§ 6.2.106 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.
Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’esercizio finanziario 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:04/02/2003
Numero:7


Sommario
Art. 3.  Limiti di impegno.
Art. 4.  Limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui.
Art. 5.  Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione.
Art. 7.  Sedi degli uffici regionali.
Art. 8.  Misure di efficienza e di contenimento della spesa.
Art. 9.  Indirizzi unitari per la contrattazione integrativa decentrata.
Art. 10.  Ulteriori disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali.
Art. 11.  Contenimento della spesa sanitaria.
Art. 12.  Accesso ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Art. 13.  Modifiche alla Legge Regionale 17 aprile 2001, n. 18.
Art. 14.  Commissioni esaminatrici.
Art. 15.  Modifiche alla Legge Regionale 31 ottobre 2001, n. 39.
Art. 16.  Centro di Riferimento Oncologico Regionale di Basilicata (C.R.O.B.).
Art. 17.  Enti Ospedalieri.
Art. 18.  Rideterminazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.
Art. 19.  Invalidi civili.
Art. 20.  Norme in materia di esercizio dei servizi e delle strutture sociali.
Art. 21.  Anno Europeo delle Persone con Disabilità.
Art. 22.  Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Art. 23.  Interventi di somma urgenza a edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico.
Art. 24.  Modifica alla Legge Regionale 7 agosto 2002, n.37.
Art. 25.  Sistemi Turistici Locali.
Art. 26.  Modifiche alla Legge Regionale 8 marzo 1999, n. 7.
Art. 27.  Modifica alla Legge Regionale 9 dicembre 1997, n. 50.
Art. 28.  Esenzione veicoli regionali dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
Art. 29.  Modifiche e integrazioni all’art. 9 della Legge Regionale 1 marzo 2001, n. 8.
Art. 30.  Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 20 maggio 2002, n. 18.
Art. 31.  Spese per i compensi di notifica.
Art. 32.  Modifiche alla Legge Regionale 2 settembre 1996, n.43.
Art. 33.  Modifiche alla Legge Regionale 27 dicembre 1983, n. 36.
Art. 34.  Modifiche alla Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38.
Art. 35.  Interpretazione autentica dell’art. 16, commi 4 e 8, della Legge Regionale 2 marzo 1996, n.12.
Art. 36.  Modifica alla Legge Regionale 14 dicembre 1992, n. 19.
Art. 37.  Modifica alla Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 1.
Art. 38.  Modifica alla Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6.
Art. 39.  Piano di Sviluppo della Val D’Agri.
Art. 40.  Modifica allo Statuto del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA).
Art. 41.  Contributo straordinario all’Associazione Basilicata Spettacolo.
Art. 42.  Modifica alla legge regionale 26 novembre 1991, n. 27.
Art. 43.  Modifica all’art. 44 della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23.
Art. 44.  Modifica all’articolo 11 della Legge Regionale 7 gennaio 1998, n. 2.
Art. 45.  Modifica all’articolo 7 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 35.
Art. 46.  Rispetto dei vincoli di bilancio.
Art. 47.  Copertura finanziaria.
Art. 48.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.106 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’esercizio finanziario 2003.

(B.U. 4 febbraio 2003, n. 11).

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento.

     1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2003, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 87.083.721,41.

     2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare per € 66.213.721,41 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG e per € 20.870.000,00 spese di investimento varie.

     3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.1.1 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.

     4. Per gli anni 2004 e 2005 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 43.848.871,72 ed in € 15.962.422,57.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

Art. 2. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.

     1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo–ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2003 nella misura complessiva di € 63.348.270,29 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2003 nella misura complessiva di € 69.613.421,45 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

     3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2003 complessivamente in € 10.710.156,84 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.

 

Art. 3. Limiti di impegno.

     1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici, quantificati, per l’esercizio finanziario 2003, complessivamente in € 14.050.663,63 sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui.

     1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 1 marzo 1999 n. 4, come integrate dall’art. 4, comma 1 della L.R. 31 gennaio 2002 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni di cui all’art. 8, commi 1 e 2 della L.R. 7 agosto 2002 n. 34, è autorizzato il limite di impegno ventennale di € 516.456,90 con decorrenza dall’esercizio finanziario 2003 fino a tutto l’anno 2022, già disposto con L.R. 31 gennaio 2002, n. 10, art. 4, come modificato dalla L.R. 7 agosto 2002, n. 34, art. 8.

     2. La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2003-2005.

     3. I contributi regionali di cui al precedente comma 1, sono concessi agli Enti che contraggono mutui e altre forme di prestito per la realizzazione degli interventi ricadenti nelle tipologie di cui al comma 2 dell’art. 4 della L.R. 1° marzo 1999, n. 4 [1].

     4. Per usufruire dei contributi previsti dal presente articolo, gli Enti Locali interessati dovranno far pervenire apposita istanza corredata della documentazione indicata al comma 4 dell’art. 4 della L.R. 1 marzo 1999, n. 4. Nel corso dell’esercizio finanziario può essere presentata una sola istanza. Nel caso di candidatura di più interventi con la medesima richiesta, l’ammontare del prestito deve corrispondere al costo complessivo degli stessi [2].

     5. Per la concessione e la erogazione dei contributi di cui al precedente comma 1 si applicano le modalità già stabilite per i contributi di cui al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 1° marzo 1999, n. 4. I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità di cui al precedente comma 1 integrate dei fondi non utilizzati nell’esercizio finanziario 2002.

     6. Il comma 6 dell’art. 4 della L.R. 1 marzo 1999, n. 4, è così modificato: “6. Il contributo regionale è liquidato direttamente agli Enti Locali beneficiari in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di ammortamento del prestito.”

     7. E’ abrogato il comma 3 dell’art. 4 della Legge Regionale 1° marzo 1999 n. 4 [3].

 

     Art. 5. Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione.

     1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2003 nella misura complessiva di € 21.628.130,00 cosi ripartiti:

     - Denominazione Ente: Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. - L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 - U.P.B. 0473.4) - Contributo Anno 2003: € 1.807.600,00

     - Denominazione Ente: Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. - LL.RR. 7.08.1996, n.38, e 7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.1) - Contributo Anno 2003: € 5.340.000,00

     - Denominazione Ente: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata -A.R.P.A.B. - L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 - U.P.B. 0510.5) Contributo Anno 2003: € 8.447.700,00

     - Denominazione Ente: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. - L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980 - U.P.B. 0980.3) Contributo Anno 2003: € 1.050.000,00

     - Denominazione Ente: Ente Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane - L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.4) Contributo Anno 2003: € 413.165,00

     - Denominazione Ente: Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano - L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.5) Contributo Anno 2003: € 413.165,00

     - Denominazione Ente: Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative - Istituto F.S. Nitti - L.R. 26.01.1998, n. 6 (F.O. 0131 - U.P.B. 0131.3) Contributo Anno 2003: € 516.500,00

     - Denominazione Ente: Ente Basilicata Lavoro - E.L.B.A. - L.R. 8.09.1998, n. 29 (F.O. 0412 - U.P.B. 0412.1) Contributo Anno 2003: € 900.000,00

     - Denominazione Ente: Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) - L.R. 17.03.2001, n. 15

(F.O. 0421 - U.P.B. 0421.1) Contributo Anno 2003: € 2.740.000,00 Totale € 21.628.130,00

 

Art. 6. Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea.

     1. Al fine di consentire una spedita attuazione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, la dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2003 di ciascuna delle misure in cui si articola il Programma, cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata, per fonte di finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

     2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti nell’ambito della Iniziativa Comunitaria Equal 2000-2006 a titolarità del Ministero del Welfare, Lavoro e Politiche Sociali, approvata con Decisione della Commissione Europea C(200) 43 del 26.03.2001, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 è iscritta la somma complessiva di € 3.597.812,85 la cui ripartizione, per fonte di finanziamento, è riportata nella tabella F allegata alla presente legge.

     3. Per assicurare l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000-2006, la dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2003 di ciascuna delle misure in cui si articola il Programma, cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata, per fonte di finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

     4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione del POR 2000-2006, nonché del conseguimento degli obiettivi di avanzamento del programma. Le funzioni di coordinamento e di gestione dei programmi operativi comunitari sono attribuite al CICO e la relativa struttura amministrativa è ricollocata alle sue dipendenze funzionali, secondo un modello organizzativo sperimentale definito con apposita direttiva della Giunta regionale ed assunto tra le innovazioni contemplate dal ‘Progetto Governance’, di cui al protocollo di intesa sottoscritto il 7 agosto 2002 tra la Regione Basilicata, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez.

 

          Art. 7. Sedi degli uffici regionali.

     1. In considerazione dell’entità delle somme già impegnate nel corso dei precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni relative agli impegni di prossima scadenza, la spesa per l’acquisto o costruzione di edifici da adibire ad uffici regionali di cui all’art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’art. 7 della L.R. 7 settembre 2000, n. 56, ed all’art. 7 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8, è determinata, per l’esercizio finanziario 2003, nella misura massima di € 13.000.000,00.

     2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con le leggi di cui al precedente comma, è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2003-2005.

 

     Art. 8. Misure di efficienza e di contenimento della spesa.

     1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 e al fine di rispettare le disposizioni relative al patto di stabilità interno degli enti territoriali di cui all’art. 29 della Legge del 23 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), è fatto divieto di istituire per l’esercizio finanziario 2003, sia con atto legislativo sia amministrativo, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto per il triennio 2003/2005 di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione, e di introdurre aggiornamenti o aumenti dei compensi spettanti ai medesimi componenti. Il Presidente del Consiglio Regionale ed il Presidente della Regione sono direttamente responsabili della vigilanza circa l’osservanza della presente norma.

     2. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali della Giunta e del Consiglio, nell’ambito delle responsabilità loro attribuite dalla Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, relative all’esercizio dei poteri di spesa, nonché di controllo, analisi e valutazione dei costi di funzionamento delle singole strutture poste alla loro dipendenza, garantiscono il conseguimento degli obiettivi specifici contenuti nel documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DAPEF) per l’anno 2003, nell’ambito delle priorità e dei risultati di gestione fissati nei Bilanci di Direzione di cui all’art. 73 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, e nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa sanciti dal patto di stabilità e crescita di cui all’art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 29 della Legge 23 dicembre 2002, n. 289.

     3. Al fine di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma, i Dirigenti Generali rispondono del contenimento delle autorizzazioni di spesa disposte dai Dirigenti dei centri di responsabilità del relativo Dipartimento, entro i limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2003. A tale scopo trasmettono alla Presidenza della Giunta e del Consiglio, entro il 15 di ogni mese, un report circa l’andamento della spesa relativo al mese precedente, ivi compreso quello concernente il POR 2000/2006.

     4. Possono essere autorizzate, per l’esercizio finanziario 2003, forme di collaborazione e consulenza con strutture e professionisti esterni per un importo complessivo, non superiore all’80% del totale dei costi per convenzioni in essere o sottoscritte nell’anno 2002, ivi compreso quelle la cui spesa trova copertura nell’ambito di assegnazioni statali e con l’esclusione di quelle attivate nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali della Commissione Europea.

     Il Presidente del Consiglio Regionale ed il Presidente della Regione sono direttamente responsabili della vigilanza circa l’osservanza della presente norma.

     5. Agli Uffici Segreteria del Consiglio e Segreteria della Giunta è demandata la tenuta di un apposito registro, anche in formato elettronico, in cui annotare le informazioni necessarie ai fini della verifica del vincolo di cui al comma 4 del presente articolo.

 

     Art. 9. Indirizzi unitari per la contrattazione integrativa decentrata.

     1. Nel quadro di controllo e di contenimento della spesa di parte corrente ed allo scopo di salvaguardare la coerenza e l’uniformità degli orientamenti generali delle delegazioni di parte pubblica, in seno all’amministrazione regionale ed agli enti da essa dipendenti, il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati ad emanare appositi atti di indirizzo in materia di applicazione degli istituti economici demandati alla contrattazione integrativa decentrata della Giunta e del Consiglio.

     2. Gli amministratori degli enti dipendenti dalla Regione rispondono dell’ottemperanza agli atti di indirizzo di cui al precedente comma 1.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,

SOCIO-SANITARIA E SOCIALE

 

     Art. 10. Ulteriori disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali.

     1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10, la Giunta Regionale promuove la definizione di intese con le strutture operanti nel settore socio-sanitario per l’avvio di sperimentazioni gestionali.

 

     Art. 11. Contenimento della spesa sanitaria.

     1. Fermo restando le limitazioni imposte dalla normativa statale in materia, ai fini del contenimento della spesa sanitaria e del rispetto del patto di stabilità e dell’accordo dell’8 agosto 2001 sottoscritto tra lo Stato e le Regioni, la Giunta Regionale, in aggiunta alle misure previste dagli articoli 14 e 15 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10, può disporre il blocco totale o parziale delle assunzioni del personale del Servizio Sanitario, con eccezione di quello da destinare al Servizio di Emergenza Urgenza (118).

     2. Il blocco di cui al precedente comma può essere esteso anche ai rapporti convenzionali con professionisti esterni.

     3. Per la definizione di azioni mirate all’uso appropriato del farmaco ed ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, è istituita, presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, una apposita commissione composta da dirigenti del Dipartimento regionale medesimo e delle Aziende Sanitarie, da rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale, dei medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri, della Federfarma e degli Ordini Professionali. La Commissione di cui al presente comma ha compiti di consulenza e di supporto all’attività della Regione in materia farmaceutica per l’emanazione di indirizzi nonché di verifica del rispetto da parte delle Aziende Sanitarie dei professionisti interessati delle disposizioni emanate dalla Regione in materia di assistenza farmaceutica. La Giunta Regionale con proprio provvedimento disciplina il numero dei componenti l’organizzazione ed il funzionamento della predetta commissione in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 8.

     4. Ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, laddove nel corso dell’anno dovesse rivelarsi necessario, la Giunta Regionale adotta misure che possono prevedere anche forme di compartecipazione degli utenti al pagamento dei farmaci previa la valutazione degli effetti delle altre misure contenute nella L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.

 

     Art. 12. Accesso ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

     1. La Giunta Regionale definisce con proprio provvedimento le modalità prescrittive, di accesso e di erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza definiti dallo Stato con legge o regolamenti.

     2. Le strutture sanitarie pubbliche e private possono erogare prestazioni non compresi nei livelli essenziali di assistenza, con oneri a carico degli utenti. Le prestazioni eccedenti i predetti livelli che la Regione dispone di erogare con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale sono gratuite per i soli cittadini residenti in Basilicata. Le stesse prestazioni possono essere erogate a pagamento ai cittadini residenti in altre Regioni ovvero gratuitamente a seguito di intese tra la Regione Basilicata e le Regioni interessate.

     2 bis. Nel rispetto delle risorse disponibili la Giunta Regionale può comunque disporre per i cittadini residenti in Basilicata affetti da particolari patologie o menomazioni l’erogazione di ausili, protesi ed alimenti speciali in sostituzione o in aggiunta a quelli previsti dalla normativa nazionale in materia, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale e fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa dovuta dagli utenti [4].

     3. Per la determinazione del corrispettivo si fa riferimento ai tariffari regionali in vigore, ovvero, in assenza, a quelli nazionali. Nel caso in cui la prestazione resa, non sia prevista in tariffari regionali o nazionali, si applica il corrispettivo minimo previsto dal tariffario dell’Ordine dei Medici della Provincia di Potenza.

     4. Sono fatti salvi effetti prodotti dagli atti già adottati dalla Giunta Regionale in applicazione del D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza.

 

     Art. 13. Modifiche alla Legge Regionale 17 aprile 2001, n. 18. [5]

     [1. Al comma 1 dell’art. 2 della L.R. 17 aprile 2001, n. 18 è aggiunto il seguente capoverso: “Gli studi odontoiatrici di nuova istituzione sono tenuti a produrre domanda di autorizzazione entro il medesimo termine sopra indicato”.]

 

     Art. 14. Commissioni esaminatrici.

     1. Alle Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l’assunzione del personale del Servizio Sanitario Regionale sono corrisposti i compensi previsti dall’art. 1 della L.R. 2 marzo 1992, n. 7, come modificato dall’art. 11 comma 2 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.

 

     Art. 15. Modifiche alla Legge Regionale 31 ottobre 2001, n. 39.

     1. L’art. 37 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39 è così modificato:

     “1. Nell’ambito della programmazione sanitaria regionale i rapporti tra la Regione, le Aziende Sanitarie Regionali e le Università sono disciplinati da specifici protocolli d’intesa ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo di riordino.

     2. Analoghi protocolli possono essere stipulati con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato.

     3. La Regione, le Aziende Sanitarie e le Università stipulano i precitati protocolli finalizzati a:

     a) disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi per l’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale;

     b) disciplinare le modalità di collaborazione per soddisfare le esigenze derivanti dalla formazione pre-laurea e post-laurea anche nell’ambito della formazione del medico di medicina generale;

     c) disciplinare le modalità di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. I protocolli d’intesa, di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta.

     5. L’apporto delle Facoltà di Medicina alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale, può realizzarsi attraverso convenzioni da stipularsi tra le Aziende Sanitarie e le Università, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali ed a seguito di apposita autorizzazione regionale.”

     2. Il comma 2 dell’art. 47 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 è così riformulato:

     “2. L’utilizzo o il distacco del personale delle Aziende Sanitarie USL ed Azienda Ospedaliera è definito mediante intese con le stesse. Il personale delle Aziende può essere utilizzato o distaccato a tempo pieno o a tempo parziale, nell’ambito dell’orario di servizio o al di fuori dello stesso, presso il Dipartimento regionale competente in materia sanitaria, nonché può essere inserito in gruppi di lavoro o di studio istituiti dallo stesso. Durante il periodo di utilizzo o di distacco presso la Regione il dipendente mantiene il rapporto di impiego con l’Azienda Sanitaria USL od Azienda Ospedaliera di appartenenza, è soggetto alla disciplina giuridica ed economica prevista dal contratto collettivo nazionale ed integrativo degli enti del S.S.N., ma è funzionalmente dipendente dall’Ufficio regionale presso il quale viene utilizzato o distaccato. Gli oneri relativi all’utilizzo o al distacco del personale faranno carico al Fondo Sanitario regionale.”

     3. Il comma 2 dell’art. 52 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39 è sostituito dai seguenti:

     “2. All’individuazione dei beni e delle attrezzature da trasferire provvede l’Azienda Sanitaria U.S.L. o Ospedaliera interessata. Il provvedimento di trasferimento dell’Ente titolare dei beni e delle attrezzature costituisce titolo per ogni conseguente adempimento, compresa la trascrizione, la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è esente da ogni onere relativo ad imposte e tasse.

     2 bis. In presenza di più soggetti utilizzatori dei beni e delle attrezzature indicati nel presente articolo, si fa riferimento al criterio della prevalenza.

     2 ter. Nel caso in cui gli Enti titolari dei beni e delle attrezzature da trasferire non abbiano provveduto al trasferimento entro il termine previsto dall’art. 51 comma 2 della presente legge, il competente Dipartimento regionale, su istanza degli Enti destinatari attestante la trasferibilità al patrimonio aziendale dei beni e delle attrezzature e corredata dalla documentazione identificativa degli stessi, assegna il termine di 60 giorni all’Ente inadempiente, trascorso il quale, in caso di ulteriore inerzia, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi nominando uno o più commissari ad acta.”

 

     Art. 16. Centro di Riferimento Oncologico Regionale di Basilicata (C.R.O.B.).

     1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale per il Centro di riferimento oncologico regionale di Basilicata (CROB) la Giunta Regionale può disporre ai sensi dell’art. 17 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10 sperimentazioni gestionali diverse da quella di cui alle LL.RR. 8 luglio 1997, n. 32 e 8 settembre 1998, n. 30. La Giunta Regionale può altresì disporre la proroga e/o il rinnovo della sperimentazione gestionale di cui alle predette leggi adottando tutti i necessari provvedimenti.

     2. La Giunta Regionale provvede alla nomina dell’Amministratore Unico delle nuove sperimentazioni gestionali o nel caso di rinnovo della sperimentazione gestionale di cui alle LL.RR. 8 luglio 1997, n. 32 e 8 settembre 1998, n. 30, applicando le disposizioni di cui all’art. 9 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39.

     3. Si applicano altresì in quanto compatibili con la gestione sperimentale, le norme disciplinanti il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali. La Giunta Regionale impartisce a tal fine le necessarie direttive.

     4. Restano validi ed efficaci i provvedimenti amministrativi regionali già adottati per l’attuazione della gestione sperimentale CROBINT.

     5. Le norme delle LL.RR. 8 luglio 1997, n. 32 e 8 settembre 1998, n. 30, in contrasto con quanto disciplinato nel presente articolo, devono ritenersi abrogate.

 

     Art. 17. Enti Ospedalieri.

     1. Per le finalità assistenziali e amministrativo gestionali delle strutture e dei presidi del Servizio Sanitario Regionale, la locuzione “enti ospedalieri” di cui alle leggi vigenti, si intende sostituita dalla locuzione “Aziende Unità Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ed altre strutture sanitarie pubbliche”.

 

     Art. 18. Rideterminazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie. [6]

     Il trattamento economico da attribuire ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie USL e Ospedaliere non può eccedere il 90% del compenso massimo previsto dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502 come modificato dal DPCM 31 maggio 2002, n. 319, salve le rivalutazioni da effettuarsi in base all’incremento percentuale delle retribuzioni riconosciute all’atto della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria o comunque all’aggiornamento annuale in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato per i dodici mesi precedenti. La Giunta Regionale definisce la graduazione dei trattamenti economici da riconoscere ai Direttori Generali.

 

     Art. 19. Invalidi civili.

     1. Per far fronte alla eccezionale situazione determinatasi a seguito del trasferimento delle funzioni, ai sensi dell’art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di provvidenze agli invalidi civili, e nelle more del trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane occorrenti, ovvero delle corrispondenti risorse finanziarie, è autorizzata una spesa di € 360.000,00, stanziata alla U.P.B. 1012.02 “Iniziative in favore degli invalidi” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata a far fronte alle necessità derivanti dal trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo anche attraverso la delega dell’attività concessoria all’INPS. Per lo smaltimento delle pratiche arretrate si provvederà mediante la costituzione di apposito nucleo composto da personale regionale e/o delle Aziende Sanitarie regionali, ovvero mediante la acquisizione di risorse umane aggiuntive anche attraverso le forme particolari di provvista consentite dall’ordinamento. Gli oneri conseguenti all’adozione delle predette misure trovano copertura nelle risorse finanziarie al comma 1 del presente articolo.

     3. Nei procedimenti avverso i giudizi delle Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile istituite presso le Aziende Sanitarie Regionali la cui legittimazione passiva è in capo alla Regione, il Presidente della Commissione o su delega di questi, i componenti delle predette Commissioni, svolgono, senza alcun onere aggiuntivo, su richiesta della Regione medesima, la funzione di consulente tecnico di parte. Ai predetti viene riconosciuto dalle Aziende Sanitarie di appartenenza, se spettante, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di tale attività nella misura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza medica del S.S.N.

     4. All’art. 1 della L.R. 6.1.1983, n. 1, modificata dalla L.R. 14.8.1984, n. 26, è aggiunto il seguente 7° comma:

     “7. Non possono essere nominati quali componenti della Commissione i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, nonché il Presidente, gli Assessori e Consiglieri Provinciali, i Consiglieri Regionali”.

     All’art. 2 della L.R. 6.1.1983, n. 1, modificata dalla L.R. 14.8.1984, n. 26, è aggiunto il seguente 7° comma:

     “7. Non possono essere nominati quali componenti della Commissione i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, nonché il Presidente, gli Assessori e Consiglieri Provinciali, i Consiglieri Regionali”. [7]

 

     Art. 20. Norme in materia di esercizio dei servizi e delle strutture sociali.

     1. Nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della Legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri previsti dal Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, in materia di autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, al fine di garantire la necessaria funzionalità delle strutture esistenti, i Comuni esercitano le relative funzioni amministrative, rilasciando l’autorizzazione provvisoria a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al predetto decreto 21 maggio 2001, n. 308.

     2. Restano ferme le norme vigenti in materia di sicurezza, edilizia, igiene e antincendio.

     3. La Regione attiva i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti delle vigenti disposizioni di legge in materia, in ordine all’esercizio delle attività previste all’art. 6 comma 2 lettere a), b) e c) e 19 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

     4. In via provvisoria ed in attesa dell’attuazione della disciplina che regolamenti l’accreditamento istituzionale per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria, che non rientrano nel campo di applicazione della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, sono considerate valide le autorizzazioni al funzionamento comunque rilasciate a suo tempo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, igiene e sanità pubblica, prevenzione incendi, impiantistica e sicurezza.

 

     Art. 21. Anno Europeo delle Persone con Disabilità.

     1. Per sostenere le iniziative connesse all’istituzione dell’Anno Europeo delle persone con disabilità è autorizzata una spesa di € 250.000,00, stanziata alla U.P.B. 1012.01 “Sostegno in favore dei portatori di handicap” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

     2. Nel quadro delle iniziative di cui al precedente comma 1, la Regione Basilicata promuove anche interventi destinati al miglioramento dei contesti abitativi dei disabili. A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale emana apposito bando di concorso per la promozione di interventi innovativi, anche sperimentali, di tipo distributivo, impiantistico, tecnologico e domotico.

     3. Per il concorso regionale al finanziamento in conto capitale degli interventi di cui al comma 2, che non potrà superare il 50% degli oneri complessivi comprensivi delle spese tecniche, si farà fronte sino alla concorrenza di € 500.000,00 con le risorse stanziate alla U.P.B. 1012.03 “Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

     4. Le eventuali economie realizzate dal bando di cui al 2° comma del presente articolo saranno destinate al soddisfacimento delle richieste finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici pubblici e privati.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 22. Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale.

     1. In via provvisoria e fino alla revisione complessiva del sistema tariffario regionale di cui alla L.R. 27 luglio 1998, n.22, le tariffe, esclusivamente per i servizi di trasporto esercitati dalla Società Ferrovie Appulo Lucane F.A.L. S.r.l. sulle relazioni interregionali tra la Basilicata e la Puglia, sono adeguate alle corrispondenti tariffe della Regione Puglia [8].

     2. Il comma 9 dell’art. 33 della L.R. 27 luglio 1998, n. 22, così come sostituito dall’art. 1 comma 5 della L.R. 2 febbraio 2000 n. 2, è abrogato [9].

     3. L’ultimo periodo dell’art. 21 della L.R. 27 luglio 1998, n. 22 è abrogato.

 

     Art. 23. Interventi di somma urgenza a edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico.

     1. I commi da 1 a 8 ed il comma 10 dell’art. 12 della L.R. 7 agosto 2002, n. 34 sono così sostituiti:

     “1. La Regione Basilicata autorizza interventi di carattere urgente allo scopo di salvaguardare la conservazione, funzionalità ed agibilità di edifici di culto, ivi comprese le pertinenze e gli impianti tecnologici.

     2. Le richieste, avanzate dall’Ordinario Diocesano o suo delegato al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, devono essere corredate da una descrizione sommaria dei danni riscontrati ad immobili e/o impianti esistenti e delle cause che li hanno determinati indicando la spesa presunta per gli interventi.

     3. La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte delle competenti strutture regionali, assegna il contributo ammissibile, determinato in relazione alle disponibilità di bilancio.

     4. Alla esecuzione dei lavori provvede l’Ordinario Diocesano o suo delegato.

     5. Per la realizzazione di interventi su immobili sottoposti al vincolo di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e D.Lgvo 29 ottobre 1999, n. 490, è necessaria l’acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dalla competente amministrazione in materia di beni ed attività culturali.

     6. L’erogazione della spesa avverrà da parte delle competenti strutture regionali secondo le seguenti modalità:

     a) 50% a seguito della trasmissione del verbale di inizio lavori;

     b) il residuo, a saldo, ad avvenuta ultimazione dei lavori, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, con rendiconto di spesa.”

 

     Art. 24. Modifica alla Legge Regionale 7 agosto 2002, n.37.

     1. Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 7 agosto 2002, n. 37 è così sostituito:

     “2. Il personale in servizio nelle amministrazioni comunali, nei consorzi e negli enti gestori alla data del 31 dicembre 1992, che risulta al momento dell’approvazione del Piano d’Ambito dipendente dei medesimi enti ed adibito in misura prevalente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente sul territorio di competenza dell’ATO Basilicata, è soggetto al trasferimento al gestore del servizio idrico integrato nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente e certificati dal loro rappresentante legale.”

 

     Art. 25. Sistemi Turistici Locali.

     1. La Regione, ai sensi dell’art. 5 della Legge 29 marzo 2001, n. 135, riconosce i “Sistemi Turistici Locali” promossi da soggetti pubblici o privati, singoli o associati, quali organizzazioni atte a favorire l’integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, del governo del territorio e dello sviluppo economico sostenibile.

     2. La Giunta Regionale, sentita l’Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.), è autorizzata ad emanare apposito regolamento per la individuazione delle modalità per la costituzione, il riconoscimento e l’attivazione dei “Sistemi Turistici Locali” e le modalità di finanziamento dei progetti di sviluppo dei “Sistemi Turistici Locali”.

     3. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede con le risorse rivenienti dal Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, con le risorse regionali e con le risorse della misura IV.6 del POR Basilicata, rispettivamente iscritte alla U.P.B. 0442.01 “Sostegno alle attività commerciali e turistiche per lo sviluppo del sistema distributivo-turistico” e alla U.P.B. 0473.02 “Interventi di valorizzazione delle risorse turistiche e storico-culturali nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2000-2006” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 26. Modifiche alla Legge Regionale 8 marzo 1999, n. 7.

     1. Il comma 2 dell’art.21, “Fondo unico regionale”, della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, già modificato dall’art. 16 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8, è così sostituito: “2. I criteri per l’amministrazione delle risorse finanziarie di cui al comma precedente e il riparto delle stesse tra le diverse tipologie di intervento sono disciplinati dal “Programma di incentivazione alle attività produttive” di cui all’art. 3 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 4, annualmente allegato al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.”

     2. All’art. 59 della L.R. 8 marzo 1999 n. 7, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

     “3 bis. Per le finalità di cui al precedente comma 1 la Regione sottopone l’utilizzazione delle acque pubbliche, ad eccezione degli usi consentiti liberamente, al pagamento di un canone annuo che decorre dalla data dell’atto di concessione e di licenza di attingimento.

     3 ter. Con atto della Giunta Regionale sono determinate le misure dei canoni di concessione o di attingimento, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni degli stessi e le modalità di riscossione dei suddetti canoni.

     3 quater. Con il medesimo atto la Giunta Regionale definisce le modalità per l’aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

     3 quinquies. La Giunta Regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento le procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.”

     3. La Giunta Regionale, in sede di prima applicazione, adotta l’atto con il quale determina le misure dei canoni di concessione o di attingimento, le modalità di riscossione del canone per l’uso delle acque pubbliche e le modalità per l’aggiornamento triennale dei canoni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 27. Modifica alla Legge Regionale 9 dicembre 1997, n. 50.

     1. L’art. 12 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 50, è abrogato.

     2. La Giunta Regionale potrà emanare appositi avvisi ad evidenza pubblica contenente indicazioni e specificazioni relativi alla concessione di incentivi a favore delle cooperative secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo II - Regimi “de minimis” - della L.R. 4 gennaio 2002, n. 4.

 

     Art. 28. Esenzione veicoli regionali dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, intestati alla Regione Basilicata o comunque immatricolati a favore della stessa, presenti negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), che sono utilizzati direttamente dall’Amministrazione Regionale.

     2. Sono esclusi dall’esenzione di cui al comma 1 del presente articolo i veicoli che, pur intestati alla Regione Basilicata o immatricolati a favore della stessa, sono stati concessi in uso ad altri soggetti pubblici o privati. I soggetti utilizzatori di detti veicoli sono tenuti a corrispondere alla Regione Basilicata la tassa automobilistica regionale nella misura e secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legislazione vigente.

     3. E’ istituito l’albo dei veicoli di proprietà della Regione Basilicata esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

     4. La struttura regionale competente in materia tributaria provvede annualmente, entro il mese di gennaio, ad elaborare l’elenco dei veicoli intestati alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale facenti parte del parco auto regionale, procedendo, semestralmente al suo aggiornamento.

     5. Per l’anno 2003, in via transitoria, l’elenco di cui al precedente comma 3 è prodotto entro il 31 marzo 2003.

 

     Art. 29. Modifiche e integrazioni all’art. 9 della Legge Regionale 1 marzo 2001, n. 8.

     1. Il comma 1 dell’art. 9 della L.R. 1° marzo 2001 n. 8, come riformulato dall’art. 13 della L.R. 6 settembre 2001 n. 31, è così sostituito: “1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni con capitale sociale interamente regionale, la quale ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività esclusivamente strumentali della regione, senza carattere industriale e commerciale, con particolare riferimento: 1) alla gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare della Regione, compresi i beni del disciolto ESAB, e di altri enti pubblici anche territoriali; 2) alla gestione e valorizzazione, nonché alla tutela, del demanio e dei beni di rilevanza storico-culturale della Regione e degli enti territoriali; 3) alla gestione, alla valorizzazione ed all’esercizio di diritti relativi alle partecipazioni della regione in società di capitali o di qualsiasi altro diritto costituito a favore della Regione; 4) alle modalità di finanziamento e di realizzazione di opere e infrastrutture di interesse regionale; 5) allo svolgimento delle funzioni e dei compiti regionali ed all’esercizio dei diritti riconosciuti alla Regione nelle materie a) dell’industria, b) dell’energia, c) delle telecomunicazioni e delle tecnologie della informazione e della comunicazione. La società può svolgere la propria attività anche promuovendo la costituzione di società di capitali di scopo, con l’eventuale partecipazione di soggetti pubblici e privati, in ragione e misura da definirsi sulla base di specifici progetti sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta. In ogni caso la partecipazione della società al capitale delle società di scopo non può essere inferiore al 35 per cento. Alla società sono conferiti i beni patrimoniali della regione e possono essere trasferite le partecipazioni della regione in società di capitali; la gestione e valorizzazione di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è svolta dalla società e da eventuale società di scopo sulla base di specifica convenzione con la Regione.”

     2. Al comma 2 dell’art. 9 della L.R. 1° marzo 2001, n. 8, come riformulato dall’art. 13 della L.R. 6 settembre 2001, n. 31, sono soppresse le seguenti parole: “, la valutazione dei beni da conferirsi alla stessa da parte della Regione e degli altri enti pubblici, la quantificazione del capitale sociale e delle risorse finanziarie necessarie all’avvio delle attività”.

     3. Al comma 3 dell’art. 9 della L.R. 1° marzo 2001, n. 8, come riformulato dall’art. 13 della L.R. 6 settembre 2001, n. 31, dopo le parole “delle società” sono aggiunte le parole “di scopo” e sono soppresse le parole da “in ogni caso” a “settore creditizio bancario”.

 

     Art. 30. Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 20 maggio 2002, n. 18.

     1. I commi 1 e 2 dell’art. 2 della L.R. 20 maggio 2002, n. 18 sono così modificati:

     “1. E’ fatto divieto di coltivazione e di allevamento di piante ed animali geneticamente modificati o di altro tipo di organismi geneticamente modificati per fini di produzione commerciale, sui terreni di proprietà del demanio regionale, sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio regionale e nelle aree limitrofe a questi, nel raggio di almeno due chilometri.

     2. Ai fini sperimentali si seguono le procedure previste dal D.M. 3 marzo 1993 n. 92 e successive integrazioni. E’ fatto obbligo di condurre sperimentazioni presso campi sperimentali di enti, istituzioni, aziende sperimentali regionali, società di ricerca presenti sul territorio regionale, che possiedono le adeguate competenze per la gestione dei siti di rilascio e per l’esecuzione delle attività di monitoraggio.”

     2. Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 20 maggio 2002 n. 18 è così modificato:

     “2. La Commissione ha sede presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e dura in carica sino al compimento della legislatura regionale nella quale è stata costituita. Essa è presieduta dall’Assessore Regionale all’Agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

     a) un esperto designato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

     b) un esperto designato dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Basilicata;

     c) un esperto designato dall’ARPAB;

     d) un esperto designato dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale;

     e) un esperto designato dal Dipartimento Ambiente e Territorio;

     f) un esperto designato dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale;

     g) un esperto designato dal Dipartimento Attività produttive e Politiche dell’Impresa;

     h) un esperto designato di concerto dalle organizzazioni professionali agricole;

     i) un esperto designato dall’Unione Regionale degli Industriali;

     l) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.”

 

     Art. 31. Spese per i compensi di notifica.

     1. L’ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, in qualsiasi forma emanati dall’Amministrazione Regionale per violazioni a norme tributarie o per l’applicazione di sanzioni amministrative, ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto di notifica, è fissato, per l’esercizio finanziario 2003, nella misura unitaria di € 6,00.

     1 bis. L'ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, per violazioni inerenti la tassa automobilistica regionale è fissato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, nella misura di euro 12,50 [10].

     2. Sono fatti salvi i provvedimenti già emanati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32. Modifiche alla Legge Regionale 2 settembre 1996, n.43.

     1. L’art. 13, comma 3, e l’art. 23, comma 4, della L.R. 2 settembre 1996, n. 43 sono abrogati.

 

     Art. 33. Modifiche alla Legge Regionale 27 dicembre 1983, n. 36.

     1. L’art. 23 della L.R. 27 dicembre 1983, n. 36 è così sostituito:

     “L’attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative applicate direttamente dalla Regione è affidata ai Dipartimenti regionali competenti per materia”.

 

     Art. 34. Modifiche alla Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38.

     1. Al primo comma dell’art. 2 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, dopo le parole “viene corrisposto” e prima delle parole “una somma lorda”, l’espressione “a decorrere dal 1° settembre 2002” è sostituita “a decorrere dal 1° luglio 2003” e dopo le parole “pari al” e prima della parola “dell’indennità” l’espressione “65%” è sostituita da “75%”.

     2. Il comma 1 dell’art. 7 della L.R. n. 38 del 29.10.2002 è così sostituito:

     “Ai Consiglieri Regionali che svolgono particolari funzioni, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), compete, a decorrere dal 1° settembre 2002, la indennità mensile di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), pari ad una percentuale dell’indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento Nazionale nella seguente misura:

     – Presidente della Regione e Presidente del Consiglio Regionale 30%;

     – Vice Presidente della Giunta Regionale 17%;

     – Componenti della Giunta Regionale e Vice Presidenti del Consiglio Regionale 15%;

     – Presidenti delle Commissioni Consiliari, Segretari del Consiglio Regionale e Presidenti dei Gruppi consiliari regionali 10%;

     – Vice Presidenti delle Commissioni Consiliari 5%;

     – Segretari delle Commissioni Consiliari 3%”.

     3. Al secondo comma dell’art. 18 della L.R. 29.10.2002, n. 38, dopo le parole “ai Consiglieri Regionali” inserire le parole “in carica al momento di entrata in vigore della presente legge”.

     Al terzo comma dell’art. 18 della L.R. 29.10.2002, n. 38, dopo le parole iniziali “I Consiglieri” aggiungere l’espressione “cessati dal mandato prima dell’entrata in vigore della presente legge”.

     4. Il comma 3 dell’art. 18 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito: “3. I Consiglieri che hanno esercitato la facoltà prevista dal comma 4 dell’art. 11 possono, in fase di prima applicazione della presente legge, restituire quanto percepito a titolo di rinuncia all’assegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la sua restituzione, e ricostruire la posizione pregressa. La relativa facoltà deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. Il versamento può avvenire anche in forma rateale senza interessi, entro un periodo massimo di trenta mesi dall’accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio di Presidenza. Ai Consiglieri che hanno esercitato tale facoltà, l’erogazione degli arretrati dell’assegno vitalizio verrà effettuata in tre annualità a carico del bilancio del Consiglio Regionale per gli anni 2003-2004-2005. Ai Consiglieri che esercitano l’opzione prevista dal presente comma vengono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla presente legge dalla data in cui hanno cessato il mandato.”

 

     Art. 35. Interpretazione autentica dell’art. 16, commi 4 e 8, della Legge Regionale 2 marzo 1996, n.12. [11]

     1. Gli incarichi dirigenziali, di cui ai commi 4 e 8 dell’art. 16 della L.R. 2 marzo 1996 n. 12, sono rinnovabili per una sola volta nella loro durata quinquennale; essi possono essere conferiti anche per durata inferiore e in maniera non continuativa, ma la permanenza complessiva non può eccedere i dieci anni.

 

     Art. 36. Modifica alla Legge Regionale 14 dicembre 1992, n. 19.

     1. L’art. 6 della L.R. 14 dicembre 1992, n. 19 è abrogato.

     2. Per effetto dell’abrogazione di cui al precedente comma 1, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003, il trasferimento di cui all’art. 6 della L.R. 14 dicembre 1992, n. 19, non è più devoluto alle Province di Matera e Potenza.

     3. Resta comunque confermata la devoluzione di cui all’art. 6 della L.R. 14 dicembre 1992, n. 19 relativamente alle somme dovute alle Province di Matera e Potenza sino all’esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 37. Modifica alla Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 1.

     1. L’art. 6 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 1 è così sostituito:

     “1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse stanziate alla U.P.B. 0111.01 “Funzionamento del Consiglio Regionale” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 ed alle corrispondenti unità previsionali di base per gli esercizi successivi.”

 

     Art. 38. Modifica alla Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6.

     1. L’art. 24 della L.R. 25 gennaio 1993, n. 6 è così sostituito:

     “1. La Regione concede ai Comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento, la realizzazione, l’ampliamento ed il completamento di canili comunali, nonché per la realizzazione di rifugi e di canili sanitari consortili.

     2. La Regione concede, altresì, agli Enti di cui al precedente comma, contributi a titolo di cofinanziamento per il mantenimento degli animali ricoverati nei canili.

     3. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno stabiliti con atti della Giunta Regionale.

     4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si farà fronte con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e con le risorse regionali annualmente stanziate con leggi di bilancio.”

 

     Art. 39. Piano di Sviluppo della Val D’Agri.

     1. Il Piano di sviluppo della Val D’Agri di cui all’art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 è finanziato, per un importo pari a 350 milioni di Euro, mediante l’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 2 della medesima legge regionale n. 40/1995.

 

     Art. 40. Modifica allo Statuto del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA).

     1. Lo Statuto del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia, approvato con legge regionale 24 marzo 1982, n. 11, è modificato, all’ultimo comma dell’articolo 1 nel modo seguente: “Il Consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2003”.

 

     Art. 41. Contributo straordinario all’Associazione Basilicata Spettacolo.

     1. La Regione Basilicata concede all’Associazione Basilicata Spettacolo, per far fronte alla esposizione bancaria derivante dalla mancata assegnazione di fondi, un contributo straordinario di € 130.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2003, stanziato alla U.P.B. 0860.02 “Sostegno per lo sviluppo della cultura e la promozione delle giovani generazioni”.

 

     Art. 42. Modifica alla legge regionale 26 novembre 1991, n. 27.

     1. L’articolo 8 della legge regionale 26 novembre 1991, n. 27 è così sostituito: “Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse stanziate per il funzionamento del Consiglio Regionale”.

 

     Art. 43. Modifica all’art. 44 della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23. [12]

     1. Il primo comma dell’art. 44 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23, è così sostituito:

     “1. I Comuni che hanno conferito incarico ed hanno sottoscritto l’atto di convenzione per la redazione del Regolamento Urbanistico (RU) e del Regolamento Edilizio (RE), sono tenuti a provvedere all’adozione del Regolamento Urbanistico e, contestualmente, all’aggiornamento o approvazione del Regolamento Edilizio, secondo le modalità e procedure previste dalla presente legge entro il 31 marzo 2004. Per i Comuni che non si trovano nelle condizioni suddette, se non provvedono a conferire incarico per la redazione del Regolamento Urbanistico entro il 30 giugno 2003, si applicano i poteri sostitutivi previsti dall’art. 46 della presente legge. I Comuni che hanno conferito l’incarico entro il predetto termine sono tenuti a provvedere all’adozione del Regolamento Urbanistico entro il 31 marzo 2004. I soli Comuni dotati di strumenti urbanistici generali, o loro varianti, approvati a far data dal 1° gennaio 1997, possono provvedere all’adozione del Regolamento Urbanistico e all’aggiornamento o approvazione del Regolamento Edilizio entro il 31 dicembre 2005.

     La caratteristica della variante generale deve essere desunta dal decreto di approvazione del Presidente della Regione.”

 

     Art. 44. Modifica all’articolo 11 della Legge Regionale 7 gennaio 1998, n. 2.

     All’art.11 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2, dopo il primo comma inserire il seguente:

     “L’Ente Parco predispone ed adotta la pianta organica che dovrà essere approvata con deliberazione del Consiglio Regionale”.

 

     Art. 45. Modifica all’articolo 7 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 35.

     All’articolo 7 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 35 recante “Modifica alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 Recepimento del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative ai beni immobili di riforma fondiaria - articoli 9, 10 e 11 - L. 386/1976” sono apportate le seguenti modifiche:

     “– al punto 2), dopo le parole “zone omogenee  ‘A’” aggiungere la parola ‘B’”;

     – al punto 2), dopo le parole “dal prodotto del 10%” sono aggiunte le seguenti “dell’incidenza dell’onere di acquisizione dell’area sul”;

     – al punto 2), dopo le parole “dal prodotto del 10%” è soppressa la parola “del”.”

 

     Art. 46. Rispetto dei vincoli di bilancio.

     I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio annuale di cui all’art. 4, comma 6, della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34.

 

     Art. 47. Copertura finanziaria.

     1. Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005 ad esso allegato.

 

     Tabelle.

     (Omissis).

 

          Art. 48. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[2] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[3] Comma così corretto con rettifica pubblicata nel B.U. 5 marzo 2003, n. 19.

[4] Comma aggiunto dall’art. 43 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 e dall'art. 8 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[6] Articolo sostituito dall’art. 13 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[7] Comma abrogato dall’art. 62 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 e ripristinato nel testo originario dall'art. 20 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[8] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 aprile 2003, n. 12.

[10] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 28 aprile 2017, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

[12] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 23 aprile 2003, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 74 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro la legge che ha modificato il presente articolo.