§ 6.2.148 - L.R. 9 agosto 2007, n. 13.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2007 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2007/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:09/08/2007
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31.12.2006
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di Cassa
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione delle uscite
Art. 7.  Variazioni Bilancio Pluriennale 2007-2009
Art. 8.  Modifiche alla L.R. 02.02.2006, n. 1” Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2006”.
Art. 9.  Contributo straordinario all’Associazione Basilicata Spettacolo
Art. 10.  Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie
Art. 11.  Contributi di esercizio trasporto pubblico locale
Art. 12.  Disposizioni in materia di L.R. 10 novembre 1998, n. 42 “Norme in materia Forestale”
Art. 13.  Disposizioni in materia di L.R. 14 luglio 2006, n. 11 “Riforma e riordino degli Enti ed organismi sub-regionali”
Art. 14.  Modifiche alla L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”
Art. 15.  Modifiche alla L.R. 27 luglio 1997, n. 34 “Spesa di giudizio di responsabilità dei Consiglieri Regionali e Amministratori Regionali”
Art. 16.  Implementazione della valutazione dell’impatto occupazionale
Art. 17.  Proroga termini di cui alla L.R. 11 agosto 1999, n. 23
Art. 18.  Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2007, n. 1
Art. 19.  Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali
Art. 20.  Riviviscenza del 4° comma dell’art. 19 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7
Art. 21.  Modifiche alla L.R. n. 37 del 7.8.2002 “Forme e modalità di trasferimento del personale a soggetti gestori del S.I.I. appartenente alle Amministrazioni comunali, consorzi e degli Enti pubblici [...]
Art. 22.  Integrazione al secondo comma dell’art. 20 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1
Art. 23.  Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8
Art. 24.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 6.2.148 - L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2007 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2007/2009.

(B.U. 9 agosto 2007, n. 38)

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi

     1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2006, sono esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2006

     1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2006, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, di € 673.246.320,57, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2006, in € 1.125.375.069,53.

     2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2006, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2006 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2006 di € 1.098.345.665,22, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 27.029.404,31.

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa

     1. Il fondo di cassa al 31.12.2006 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 di € 89.000.000,00 è aggiornato in € 514.600.603,71 come riportato nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario

     1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2006, n. 2, è rinnovata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2 per l’esercizio finanziario 2007, per l’importo di € 27.029.404,31 corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2006, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione 2006, come modificato dall’art.4 comma 8 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2006 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 6, della medesima L.R. 2 febbraio 2006, n. 2.

     2. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2, di € 47.739.566,50, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell’allegato n. 9 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2, è incrementata: dell’importo di € 27.000.000,00 per interventi tesi al potenziamento della rete sanitaria ed ospedaliera ex D.Lgs n. 56/2000; dell’importo di € 5.000.000,00 per il Programma di investimenti ex art.20 L.67/88 e Accordo di Programma Quadro Sanità; dell’importo di € 3.000.000,00 per investimenti sostenuti dai Comuni più svantaggiati delle aree interne della Regione ai sensi dell’art.22 L.R. 31 gennaio 2002, n. 10; dell’importo di € 400.000,00 per interventi per la rivitalizzazione dei centri storici ai fini dello sviluppo del turismo interno ai sensi della L.R. 7/99 e dell’importo di € 200.000,00 per interventi di ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza dei comuni ai sensi della L.R. 23/11/78, n. 51.

     3. L’autorizzazione di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della L.R.30 gennaio 2007, n. 1, ed all’art. 12 comma 3 lett. a) della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2 di € 26.144.808,90 per la copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali dell’Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG risulta incrementata di € 13.496.752,33.

     4. L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 30 gennaio 2007 n. 1, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 30 gennaio 2007 n. 2, per effetto delle variazioni di cui al comma 2 del presente articolo, è rideterminata nella misura di € 83.339.566,50 corrispondente all’ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate nel medesimo comma 2 del presente articolo.

     5. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art.1 comma 1 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, di € 98.286.166,08, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 174.412.322,72.

     6. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 5 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.1 “Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.2 “Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     7. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, contenute negli allegati n. 5A, 5B, 6A e 6B di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

     8. L’elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati nell’esercizio 2007 con ricorso all’indebitamento a carico del bilancio regionale di cui all’allegato n. 9 alla L.R. 30 gennaio 2007, n. 2, art.6 comma 6, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 9A, annesso alla presente legge.

     9. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art.1 comma 4 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 per gli anni 2008 e 2009 è rideterminato, rispettivamente in € 66.400.000,00 e in € 60.825.376,21.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata

     1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 5A e 5B annesso alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite

     1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6A e 6B annesso alla presente legge.

 

     Art. 7. Variazioni Bilancio Pluriennale 2007-2009

     1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 7A e 7B annesso alla presente legge.

     2. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 8A e 8B annesso alla presente legge.

 

     Art. 8. Modifiche alla L.R. 02.02.2006, n. 1” Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2006”.

     1. Il comma 2 dell’art. 38 della L.R. 02.02.2006, n. 1 è così sostituito:

“2. Per le finalità di cui al precedente comma, sono concessi agli Enti Locali, che contraggono mutui dell’importo massimo di € 1.000.000,00 per il recupero, l’adeguamento , la riqualificazione, la realizzazione e l’allestimento di sale cinematografiche, contributi nella misura massima del 50% dei rimborsi per quota capitale ed interessi delle rate di ammortamento dovute all’istituto di credito concedente”

 

     Art. 9. Contributo straordinario all’Associazione Basilicata Spettacolo

     1. La Regione Basilicata concede all’Associazione Basilicata Spettacolo, per far fronte alla esposizione debitoria, un contributo straordinario di € 300.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2007, stanziato alla U.P.B. 0860.02 “Sostegno per lo sviluppo della cultura e la promozione delle giovani generazioni”.

     2. L’Associazione Basilicata Spettacolo è tenuta a presentare alla Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano di ristrutturazione finanziaria.

 

     Art. 10. Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie

     1. In deroga all’art. 31 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34 ed in via straordinaria per il 2006, è autorizzato il ripiano parziale e selettivo dei disavanzi delle Aziende Sanitarie regionali per la parte corrispondente allo squilibrio finanziario non dipendente dalla gestione ordinaria, accertata dalla Giunta Regionale, mediante utilizzo delle risorse statali e regionali appositamente rese disponibili, nel rispetto delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria. Il rientro della residua quota delle perdite di esercizio è a carico delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art.31 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34.

 

     Art. 11. Contributi di esercizio trasporto pubblico locale

     1. I Contributi di esercizio di cui al comma 1 della L.R. 8 settembre 1999, n. 26, così come rideterminati con L.R. 6 settembre 2001, n. 31, L.R. 7 agosto 2002, n. 34, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5, L.R. 4 agosto 2006, n. 18, per l’anno 2007 e sino alla sottoscrizione dei contratti di servizio a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’art.14 della L.R. 27 luglio 1998, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ai soli servizi di interesse regionale e di quelli diretti alle aree industriali di cui al comma 2 dell’art.2 della L.R. 25 gennaio 2001, n. 4, sono aggiornati come segue:

     a) servizi di interesse regionale:

- per qualsiasi percorrenza: costo di €1,53846 e contributo di € 1,0000.

     b) servizi di interesse aree industriali:

- costo di € 1,53846 e contributo di € 1,0000.

     2. La spesa derivante dall’applicazione del presente articolo trova copertura alla UPB 0450.01 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007.

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di L.R. 10 novembre 1998, n. 42 “Norme in materia Forestale”

     1. In esecuzione di progetti speciali a finalità ambientali le cui opere rientrano nelle tipologie ammesse dalla L.R. 10 novembre 1998, n. 42 nell’ambito di programmi regionali, nazionali ed europei, le Amministrazioni provinciali possono eseguire i lavori nella forma dell’amministrazione diretta con l’impiego degli addetti al settore forestale su tutto il territorio di loro competenza.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di L.R. 14 luglio 2006, n. 11 “Riforma e riordino degli Enti ed organismi sub-regionali”

     1. La gestione straordinaria di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nei medesimi articoli, al 31 dicembre 2007.

 

     Art. 14. Modifiche alla L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”

     1. Al comma 3 lett. b) dell’art. 6 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “Agenzie Speciali di cui all’art.12” sono sostituite dalla parole “Agenzie provinciali di cui al successivo art. 16”.

     2. Al comma 3 lett. a) dell’art. 10 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “Agenzie Speciali delle Province” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali”. Al comma 4 dell’art. 10 le parole “rete dei servizi delle Agenzie Provinciali per l’Impiego” sono sostituite dalle parole “rete dei servizi per l’impiego”.

     3. Al comma 1 dell’art. 16 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “un’azienda speciale” sono sostituite dalle parole “una Agenzia provinciale”.

     4. Al comma 4 dell’art. 16 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “agenzie speciali” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali”.

     5. Al comma 5 dell’art. 16 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “aziende speciali” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali”.

     6. Al comma 6 dell’art. 16 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “Agenzie speciali” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali”.

     7. Al comma 7 dell’art. 16 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “aziende speciali” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali”.

     8. Al comma 2 dell’art. 17 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “Agenzie speciali delle Province” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali”.

     9. Al comma 3 dell’art. 17 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “Agenzie speciali provinciali” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali”.

     10. Al comma 1 lett. b) dell’art.21 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “Agenzie speciali di cui all’art. 16” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali di cui al precedente art. 16”.

     11. Al comma 2 lett. e) dell’art.22 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “agenzie speciali provinciali costituite nei modi previsti dall’art.16” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali costituite nei modi previsti dal precedente art.16”.

     12. Al comma 1 dell’art.26 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 le parole “Agenzie speciali provinciali” sono sostituite dalle parole “Agenzie provinciali”.

 

     Art. 15. Modifiche alla L.R. 27 luglio 1997, n. 34 “Spesa di giudizio di responsabilità dei Consiglieri Regionali e Amministratori Regionali”

     1. Il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 27 luglio 1997, n. 34 “Spesa di giudizio di responsabilità dei Consiglieri Regionali e Amministratori Regionali” è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Basilicata, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile nei confronti di un suo Amministratore o Consigliere per fatti o atti connessi all’espletamento del mandato ovvero all’assolvimento di compiti comunque riferibili alla carica rivestita, assumerà a proprio carico gli oneri della difesa in giudizio dell’Amministratore o Consigliere stesso al termine del procedimento e nei casi di archiviazione con provvedimento del GIP, sentenza di non luogo a procedere del GUP, proscioglimento o sentenza assolutoria passata in giudicato”.

 

     Art. 16. Implementazione della valutazione dell’impatto occupazionale

     1. Al fine di perseguire una corretta gestione ed una produttività della spesa, la Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede, sentita la competente Commissione Consiliare, a predisporre gli strumenti, le metodologie, gli indicatori, le linee guida e le schede VIOP (Valutazione di Impatto Occupazionale) di cui al comma 3 dell’art. 13 della L.R. 24 giugno 1997, n. 30, da applicarsi a tutte le misure derivanti dalla programmazione POR 2007/2013.

 

     Art. 17. Proroga termini di cui alla L.R. 11 agosto 1999, n. 23

     1. E’ concessa al Comune di Francavilla sul Sinni una proroga di diciotto mesi decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge, quale tempo massimo per la redazione del Regolamento Urbanistico e l’indizione della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’art.25 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23.

 

     Art. 18. Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2007, n. 1

“Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2007”

     1. Dopo il comma 3 dell’art. 20 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 è aggiunto:

3/bis – Ai segretari delle Commissioni Mediche è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 50,00.

 

     Art. 19. Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali [1]

     1. Ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale operanti in Basilicata e contestualmente, sulla base di provvedimento deliberativo della Giunta Regionale, nomina un Commissario per ciascun Consorzio.

     3. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica sino all’entrata in vigore della legge e comunque non più di un anno.

     4. E’ fissato il compenso per il Commissario, che non potrà eccedere quello in vigore per la carica del Presidente del Consorzio medesimo.

     5. La Giunta Regionale, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio Regionale proposta di legge diretta ad innovare la struttura ed il funzionamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale.

 

     Art. 20. Riviviscenza del 4° comma dell’art. 19 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7

     1. Il 4° comma dell’art. 19 della Legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7, abrogato dall’art. 62 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1, è ripristinato nel testo originario la cui formulazione è la seguente:

«4. All’art. 1 della L.R. 6.1.1983, n. 1, modificata dalla L.R. 14.8.1984, n. 26, è aggiunto il seguente 7° comma:

“7. Non possono essere nominati quali componenti della Commissione i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, nonché il Presidente, gli Assessori e Consiglieri Provinciali, i Consiglieri Regionali”.

All’art. 2 della L.R. 6.1.1983, n. 1, modificata dalla L.R. 14.8.1984, n. 26, è aggiunto il seguente 7° comma:

“7. Non possono essere nominati quali componenti della Commissione i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, nonché il Presidente, gli Assessori e Consiglieri Provinciali, i Consiglieri Regionali”.»

 

     Art. 21. Modifiche alla L.R. n. 37 del 7.8.2002 “Forme e modalità di trasferimento del personale a soggetti gestori del S.I.I. appartenente alle Amministrazioni comunali, consorzi e degli Enti pubblici adibiti allo stesso servizio”

     1. Al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 37 del 7.8.2002, dopo la virgola, è aggiunto:

“di cui all’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del relativo C.C.N.L.”.

 

     Art. 22. Integrazione al secondo comma dell’art. 20 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1

     1. Al 2° comma dell’art. 20 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, dopo le parole “Servizio Sanitario Regionale” è aggiunto “, oltre ad un interprete in sostituzione o in collegamento con l’assistente sociale in qualità di assistente – esperto di aiuto alle persone invalide (sordomuti) ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104”.

 

     Art. 23. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8

     1. All’articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 2 febbraio 1998 n. 8, sono introdotte le seguenti modifiche:

     a. nel primo periodo le parole “una unità” sono sostituite dalle seguenti: “due unità”;

     b. nel secondo periodo l’espressione “non possono superare il numero di due” è così modificata: “non possono superare il numero di tre”;

     2. All’articolo 10, comma 2, della L.R. n. 8/1998 sono introdotte le seguenti modifiche:

     a. al quarto trattino l’espressione “Una delle unità sopra richiamate per i gruppi composti da 1 a 2 Consiglieri può essere scelta” è sostituita dalla seguente: “Le unità sopra richiamate per i gruppi composti da 1 a 2 Consiglieri possono essere scelte”;

     b. al quinto trattino l’espressione “Per i gruppi composti da 3 a 5 Consiglieri il numero dei comandati di cui al comma precedente può essere elevato a 2” è sostituita dalla seguente: “Per i Gruppi composti da 3 a 6 Consiglieri il numero dei comandati può essere elevato a 3”.

 

     Art. 24. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO 1 Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2007 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2007/2009.

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7. La gestione commissariale di cui al presente articolo è stata prorogata al 30 giugno 2010 dall'art. 66 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.