Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 01/03/1999 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Limite massimo di indebitamento. |
Art. 2. Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale. |
Art. 3. Limiti di impegno. |
Art. 4. Limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui e altre forme di prestito |
Art. 5. Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione. |
Art. 6. Provvedimenti concernenti l'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata in liquidazione. |
Art. 7. Studi di fattibilità. |
Art. 8. Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di modica entità. |
Art. 9. Tasse Automobilistiche. |
Art. 10. Piano di forestazione. |
Art. 11. Spesa per il personale. |
Art. 12. Vendita del patrimonio immobiliare regionale. |
Art. 13. Completamento del polo centrale degli uffici regionali. |
Art. 14. Introduzione dell'Euro - Fase transitoria relativa al periodo 1.1.1999 - 31.12.2001. |
Art. 15. Contributo al Comune di Siano (Salerno) colpito dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. |
Art. 16. 1999 - Anno regionale dell'Ambiente. |
Art. 17. Interventi nel settore delle Attività Produttive. |
Art. 18. Riserva di fondi. |
Art. 19. Contributi alle scuole per la diffusione della multimedialità. |
Art. 20. Copertura finanziaria. |
Art. 21. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore. |
§ 6.2.79 – L.R. 1 marzo 1999, n. 4.
Disciplina e norme di contenimento della spesa di bilancio per l'esercizio 1999.
(B.U. 3 marzo 1999, n. 12).
Art. 1. Limite massimo di indebitamento.
1. Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1999 è fissato in lire 44.326.697.445 ed è finanziato con la contrazione di mutui di cui al capitolo 1300 dell'Entrata per L. 39.300.000.000 relative a spese di investimento varie e al Cap. 1315 per L. 5.026.697.445 relative a quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario, ai sensi dell'art. 20 della
Art. 2. Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale.
1. Per l'attuazione della spesa regionale relativa alle seguenti materie, la quantificazione e finanziaria per l'esercizio 1999 viene fissata nei limiti appresso indicati:
1) Fondo spese di rappresentanza ai sensi della legge regionale 3.2.1978, n. 6. - Stanziamento di L. 30.000.000 al Cap. 170;
2) Contributi ai Comuni per i servizi di polizia municipale ai sensi, della legge regionale 8.3.1988 n. 8 - Stanziamento di lire 80.000.000 al Cap. 185;
3) Contributi nelle spese all'Università della Terza Età di cui alla l.r. 17.8.1998 n. 26. - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 2301;
4) Indennità e rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e sezioni territoriali ai sensi della legge regionale 16.5.1991, n. 10. - Stanziamento di L. 450.000.000 al Cap. 300;
5) Contributo all'Istituto F.S. Nitti - Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative e Organizzative ai sensi della legge regionale 26.1.1998 n. 6. - Stanziamento di Lire 500.000.000 al Cap. 461;
6) Spese per prestazioni professionali, studi, progetti, indagini rilevazioni e consulenze. - Stanziamento di L. 1.000.000.000 al Cap. 560;
7) Contributo al CINSEDO - Centro Interregionale di Studi e Documentazione e quote di partecipazione a società o associazioni delle quali è socio la Regione. - Stanziamento di L. 170.000.000 ai Cap. 600;
8) Spese e contributi per convegni, mostre e altre manifestazioni. - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 750;
9) Spese e contributi per finalità promozionali nel campo economico sociale e culturale. - Stanziamento di L. 140.000.000 al Cap. 830;
10) Spese per la lotta agli incendi boschivi e altri interventi, ivi compreso spese generali di amministrazione, affidati al Corpo Forestale dello Stato ai sensi della
11) Spese per attività venatoria delegata alle Province, interventi in campo venatorio e attività di ricerca sulla caccia ai sensi della
12) Contributi per la conoscenza e salvaguardia del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della relativa produzione, ai sensi della
13) Spese in materia di usi civici e gestione delle spese civiche ai sensi della
14) Contributi e spese per la tutela e l'igiene del suolo e dell'abitato e per smaltimento di rifiuti (art. 15 L.R. n. 7/86 come modificato art. 10
15) Spese per l'igiene dell'acqua, la salubrità dell'aria per approvvigionamento idrico (art. 16
16) Contributi per la gestione degli impianti di depurazione delle Enti Locali (legge regionale 2.9.1988, n. 33) - Stanziamento di lire 200.000.000 al Cap. 1204;
17) Spese per la tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata in attuazione delle leggi regionali n. 28/1994, n. 47/1997 e n. 2/1998. - Stanziamento di L. 600.000.000 ai Cap. 1230;
18) Contributi al Comune di Lagonegro per la gestione del Parco Giada.
- Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 1240;
19) Per l'attuazione della
20) Spese per l'organizzazione del Certamen Horatianum Q.O. Flacco di Venosa ai sensi delle leggi regionali n. 24/1990 e n. 25/1996. - Stanziamento di L. 50.000.000 ai Cap. 2305;
21) Spese per i servizi di pubblica lettura ed interventi di educazione permanente ai sensi della legge regionale 21.5.1980 n. 37 - Stanziamenti di L. 100.000.000 ai Cap. 2325 per interventi diretti della Regione e di L. 150.000.000 al Cap. 2328 per trasferimenti agli Enti Locali;
22) Spese per la programmazione e Sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale ai sensi della legge regionale 1.6.88, n. 22 - Stanziamento di L. 1.850.000.000 al Cap. 2326, ivi compreso gli interventi di cui alla l.r. 20.3.1998 n. 14;
23) Spese per la partecipazione della Regione alla Fondazione Numistrum con sede in Muro Lucano, ai sensi della legge regionale 8.9.1998, n. 38. - Stanziamento di L. 50.000.000 al Cap. 2330;
24) Fondo per l'attuazione del diritto allo studio ai sensi della legge regionale 20.6.1979, n. 21. - Stanziamento di L. 1.700.000.000 al Cap. 2345 per interventi diretti e di L. 5.500.000.000 al Cap. 2355 per trasferimenti agli Enti Locali;
25) Contributi ai Comuni e altri Enti Locali per la realizzazione di progetti di pubblica utilità di cui all'art. 15 della legge 19.07.1994, n. 451 - Stanziamento di L. 2.500.000.000 al Cap. 2412. Un importo pari al 15% dello stanziamento è destinato come segue:
La Regione, tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), allo scopo convenzionato, eroga contributi per i soggetti sottoposti al regime transitorio dell'art. 12 del
Tali contributi sono erogati in misura pari al 50% dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione [1].
26) Spese per iniziative regionali per la promozione di una cultura di pace in Basilicata ai sensi della legge regionale 8.5.1996, n. 26. - Stanziamento di L. 200.000.000 al Cap. 228;
27) Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ai sensi della legge regionale 13.4.1996 n. 21 - Stanziamento di lire 100.000.000 al Cap. 3320;
28) Interventi di solidarietà in favore degli emigranti lucani nei paesi dell'America Latina ai sensi della legge regionale 10.11. 1998 n. 43.
- Stanziamenti di L. 300.000.000 al Cap. 3221;
29) Interventi per la promozione e il sostegno del lavoro casalingo ai sensi della legge regionale 21.11.1991, n. 22. - Stanziamento di lire 150.000.000 al Cap. 3225;
30) Contributo al Comitato Italiano per l'UNICEF di cui alla legge regionale 17.4.1990, n. 15. - Stanziamento di L. 50.000.000 al Cap. 3230;
31) Interventi a favore di cittadini portatori di handicaps ai sensi della legge regionale 30.11.1984, n. 38. - Stanziamento di lire 700.000.000 al Cap. 3240;
32) Interventi a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool al sensi della legge regionale 22.3.1985, n. 11 - Stanziamento di L. 50.000.000 al Cap. 3255;
33) Contributi a favore delle Associazioni di volontariato socio- assistenziali di cui alla legge regionale 16.7.1993, n. 38. - Stanziamento di L. 150.000.000 ai Cap. 3260;
34) Fondi regionali per i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 19.05.1997, n. 25. - Stanziamento di lire 2.000.000.000 al Cap. 3265 per interventi diretti e L. 9.000.000.000 sul Cap. 3323 per trasferimenti ad Enti Locali e L. 5.000.000.000 sul Cap. 3324 per interventi a favore di nefropatici e talassemici:
35) Ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di edifici destinati a case di riposo, centri sociali, case alberghi e altre strutture in favore degli anziani di cui alla legge 20.3.1981, n. 3. - Stanziamento di L. 500.000.000 al Cap. 3280;
36) Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero di cui alla legge regionale 27.3.1995 n. 32. - Stanziamento di L. 700.000.000 al Cap. 3290;
37) Contributi ai Comuni per la prevenzione del randagismo ai sensi della
38) Contributi ai Comuni e loro Consorzi per il miglioramento delle strutture dei servizi veterinari e degli impianti di macellazione - (art. 17
- Stanziamento di L. 700.000.000 al Cap. 3602;
39) Contributi in favore degli Enti di Tutela e Assistenza agli Invalidi ai sensi della legge regionale 4.4.1989, n. 7. - Stanziamento di lire 100.000.000 al Cap. 3510;
40) Interventi urgenti per opere di consolidamento di abitati ai sensi della
41) Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge regionale 21.1.1997, n. 7. - Stanziamento di L. 1.000.000.000 al Cap. 4322;
42) Spese per l'osservatorio permanente per la mobilità nel settore dei trasporti ai sensi dell'art. 20 della
43) Oneri necessari per la copertura della spesa per la libera circolazione sui servizi di trasporto ai soggetti in grave situazione di disagio ai sensi degli artt. 21 e 24 della
44) Spese per l'avvio dei bacini d'ambito di cui alla
45) Contributi ai Comuni per interventi urgenti di ripristino e sistemazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 23.11.78, n. 51 - Stanziamento di L. 1.500.000.000 al Cap. 4712;
46) Oneri per la delega agli Enti Locali in materia di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della
47) Fondo per l'esercizio di funzioni regionali in materia di protezione civile. Gli oneri derivanti dalla legge regionale 17.08.1998, n. 25 valutati in L. 1.000.000.000 vengono stanziati al Cap. 4905;
48) Spese per lo sviluppo e valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione del vino Aglianico in base alla legge regionale 18.8.1983, n. 22 come integrata dalla legge regionale 30.6.1986, n. 12 - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 5060;
49) Interventi nel settore dell'acquacoltura ai sensi della
50) Premio regionale "Sapori Lucani" di cui alla
51) Interventi creditizi a favore degli artigiani di cui alla legge regionale 25.11.1986, n. 24, a mezzo di convenzione da stipulare con l'Artigiancassa. - Stanziamento di L. 1.100.000.000 al Cap. 6028;
52) Contributi per il turismo sociale e giovanile (art. 26 della
53) Interventi per il ripristino e la ristrutturazione delle piste da sci, revisione degli impianti a fune e l'acquisto di attrezzature, speciali di cui alla
54) Spese per l'osservatorio turistico regionale ai sensi dell'art. 2 della
55) Trasferimenti all'Azienda di Promozione Turistica per contributi a favore delle associazioni PRO LOCO. - Stanziamento di lire 250.000.000 al Cap. 6482;
56) Interventi contributivi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo ai sensi della legge regionale 23.2.1985, n. 3 modificata e integrata dalla legge regionale 7.11.1988, n. 37 - Stanziamenti di L. 23.440.000 al Cap. 6565 per i contributi in conto interesse e L. 40.000.000 al Cap. 6567 per la redazione dei piani generali per il commercio;
57) Contributi in conto interesse a sostegno delle cooperative o società per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile ai sensi della legge regionale 7.1.1998, n. 1 - Stanziamento di Lire 800.000.000 al Cap. 6792;
58) Interventi per agevolare lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile ai sensi della legge regionale 7.1.1998, n. 1. - Stanziamento di L. 2.100.000.000 al Cap. 6793;
59) Contributi alle organizzazioni cooperative e i loro consorzi ai sensi della legge regionale 19.12.1997, n. 50. - Stanziamento di lire 900.000.000 al Cap. 6900;
60) Per l'istituzione di presidi per la vigilanza delle coste ioniche e tirreniche a seguito del trasferimento di funzioni in materia di demanio marittimo è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 sul Cap. 6292;
61) Per spese e interventi connessi alla celebrazione dell'anno dell'anziano è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 sul Cap. 3268.
62) Viene autorizzata la spesa di L. 100.000.000 sul Cap. 232 quale contributo all'Associazione dei Lucani a Melbourne per consentire il completamento dei lavori alla sede sociale.
Art. 3. Limiti di impegno.
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1999 per i seguenti capitoli negli importi appresso indicati:
Cap. 4696 - Edilizia scolastica LL.RR. 42/75 L. 1.200.000.000 |
e 5/80 |
Cap. 4697 - Edilizia scolastica - LR. n. L. 165.000.000 |
44/95 |
Cap. 5085 - Miglioramenti fondiari - L.R. N. L. 400.000.000 |
30/1976 |
Cap. 5110 - Esecuzione Piani Feoga - L.R. n. L. 1.000.000.000 |
11/1974 e n. 25/1979 |
|
Cap. 4185 - Interventi straordinari di L. 2.500.000.000 |
Edilizia abitativa ( |
16/1990) |
Cap. 4215 - Rafforzamento sistemi urbani L.R. L. 1.300.000.000 |
19/85 |
Cap. 4250 - Costruzione, ampliamento e L. 200.000.000 |
manutenzione opere di culto ( |
Cap. 4700 - Opere sportive L.R. 44/95 L. 35.000.000 |
Cap. 6478 - Impianti sportivi L.R. 31/79 L. 100.000.000 |
Cap. 6479 - Impianti sportivi L.R. 18/85 e L. 200.000.000 |
L.R. 19/94 |
Cap. 4704 - Risanamento delle acque - Legge L. 420.000.000 |
n. 650/1979 - L.R. 5/82 |
Cap. 4705 - Opere acquedotti e fognature - L. 206.000.000 |
L.R. n. 9/73 e successive integrazioni |
Cap. 4706 - Acquedotti e fognature L.R. 44/95 L. 12.500.000 |
Cap. 4707 Opere igieniche - Leggi regionali L. 5 .386.000.000 |
n. 9/73, 24/85 e successive integrazioni |
Cap. 4708 - Completamento opere energia L. 1.562.000.000 |
Elettrica. Leggi regionali n. 9/73 e 24/85 e |
successive integrazioni |
Cap. 4709 - Edilizia pubblica - Leggi L. 1.870.000.000 |
regionali n. 9/73 e 24/85 e successive |
integrazioni |
Cap. 4710 Opere stradali - Leggi Regionali n. L. 6.640.000.000 |
9/73 e 24/85 e successive integrazioni |
Cap. 4711 - Opere stradali - L.R. n. 44/95 L. 154.600.000 |
Art. 4. Limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui e altre forme di prestito [2].
1. Al fine di accelerare l'attuazione dei programmi Comunitari e di promuovere il cofinanziamento degli stessi anche con quota parte delle risorse attivabili dagli Enti Locali, la Regione può concedere ai Comuni e alle Province contributi nella misura del 50% dell'importo delle rate di ammortamento per il servizio capitale e interessi nelle materie indicate al comma 2.
2. I contributi sono erogati a partire dall'esercizio finanziario 1999 e per tutta la durata di ammortamento dei prestiti relativamente alle seguenti materie [3]:
a) Reti idriche e acquedotti;
b) Impianti di depurazione;
c) Fognature;
d) Aree artigianali;
e) Infrastrutturazioni turistiche;
f) Tutela ambientale;
g) Adeguamento viabilità provinciale e comunale;
h) Recupero beni storico-monumentali;
i) [Costruzione o bonifiche delle discariche] [4].
3. [5].
4. Gli Enti Locali trasmettono al Presidente della Giunta regionale le richieste di contributo corredate delle deliberazioni di approvazione dei progetti e delle adesioni di massima degli Istituti finanziatori, indicando l'entità del contributo richiesto [6].
5. La Giunta Regionale adotta i provvedimenti di concessione dei contributi fissando la misura degli stessi per tutta la durata di ammortamento dei prestiti, indicando il Dipartimento al quale produrre la documentazione concernente l'assunzione del relativo prestito [7].
6. Il contributo regionale è liquidato direttamente agli Enti Locali beneficiari in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di ammortamento del prestito [8].
Art. 5. Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione.
1. I contributi regionali per spese di funzionamento degli Enti Strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, vengono fissati per l'esercizio 1999 nelle seguenti misure:
Cap. 5015 A.L.S.I.A. Agenzia Lucana di L. 12.500.000.000 |
Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - |
(L.R. 7.8.1996, n. 38) |
Cap. 5020 E.S.A.B. in liquidazione (L.R. L. 1.000.000.000 |
7.8.1996, n. 38) |
Cap. 2357 A.R.D.S.U. - Azienda Regionale per L. 1.750.000.000 |
il Diritto allo Studio Universitario della |
Basilicata (L.R. 04.07.1997, n. 11) |
Cap. 6481 A.P.T. - Azienda di Promozione L. 3.300.000.000 |
Turistica (L.R. 30.7.1996 n. 34) |
Cap. 3026 A.R.P.A.B. - Agenzia Regionale per L. 7.500.000.000 |
la protezione dell'Ambiente in Basilicata |
Art. 6. Provvedimenti concernenti l'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata in liquidazione.
1. E' esteso all'esercizio 1999 il finanziamento delle spese di funzionamento dell'E.S.A.B. in liquidazione di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 7.8.1996, n. 38.
2. Il termine per il completamento delle operazioni di cui all'art. 20, comma 7, della citata
3. La Giunta Regionale, per l'attuazione delle operazioni finanziarie contenute nel piano di liquidazione debitamente approvato, su proposta del Commissario dell'ESAB in liquidazione, nell'autorizzare l'effettuazione di transazioni e compromessi, qualora accerti la convenienza economica, può attivare anticipazioni di cassa o prestiti a breve termine nelle more che l'ESAB in liquidazione acquisisca le risorse provenienti dalla vendita del patrimonio immobiliare.
Art. 7. Studi di fattibilità.
1. E' stabilita in L. 1.500.000.000 la quota di cofinanziamento regionale per gli studi di fattibilità relativi alle idee-programma di cui alla delibera CIPE 9.7.1998.
2. L'onere di cui al comma 1 farà carico al capitolo 567 del bilancio di previsione dell'esercizio 1999.
Art. 8. Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di modica entità.
1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000= (ventimila) per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli
uffici regionali alla loro riscossione, nè a quella di eventuali interessi,
sanzioni pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, ai rimborsi dovuti, alla data di cui al comma 1, per imposte e tasse regionali, nonché per ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo, di importo non superiore a L. 20.000= (ventimila), né agli eventuali interessi ad essi connessi.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. E' abrogato l'ultimo periodo dell'art. 63 della L.r. 11.04.1978, n. 18 come modificato dalla L.R. 31.08.1995, n. 58, art. 1, lett. C.
Art. 9. Tasse Automobilistiche. [9]
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 25.11.1998, n. 418, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali competono alla Regione.
2. La Regione, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 25.11.1998, n. 418, può affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica o ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.
3. La Regione Basilicata rimborserà al soggetto incaricato delle attività di cui al precedente comma 2 i costi da esso sostenuti nella misura non superiore a quella indicata nel D.M. 26.11.1986 e nel relativo allegato tecnico e degli aggiornamenti dovuti all'ente medesimo in virtù della convenzione stipulata con il Ministero delle Finanze e prorogata fino al 31 dicembre 1998.
4. La Regione, per quanto previsto dal precedente comma 2, si avvale della collaborazione dell’Automobil Club d’Italia (A.C.I.), ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse ai sensi della L. 20.03.1970, n. 75, nell'espletamento di tutte, o parte, delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ed approva, altresì, la convenzione disciplinante i diritti ed obblighi che fanno capo alla Regione Basilicata e all'A.C.I., in relazione all'espletamento delle attività in esse previste.
6. I controlli sulle attività predette sono esercitati direttamente dalla Regione.
Art. 10. Piano di forestazione.
1. Al finanziamento del piano per gli interventi di forestazione gestiti direttamente o tramite gli Enti delegati per complessive lire 31.000.000.000 si provvede per l'esercizio 1999 con i seguenti stanziamenti del bilancio annuale:
Cap. 1000 - Redazione e attuazione piano di L. 30.000.000.000 |
forestazione |
Cap. 1005 - Interventi per il miglioramento L. 1.000.000.000 |
del patrimonio forestale |
2. Il piano annuale sarà approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 Marzo 1999.
Art. 11. Spesa per il personale.
1. Il tetto massimo di spesa per il personale, costituito da stipendi e trattamenti accessori, di cui ai capitoli 40, 350, 351 e 361, è fissato per l'esercizio 1999 in lire 90.749.000.000=.
2. In conformità con quanto stabilito al comma 1, l'effettuazione delle operazioni concorsuali di cui alla
3. Il comma 2 dell'art. 5 e il comma 5 dell'art. 6 della
Art. 12. Vendita del patrimonio immobiliare regionale.
1. Il patrimonio immobiliare della Regione consistente in immobili urbani e rurali oltre che in terreni agricoli e/o edificabili con suolo e sovrasuolo elencato al secondo comma può essere alienato seguendo le procedure regolamentari nazionali e/o comunitarie vigenti in materia di
gare pubbliche con acquisizioni delle relative entrate al bilancio
regionale.
2. Sono alienabili, con i valori di stima appresso indicati e desunti da stima tecnico economica disposta dalla amministrazione ed eseguita da apposita commissione, che qui viene recepita ed approvata, i seguenti beni:
a) Fabbricato ex Gioventù Italiana Via Crispi L. 3.650.000.000 |
- Potenza |
b) Complesso edilizio Mediafor - Via Roma - L. 8.550.000.000 |
Potenza |
c) Fabbricato - Cinema - Melfi L. 700.000.000 |
d) Complesso edilizio Fiumicello di Maratea L. 6.835.000.000 |
e) Complesso edilizio di Via Cappelluti (Sede L. 4.800.000.000 |
ex Centro di Formazione Professionale) - |
Matera |
f) Complesso edilizio di Via Castello L. 3.200.000.000 |
(Istituto Alberghiero) Matera |
3. Le alienazioni potranno aver luogo anche con separate gare. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di propria competenza anche relativamente alle priorità delle alienazioni da effettuare.
4. Il presumibile importo di pertinenza dell'esercizio 1999 è stimato in L. 10 miliardi e trova imputazione sul capitolo 1220 delle entrate.
5. La Regione si riserva di effettuare le operazioni di alienazione anche adottando procedure in analogia a quanto previsto dall'art. 19 della legge 23.12.1998, n. 448 concernente "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" collegata alla legge finanziaria per l'esercizio 1999.
Art. 13. Completamento del polo centrale degli uffici regionali.
1. La Giunta regionale è autorizzata, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ad effettuare acquisti o costruzione di edifici da adibire ad uffici regionali per completare il polo delle sedi di Via Anzio in Potenza.
2. La spesa di pertinenza dell'esercizio 1999 è finanziata per lire 10.000.000.000 con i proventi delle alienazioni di immobili di cui al precedente art. 12 e per lire 20.000.000.000 con quota del Mutuo di cui al precedente art. 1.
3. La L.R. 24.12.1994 n. 49 è abrogata.
Art. 14. Introduzione dell'Euro - Fase transitoria relativa al periodo 1.1.1999 - 31.12.2001.
1. La Regione Basilicata in attuazione della Legge 17.12.1997 n. 433 e del Decreto Legislativo n. 213 del 24.6.1998, concernenti disposizioni per l'introduzione dell'Euro quale moneta unica dell'Unione Europea, durante la fase transitoria relativa al periodo 1.1.1999 - 31.12.2001 provvede:
a) ad adeguare il proprio ordinamento contabile per consentire ai creditori della Regione di ottenere pagamenti in Euro e ai debitori di effettuare i versamenti in Euro, qualora tali operazioni non avvengano in contanti;
b) ad emanare disposizioni intese ad adeguare la disciplina di stipula e di esecuzione di contratti per appalti, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'Euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito, predisposti nei casi di procedure di gare comunitarie, contengano indicazioni del valore della prestazione espressa in Lire e in Euro, ed assicurare altresì la facoltà del privato contraente di esprimere in Lire o in Euro la propria offerta;
c) ad individuare i documenti contabili per i quali gli importi riassuntivi indicati in appositi allegati saranno esposti anche in Euro, conformemente ai modelli che saranno predisposti dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai fini della redazione dei conti consolidati della pubblica amministrazione;
d) ad esprimere anche in Euro gli importi dovuti da terzi per sanzioni pecuniarie;
e) a promuovere programmi di formazione sia del personale regionale che degli enti locali ai fini della conoscenza dei problemi tecnico- amministrativi necessari ad attuare i cambiamenti gestionali;
f) a favorire nei cittadini la familiarizzazione con la nuova unità di conto a mezzo di diffusione di opuscoli e di altro materiale informativo;
g) di costituire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita delibera della Giunta Regionale, il "Comitato Regionale per l'Euro", con finalità di coordinamento e di studio delle problematiche di cui alle precedenti lettere.
Art. 15. Contributo al Comune di Siano (Salerno) colpito dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998.
1. La Regione Basilicata, per concretizzare la solidarietà nei confronti delle popolazioni campane colpite dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, intende concedere un contributo di L. 50.000.000 al Comune di Siano (Salerno) per l'acquisto di uno scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo.
Art. 16. 1999 - Anno regionale dell'Ambiente.
1. La Regione Basilicata, al fine di diffondere la cultura dell'ambiente e raggiungere concreti obiettivi di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, dichiara il 1999 "anno regionale dell'ambiente" e programma a tale scopo una serie di iniziative di carattere promozionale.
2. La Giunta Regionale, a seguito di parere della competente commissione consiliare, definisce il programma di interventi con imputazione della presumibile spesa di L. 500.000.000 sul cap. 1385 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.
Art. 17. Interventi nel settore delle Attività Produttive.
1. Il fondo di cui al Cap. 6765 è destinato per L. 1.000.000.000 al finanziamento di incentivi a favore dei consorzi di 1° e 2° grado delle piccole e medie imprese (P.M.I.) per le domande già presentate nell'anno 1998 con le modalità di cui alla
2. L'ulteriore importo di L. 1.000.000.000 stanziato sul detto cap. 6765, unitamente alla somma di L. 1.567.856.000 iscritta al Cap. 6746, è destinato alla costituzione del Fondo Unico di Garanzia delle P.M.I., ivi comprese quelle operanti nei settori artigianali e commerciali.
3. Un ulteriore fondo, per un importo non superiore a L. 2.500.000.000, può essere attribuito sullo stanziamento di cui al Cap. 6130, previa verifica di compatibilità con l'Unione Europea, per garantire il finanziamento di iniziative produttive nell'ambito della misura 2.1 del sottoprogramma 2 - Industria, Artigianato, Commercio e Servizi alle Imprese (P.O.P. 1994-99).
4. Le provvidenze di cui alle leggi regionali n. 3/1985 e n. 37/1988 in materia di settore distributivo sono sospese.
Art. 18. Riserva di fondi.
1. La riserva di fondi di cui all'art. 7 bis della l.r. 27.2.1998, n. 9 è applicabile anche all'esercizio finanziario 1999.
Art. 19. Contributi alle scuole per la diffusione della multimedialità.
1. Nell'ambito dell'attuazione del Programma di Sviluppo delle Tecnologie didattiche 1997-2000 per la diffusione della multimedialità nel sistema scolastico, la Regione eroga contributi alle scuole che per carenza di dotazioni finanziarie statali non possano accedere ai benefici di detto programma.
2. A tal uopo la Regione stipula con le società operanti nel settore delle telecomunicazioni apposite convenzioni per i collegamenti alla rete INTERNET [10].
3. La Giunta Regionale definisce un programma di interventi fino alla concorrenza di L. 100.000.000 da imputare al cap. 2360 [11].
Art. 20. Copertura finanziaria.
1. Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 1999 e nel bilancio pluriennale 1999/2001 ad esso allegato.
Art. 21. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Punto così modificato dall'art. 8 della
[2] Rubrica così modificata dall’art. 26 della
[3] Alinea così modificato dall’art. 26 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 28 della
[5] Comma abrogato dall’art. 4 della
[6] Comma così modificato dall’art. 26 della
[7] Comma così modificato dall’art. 26 della
[8] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[9] Articolo così sostituito dall’art. 4 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 10 della