§ 5.3.27 - L.R. 4 dicembre 2018, n. 50.
Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:04/12/2018
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Principi e campo di applicazione
Art. 2.  Sistema regionale per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente
Art. 3.  Principi della promozione ed attuazione del diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente
Art. 4.  Ambiti di intervento per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente
Art. 5.  Destinatari delle misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente
Art. 6.  Tipologie di misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell’apprendimento permanente
Art. 7.  Rafforzamento delle competenze digitali nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell’apprendimento permanente
Art. 8.  Potenziamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche
Art. 9.  Modalità di accesso alle misure individuali per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell’apprendimento permanente
Art. 10.  Ruoli e funzioni degli Enti Locali
Art. 11.  Programmazione integrata delle politiche per il diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva
Art. 12.  Programmazione annuale delle misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente
Art. 13.  Monitoraggio e valutazione delle politiche per il diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva
Art. 14.  Istituzione di uno sportello per lo studente
Art. 15.  Clausola valutativa
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Norme transitorie
Art. 18.  Norme finali
Art. 19.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 5.3.27 - L.R. 4 dicembre 2018, n. 50.

Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva

(B.U. 5 dicembre 2018, n. 53 Speciale)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Principi e campo di applicazione

1. Nel rispetto ed in applicazione della Costituzione della Repubblica italiana la Regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, promuove ed attua il diritto allo studio e sostiene l'apprendimento permanente, in modo integrato con le proprie politiche di istruzione, formazione, cultura, sviluppo economico ed inclusione sociale.

2. La Regione assume quali principi generali alla base delle politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente:

a) la promozione dell'eguaglianza di tutti gli individui nei confronti delle opportunità di apprendimento, sulla base delle proprie potenzialità ed aspirazioni, come parte essenziale del diritto al pieno sviluppo dell'identità personale e sociale;

b) lo sviluppo delle capacità e delle possibilità individuali di effettuare ed esercitare le proprie scelte di studio ed apprendimento lungo il corso della vita;

c) l'affermazione della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e la prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne;

d) la lotta ad ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, di lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;

e) la promozione dello sviluppo economico, sociale, della qualità dell'occupazione, della cultura e della ricerca scientifica;

f) la promozione della cultura, la coesione sociale e l’educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

3. Le politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente sono rivolte a:

a) garantire la completa scolarizzazione, nel territorio regionale, dalla scuola dell'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

b) rimuovere gli ostacoli di ordine territoriale, economico, sociale e culturale all'accesso ed alla partecipazione degli individui all'offerta educativa, di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, anche con riferimento al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, al supporto alle transizioni fondamentali nella vita attiva ed all'orientamento all'esercizio delle scelte;

c) favorire e sostenere l'accesso e la partecipazione all'offerta educativa, di istruzione e formazione in applicazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità certificata, nonché degli individui interessati da condizioni fisiche temporaneamente inabilitanti, con disturbi dell'apprendimento, differenti modalità di comunicazione e bisogni educativi speciali;

d) valorizzare gli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati nel corso della vita attiva, come condizione per accedere ad ulteriori opportunità di apprendimento;

e) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, nonché sostenere la ripresa dei percorsi educativi interrotti, anche a carattere universitario;

f) valorizzare il merito scolastico e formativo, sostenendo la continuità e la progressione dei percorsi, anche in una dimensione internazionale;

g) promuovere la formazione civica e sociale dei giovani e il senso di appartenenza alla comunità locale e nazionale per l’acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva e coesione sociale.

4. Le politiche rivolte al diritto allo studio ed all'apprendimento permanente assumono quali specifici campi di azione:

a) l'accesso e la positiva partecipazione ai sistemi educativi, di istruzione e di formazione professionale, di educazione permanente ed all'università, dalla nascita fino al raggiungimento dei più elevati livelli di istruzione;

b) l'accesso alla validazione ed alla certificazione delle competenze, quale parte dei più complessivi diritti di partecipazione a percorsi di istruzione e formazione nel corso della vita attiva;

c) la qualificazione e l'innovazione strutturale e didattica dei sistemi di offerta, nella logica dell'equilibrio territoriale, della specializzazione intelligente e del ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione.

 

     Art. 2. Sistema regionale per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente

1. Il sistema regionale per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente si articola nelle seguenti componenti, fra loro integrate:

a) diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente di cui al Titolo II della presente legge;

b) diritto allo studio universitario e nell’alta formazione artistica e musicale, di cui alle relative leggi regionali, coordinate dalle norme di indirizzo di cui al Titolo III della presente legge;

c) norme comuni di indirizzo e valutazione, di cui al Titolo III della presente legge.

2. Il sistema regionale per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente concorre all'attuazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita di cui alla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30.

 

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO DEI SISTEMI EDUCATIVI, DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

 

     Art. 3. Principi della promozione ed attuazione del diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente

1. La Regione definisce ed attua le misure rivolte al diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale, nonché all’apprendimento permanente, secondo principi di equità, solidarietà, sostenibilità e promozione dello sviluppo, assicurando nei limiti delle proprie risorse i livelli essenziali delle prestazioni e ricercando il più avanzato equilibrio fra:

a) risposta individuale ed azione collettiva;

b) risposta a situazioni critiche ed azioni a carattere preventivo;

c) innalzamento dei livelli essenziali delle prestazioni e promozione del merito;

d) sostegno passivo ed attivazione personale.

2. La programmazione e l’attuazione delle misure è rivolta a sostenere un approccio multidisciplinare ed integrato, con riferimento alle competenze regionali nei campi delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro, dell’innovazione digitale, dell’inclusione sociale e della salute.

3. La programmazione e l’attuazione delle misure è svolta nel rispetto ed in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza verso gli enti locali territoriali, sulla base del coinvolgimento attivo dei diversi portatori di interessi.

 

     Art. 4. Ambiti di intervento per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente

1. La Regione programma misure per il diritto allo studio nell’ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale, nonché rivolte all’apprendimento permanente, con riferimento a:

a) il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;

b) l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, riferito alla fascia di età fra i 6 ed 16 anni;

c) l’assolvimento dell’obbligo formativo, inteso come diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

d) il completamento del secondo ciclo della scuola secondaria di secondo grado, concluso dall’Esame di Stato;

e) il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

f) l’offerta di formazione professionale rivolta al rilascio di attestazioni con valore di atto pubblico non inferiore a quelle di “parte seconda” così come definite dalla regolamentazione statale e regionale vigente;

g) l’istruzione degli adulti, finalizzata al conseguimento della certificazione di livello corrispondente alla scuola primaria, di titoli di studio di primo e secondo ciclo, della certificazione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, del titolo attestante il raggiungimento della conoscenza della lingua italiana, anche con riferimento agli istituti di prevenzione e pena ed alla esecuzione penale esterna;

h) l’apprendimento da parte degli adulti delle competenze linguistiche, digitali, culturali, sociali e civiche, nonché di ogni altra competenza chiave di cittadinanza attiva rivolte a realizzare la cittadinanza e l’inclusione digitale.

2. La Regione programma altresì misure trasversali rivolte a supportare le transizioni degli individui fra i sistemi ed i canali di cui al comma precedente, nonché verso l’accesso all’istruzione terziaria universitaria ed all’alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento a:

a) l’orientamento alle scelte, in modo integrato con quanto disposto dall’art. 16 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”;

b) la messa in valore degli apprendimenti formali, non formali ed informali, sotto forma di crediti formativi e competenze certificate, come risorsa per la ripresa dei percorsi interrotti e l’accesso a nuove opportunità di studio.

3. La Regione programma misure idonee per:

a) sostenere l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità certificata, con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali;

b) sostenere l’educazione degli alunni ospedalizzati;

c) favorire l’istruzione e l’integrazione di alunni di nazionalità straniera;

d) favorire il diritto allo studio e all’istruzione delle persone sottoposte a provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

     Art. 5. Destinatari delle misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente

1. Le misure per il diritto allo studio nell’ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale, nonché nell’apprendimento permanente, sono rivolte a tutti gli individui, secondo un approccio prioritario e differenziato sulla base della rilevanza e della specificità dei bisogni e delle caratteristiche dei loro portatori, assicurando primariamente, nel limite delle risorse disponibili, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato.

2. Nella definizione dei destinatari delle misure individuali e nella modulazione delle risorse la Regione assume i seguenti macro-criteri di indirizzo, oggetto di specificazione attuativa in sede di programmazione, secondo un approccio integrato basato sulla centralità dei singoli individui:

a) condizione fisica, con riferimento alla presenza di situazioni di disabilità certificata; situazioni temporaneamente inabilitanti, anche a carattere di degenza in strutture sanitarie; disturbi dell'apprendimento; differenti modalità di comunicazione e bisogni educativi speciali. Particolare attenzione è posta nell’individuazione e valorizzazione delle abilità residue, al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individualizzati;

b) condizione reddituale, espressa con riferimento all’ISEE, anche a complemento delle misure di contrasto alla povertà;

c) condizione familiare, con riferimento alla composizione del nucleo ed ai bisogni di cura in esso presenti, tali da determinare ai suoi membri difficoltà di accesso ai percorsi educativi e formativi; alla presa in carico da parte dei servizi sociali nell’ambito di misure passive ed attive di inclusione sociale;

d) condizione sociale, con riferimento al livello di istruzione ed alle capacitazioni possedute; alla presenza di fattori di discriminazione reale o potenziale, quali quelli legati a nazionalità, etnia, genere, credo e convinzioni politiche; ai bisogni di integrazione linguistica, digitale e culturale; agli effetti determinati dalla mobilità geografica, fra cui l’acquisizione dello status di rifugiato, la tutela di protezione sussidiaria; il rimpatrio di italiani emigrati e loro famiglie;

e) condizione territoriale, intesa come ubicazione in aree interne, montane o urbane degradate, tali da esporre a rischi di esclusione dai processi educativi e di apprendimento derivanti da difficoltà nei trasporti e carenza nella dotazione di risorse;

f) capacità e merito dimostrati negli studi, quale condizione personale premiale.

3. La Regione altresì definisce ed attua, nel rispetto dell’autonomia scolastica e dell’Università, in modo coordinato con i piani di azione nazionali, misure rivolte ad accrescere la qualità dei sistemi di offerta educativa e formativa, al fine di facilitare l’accesso e la frequenza, contrastare la dispersione scolastica e formativa e favorire il successo formativo, favorire le relazioni con i sistemi di offerta culturale e per la coesione sociale della regione.

 

     Art. 6. Tipologie di misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell’apprendimento permanente

1. Sulla base degli ambiti di intervento di cui all’art. 4 e delle caratteristiche dei bisogni dei destinatari, definite in applicazione dei macro-criteri di cui all’art. 5, il diritto allo studio ed all’apprendimento permanente è realizzato attraverso le seguenti misure-tipo, fra loro integrabili secondo principi di efficienza nell’uso delle risorse, massimizzazione degli impatti e centralità delle persone destinatarie:

a) contributo anche parziale all’acquisto e/o erogazione diretta di beni e servizi a domanda individuale, con riferimento, a titolo di indirizzo, a:

1. libri di testo e sussidi didattici, anche in formato digitale, inclusa l’eventuale dotazione delle tecnologie di supporto, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 7 della presente legge;

2. sussidi tecnologici all’apprendimento, alla comunicazione, alla mobilità ed all’autonomia personale, in relazione a specifiche condizioni fisiche;

3. partecipazioni individualizzate ad attività educative e formative, rese attraverso personale in possesso di specifiche qualificazioni;

4. fruizione di servizi socio-educativi e socio-assistenziali rivolti alla promozione ed allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di autonomia e integrazione sociale dei minori, per la prima infanzia e l’adolescenza, incluso eventuale supporto specialistico ai nuclei familiari, in stretta integrazione con quanto programmato nell’ambito delle politiche sociali;

5. fruizione di prestazioni sociali, sanitarie, di servizi pubblici di trasporto, di attività sportive e culturali correlate all’esercizio del diritto allo studio;

6. fruizione di misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, legati a progetti personali di formazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita o funzionali alla partecipazione ad attività educative e formative di minori componenti il nucleo familiare;

7. fruizione di servizi ad accesso individuale di messa in trasparenza, identificazione, validazione e certificazione delle competenze;

8. fruizione di servizi rivolti alle mobilità internazionale degli studenti, nell’ambito dei propri curricula di studi, in modo integrato con l’offerta educativa, formativa e di apprendimento permanente delle istituzioni scolastiche, universitarie e nell’ambito della formazione professionale;

9. iscrizione a percorsi educativi e formativi di cui all’art. 4 comma 1 della presente legge ed accesso a servizi pubblici di validazione e certificazione delle competenze, nell’ambito di progetti individuali di ripresa e prosecuzione degli studi in età adulta;

10. sviluppo della dotazione di servizi collettivi quali, a titolo di indirizzo, trasporti, mense e convittualità, orientamento alle scelte educative e formative, accessibilità a servizi culturali;

11. borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e azioni di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità;

12. CARD (o strumenti similari) contenente facilitazioni per la fruizione di servizi, di iniziative culturali e di apprendimento (es. ERASMUS) a favore di studenti meritevoli impegnati in attività di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale.

b) sostegno alla realizzazione di progetti in ambito educativo, anche degli adulti, finalizzati:

1. al contrasto attivo alla dispersione scolastica e formativa ed alla promozione del successo formativo;

2. allo sviluppo delle risorse culturali collettive rivolte al rafforzamento della legalità e delle condizioni di inclusione sociale attiva, al contrasto ed alla prevenzione della violenza ed alla promozione della parità di genere;

3. allo sviluppo delle competenze di base necessarie per il corretto esercizio delle scelte individuali, con particolare riferimento ai saperi digitali di cui all’art. 7, linguistici ed ai saperi economici, finanziari e del risparmio.

2. La Regione programma altresì misure rivolte al generale rafforzamento della qualità dei sistemi educativi e di apprendimento, agendo in modo integrato con quanto di competenza dello Stato, nel rispetto ed a sostegno dell’esercizio dell’autonomia scolastica. A titolo di indirizzo sono oggetto di programmazione, nell’ambito del piano triennale di indirizzo di cui all’art. 11:

a) l’adeguamento degli immobili scolastici, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e dell’abbattimento delle barriere di accesso, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica;

b) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici sulle problematiche proprie degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento;

c) la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, basati sul ricorso a tecnologie digitali, come disposto dal successivo art. 7;

d) la creazione di reti territoriali per l’apprendimento permanente, a sostegno, per gli specifici aspetti del diritto allo studio, di quanto disposto dall’art. 19 della legge regionale n. 30 del 13 agosto 2015;

e) la creazione di reti per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti;

f) lo sviluppo del sistema regionale di orientamento, a sostegno, per gli specifici aspetti del diritto allo studio, di quanto disposto dall’art. 24 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30.

3. Le misure di cui ai commi precedenti sono realizzate, sulla base delle loro caratteristiche e di quanto disposto dalla legislazione vigente:

a) direttamente dalla Regione, anche mediante l’Agenzia LAB - Lavoro e Apprendimento Basilicata, e ARDSU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata, nell’ambito delle competenze ad esse proprie;

b) attraverso gli enti locali, anche in forma associata, in ragione delle loro proprie competenze;

c) a cura delle istituzioni scolastiche o degli organismi formativi accreditati, sulla base di quanto disposto dalla programmazione regionale;

d) attraverso l’Università degli Studi della Basilicata, in coerenza con gli accordi pluriennali sottoscritti.

 

     Art. 7. Rafforzamento delle competenze digitali nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell’apprendimento permanente

1. La Regione sostiene, nell’ambito delle linee espresse dal piano triennale di indirizzo di cui all’art. 11 della presente legge ed in modo integrato con il Piano nazionale per la scuola digitale e l’attuazione dell’Agenda digitale regionale, il rafforzamento diffuso delle competenze digitali, viste come requisito generale di esercizio della cittadinanza e condizioni di inclusione attiva.

2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma, sono programmate misure quali, a titolo di indirizzo:

a) il rafforzamento delle competenze relative alla didattica digitale degli insegnanti e degli operatori qualificati della formazione professionale;

b) la diffusione delle competenze di base d’uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali nella vita personale e sociale, secondo approcci differenziati sulla base dell’età e delle condizioni di accesso;

c) la diffusione, attraverso tecnologie digitali, di opportunità di accesso individualizzato e flessibile a saperi rilevanti ai fini dell’apprendimento continuo lungo il corso della vita.

 

     Art. 8. Potenziamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche

1. La Regione sostiene, nell’ambito delle linee espresse dal piano triennale di indirizzo di cui all’art. 11 della presente legge il potenziamento e l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche nei seguenti ambiti:

a) cultura della legalità e per il contrasto alla violenza e alla discriminazione (bullismo e cyber bullismo);

b) educazione alla salute e alla sensibilizzazione ai corretti stili di vita;

c) cultura europea e mediterranea;

d) cultura del lavoro e cultura d’impresa;

e) sviluppo culturale attraverso il raccordo con le attività esistenti sul territorio (cinema, teatro, istituzioni culturali, musei, attività di volontariato e simili).

 

     Art. 9. Modalità di accesso alle misure individuali per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell’apprendimento permanente

1. Gli individui destinatari degli interventi di cui all’art. 5 accedono alle misure attraverso modalità pubbliche basate sui principi di trasparenza, individualizzazione e proporzionalità, tenuti in conto il livello delle capacitazioni possedute e l’insieme delle misure di inclusione sociale attiva eventualmente già in essere.

2. Nell’ambito dell’Agenda digitale regionale sono previste specifiche misure, coordinate con quanto disposto dall’art. 1 comma 181, lettera f) della legge 107/2015, relative all’accesso degli studenti, attraverso il sistema pubblico di identità digitale, a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico.

3. La Regione pubblicizza in modo organico ed integrato i contenuti delle misure per il diritto allo studio ed all’apprendimento permanente e le relative modalità di accesso, con specifica attenzione alla riduzione dei possibili fattori di disparità di accesso.

 

     Art. 10. Ruoli e funzioni degli Enti Locali

1. I Comuni, in forma singola o associata e le Province, in ragione delle proprie competenze, attuano misure di cui all’art 6 comma 1 lettera a, numeri 1, 2, 4, 5, 10, 11 e comma 2 lettera a).

 

TITOLO III

NORME COMUNI DI INDIRIZZO DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ED IL SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

 

     Art. 11. Programmazione integrata delle politiche per il diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento nelle materie oggetto della presente legge.

2. Le politiche regionali in materia di diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva sono oggetto di specifico piano di indirizzo di durata triennale, costituente riferimento anche al fine di quanto disposto in materia di diritto allo studio universitario dalle vigenti leggi regionali.

3. Il piano di indirizzo triennale definisce, sulla base della valutazione di cui all’art. 13, le priorità nell’utilizzo delle risorse regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di programmazione e gli indirizzi generali relativi a:

a) i singoli ambiti di intervento, alle tipologie di destinatari individuali e di misure ad essi rivolte, anche con riferimento all’evoluzione dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle norme statali;

b) i requisiti di accesso di cui all’art. 5 della presente legge, ai fini dell’ammissibilità delle richieste degli aventi diritto e della formazione delle relative graduatorie di assegnazione dei benefici;

c) gli obiettivi di sviluppo del sistema;

d) il dimensionamento previsionale ed il riparto di massima delle risorse, sulla base della previsione delle disponibilità, anche a valere sui fondi strutturali europei, senza vincoli sulle risorse finanziarie che saranno determinate di anno in anno;

e) le eventuali azioni regionali nei confronti di programmi diretti europei utilizzabili a fini di innovazione del sistema;

f) le modalità di integrazione delle politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all’apprendimento permanente con le politiche di istruzione, formazione, lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, sviluppo economico ed inclusione sociale;

g) le azioni di vigilanza previste al fine del contrasto di eventuali situazioni irregolari;

h) le azioni di comunicazione a supporto dell’accesso alle misure da parte dei potenziali destinatari;

i) le eventuali azioni di rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa funzionali alla realizzazione della programmazione, anche a supporto degli enti locali e degli altri soggetti eligibili.

4. Alla definizione del piano di indirizzo triennale, secondo una modalità di processo partecipato a natura consultiva, prendono parte le istituzioni territoriali dotate di competenza nelle materie oggetto di programmazione nonché le parti sociali .

5. La Giunta adotta il piano di indirizzo triennale entro il mese di maggio e lo presenta al Consiglio Regionale per la sua approvazione.

 

     Art. 12. Programmazione annuale delle misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente

1. La Giunta, nel rispetto dell’assicurazione dei livelli essenziali di prestazione definiti dallo Stato e sulla base della disponibilità finanziaria, approva annualmente, entro il mese di agosto, il piano delle misure per il diritto allo studio, previo parere della competente Commissione Consiliare, nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e nell’apprendimento permanente di cui agli articoli n. 6 e 7, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nel piano di indirizzo triennale di cui all’art.11, attraverso [1]:

a) la definizione degli obiettivi annuali da raggiungere a livello regionale;

b) l’individuazione di specifiche priorità di intervento, tenuti in conto gli esiti del monitoraggio annuale dell’attuazione del Piano, di cui all’art. 13 della presente legge;

c) la definizione dei criteri di riparto delle risorse da assegnare agli Enti Locali.

 

     Art. 13. Monitoraggio e valutazione delle politiche per il diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva

1. Al fine di monitorare annualmente l’attuazione del piano di indirizzo triennale di cui all’art. 11 è istituito presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l’Osservatorio per il diritto allo studio.

2. La Giunta regionale approva le modalità di funzionamento dell’Osservatorio per il diritto allo studio nonché le forme per garantire la partecipazione alla definizione degli indirizzi dell’attività dell’Osservatorio da parte dell’Università, delle rappresentanze studentesche, delle istituzioni scolastiche, delle parti sociali.

3. Il piano di indirizzo triennale di cui all’art. 11 è altresì oggetto di valutazione triennale, da parte dell’Osservatorio di cui al comma 1, relativa ai risultati ed agli impatti raggiunti, nonché delle eventuali criticità riscontrate.

 

     Art. 14. Istituzione di uno sportello per lo studente

1. Al fine di agevolare il cittadino nell’esercizio dei diritti, degli interessi e delle aspettative riconosciuti dalla legge a favore di tutti i soggetti del sistema dell’istruzione e formazione della Basilicata, la Regione promuove presso i comuni singoli od associati, l’attivazione di uno sportello con le seguenti funzioni:

a) ricevimento di ogni istanza, domanda o richiesta contemplata dalla legge avanzata da parte dei soggetti interessati;

b) inoltro di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale;

c) comunicazione all’interessato, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, dell’esito del procedimento, ovvero dell’autorità o soggetto competente, che provvederà a tale comunicazione;

d) assistenza a favore dei soggetti interessati nella formulazione delle istanze, assicurandone la corretta e completa informazione in ordine ai propri diritti ed alle condizioni per i loro esercizi;

e) ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento formulato in forma verbale o scritta da parte dei soggetti interessati destinatari delle attività e successivo inoltro delle medesime presso i soggetti competenti.

 

     Art. 15. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, tramite l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all’apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. L’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale presenta alla Commissione Consiliare competente, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione sull’attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge in ordine alla realizzazione degli interventi in atto.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge vengono coperti tramite gli stanziamenti a valere sulla Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio – Programma 01 – Istruzione prescolastica (Macroaggregato 104); Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria (Macroaggregati 104, 203 e 204), Programma 06-servizi ausiliari all’istruzione- (Macroaggregato 104), Programma 03 Edilizia scolastica (Macroaggregato 203), Programma 04 – Istruzione Universitaria (Macroaggregato 204), Programma 05 - Istruzione tecnica superiore (Macroaggregato 204); Programma 07 - Diritto allo studio- (Macroaggregato 104) del bilancio pluriennale 2018-2020.

 

     Art. 17. Norme transitorie

1. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 181 lettera f) della legge 107/2015, quanto disposto al Titolo II della presente legge è attuato con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni in essere – sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali – ove gli stessi definiti.

2. Le disposizioni di cui al titolo III (Norme comuni di indirizzo delle politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all'apprendimento permanente) della presente legge, si applicano con decorrenza dall'anno scolastico 2023-2024 [2].

3. Gli atti di programmazione e di indirizzo mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alla normativa vigente in materia.

 

     Art. 18. Norme finali

1. E’ abrogata la legge regionale n. 21 del 20 giugno 1979, l’art. 4 della legge regionale n. 20 del 12 novembre 2007 e l’art. 47 della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1.

 

     Art. 19. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2020, n. 24.

[2] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 luglio 2020, n. 24, dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41 e così ulteriormente sostituito dall'art. 42 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.