nascita e dei cento anni dalla morte di Emanuele Gianturco, la Regione Basilicata contribuisce a promuoverne la celebrazione concedendo un contributo all’Amministrazione comunale di Avigliano di € 100.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0860.01 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Art. 31. Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica Fondo incentivante.
1. Il fondo incentivante destinato alle Amministrazioni Provinciali ed alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimali, ai sensi dell’art. 22 comma 2 della
2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0510.03 del bilancio 2007.
Art. 32. Finanziamento della riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta Regionale.
1. Al fine di garantire l’adeguamento del modello organizzativo regionale, di cui alle Leggi Regionali 2 marzo 1996, n. 12 e 14 aprile 2000 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, alle previsioni di cui all’articolo 11 della
2. L’importo di cui al comma 1 va ad incrementare, a partire dall’anno 2007, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo previsto dall’art. 31, comma 2) del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004.
3. L’onere di cui al presente articolo trova copertura finanziaria nella U.P.B. 0131.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 33. Modifica all’articolo 28 della L.R.02.02.2006, n. 1.
1. Il termine di cui al comma 1 -ultimo periodo- dell’articolo 28 della L.R. 02.02.2006, n.1 è modificato con il termine del 31 dicembre 2007.
Art. 34. Personale degli Enti Strumentali.
1. Ai fini del riordino degli enti ed organismi cui afferiscono le nomine e le designazioni di competenza regionale in attuazione dell’articolo n.1 della
Art. 35. Modifica all’art. 11 della
1. Il comma 1 dell’art. 11 della
“La Giunta Regionale, al fine di assicurare ai portatori di handicap una migliore integrazione sociale e lavorativa, concede un contributo pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo di euro 600,00, per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati, ai soggetti affetti da menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di natura motoria, visiva, uditiva, del linguaggio o disabilità intellettiva, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% o, per i minori, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età. Non è consentito l’accesso ai benefici di legge di cui al presente articolo a coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.”
2. Le disposizioni di cui al comma 1, relativamente all’entità del contributo massimo concedibile ed al limite di età per l’accesso ai benefici di legge, si applicano a partire dall’1.04.2007.
Art. 36. Cessione dei crediti delle imprese verso la Regione.
1. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex art. 107
Art. 37. Integrazione alla L.R 11.08.1999, n. 22 “Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento”.
1. Al comma 1 dell’art. 1-bis della
2. Al comma 2 dell’art. 1-bis della
3. Al comma 3 dell’art. 1-bis della
4. Al comma 4 dell’art. 1-bis della
5. Al comma 5 dell’art. 1-bis della
Art. 38. Modifiche ed integrazioni alla
1. Al comma 2 dell’art. 10 della
2. Al comma 1 dell’art.13 della
3. Al termine del comma 2 dell’art.13 della
Art. 39. Modifiche alla
1. All’art. 24 della
“I cacciatori di cui al precedente comma, iscrivendosi all’A.T.C. di residenza, in regola con il suddetto versamento, hanno diritto di praticare l’esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Provincia di residenza. I cacciatori di cui al precedente comma, in regola con il suddetto versamento, hanno, inoltre, diritto di accesso venatorio annuale negli A.T.C. dell’altra Provincia, previa comunicazione ai Comitati Direttivi. Le ammissioni che devono comunque rientrare nel rapporto territorio-cacciatori previsto per legge, saranno disciplinate nel regolamento regionale”.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 25 della
Art. 40. Modifiche alla
1. All’art. 36 della
“I Comuni trasmettono al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, oltre ad una copia conforme degli atti tecnici ed amministrativi, approvati nell’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente Legge, copia degli elaborati del Regolamento Urbanistico in formato digitale vettoriale opportunamente georeferenziati, entro trenta giorni dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso. Tale adempimento costituisce condizione necessaria ai fini dell’erogazione finale dei contributi di cui alla D.G.R. n. 1219/2002”.
2. All’art. 44 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “I Comuni che hanno formato il Regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della ricognizione degli atti deliberativi comunali pervenuti entro la data di pubblicazione della presente legge regionale, sono tenuti a convocare la Conferenza di Pianificazione, ai sensi del precedente articolo 25, entro il 30/06/07; sono tenuti a provvedere all’adozione del Regolamento Urbanistico entro 30 giorni dalla data del verbale autorizzatorio della Conferenza definitiva, e all’approvazione del medesimo, contestualmente all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro 120 giorni dalla data dell’adozione. In tali Comuni, decorso inutilmente il termine per la indizione della Conferenza o per la successiva adozione del Regolamento Urbanistico, fatti salvi i permessi a costruire e i piani attuativi in corso di validità, sono consentiti solo gli interventi di cui all’art. 9 del T.U. n. 380/01”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nei Comuni che non hanno formato il Regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della ricognizione degli atti deliberativi comunali allo scopo effettuata, fino all’adozione dello stesso, fatti salvi i permessi a costruire e i piani attuativi in corso di validità, dal 30/06/07 sono consentiti solo gli interventi di cui all’art. 9 del T.U. n. 380/01. Per tali Comuni, trascorso inutilmente il termine di cui al precedente punto, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, nell’esercizio delle proprie funzioni, provvede a concertare con le Amministrazioni Comunali tempi e modalità di formazione del Regolamento Urbanistico con l’eventuale nomina di un Coordinatore tecnico, individuato nell’ambito delle Strutture regionali, con compiti di affiancamento e consulenza per la definizione dello stesso. Le spese relative all’attività del Coordinatore saranno detratte dal contributo assegnato al Comune inottemperante”;
c) Per i Comuni che devono rinnovare il proprio Consiglio Comunale nel 2007 il termine del 30.6.07 di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intende differito al 30.9.2007.
Art. 41. Proroga dei termini fissati dall’art. 36 della
1. Il termine previsto dall’art. 36 comma 1 della
2. I termini previsti dall’art. 36 comma 2 della
Art. 42. Modifiche alla
1. All’art. 22 della
Art. 43. Modifiche alla
1. All’art. 27 della
2. All’art. 27 della
Art. 44. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’art. 1, sostituire le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” con le parole “al 31.12.2006”.
Art. 45. Contributo straordinario a sostegno delle famiglie interessate dallo sgombero forzato dei 123 alloggi ex IACP (ATER) di Melfi.
1. Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza abitativa derivante dallo sgombero forzato dei 123 alloggi ex IACP (ATER) di Melfi, è concesso un contributo straordinario di Euro 250.000,00 all’Amministrazione Comunale di Melfi, per il sostegno alle famiglie interessate.
2. L’onere di cui al presente articolo trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento alla UPB 0611.04 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2007.
Art. 46. Sostegno al Parco Storico Culturale ed Ambientale della Grancia.
1. Al fine di sostenere le iniziative di valorizzazione del parco storico culturale ed ambientale della Grancia per l’anno 2007, è concesso all’Amministrazione Provinciale di Potenza un contributo finanziario di € 100.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0473.03 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2007.
Art. 47. Interventi di sostegno al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie. [10]
1. Al fine di sostenere l’attività delle scuole dell’infanzia paritarie gestite dai comuni, da altri enti o da soggetti privati, che operano nel territorio regionale e che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di scuola paritaria in base alla vigente normativa, purchè non aventi fine di lucro ed aperte alla generalità dei cittadini, è istituito un Fondo per l’erogazione di un sussidio di gestione, teso a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole pubbliche e private operanti in regione.
2. Gli interventi finanziari di cui al comma precedente sono distinti ed aggiuntivi rispetto agli interventi di assistenza scolastica destinati agli alunni a norma delle vigenti disposizioni, nonché rispetto a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale in favore delle scuole dell’infanzia paritarie e a quanto previsto e stanziato dai comuni nei rispettivi bilanci a favore delle stesse.
3. I criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare, subordinando l’accesso al sussidio di gestione, oltre che al possesso dei requisiti previsti dal quarto comma dell’art. 1 della
4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, iscritto all’UPB 0980.01 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio 2007, è pari ad € 300.000,00 per l’anno 2007, ad € 500.000,00 per l’anno 2008 e ad € 500.000,00 per l’anno 2009.
Art. 48. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’art. 18 le espressioni “prima dell’entrata in vigore della presente legge”, “in fase di prima applicazione della presente legge”, “La relativa facoltà deve essere esercitata entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.” e “per gli anni 2003-2004-2005” sono soppresse.
Art. 49. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’art. 10 della
“1. E’istituito presso la Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale il Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria (C.T.V.F.) presieduto dal Dirigente Generale della Presidenza e composto dal Segretario Generale della Giunta e dai dirigenti degli uffici competenti in materia di bilancio, entrate e ragioneria, nonché da un funzionario dell’Ufficio Segreteria della Giunta con funzioni di segretario.”
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50. Rispetto dei vincoli di bilancio.
1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della
Art. 51. Copertura finanziaria.
1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2007 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2007.
2. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2008 e 2009, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 52. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[3] Comma così modificato dall'art. 26 della
[4] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2 e 2 bis per effetto dell'art. 25 della
[5] Comma modificato dall'art. 22 della
[6] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2 e 2 bis per effetto dell'art. 25 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 18 della
[8] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 9 della
[9] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 47 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 18 della