§ 6.2.139 - L.R. 4 agosto 2006, n. 18.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:04/08/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31.12.2005
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di Cassa
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione delle uscite
Art. 7.  Variazioni Bilancio Pluriennale 2006-2008
Art. 8.  Contributo di cui alla L.R. 06.09.2001, n.33
Art. 9.  Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)
Art. 10.  Modifiche alla L.R. 02.02.2004, n. 1” Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2004”.
Art. 11.  Esodo del personale regionale
Art. 12.  Finanziamento del miglioramento organizzativo e funzionale dell’attività istituzionale dell’ Ufficio di Rappresentanza di Roma
Art. 13.  Istituzione del Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità
Art. 14.  Giovani professionisti
Art. 15.  Modifica alla L.R. 17.02.1993, n. 9 “Riordino normativo e territoriale delle Comunità montane“
Art. 16.  Modifica alla L.R. 09.02.2001, n. 7 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata”
Art. 17.  Modifica alla L.R. 01.12.1998, n. 44 “Interventi a sostegno della Deputazione di Storia Patria per la Lucania”
Art. 18.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.03.2000, n. 22 “Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata, sottoposti a trapianto di organi in Italia”
Art. 19.  Norma di interpretazione autentica dell’ art. 1 della L.R. 25.07.1997, n. 34 e successive modificazioni
Art. 20.  Modifica alla L.R. 31.10.2001, n. 39 “Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale (Comitato dei garanti)”
Art. 21.  Modifiche alla L.R. 22 febbraio 2005, n. 15
Art. 22.  Lavori di sistemazione idraulico-forestale
Art. 23.  Modifiche alla L.R. 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane
Art. 24.  Contributi di esercizio trasporto pubblico locale
Art. 25.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 6.2.139 - L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008

(B.U. 4 agosto 2006, n. 46).

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi

     1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2005, sono esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2005

     1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2005, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, di E. 716.335.418,39, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2005, in E. 972.293.081,61.

     2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2005, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2005 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2005 di E. 961.295.081,61, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a E. 10.998.000,00.

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa

     1. Il fondo di cassa al 31.12.2005 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 di E.

     220.000.000,00 è aggiornato in Euro 286.999.959,98 come riportato nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario

     1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6, è rinnovata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2006, n. 2 per l’esercizio finanziario 2006, per l’importo di E. 10.998.000,00 corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2005, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione 2005, come modificato dall’art.4 comma 9 della L.R. 8 agosto 2005, n. 27, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2005 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 6, della medesima L.R. 27 gennaio 2005, n. 6.

     2. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 2 febbraio 2006, n. 2, di E. 36.200.000,00, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell’allegato n. 9 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 2 febbraio 2006, n. 2, è incrementata: dell’importo di E. 10.637.000,00 per interventi tesi al potenziamento della rete sanitaria ed ospedaliera ex D.Lgs n. 56/2000; dell’importo di E. 568.000,00 per interventi tesi all’attuazione del programma di edilizia scolastica di cui alla L.R. 5/7/83 n. 17 e per il sostegno del patrimonio edilizio scolastico; dell’importo di E. 300.000,00 per interventi di ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza dei comuni L.R. 23/11/78 n. 51.

     3. L’autorizzazione di cui all’art. 1 co. 2 lett. a) della L.R.2/2/2006 n. 1, ed all’art. 12 co. 3 lett. a) della L.R. 2/2/2006 n. 2 di E. 19.053.394,70 per la copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale ( P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali dell’Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG risulta incrementata di E. 39.549.905,11.

     4. L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 2 febbraio 2006, n. 2, per effetto delle variazioni di cui al comma 2 del presente articolo, è rideterminata nella misura di E. 47.705.000,00 corrispondente all’ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate nel medesimo comma 2 del presente articolo.

     5. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art.1 comma 1 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1, di E. 85.936.894,70, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in E. 147.989.799,81.

     6. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 5 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.1 “Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.2 “Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     7. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, contenute negli allegati n. 5A, 5B, 6° e 6B di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

     8. L’elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati nell’esercizio 2006 con ricorso all’indebitamento a carico del bilancio regionale di cui all’allegato n. 9 alla L.R. 2 febbraio 2006, n. 2, art.6 comma 6 è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 9A, annesso alla presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata

     1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 5A e 5B annesso alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite

     1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6A e 6B annesso alla presente legge.

 

     Art. 7. Variazioni Bilancio Pluriennale 2006-2008

     1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2006-2008 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 7A e 7B annesso alla presente legge.

     2. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio pluriennale 2006-2008 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 8A e 8B annesso alla presente legge.

 

     Art. 8. Contributo di cui alla L.R. 06.09.2001, n.33

     1. A partire dall’ anno 2006 l’importo di cui alla L.R. 06.09.2001, n. 33 “Norme in materia di bonifica integrale” art.31 comma 3 è incrementato di E. 200.000,00 fino a tutto il 2015.

     2. Alla copertura dell’onere del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento alla UPB 0421.25 del bilancio 2006 come variato con la presente legge.

 

     Art. 9. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)

     1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2006 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB), fissato all’art. 6 della L.R. 02.02.2006, n.1, in E. 6.500.000, è incrementato di E. 500.000,00.

     2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per le spese di gestione relative all’esercizio finanziario 2006, per effetto dell’incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di E. 7.000.000,00.

     3. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 conseguenti all’ incremento di cui ai precedenti commi.

     4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 10. Modifiche alla L.R. 02.02.2004, n. 1” Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2004”.

     1. Il comma 2 dell’art. 28 della L.R. 02.02.2004, n.1 è così sostituito:

     “Ai componenti delle Commissioni di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi disposte ai sensi della L.R. 23.12.1986, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 è corrisposto un compenso pari a E. 200, con una maggiorazione di E. 100 per le gare aggiudicate in esito all’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero qualora l’importo posto a base d’asta sia superiore a E. 2.000.000.00 ovvero il numero delle offerte da valutare sia superiore a 20. Ai segretari delle Commissioni è corrisposto un compenso pari all’80% di quello riconosciuto ai componenti.”

     2. Dopo il comma 2 dell’art. 28 della L.R. 02.02.2004, n.1 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     “2-bis. Ai componenti esterni delle Commissioni di cui al precedente comma 2, oltre ai compensi, in qualità di esperti, come stabilito dal D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n.163, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Regione.”

 

     Art. 11. Esodo del personale regionale

     1. In deroga al comma 2 dell’articolo 9 della Legge regionale 8 agosto 2005, n. 27 per il collocamento a riposo dei dipendenti, a far data dell’entrata in vigore della presente legge e sino a tutto il 31/12/2007, è fatto divieto all’Amministrazione regionale ed agli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione di disporre il trattenimento in servizio del personale oltre il compimento dell’età prevista al comma 1 dello stesso articolo. Resta invariata ogni altra previsione dell’articolo 9 della Legge regionale 8 agosto 2005, n. 27.

     2. Allo scopo di giungere ad una riduzione della dotazione organica ed al conseguente risparmio della spesa del personale e per attuare un piano di turn-over, l’Amministrazione regionale e gli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione corrispondono una indennità al personale che abbia maturato o maturi il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza entro il 31/12/2007 e cessi volontariamente dal servizio nell’ambito del periodo temporale di applicazione delle presenti disposizioni e nel limite delle risorse determinate dalla Regione e dagli altri Enti. Il personale che matura il diritto al collocamento a riposo nell’ultimo trimestre 2007 può rimanere in servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico previsto dalla vigente normativa [1].

     3. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza, deve presentare, entro il termine perentorio del 31/10/2006, l’istanza volta all’ottenimento dei benefici di cui al presente articolo.

     4. Il personale che maturi il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza entro il 31/12/2007 deve presentare l’istanza volta all’ottenimento dei benefici di cui al presente articolo entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di maturazione del diritto.

     5. L’indennità di cui al precedente comma 2 è variabile sino ad un massimo di 24 mensilità determinate in misura pari allo stipendio tabellare della posizione economica in godimento [2].

     6. L’indennità di cui al precedente comma 2 viene calcolata nel modo seguente:

     - ai dipendenti con una anzianità anagrafica inferiore ai 63 anni o con una anzianità contributiva inferiore ai 38 anni all’atto della cessazione, é corrisposta una indennità pari a numero 24 mensilità;

     - ai dipendenti con una anzianità anagrafica superiore ai 63 anni e sino al compimento dei 65 anni di anzianità anagrafica con una anzianità contributiva superiore ai 38 anni e sino ai 40 anni all’atto della cessazione, è corrisposta una indennità base di 24 mensilità ridotta in misura proporzionale di una mensilità per ogni mese che si aggiunge ai 63 anni di anzianità anagrafica od ai 38 anni di anzianità contributiva, con una decurtazione del 4% sull’importo così determinato;

     - ai dipendenti che prima dell’adozione della presente legge abbiano già presentato istanza di trattenimento in servizio ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2005, n. 27, commi 2 e 5 dell’articolo 9, l’indennità base di 24 mensilità è ridotta di una mensilità per ciascun mese di età che si aggiunge ai 64 anni e con una decurtazione, del 4% sino al raggiungimento dei 65 anni e del 50%, oltre i 65 anni, dell’importo così definito;

     - ai dipendenti che all’atto dell’adozione della presente legge abbiano ottenuto il trattenimento in servizio ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2005, n. 27, dei commi 2 e 5 dell’articolo 9, l’indennità base di 24 mensilità è ridotta di una mensilità per ciascun mese di età che si aggiunge ai 65 anni e con una decurtazione del 50% dell’importo così definito;

     - ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni volontarie e che non siano cessati all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, si applicano le previsioni di cui ai punti precedenti.

     7. L’indennità spettante è corrisposta con le seguenti modalità:

     - La prima rata, pari al numero delle mensilità di retribuzione che mancano dall’atto della cessazione concordata fino al 31 dicembre dello stesso anno solare, viene corrisposta entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio;

     - la seconda rata, pari od inferiore al numero delle mensilità di retribuzione restante e comunque non superiore alle dodici mensilità, entro e non oltre il mese di giugno dell’anno successivo al pagamento della prima rata;

     - l’eventuale residuo viene corrisposto entro e non oltre il mese di giugno dell’anno successivo a quello di pagamento della seconda rata.

     8. Ai dipendenti che presentano istanza di cessazione dal rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo, non si applicano i termini di preavviso, essendo considerata consensuale la risoluzione del rapporto di lavoro.

     9. I dipendenti che presentano istanza di cessazione dal rapporto di lavoro devono obbligatoriamente fruire delle ferie maturate. A tal fine, all’istanza dovrà essere allegata la situazione riepilogativa delle ferie pregresse e correnti con impegno del dipendente alla fruizione delle stesse prima della cessazione. L’utilizzo delle ferie costituisce condizione indispensabile per poter accedere al predetto istituto.

     La data di cessazione del rapporto di lavoro è fissata dall’Amministrazione di appartenenza nell’atto che, all’esito positivo della relativa istruttoria, accoglie la domanda di risoluzione consensuale. In ogni caso, il collocamento a riposo è disposto con decorrenza da data successiva a quella di completo godimento delle ferie residue.

     10. Il dipendente che risolve consensualmente il rapporto di lavoro con l’amministrazione non può in nessun caso essere riammesso in servizio, né assumere o mantenere rapporti di lavoro, incarichi di consulenza, di collaborazione, studio o ricerca presso l’amministrazione regionale o presso alcuno degli enti strumentali, né essere nominato rappresentante dell’ente in seno ad altri organismi, per un periodo di tre anni dalla cessazione. L’indennità prevista per la risoluzione consensuale è incompatibile con la percezione di emolumenti connessi alle funzioni di cui sopra svolte a qualsiasi titolo su nomina della Regione Basilicata o di alcuno degli Enti strumentali.

     11. Fermo restando quanto previsto da ciascun ente per la risoluzione consensuale dei dirigenti, le disposizioni di cui alla presente norma, si applicano ai dirigenti dell’Amministrazione regionale e, se migliorative, si applicano agli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione sostituendo ogni riferimento al personale del comparto con la dirigenza.

     12. Allo scadere dei termini previsti entro cui si applica l’istituto di cui ai commi precedenti, sono ridotte in via definitiva le dotazioni organiche in misura pari al 10% dell’onere sostenuto.

     13. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui al presente articolo, quantificati in E. 800.000,00 per l’anno finanziario 2006, si farà fronte con apposito stanziamento alla UPB 0131.01 del bilancio 2006. Le poste finanziarie a garantire il completamento dell’attuazione delle presenti norme sono oggetto di apposito stanziamento nei successivi anni finanziari.

 

     Art. 12. Finanziamento del miglioramento organizzativo e funzionale dell’attività istituzionale dell’ Ufficio di Rappresentanza di Roma

     1. Le risorse “variabili” di cui al comma 3 dell’art. 31 del C.C.N.L del personale del Comparto Regioni- Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004 sono incrementate, a partire dall’anno 2006, della somma di E. 20.000 annue per il finanziamento del miglioramento organizzativo e funzionale della continua attività di assistenza e supporto agli amministratori ed a dirigenti e funzionari delle strutture regionali, svolta dal personale in servizio presso l’Ufficio di Rappresentanza di Roma, per la partecipazione ai lavori degli Organismi concertativi istituzionali regionali e nazionali.

     2. L’importo di cui al comma 1 è destinato a remunerare le particolari condizioni di disagio della prestazione lavorativa del personale in servizio presso l’Ufficio di Rappresentanza di Roma. La specifica indennità di disagio, che verrà erogata al personale avente diritto, in servizio presso l’Ufficio di Rappresentanza di Roma con le modalità e nei termini definiti in sede di contrattazione decentrata, è finalizzata a compensare la particolare attività di assistenza diretta e continua, le specifiche responsabilità e la disponibilità ad orari disagevoli eccedenti e non sempre coincidenti con quelli stabiliti in via ordinaria, in relazione alla partecipazione di amministratori, dirigenti e funzionari ai lavori degli Organismi concertativi istituzionali regionali e nazionali ed in particolare di quelli il cui coordinamento ricade nelle responsabilità della Regione .

     3. L’onere di cui al presente articolo trova copertura finanziaria nella U.P.B 0131.01 del bilancio 2006.

 

     Art. 13. Istituzione del Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità

     1. Per far fronte alle situazioni di disagio derivanti da ritardi nella effettiva erogazione delle indennità previste per i lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e/o mobilità è istituito il “Fondo di Solidarietà per lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Mobilità”.

     2. Ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti sul territorio regionale collocati per la prima volta in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o mobilità è concessa la possibilità di accedere ad una anticipazione bancaria la cui spesa per interessi è posta a carico della Regione Basilicata.

     3. Il beneficio può essere concesso per una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi.

     4. L’individuazione degli Istituti di credito abilitati alla regolamentazione dei rapporti e delle modalità per la concessione ai lavoratori delle anticipazioni di cui al comma 2 del presente articolo è demandata ad apposito provvedimento della Giunta Regionale.

     5. La dotazione del fondo di cui al comma 1 , per l’anno 2006, è pari ad E. 100.000,00, iscritto alla UPB 0412.07 del bilancio 2006.

 

     Art. 14. Giovani professionisti

     1. Al fine di favorire l’accesso e l’inserimento nel mondo del lavoro delle giovani professionalità, in ossequio ai principi di non discriminazione, logicità e parità di genere e di trattamento, la Regione Basilicata assicura in sede di conferimento di incarichi professionali la partecipazione a giovani professionisti, secondo criteri di competenza e di rotazione e nel rispetto delle normative di settore. A tal fine con provvedimento amministrativo, da adottare entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, saranno istituiti e disciplinati elenchi aperti, cui potranno essere iscritti i professionisti interessati, da utilizzare per il conferimento degli incarichi. Con tale provvedimento saranno altresì individuati le procedure, i requisiti, soggettivi ed oggettivi, ed i presupposti necessari per l’iscrizione nei suddetti elenchi.

 

     Art. 15. Modifica alla L.R. 17.02.1993, n. 9 “Riordino normativo e territoriale delle Comunità montane“

     1. Il comma 3 dell’art. 21 della L.R. 17.02.1993, n.9 “Riordino normativo e territoriale delle Comunità montane” è così sostituito :

     Il Consiglio provinciale provvede all’approvazione del Piano di cui al comma 1 ed alla motivata richiesta di adeguamento del piano o degli ultimi aggiornamenti ai propri documenti di programmazione in caso di palese difformità.

 

     Art. 16. Modifica alla L.R. 09.02.2001, n. 7 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata”

     1. Il comma 3 dell’ art. 2 della L.R. 09.02.2001, n.7 è così sostituito:

     “La Giunta Regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio definiscono il numero dei giornalisti dei rispettivi Uffici Stampa, nell’ambito del numero massimo complessivo di dieci giornalisti per la Giunta e di cinque per il Consiglio.” Alla copertura dei posti vacanti in organico, dopo la fase transitoria disciplinata al successivo art. 6, si provvede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami riservati agli iscritti all'ordine dei giornalisti, previa mobilità fra il personale dipendente avente i requisiti richiesti. Il contingente del personale amministrativo e tecnico da impiegare presso gli Uffici Stampa viene determinato ed assegnato con atti di organizzazione dei competenti dirigenti generali.”

 

     Art. 17. Modifica alla L.R. 01.12.1998, n. 44 “Interventi a sostegno della Deputazione di Storia Patria per la Lucania”

     1. L’art. 3 della L.R. 01.12.1998, n.44 è così sostituito:

     “Per le suddette finalità la Regione concede in uso gratuito locali destinati a sede della predetta Istituzione ovvero si fa carico dell’onere del pagamento del relativo canone di locazione, ed assegna un contributo annuo entro il limite di E. 15.000,00”.

     2. L’art. 6 della L.R. 01.12.1998, n.44 è così sostituito:

     “L’onere derivante dalla presente legge è stanziato alla U.P.B. 0860.01 del bilancio regionale.

     Le leggi di bilancio stanzieranno annualmente la somma occorrente.”

 

     Art. 18. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.03.2000, n. 22 “Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata, sottoposti a trapianto di organi in Italia”

     1. Dopo l’art. 2 della L. R. 27.03.2000, n.22 è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

     “2 bis. Al fine di facilitare le attività di trapianto, l'Azienda Sanitaria USL di residenza rimborsa, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dall'art. 2, le spese sostenute dal cittadino che effettua la donazione da vivente di organi, cellule e tessuti.”

 

     Art. 19. Norma di interpretazione autentica dell’ art. 1 della L.R. 25.07.1997, n. 34 e successive modificazioni

     1. L’articolo 1 della L.R. 25.07.1997, n. 34, come modificato dall’articolo 30, comma 2, della L.R. 2.02.2006, n.1, deve essere interpretato nel senso che ai componenti dei comitati regionali di controllo va riconosciuto lo status giuridico di amministratore, ai fini dell’applicazione della medesima legge.

 

     Art. 20. Modifica alla L.R. 31.10.2001, n. 39 “Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale (Comitato dei garanti)”

     L’articolo 50 della Legge Regionale 31 ottobre 2001, n. 39 “Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale” è così sostituito:

     1. Il Comitato dei garanti, istituito ai sensi dell’articolo 23 dei C.C.N.N. 1998/2001 del personale della dirigenza del settore sanità e sue successive modificazioni ed integrazioni è nominato dalla Giunta Regionale che provvede altresì alla determinazione del compenso spettante ai componenti nei limiti delle tariffe individuate dal decreto del Ministero della Salute dell’1 febbraio 2000.

     2. Gli oneri economici di cui al comma 1 sono posti a carico delle Aziende Sanitarie proponenti i provvedimenti obbligatori e vincolanti previsti dalle disposizioni contrattuali richiamate.

     3. Il Comitato dei garanti ha sede presso il Dipartimento regionale “Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla comunità” che assicura il necessario supporto organizzativo e le funzioni di segreteria.

 

     Art. 21. Modifiche alla L.R. 22 febbraio 2005, n. 15

     L’articolo 2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 15 “Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Emanuele Gianturco per gli studi giuridici, economici e socio-politici” è così sostituito:

     1. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione.

     2. Il Presidente del Consiglio Regionale, con proprio decreto, nomina i componenti regionali degli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima.

     3. L’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n.15 è abrogato.

 

     Art. 22. Lavori di sistemazione idraulico-forestale

     1. Al personale che partecipa alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione ed al collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale gestiti in amministrazione diretta dagli Enti di cui alla Legge regionale 10 novembre 1998, n.42 “Norme in materia forestale” e successive modificazioni e integrazioni è riconosciuto il diritto all’incentivo di cui all’articolo 18 della Legge 109/94 come modificato dall’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n.163/06.

     2. Le modalità ed i criteri di ripartizione della percentuale destinata per ogni singola opera alle finalità di cui al comma 1 vengono stabiliti dagli Enti in sede di contrattazione decentrata ed assunti, in ossequio ai rispettivi ordinamenti, in un atto regolamentare che tenga conto del livello di responsabilità e delle professionalità coinvolte.

 

     Art. 23. Modifiche alla L.R. 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane

     All’articolo 23 della Legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 “Istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane” è aggiunto il seguente comma:

     Il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario anche in caso di dimissioni del Presidente e del Vice Presidente del Parco.

 

     Art. 24. Contributi di esercizio trasporto pubblico locale

     1. I contributi di esercizio di cui al comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 8 settembre 1999, n.26, così come rideterminati con legge regionale 6 settembre 2001, n.31, L.R. 7 agosto 2002, n.34 e L.R. 27 gennaio 2005, n.5, sono incrementati del 9,4% a far data dall’1 gennaio 2006 e fino alla stipula dei contratti di servizio a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 14 della L.R. 22/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. La spesa derivante dall’applicazione del presente articolo graverà sulla U.P.B. 0450.01 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2006 della Regione Basilicata che presenta la necessaria disponibilità.

 

     Art. 25. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

     Allegato 1A

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Elenco degli Aggiornamenti dei Residui Attivi per Categorie

     (Omissis)

 

     Allegato 1 B

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Elenco degli Aggiornamenti dei Residui Attivi per Unità Previsionali di Base

     (Omissis)

 

     Allegato 2 A

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Elenco degli Aggiomamenti dei Residui Passivi per Funzioni Obiettivo

     (Omissis)

 

     Allegato 2 B

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Elenco degli Aggiornamenti dei Residui Passivi per Unità Previsionali di Base

     (Omissis)

 

     Allegato 3 A

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Quadro Dimostrativo del Risultato di Amministrazione - Metodo 1

     (Omissis)

 

     Allegato 3 B

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Quadro Dimostrativo del Risultato di Amministrazione - Metodo 2

     (Omissis)

 

     Allegato 4

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Quadro Dimostrativo del Risultato di Cassa

     (Omissis)

 

     Allegato 5A

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Stato di Previsione dell'Entrata per Categorie

     (Omissis)

 

     Allegato 5B

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Stato di Previsione dell'Entrata per Unità Previsionali di Base

     (Omissis)

 

     Allegato 6 A

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Stato di Previsione delle Uscite per Funzioni Obiettivo

     (Omissis)

 

     Allegato 6 B

     Assestamento del Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2006 - Stato di Previsione delle Uscite per Unità Previsionali di Base

     (Omissis)

 

          Allegato 7 A

     Assestamento del Bilancio Pluriennale 2006-2008 - Stato di Previsione delle Entrate - Ripartizione Finanziaria delle Categorie

     (Omissis)

 

     Allegato 7 B

     Assestamento del Bilancio Pluriennale 2006-2008 - Stato di Previsione delle Entrate - Ripartizione Finanziaria delle Unità Previsionali di Base

     (Omissis)

 

     Allegato 8 A

     Assestamento del Bilancio Pluriennale 2006-2008 - Stato di Previsione delle Uscite - Ripartizione Finanziaria delle Funzioni Obiettivo

     (Omissis)

 

     Allegato 8 B

     Assestamento del Bilancio Pluriennale 2006-2008 - Stato di Previsione delle Uscite - Ripartizione Finanziaria delle Unità Previsionali di Base

     (Omissis)

 

     Allegato 9 A

     Elenco dei Capitoli di Spesa aventi carattere di Investimento Finanziati con Ricorso all’Indebitamento

     (Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 22.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 36 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.