§ 4.1.47 - L.R. 11 agosto 1999, n. 23.
Tutela, governo ed uso del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:11/08/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione.
Art. 2.  Oggetti della PT ed U.
Art. 3.  Regimi della PT ed U.
Art. 4.  Ambiti di PT ed U.
Art. 5.  Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione.
Art. 6.  Altri Soggetti attivi della PT e U.
Art. 7.  Soggetti proponenti il coordinamento.
Art. 8.  Utenti e processi di pianificazione.
Art. 9.  Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione.
Art. 10.  La Carta Regionale dei Suoli.
Art. 11.  Documento Preliminare.
Art. 12.  Quadro Strutturale Regionale.
Art. 12 bis.  Piano Paesaggistico Regionale – PPR
Art. 13.  Piano Strutturale Provinciale.
Art. 14.  Piano Strutturale Comunale.
Art. 15.  Piano Operativo.
Art. 16.  Regolamento Urbanistico.
Art. 17.  Piani Attuativi.
Art. 18.  Piani e Programmi complessi.
Art. 19.  Progettazione e Valutazione.
Art. 20.  Attuazione e Gestione.
Art. 21.  Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale.
Art. 22.  Ciclicità ed interazione nella PT e U.
Art. 23.  Rapporto Urbanistico.
Art. 24.  Modalità di concertazione.
Art. 25.  Conferenza di pianificazione.
Art. 26.  Accordo di Pianificazione.
Art. 27.  Conferenze di Localizzazione.
Art. 28.  Accordo di Localizzazione.
Art. 29.  Verifica di coerenza.
Art. 30.  Verifica di compatibilità.
Art. 31.  Il ciclo della valutazione.
Art. 32.  Nucleo di Valutazione Urbanistica (NVU).
Art. 33.  Finalità e contenuti della perequazione.
Art. 34.  Ambiti, Distretti Urbani e strumenti perequativi.
Art. 35.  Modalità di adozione e approvazione della CRS.
Art. 36.  Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U - del PS e del RU.
Art. 36 bis.  Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – PPR
Art. 37.  Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione Operativa (PO).
Art. 38.  Disciplina delle aree prive di regime urbanistico.
Art. 39.  (Misure di salvaguardia)
Art. 40.  Regolamenti Edilizi.
Art. 41.  Sistema Informativo Territoriale (SIT).
Art. 42.  Modalità di definizione della CRS in fase di prima applicazione della presente legge.
Art. 43.  Modalità di definizione dei QSR e PSP in fase di prima applicazione della presente legge.
Art. 44.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge)
Art. 45.  Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati antecedentemente alla presente legge.
Art. 46.  Interventi sostitutivi della Giunta Regionale.
Art. 47.  Norme finanziarie per l'avvio dei procedimenti.
Art. 48.  Abrogazioni.
Art. 49.  Pubblicazione.


§ 4.1.47 - L.R. 11 agosto 1999, n. 23.

Tutela, governo ed uso del territorio.

(B.U. 20 agosto 1999, n. 47).

 

TITOLO I

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

 

CAPO 1°

FINALITA', OGGETTI E REGIMI URBANISTICI DELLA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA (PT ED U)

 

Art. 1. Finalità e campo di applicazione.

     1. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale parte organica e sostanziale della programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le procedure e le strutture operative definite nella presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella ridistribuzione dei vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale.

     2. Sono caratteri della PT ed U:

     - la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate dagli Enti e dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale;

     - la compatibilità delle stesse azioni con la tutela dell'integrità fisica e storico-culturale;

     - la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per garantirne la fruizione alle presenti e future generazioni;

     - l'integrazione tra le dimensioni spaziali e temporali che garantiscono l'autodeterminazione delle scelte di lavoro.

 

     Art. 2. Oggetti della PT ed U.

     1. Sono Oggetti della PT ed U i sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale della Regione Basilicata:

     a. Il Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA) costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;

     b. Il Sistema Insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e diffusi, industriali/artigianali, agricolo/produttivi;

     c. Il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti ed aeroporti.

     2. Con successivo Regolamento di Attuazione, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le caratteristiche costitutive dei suddetti Sistemi, individuando:

     a. per il Sistema Naturalistico-Ambientale:

     - le unità Geomorfologiche e Paesaggistiche/Ambientali (UGPA);

     - i Corridoi di Continuità Ambientale (Cca);

     - gli Areali di Valore (Av);

     - Areali di Rischio (AR);

     - Areali di Conflittualità (AC);

     - Areali di Abbandono/Degrado (AAb);

     - Areali di Frattura della continuità morfologico-ambientale (AF);

     b. per il Sistema Insediativo:

     - gli Ambiti Urbani suddivisi in:

     - Suoli Urbanizzati (SU);

     - Suoli Non Urbanizzati (SNU);

     - Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU);

     - gli Ambiti Periurbani suddivisi in:

     - suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti Urbani;

     - sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;

     c. per il Sistema Relazionale:

     - il Sistema della Viabilità Stradale (SV), costituito dalle strade statali, provinciali, comunali e/o vicinali;

     - il Sistema Ferroviario (SF), costituito dalla rete delle ferrovie statali e/o in concessione;

     - il Sistema dei Porti ed Aeroporti (SP);

     - il Sistema delle Reti Energetiche (SRE), costituito da Elettrodotti, Metanodotti, Oleodotti, Acquedotti;

     - il Sistema delle Telecomunicazioni (ST), costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici, e simili.

     In ambito urbano il Sistema relazionale fa parte dei Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU).

     3. La definizione dei Sistemi di cui al 1° comma è compito prioritario e specifico dell'Ente Regione che vi provvede attraverso la redazione della Carta Regionale dei Suoli di cui al successivo art. 10 e del Quadro Strutturale Regionale di cui all'art. 12.

     4. I Sistemi di cui al 1° comma devono essere considerati anche in riferimento alla loro eventuale contiguità relazionale con i territori delle regioni limitrofe.

 

     Art. 3. Regimi della PT ed U.

     1. La PT ed U si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e la previsione dei seguenti Regimi:

     A - Regimi di Intervento, articolati in:

     a1. Regimi di Conservazione, finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dei Sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e componenti di essi, e dei Regimi d'Uso in essere in quanto compatibili;

     a2. Regimi di Trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili, sia nelle caratteristiche costitutive, che nei Regimi d'Uso, cui possono essere assoggettati i Sistemi o parti e componenti di essi;

     a3. Regimi di Nuovo Impianto, definenti le modalità attraverso le quali si possono prevedere ampliamenti e/o nuove parti dei Sistemi Insediativi e Relazionali, in detrazione al Sistema Naturalistico- Ambientale previa verifica di compatibilità e di coerenza ai sensi degli artt. 29 e 30.

     B - Regimi d'Uso, articolati in:

     b1. Uso insediativo-residenziale e relativi servizi (R);

     b2. Uso produttivo, per la Produzione di beni e di servizi alle famiglie ed alle imprese (P);

     b3. Uso culturale e ricreativo per il Tempo libero (T);

     b4. Uso infrastrutturale o Tecnico e tecnologico (TN).

     C - Regimi Urbanistici, derivanti dalle diverse ricomposizioni dei due regimi precedenti, secondo le linee di assetto territoriale e/o urbanistico definite dai Piani e nel rispetto degli Areali e dei Vincoli riconosciuti e imposti dalla CRS di cui al seguente art. 10.

     2. I Regimi Urbanistici, di cui al precedente comma 1, sono definiti, nei Piani Operativi e nel Regolamento Urbanistico di cui ai successivi artt. 15 e 16, dalla applicazione congiunta dei Regimi d'Uso e dei Regimi di Intervento agli immobili interessati dal piano, e ne conformano i regimi proprietari.

     3. La validità dei Regimi Urbanistici deriva dalla vigenza del Piano Operativo, o del Regolamento Urbanistico o degli Accordi di Localizzazione, ed esclusivamente in riferimento ad essa possono essere valutati i regimi impositivi locali.

     Dal Regime Urbanistico vigente derivano le condizioni di edificabilità specifica del sito e/o di trasformabilità dell'edificio.

     4. Il Regime d'intervento è determinato in linea generale dalla Carta Regionale dei Suoli e specificato nelle scale opportune e con le modalità di cui al successivo art. 10, dai soggetti istituzionali della pianificazione T ed U di cui agli artt. 5 e 6 - 1° comma.

     Il Regolamento di Attuazione di cui all'art. 2 specificherà l'articolazione delle categorie generali d'Intervento alle diverse scale.

     L'attuazione dei Regimi di Nuovo Impianto è comunque sempre subordinata al recepimento, da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 e 6 - 1° comma, nei modi di cui all'art. 35, della Carta Regionale dei Suoli.

     5. Il Regime d'Uso degli immobili è quello attivo, in quanto compatibile con la Carta Regionale dei Suoli e coerente con la Pianificazione Strutturale, di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e con il Regolamento Urbanistico.

     La variazione dei Regimi d'uso attivi può avvenire solo per adeguarsi alle indicazioni della pianificazione strutturale.

     La pianificazione strutturale specifica alle diverse scale le modalità di integrazione, tra le categorie generali definite al comma 1 e l'articolazione degli usi specifici all'interno delle stesse, secondo i criteri di cui al Regolamento di attuazione della presente legge.

 

     Art. 4. Ambiti di PT ed U.

     1. Sono Ambiti istituzionali di pianificazione:

     a) il territorio regionale;

     b) i territori delle Province di Matera e di Potenza;

     c) i territori delle Comunità locali ricadenti nel territorio regionale;

     d) i territori dei Comuni ricadenti nel territorio regionale;

     e) il territorio dei Parchi naturali nazionali e regionali;

     f) il territorio dei Bacini regionali ed interregionali [1].

     2. Sono Ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti territoriali ed urbani diversi da quelli di cui al precedente comma individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione istituzionale o attraverso le specifiche Conferenze di Pianificazione di cui all'art. 25 in riferimento ai piani di settore e agli altri strumenti della programmazione degli enti istituzionali.

     3. Negli Ambiti istituzionali di pianificazione T ed U il soggetto competente promuove le azioni di pianificazione istituzionale di cui al Titolo III, capo I nei modi di cui al Titolo III e IV della presente legge.

 

TITOLO II

I SOGGETTI DELLA PT E U

 

CAPO 1°

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DELLA PT E U

 

     Art. 5. Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione.

     1. Sono Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica:

     a) la Regione, con compiti di indirizzo programmatico;

     b) le Province, con compiti di coordinamento territoriale provinciale e di specificazione degli indirizzi di cui alla precedente lettera a);

     c) Le Comunità Locali, con compiti di specificazione in ambito sovra comunale delle indicazioni della pianificazione sovra ordinata, e in coerenza con le indicazioni degli strumenti programmatori di cui all’art. 53, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala sovra comunale;

     d) i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovra ordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei Regimi Urbanistici [2].

     2. Gli enti territoriali di cui al precedente comma svolgono, altresì, funzioni di controllo per quanto di propria competenza sulle modalità della pianificazione descritte al Titolo IV della presente legge e sulla attuazione degli strumenti di cui al Titolo III.

 

     Art. 6. Altri Soggetti attivi della PT e U.

     1. Sono inoltre Soggetti attivi della PT e U gli altri Enti Territoriali che, in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali e/o regionali, sono autorizzati a formare Piani per gli oggetti di propria competenza: Autorità di Bacino, Parchi Nazionali e Regionali, Consorzi di Comuni, Consorzi di Sviluppo Industriale.

     2. Sono altresì Soggetti attivi della PT e U:

     - le Comunità Montana;

     - gli Enti pubblici funzionali e i privati che possono concorrere alla formazione o specificazione settoriale della PT e U;

     - le Società di Trasformazione Urbana di cui all'art. 17, commi 58 e 59, della Legge 127/97.

     3. I soggetti di cui al 1° comma promuovono la formazione dei piani di loro competenza con le modalità di cui al successivo Titolo IV, capo 2.

 

CAPO 2°

COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DELLA PT ED U

 

     Art. 7. Soggetti proponenti il coordinamento.

     1. Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad Ambiti istituzionali o ad Ambiti di pianificazione strategica l'Ente istituzionale competente (secondo il criterio di prevalenza) promuove il coordinamento nelle forme di cui al Titolo IV, Capo 2, dei soggetti di cui all'art. 5 ed al 1° comma dell'art. 6 in relazione all'oggetto della pianificazione interessato.

 

CAPO 3°

GLI UTENTI

 

     Art. 8. Utenti e processi di pianificazione.

     1. Gli utenti della PT e U, sono tutti i soggetti pubblici e privati, rappresentati in forma singola o associata con o senza fini di profitto. Essi partecipano alla definizione e al perfezionamento ed all'attuazione degli strumenti previsti al Titolo III, capo 1 e 2, con le modalità di cui all'art. 9, commi 2°, 3° e 4°.

     2. I soggetti no-profit e le rappresentanze delle categorie sociali ed economiche devono essere consultati nelle fasi propedeutiche alla redazione degli strumenti della PT e U.

 

     Art. 9. Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione.

     1. Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di PT e U, quella promossa attraverso la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 25;

     2. Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di strumenti di PT e U, da parte di Enti, Associazioni, Cittadini e Cittadine quella consistente in:

     a. deposito del progetto di Strumento di PT e U presso la sede dell'Ente Istituzionale promotore del Piano, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini interessati, hanno facoltà di prenderne visione;

     b. l'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e tramite manifesti per i Piani comunali; sul Bollettino Ufficiale della Regione, e con pubblicazione per almeno tre giorni sui tre maggiori quotidiani locali, per i Piani Provinciali;

     c. facoltà per i soggetti di cui al precedente comma di presentare osservazioni, nei modi definiti dal Regolamento di Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla scadenza del deposito.

     3. Si definisce partecipazione convenzionale alla formazione dei Piani Urbanistici Attuativi quella prevista dalle rispettive leggi regolatrici dei Piani stessi, indicate al successivo art. 17.

     4. Si definisce partecipazione di bando alla formazione e/o approvazione di Piani Urbanistici Operativi o Attuativi, quella consistente in:

     a. deposito del progetto o documento preliminare di Piano presso la segreteria del Comune, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli operatori pubblici e privati interessati hanno facoltà di prenderne visione;

     b. avviso al pubblico dell'effettuato deposito mediante manifesti e inserzioni sui quotidiani di maggiore diffusione locale;

     c. facoltà per gli operatori di presentare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. a), proposte attuative, consistenti nella indicazione delle aree ed immobili interessati tempi di realizzazione degli interventi, delle risorse finanziarie pubbliche o private mobilitabili, dei dati utili a dimostrare la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e documento preliminare.

     5. Gli Enti di PT e U individuano, all'interno delle strutture tecniche e/o amministrative, il "Garante dell'Informazione" con il compito di assicurare la conoscenza tempestiva delle scelte, la consultazione allargata dei cittadini, ed il rispetto delle procedure del presente articolo. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la funzione di Garante dell'Informazione è svolta dal responsabile del procedimento.

 

TITOLO III

GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE

 

CAPO 1°

STRUMENTI ISTITUZIONALI

 

     Art. 10. La Carta Regionale dei Suoli.

     1. La Carta Regionale dei Suoli (CRS) definisce:

     a. la perimentazione dei Sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale) che costituiscono il territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità, sulla base dei criteri individuati nel Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente Legge, con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge;

     b. i livelli di trasformabilità del territorio regionale determinati attraverso la individuazione e la perimetrazione dei Regimi d'intervento di cui al precedente art. 3 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi delle Leggi 431/85, 394/91;

     c. le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione ed alla difesa del suolo, derivate dall'applicazione della legge n. 183/89.

     2. La CRS è adottata ed approvata con le modalità previste al successivo art. 35.

     3. Gli Enti di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma, nell'ambito del procedimento di formazione della CRS di cui all'art. 35, 2° comma, possono specificare e meglio dettagliare i contenuti, le definizioni e i perimetri della CRS, attraverso analisi settoriali e/o a scale minori, utilizzando i criteri di formazione della carta stessa definiti dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge; in particolare, definiscono i perimetri dei suoli con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b).

     4. Gli Enti medesimi, a seguito della definitiva approvazione della CRS con Legge Regionale, adeguano i propri strumenti di pianificazione e programmazione ai contenuti della stessa.

     5. La CRS è sottoposta ad aggiornamenti con le stesse procedure previste per la sua formazione, sulla base dei dati relativi allo stato dei luoghi ed allo stato di attuazione dei piani, che confluiscono nel Sistema Informativo Regionale, di cui al successivo art. 41, secondo le modalità definite nel Regolamento di Attuazione.

     6. Gli Aerali di Rischio, individuati nella CRS recepiscono le previsioni delle mappe di rischio di cui alla L.R. 25/98, art. 13.

 

     Art. 11. Documento Preliminare.

     1. Il Documento Preliminare (DP), propedeutico alla redazione dei Piani Strutturali di cui ai successivi artt. 13 - 14, argomenta e giustifica l'attività di pianificazione strutturale che il soggetto proponente intende porre in essere; esso contiene le valutazioni in merito alla compatibilità con la CRS ed alla coerenza con il Piano Strutturale di livello superiore; contiene, inoltre, valutazioni relative all'eventuale riuso di Suoli Urbanizzati (SU), in alternativa all'utilizzo dei Suoli Non Urbanizzati (SNU).

     2. Il soggetto proponente, elaborato il Documento Preliminare, convoca la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 25.

 

     Art. 12. Quadro Strutturale Regionale.

     1. Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta Regionale dei Suoli.

     2. Il QSR contiene:

     a. l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive;

     b. l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni;

     c. l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi Quadri di assetto delle altre regioni e con le Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale;

     d. l'indicazione degli ambiti territoriali interessati dalle azioni di cui alle lettere b) e c).

     3. Il QSR viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36.

     4. Al fine di rendere coerenti le previsioni del QSR con quelle delle Regioni contermini, il QSR viene loro trasmesso ufficialmente, invitandole a formulare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni.

 

     Art. 12 bis. Piano Paesaggistico Regionale – PPR [3]

     1. La Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

     2. Il Piano Paesaggistico Regionale elaborato ai sensi degli artt. 135 e 142 del D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36-bis e all’art. 143, comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     Art. 13. Piano Strutturale Provinciale.

     1. Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.

     2. Il PSP contiene:

     a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale;

     b. l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di:

     - Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetti territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11;

     - indirizzi d'intervento per la tutela idrogeo-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. d);

     c. la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29 e la Verifica di Compatibilità con i Regimi d'Intervento della CRS ai sensi dell'art. 30;

     d. gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali;

     e. gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti;

     f. le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale;

     g. le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 4° comma;

     h. gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 25/98.

     3. Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui ai successivi artt. 14 e 15, e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento Urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente.

     4. Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica.

     5. Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di Pianificazione/Localizzazione ai sensi dei successivi artt. 26 e 28.

     6. Il PSP viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici in base all'art. 14 della Legge n. 109/94.

 

     Art. 14. Piano Strutturale Comunale.

     1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

     2. Il PSC contiene:

     a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e specificato in dettaglio con riferimento al territorio comunale, e contiene il quadro conoscitivo finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei tempi di vita, degli orari e della mobilità;

     b. gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale definiti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11;

     c. la individuazione e precisazione, nell'ambito dei Sistemi di cui alla precedente lettera a), dei Sub-Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, riconoscibili nel territorio comunale, con la definizione dell'Armatura Urbana e dei Regimi d'Uso previsionali (nuovo assetto del territorio comunale) da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al punto b);

     d. la verifica di coerenza di tali previsioni con gli indirizzi del PSP e la verifica di compatibilità con i Regimi d'Intervento della CRS;

     e. l'eventuale perimetrazione dei Piani Operativi di cui al successivo art. 15, di importanza strategica;

     f. i regimi di salvaguardia, di durata non superiore a quattro anni, relativi a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 4° comma, da rispettare fino all'approvazione dei Piani Operativi;

     g. gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella predisposizione dei PO, e la definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e servizi necessari per garantirne la realizzazione entro tempi coerenti con i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici di cui all'art. 14 della Legge n. 109/94;

     h. i perimetri dei Distretti Urbani di cui all'art. 34, 1° comma.

     3. Il PSC ha valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1/bis della Legge 431/85; esso impone pertanto esclusivamente vincoli di natura ricognitiva e morfologica (L. 1497/39).

     4. Il PSC recepisce le previsioni infrastrutturali di interesse regionale e/o provinciale che, per la parte oggetto di Accordi di Pianificazione/Localizzazione di cui ai successivi artt. 26 e 28 assumono carattere vincolistico e conformativo della proprietà.

     5. Il PSC viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in base all'art. 14 della Legge n. 109/94.

 

     Art. 15. Piano Operativo.

     1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:

     a. bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente);

     b. bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali);

     c. previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi Elenchi Annuali e/o delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

     d. proposte presentate da privati attraverso le modalità di partecipazione di Bando.

     2. Le procedure ed i criteri di riferimento per le verifiche di cui al precedente comma, sono definite nel Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge.

     3. Il PO definisce i Regimi Urbanistici quali risultanti dagli effetti congiunti, per le singole unità immobiliari, di Regime d'Uso, Regime d'Intervento e definizione dell'assetto urbanistico, ponendo pertanto vincoli conformativi della proprietà.

     4. Il PO individua i Distretti Urbani di cui all'art. 34, 2° comma, per l'adozione di politiche perequative dei regimi immobiliari interessati dalla sua attuazione.

     5. Il PO, in conformità delle previsioni del PSC, definisce, ai fini dell'intervento da realizzare:

     a. la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e relativi impianti, da realizzare o trasformare nel periodo di validità del Piano;

     b. le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai Piani Attuativi di cui all'art. 17 con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

     c. le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

     d. le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché le opere ed impianti di interesse collettivo e sociale;

     e. le norme per la propria attuazione.

     6. Il PO integra le funzioni ed ha gli effetti di cui all'art. 16 della legge 179/92.

     7. Qualora il PO approvato contenga gli elaborati necessari, esso produce gli effetti dei Piani Attuativi di cui all'art. 17.

     8. Il PO ha validità di cinque anni dall'approvazione [4].

     9. Le previsioni del Piano Operativo decadono per le specifiche sue parti se, entro il termine di validità, non siano state richieste le Concessioni Edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti preliminari delle opere pubbliche o i Piani Attuativi, previsti dal Piano, le disposizioni dei Piani Attuativi previsti e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto.

     10. L'adozione del PO in assenza del PSC, è subordinata alla Verifica di Coerenza, effettuata nei modi di cui all'art. 29, con le previsioni della Scheda Strutturale del Comune interessato, allegata al PSP.

     11. Il PO viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 37.

 

     Art. 16. Regolamento Urbanistico.

     1. Il Regolamento Urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.

     1 bis. Il regolamento urbanistico può essere approvato contestualmente al piano strutturale comunale di cui all’articolo 14. In tal caso il regolamento urbanistico contiene ed esplicita anche i regimi urbanistici del piano strutturale comunale solo per le parti del territorio che non necessitano dell’approvazione del piano operativo di cui all’articolo 15 [5].

     2. Il RU contiene:

     a. l'individuazione dei perimetri dei Suoli Urbanizzati, Non Urbanizzati e Riservati all'Armatura Urbana definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera b), della presente legge;

     b. l'individuazione delle aree, all'interno del perimetro dei Suoli Urbanizzati, sulle quali è possibile, indipendentemente dal Piano Operativo di cui all'art. 15, effettuare interventi diretti di edificazione, di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;

     c. l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

     d. la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i Piani Attuativi di cui all'art. 17;

     e. la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al punto d), consentiti all'esterno dei Suoli Urbanizzati, indipendentemente dal Piano Operativo di cui all'art. 15 compresi quelli relativi alle zone omogenee “E” di cui al D.M. 1444/68 [6];

     f. le infrastrutture da realizzare all'esterno dei Suoli Urbanizzati;

     g. i Regimi urbanistici vigenti all'interno dei perimetri di cui alla lettera b);

     h. la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;

     i) l’individuazione delle aree, nel perimetro dell’ambito urbano, sulle quali si può intervenire mediante planivolumetrici o schede-norma riferite ad unità minime di intervento e/o singoli edifici contenenti i regimi urbanistici [7].

     3. Il RU è valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo 4° comma.

     4. Le previsioni del R.U. di cui al comma 2, lett. c), f), decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni dall'approvazione del Regolamento, se non sono stati approvati entro tale decorrenza i progetti esecutivi delle infrastrutture o delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la loro attuazione è pertanto subordinata alla definizione dei P.O. e/o Accordi di Localizzazione [8].

     5. Il RU viene formato, adottato ed approvato con le modalità di cui all'art. 36.

 

     Art. 17. Piani Attuativi. [9]

     1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l’efficacia di:

a) Piani Particolareggiati, di cui all’art. 13 della legge n. 1150/42;

b) Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare, di cui alla legge n. 167/62;

c) Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all’art. 27 della legge n. 865/71;

d) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 28 della legge n. 457/78;

e) Piani di Lottizzazione, di cui all’art. 28 della legge n. 1150/42.

     2. Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.

     3. L’atto di approvazione del Piano Attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.

     4. I Piani Attuativi e le relative Varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure di cui alle relative leggi nazionali e regionali di riferimento.

     5. I Piani Attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente al PO e al RU e a loro varianti, laddove non contrastino con detti strumenti.

     5 bis. I planivolumetrici o le schede-norma di cui al comma 2, lettera i. dell’art. 16 assumono valenza di piano attuativo e possono essere adottati e approvati contestualmente al RU [10].

     6. Per la formazione dei piani attuativi di iniziativa privata si osservano le disposizioni di cui all’art. 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166.

 

CAPO 2°

STRUMENTI NON ISTITUZIONALI

 

     Art. 18. Piani e Programmi complessi.

     1. Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i:

     • Programmi integrati;

     • Programmi Recupero Urbano;

     • Programmi di Riqualificazione Urbana;

     • Contratti di Quartiere;

     • Progetti Urbani.

     2. La loro utilizzazione deve comunque essere ricondotta ai modi della PT e U Regionale, integrando ad essi le funzioni e le procedure dei PO di cui al precedente art. 15, per quanto applicabili.

     3. Il soggetto proponente deve in ogni caso sottoporre alle procedure di partecipazione di cui all'art. 9 lo strumento non istituzionale, con allegati:

     - il perimetro dell'area interessata in riferimento al PSC e/o alla CRS;

     - le motivazioni del pubblico interesse delle opere previste;

     - le verifiche di compatibilità e di coerenza di cui agli artt. 29-30;

     - i bilanci urbanistici ed ambientali di cui all'ari. 15 - 1° c.;

     - la coerenza e l'integrazione con il Programma Triennale dei LL.PP., ex art. 14 della L. 109/94.

 

CAPO 3°

STRUTTURE OPERATIVE DELLA PT E U

 

     Art. 19. Progettazione e Valutazione.

     1. Le attività relative alla progettazione della PT ed U sono espletate:

     a. dagli uffici di pianificazione appositamente costituiti anche ai fini della attuazione e gestione di cui all'art. 20 dagli enti di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma; in detti uffici devono essere presenti le professionalità e le competenze disciplinari necessarie alla progettazione urbanistica e territoriale;

     b. da strutture di progettazione miste, anche consortili, nelle forme previste dall'art. 6 della Legge n. 127/97, commi 4° e 13°;

     c. dai soggetti di cui all'art. 17 Legge 109/94.

     2. Le attività di valutazione della PT ed U sono svolte dal Nucleo di cui all'art. 32.

 

     Art. 20. Attuazione e Gestione.

     1. Sono strutture di attuazione della PT ed U:

     - le strutture tecniche degli enti pubblici territoriali;

     - gli enti ed i soggetti privati erogatori dei servizi;

     - le Società di Trasformazione Urbana;

     - i soggetti promotori di cui all'art. 37/bis della Legge n. 109/94.

     2. Sono strutture di gestione delle PT ed U:

     - le strutture di gestione degli enti pubblici territoriali;

     - le società municipalizzate dei servizi;

     - i soggetti promotori di cui all'art. 37/bis della Legge n. 109/94.

     3. Per sopperire all'insufficienza od all'assenza di professionalità qualificate, la Regione, le Provincie ed i Comuni, anche consorziati, possono stipulare convenzioni con professionisti esterni o costituire strutture miste per gli adempimenti derivanti dall'attuazione e gestione della PT ed U.

 

TITOLO IV

I MODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

 

CAPO 1°

CONTINUITA', ORDINARIETA' E CICLICITA' DELLA PT E U

 

     Art. 21. Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale.

     1. Tutti i processi di pianificazione istituzionale devono essere caratterizzati da continuità e ordinarietà, in particolare:

     • per la pianificazione di tipo strutturale è necessario:

     a1) procedere preliminarmente alla verifica dello stato della pianificazione;

     a2. promuovere la concertazione della nuova attività di pianificazione nelle forme di cui del Titolo IV, Capo 2°;

     a3. individuare i perimetri dei Distretti Urbani di Trasformazione o di Nuovo Impianto, ai sensi dell'art. 34, comma 1;

     • per la pianificazione di tipo operativo è necessario:

     b1) prioritariamente garantire l'attuazione della parte pubblica dell'impianto urbano (SRAU);

     b2. prevedere l'attuazione attraverso i processi perequativi, nei e tra i Distretti Urbani, ai sensi dell'art. 34, comma 2;

     • per la pianificazione degli enti di cui all'art. 6, 1° comma, è necessario:

     c1) verificare lo stato di attuazione della pianificazione di competenza in essere e delle interazioni tra le pianificazioni di enti istituzionali diversi che interessano l'area;

     c2. avviare la concertazione delle nuove attività di pianificazione nelle forme di cui al capo 2 del presente titolo.

 

     Art. 22. Ciclicità ed interazione nella PT e U.

     1. Deve essere garantita una ciclicità ed una interazione nei processi di PT ed U tra le fasi di pianificazione, di progettazione, di valutazione, di attuazione e di gestione, attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui al Titolo III e delle tecniche descritte nei protocolli di cui al Regolamento di Attuazione di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 23. Rapporto Urbanistico.

     1. I Piani Operativi di cui all'art. 15 devono essere aggiornati ogni due anni attraverso Rapporti Urbanistici contenenti Bilanci urbanistici ed ambientali, redatti secondo le specifiche individuate nel Regolamento d'Attuazione di cui al precedente art. 2 [11].

     2. I progetti di intervento pubblici e privati devono essere corredati dai dati per l'aggiornamento di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto in detto Regolamento.

 

CAPO 2°

CONCERTAZIONE

 

     Art. 24. Modalità di concertazione.

     1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si formano, si variano ed aggiornano gli strumenti, istituzionali e non istituzionali, della PT ed U, e/o si localizzano interventi pubblici o di interesse pubblico non previsti in detti strumenti.

     2. La concertazione si pratica attraverso:

     a. Conferenza di Pianificazione, per la formazione o variazione dei Piani Strutturali o Piani Territoriali dei soggetti di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma;

     b. Accordo di Pianificazione, per la contestuale definizione e/o variazione di più strumenti istituzionali di pianificazione;

     c. Conferenza di Localizzazione, per la localizzazione di interventi pubblici e/o di interesse pubblico non previsti nei Piani Strutturali vigenti;

     d. Accordo di Localizzazione, per la contestuale variazione di più strumenti istituzionali di pianificazione, conseguente alla previsione di progetti di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.

 

     Art. 25. Conferenza di pianificazione.

     1. Gli Enti titolari della PT e U di cui agli artt. 5 e 6 I comma, della presente legge, in vista della formazione, dell’aggiornamento e della variazione dei rispettivi atti di programmazione e/o pianificazione, convocano una conferenza di pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti territorialmente e/o settorialmente interessati [12].

     2. [13].

     3. Obiettivo della Conferenza è quello di:

     - concertare con gli Enti invitati le scelte di pianificazione, in attuazione dei principi di sussidiarietà e copianificazione;

     - verificare quali siano le condizioni per procedere alla formazione del piano in oggetto in regime di compatibilità con la CRS, e di coerenza con la pianificazione sovraordinata.

     4. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali (o loro delegati) degli Enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione in oggetto, ovvero competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla- osta o assensi comunque denominati.

     Per quanto non previsto dal presente articolo, alla Conferenza di Pianificazione si applicano le procedure della Conferenza di Servizi di cui all'art. 7 della legge n. 109/94 e successive modifiche [14].

     5. Gli Enti partecipanti alla Conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato; le valutazioni saranno espresse secondo i criteri definiti al successivo Capo 3°, ulteriormente specificati dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge.

     6. La conferenza di pianificazione si conclude con la redazione di un verbale che deve dare atto dell’espletamento delle verifiche di compatibilità alla CRS e di coerenza alla pianificazione strutturale sovraordinata, effettuate, nei modi di cui agli artt. 29 e 30:

     a. nel caso di risultato positivo di dette verifiche il verbale, redatto dal responsabile del procedimento, autorizza la formazione e l'adozione dello strumento di pianificazione in oggetto, con le modalità di cui all'art. 36;

     b. nel caso che, dalla verifica di coerenza, emerga la necessità di variare anche lo strumento di pianificazione sovraordinato, il responsabile del procedimento convoca l'Ente titolare di detto strumento per sottoscrivere l'Accordo di Pianificazione di cui al successivo art. 26;

     c. nel caso che le verifiche di compatibilità e/o di coerenza diano esito negativo, ed emerga l'impossibilità di concludere positivamente l'iter della Conferenza, sulla base dei motivati pareri negativi ivi espressi, il responsabile del procedimento fissa i termini temporali per la nuova convocazione [15].

     7. E' facoltà dell'Ente che promuove la conferenza, nel caso di esito positivo, riconvocarla prima dell'adozione dell'atto di pianificazione definitivo.

     8. Ai Piani Territoriali degli Enti di cui all'art. 6, 1° comma, espletata la Conferenza, si applicano le procedure di adozione, pubblicità, partecipazione ed approvazione previste dalle rispettive leggi di riferimento.

 

     Art. 26. Accordo di Pianificazione.

     1. Gli Enti titolari della PT e U di cui all'art. 5 della presente legge, in funzione del criterio di prevalenza di cui all'art. 7, nei casi in cui risulti necessaria, al fine del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più strumenti di pianificazione di cui al Titolo III Capo 1°, possono promuovere la definizione di un Accordo di Pianificazione tra Enti diversi.

     2. Il soggetto promotore dell'Accordo convoca a tal fine una Conferenza di Pianificazione, cui partecipano gli Enti territorialmente e settorialmente interessati.

     3. L'Accordo di Pianificazione, che deve essere comunque compatibile con la CRS regionale, consiste nell'adesione unanime espressa dalle amministrazioni interessate, al Documento Preliminare, in sede di conferenza di pianificazione.

     4. Gli Enti intervenuti alla Conferenza, prima della loro adesione all'Accordo, adottano lo strumento di pianificazione ed espletano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, nei tempi ivi previsti.

     5. Qualora gli Enti interessati confermino unanimemente l'Accordo, con le integrazioni e modifiche derivanti dall'eventuale recepimento di osservazioni di cui al precedente comma, si procede alla sua definitiva approvazione in sede di Conferenza di Pianificazione, ed alla ratifica dello stesso da parte dei Consigli degli Enti.

 

     Art. 27. Conferenze di Localizzazione.

     1. Gli Enti titolari della pianificazione di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma, in relazione alla necessità di localizzare interventi pubblici e/o di interesse pubblico, non previsti dalla propria Pianificazione Strutturale vigente, convocano una Conferenza di Localizzazione dell'intervento.

     2. La Conferenza di Localizzazione deve valutare:

     - l'interesse pubblico dell'intervento;

     - l'urgenza della localizzazione e comunque l'impossibilità di procedere per le vie ordinarie della pianificazione di cui al Titolo III, Cap. 1, della presente legge;

     - la compatibilità ai sensi della Carta Regionale dei Suoli dei diversi siti proposti per la localizzazione;

     - la coerenza della localizzazione rispetto alla Pianificazione Strutturale vigente e, in sua assenza, a quella di livello superiore.

     La compatibilità e la coerenza di cui ai precedenti punti vengono verificate nei modi di cui agli artt. 29 e 30.

     3. La Conferenza di Localizzazione viene convocata dal legale rappresentante dell'Ente titolare della pianificazione nell'ambito interessato dall'intervento, su proposta del responsabile del procedimento del lavoro pubblico da realizzare, o su richiesta dell'Ente proponente l'intervento.

     4. Partecipano alla conferenza i rappresentanti legali (o loro delegati) dei seguenti soggetti:

     - proponente l'intervento, che deve fornire lo "studio di fattibilità" e/o "progetto preliminare" dell'intervento di cui alla Legge n. 109/94, nonché tutte le indicazioni necessarie alla valutazione di cui al comma precedente.

     - titolare della pianificazione nell'ambito interessato dall'intervento;

     - titolare della verifica di coerenza ai sensi del precedente 20 comma;

     - Enti interessati dagli effetti diretti e indiretti dell'intervento, competenti ad esprimere su di esso pareri, nulla-osta, o assensi comunque denominati.

     5. a Conferenza di Localizzazione tiene luogo della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 7 della legge n. 109/94 e si conclude con la sottoscrizione di un Verbale che deve dare atto delle valutazioni di cui al precedente comma 2 [16].

     6 Gli Enti di cui all'art. 5, sulla base degli esiti della Conferenza, adottano la relativa variante allo strumento urbanistico ed attivano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9 - 2° comma, con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni [17].

     7. La Conferenza di Localizzazione può essere convocata anche per la determinazione della pubblica utilità ed urgenza, nonché dei Regimi Urbanistici specifici, di opere previste nella vigente Pianificazione Strutturale; in tal caso, la Conferenza deve valutare esclusivamente l'interesse pubblico dell'intervento.

     8. Per la localizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico in aree già assoggettate ai Regimi Urbanistici di cui all'art. 3, si applicano le norme dell'art. 1 della legge n. 1/78, integrate, per quanto attiene le procedure di formazione delle varianti urbanistiche, dalle norme della presente legge.

 

     Art. 28. Accordo di Localizzazione.

     1. 1 soggetti di cui al Titolo II, Capo 1, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 112/98 qualora intendano procedere alla realizzazione di progetti di opere, ivi comprese quelle di interesse statale di cui all'art. 81 del DPR 616/77 come modificato dal DPR 383/94, che comportino modifiche specifiche e puntuali agli strumenti istituzionali della pianificazione di cui al Titolo III, Capo 1, convocano una conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90, art. 14 ed art. 7 della L. 109/94, motivando e circostanziando le ragioni di opportunità ed urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo.

     2. La pronuncia in sede di conferenza di servizi degli Enti istituzionali titolari degli strumenti di pianificazione da modificare, deve essere preceduta da conforme deliberazione consiliare di adozione sottoposta a procedura di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, 2° comma, della presente legge, con tempi ridotti a giorni 20 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni.

     3. Espletata tale procedura, la Conferenza di Servizi, previa verifica di compatibilità di cui all'art. 30, assume le sue determinazioni in seduta deliberante, da convocare comunque non oltre il termine di 90 gg. dalla data della prima seduta della conferenza stessa e definisce i termini dell'Accordo di localizzazione in riferimento all'adeguamento degli strumenti istituzionali di cui al Titolo III, capo V ed alla dichiarazione di pubblica utilità anche ai sensi dell'art. 17, comma 59 della L. 127/97.

     4. Le determinazioni adottate dalla Conferenza di Servizi costituiscono l'Accordo di Localizzazione; esse sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei procedimenti ordinari; qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto dell'intervento sul quale si sono già pronunciati i Consigli degli Enti, ai sensi del comma 2 precedente, e non sia stato preventivamente acquisito l'assenso di tutti, l'efficacia di dette determinazioni è subordinata alla ratifica da parte di tali Organi, da adottarsi entro 30 gg.

     5. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di Servizi, attraverso la stipula dell'Accordo di Localizzazione, è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e da divulgarsi con manifesti e pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.

     6. Nel caso i Soggetti di cui al 1° comma abbiano avviato la definizione di un Accordo di Programma di cui alla legge n. 142/90, art. 27, e siano previsti interventi e/o programmi che comportino variazioni alla strumentazione urbanistica vigente a livello comunale, l'adesione del Sindaco all'Accordo è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4 precedenti.

 

CAPO 3°

MODALITA' DI VALUTAZIONE

 

     Art. 29. Verifica di coerenza.

     1. La verifica di coerenza si applica alla pianificazione strutturale ed operativa dei diversi livelli.

     2. La verifica di coerenza persegue:

     a. Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico- Ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni.

     b. Obiettivi di efficienza e di funzionalità del sistema relazionale e infrastrutturale.

     c. Obiettivi di equilibrio e funzionalità del sistema dei servizi e delle gerarchie urbane.

     d. Obiettivi di coerenza con i programmi economici.

     3. La verifica di coerenza accerta che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, definite dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto sono coerenti con quelle della pianificazione vigente ai diversi livelli.

     4. Gli enti titolari di PT ed U preliminarmente alle adozioni di atti di pianificazione di cui agli artt. 12, 13, 14, 16 della presente legge, devono porre in essere una procedura di verifica di coerenza del Piano agli strumenti di PT ed U di livello superiore, ove esistenti; in loro assenza, si esprime la conferenza di pianificazione appositamente convocata, ai sensi del 5° comma dell'art. 25 [18].

     5. Gli Enti di cui al precedente comma trasmettono il Piano all'Ente di livello superiore, per l'emissione del parere, formalizzato con deliberazione della Giunta, entro il termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento degli atti.

     Il termine può essere interrotto una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. Trascorso inutilmente detto termine, il "parere" si intende comunque reso in senso positivo.

     6. Per i PSC di cui all'art. 14 la successiva delibera d'adozione va comunque trasmessa agli Enti sovraordinati, per conoscenza.

     7. Per i Piani di Gestione Territoriale dei Parchi Regionali di cui all'art. 19 della L.R. 28/94, la verifica di coerenza è operata dalla Giunta Regionale contestualmente all'esame delle osservazioni di cui all'art. 19, 6° comma, della predetta legge.

 

     Art. 30. Verifica di compatibilità.

     1. La verifica di compatibilità si applica alla pianificazione strutturale ed operativa in relazione ai regimi di intervento definiti nella CRS.

     2. La verifica di compatibilità persegue:

     a. Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico- Ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni.

     b. Obiettivi di restauro e riqualificazione del Territorio e di continuità delle reti vegetazionali.

     c. Obiettivi di sostenibilità degli interventi antropici.

     3. Gli Enti titolari della pianificazione strutturale ed operativa di cui agli art. 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, preliminarmente alla adozione degli stessi, devono porre in essere una procedura di verifica di compatibilità del Piano in oggetto ai Regimi di Intervento definiti nella CRS.

     4. La verifica di compatibilità consiste nell'accertamento che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei Sistemi Naturalistico- Ambientale, Insediativo e Relazionale, definiti dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto, siano compatibili con i livelli di trasformabilità di tali sistemi individuati dalla CRS attraverso la perimetrazione dei Regimi d'Intervento, e nei modi definiti dal Regolamento d'Attuazione della presente legge.

     5. La verifica di compatibilità è certificata dal responsabile tecnico (dirigente) dell'Ente titolare dell'atto di pianificazione in oggetto, sulla base dei criteri valutativi individuati nel Regolamento d'Attuazione della presente legge, su conforme e preventiva asseverazione del tecnico responsabile della redazione del Piano da adottare.

     6. L'Attestazione di verifica di cui al precedente comma, fa parte integrante del Piano in oggetto.

     7. La verifica di compatibilità sostituisce i pareri di competenza regionale che derivano dalle leggi n. 1497/39 e n. 64/74, ove necessari. Il regolamento d’attuazione definirà le modalità di coordinamento tra gli uffici regionali competenti ed il dirigente titolato alla certificazione della verifica di compatibilità, nonché, per gli strumenti di pianificazione di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16, il coordinamento tra la procedura di verifica di compatibilità e la valutazione ambientale strategica al fine di semplificarne modalità e tempi [19].

     7. La verifica di compatibilità volta a valutare la sostenibilità geologica delle trasformazioni antropiche in aree che prevedano la realizzazione di una pluralità di edifici attraverso previsioni plano-volumetriche inserite nel R.U., ove per tali aree non siano stati predisposti adeguati approfondimenti di indagine indicati nella L.R. n. 38/1997, è effettuata con le modalità previste per le aree da attuare con interventi indiretti rinviati a successivi Piani attuativi. In questa ipotesi l’attuazione delle previsioni plano-volumetriche è subordinata alla successiva acquisizione di parere geologico ai sensi della L.R. n. 38/1997 e della L.R. n. 37/1996 [20].

     8 Le Amministrazioni comunali, allo scopo di affiancare i progettisti ed il responsabile tecnico dell’Ente titolare dell’atto di pianificazione nel processo di certificazione inerente gli aspetti geologici coinvolti nella redazione degli atti di pianificazione di cui al presente articolo, potranno richiedere la nomina di un tecnico individuato nell’ambito delle strutture regionali.

Le spese relativa all’attività di affiancamento saranno detratte dal contributo assegnato al Comune [21].

 

     Art. 31. Il ciclo della valutazione.

     1. Al fine di rendere trasparenti ed oggettive le valutazioni di coerenza e compatibilità dei Piani, di cui agli artt. 29 e 30 precedenti, il Regolamento d'Attuazione della presente legge definirà i criteri ed i parametri da applicare alle previsioni dei Piani stessi.

     2. Detti parametri riguardano in particolare:

     a. gli indicatori di qualità attinenti la tutela e conservazione del Sistema Naturalistico-Ambientale;

     b. gli indicatori di efficienza e di funzionalità spazio - temporali dei sistemi infrastrutturali ed insediativo;

     c. gli indicatori di efficienza ambientale per i Regimi di Trasformazione e Nuovo Impianto.

     3. Detti parametri troveranno riscontro nelle specifiche tecniche di definizione del Sistema Informativo Territoriale di cui al successivo art. 41.

 

     Art. 32. Nucleo di Valutazione Urbanistica (NVU).

     1. E' istituito il Nucleo di Valutazione Urbanistica Regionale avente il compito di:

     a. monitorare le attività di valutazione di cui agli artt. 29 e 30;

     b. esprimere alla Giunta Regionale pareri in merito a:

     - definizione del QSR;

     - prescrizioni di carattere territoriale degli atti di pianificazione settoriale regionale;

     c. redigere annualmente, un "Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio regionale", da inviare alla competente commissione consiliare permanente [22].

     d. redigere dopo due anni di entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza almeno biennale, un rapporto sullo stato di attuazione della stessa, sentiti i soggetti e gli Enti interessati; l'Assessore competente relaziona al riguardo al Consiglio Regionale.

     2. Il Regolamento di Attuazione della presente legge definirà le modalità di espletamento dell'attività del N.V.U., con particolare riferimento al monitoraggio continuo dell'attività di pianificazione.

     3. Del Nucleo di valutazione fanno parte:

     a) l’Assessore Regionale competente o suo delegato, che lo presiede;

     b) un dirigente o suo delegato, del Dipartimento Ambiente e Territorio;

     c) l’Assessore Provinciale competente di ciascuna Provincia o suo delegato;

     d) un esperto nominato per ciascuna provincia, designato, previa intesa, dagli ordini degli Architetti e degli Ingegneri;

     e) un esperto in rappresentanza degli Enti Parco;

     f) un Dirigente, o suo delegato, dell’Autorità di Bacino;

     g) un dirigente, o suo delegato, degli uffici Ambiente e Territorio della Provincia;

     h) cinque esperti scelti dalla Giunta Regionale con il criterio di interdisciplinarietà, di cui almeno due esperti in pianificazione urbanistica e territoriale [23].

     4. Il Nucleo di Valutazione Urbanistica è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la durata della legislatura stessa e comunque fino alla nomina successiva.

     5. Ai componenti del Nucleo di Valutazione, estranei

all'Amministrazione Regionale, spettano i gettoni e le indennità determinate in base alla vigente legislazione regionale in materia e le spese di funzionamento del Nucleo sono a carico della Regione.

     6. Il NVU verrà istituito con atto della G.R. entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO 4°

MODALITA' DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

 

     Art. 33. Finalità e contenuti della perequazione.

     1. La perequazione urbanistica persegue l'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione e la ripartizione equa tra proprietà private dei gravami derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città (SRAU).

     2. La pratica della perequazione urbanistica si basa su un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.

     3. La valutazione dei valori da compensare viene effettuata assumendo come criterio l'indifferenza delle determinazioni del PO o del RU, rispetto al valore dei suoli che dipende esclusivamente dallo stato di fatto e di diritto in cui i suoli stessi si trovano al momento della formazione del piano.

     4. L'accordo fra e con i privati può essere determinato come esito di asta pubblica fra operatori, basata su condizioni di sostanziale equilibrio fra la domanda e l'offerta di suolo oggetto di trasferimento di diritti edificatori.

     5. Il progetto di piano relativo all'armatura urbana (SRAU) definito nella Pianificazione Strutturale e in quella Operativa costituisce il riferimento dimensionale della domanda di suolo.

 

     Art. 34. Ambiti, Distretti Urbani e strumenti perequativi.

     1. La Pianificazione Strutturale, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 33 definisce, negli Ambiti Urbani e Periurbani di cui all'art. 2, 2° comma, lett. b) e secondo i criteri di cui al Regolamento di attuazione.

     - i perimetri dei Distretti Urbani di Trasformazione e/o Nuovo Impianto tra i quali applicare modalità di trasferimento di diritti edificatori.

     - i perimetri di Distretti Urbani nei quali applicare modalità di compensazione di diritti edificatori.

     2. La Pianificazione Operativa, nel perseguimento delle dette finalità, nei Distretti Urbani come sopra perimetrati, regola le modalità di trasferimento e di compensazione dei diritti edificatori in relazione ai Regimi Urbanistici di cui all'art. 3 ed alle politiche impositive locali con particolare riferimento alla perimetrazione delle microzone censuarie.

     3. I Documenti Preliminari di cui all'art. 11 così come i Rapporti urbanistici di cui all'art. 23 devono dare conto degli esiti delle politiche perequative poste in essere dai piani.

 

CAPO 5°

MODALITA' DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICA DEGLI STRUMENTI

 

     Art. 35. Modalità di adozione e approvazione della CRS.

     1. La Carta Regionale dei Suoli, è adottata dall'Ente Regione, mediante delibera di G.R., sentita la Commissione Regionale BB.AA. ed il NVU in seduta congiunta, e viene trasmessa alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e Consorzi di Comuni, ai Parchi Nazionali e Regionali, alle Autorità di Bacino, affinché venga espletata la procedura di "partecipazione per osservazione" di cui al precedente art. 9. Alla CRS adottata si applicano le misure di salvaguardia di cui alla Legge n. 1187/68.

     2. Gli Enti di cui al comma precedente, entro 5 mesi dalla data di ricezione della CRS, ne prendono atto e possono proporre la specificazione dei contenuti, delle definizioni e dei perimetri della CRS stessa attraverso analisi specifiche e/o a scale minori, utilizzando i criteri definiti nel Regolamento di attuazione della presente legge.

     3. La Giunta Regionale, nei successivi 60 gg. dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, adotta una delibera di controdeduzioni alle osservazioni e/o specificazioni pervenute, e trasmette la CRS al Consiglio Regionale.

     4. La CRS è approvata con Legge Regionale ed è pubblicata per estratto sul BUR.

     5. Le Province ed i Comuni, con delibera consiliare, adeguano i propri strumenti urbanistici ai contenuti della CRS, entro 12 mesi dalla data della sua approvazione.

 

     Art. 36. Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U - del PS e del RU.

     1. L'Ente istituzionale territorialmente competente forma gli strumenti istituzionali della PT e U di cui al Titolo III, Capo I, articoli 13, 14, 16 della presente legge, mediante la convocazione di una conferenza di pianificazione, per l'esame del Documento preliminare di cui all'art. 11 ove richiesto. L'Ente che convoca la conferenza elabora il Documento preliminare di piano e lo trasmette 30 giorni prima della convocazione della conferenza agli Enti da invitare [24].

     2. L'Ente istituzionale, espletata la Conferenza di Pianificazione, definisce il Piano e lo sottopone, preliminarmente all'adozione, alle procedure di verifica di coerenza rispetto alla PS di livello superiore, ove esistente, e di verifica di compatibilità alla CRS, di cui agli art. 29, 30.

     3. Espletate dette verifiche, l'Ente istituzionale, entro i successivi 30 giorni, adotta il Piano dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella Conferenza di Pianificazione ove questo non fosse stato recepito.

     4. L'Ente istituzionale competente, espletate le procedure di partecipazione, entro i successivi 30 giorni, approva il Piano, mediante Delibera di Consiglio, nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione e di verifica di coerenze e di compatibilità attivate.

     4 bis. I Comuni trasmettono al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, oltre ad una copia conforme degli atti tecnici ed amministrativi, approvati nell’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente Legge, copia degli elaborati del Regolamento Urbanistico in formato digitale vettoriale opportunamente georeferenziati, entro trenta giorni dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso. Tale adempimento costituisce condizione necessaria ai fini dell’erogazione finale dei contributi di cui alla D.G.R. n. 1219/2002 [25].

     5. Ciascuno strumento di PT e U deve comunque conformarsi alle prescrizioni dello strumento sovraordinato.

     6. Gli strumenti di cui al presente articolo potranno essere variati anche attraverso l’Accordo di Pianificazione e/o Localizzazione di cui agli artt. 26 e 28 della presente legge [26].

     6 bis. Le varianti normative che non incidono sulla densità edilizia e sui regimi d’uso possono essere adottate con procedura semplificata. L’Ente adotta la variante al piano dando luogo alla procedura di partecipazione per le osservazioni di cui all’art. 9, comma 2, con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e a giorni 20 per la presentazione delle osservazioni e la trasmette agli enti territorialmente e/o settorialmente interessati. Qualora questi ultimi non manifestino il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende accolta la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'approvazione [27].

     6 ter. La procedura semplificata di cui al comma 6 bis si applica anche alle varianti normative di destinazione d’uso relative al patrimonio privato ad uso pubblico dismesso che non comportino variazione alla densità edilizia [28].

     6 quater. Ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di valorizzazione e dismissione vale quale variante urbanistica, adottata con la procedura semplificata di cui al precedente comma 6 bis [29].

     7. Le prescrizioni di carattere territoriale della pianificazione settoriale, se non previste dai piani di cui al 1° comma o da essi difformi, sono adottate contestualmente alla Variante a detto Piano e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della Variante stessa.

     8. Nel caso della formazione del QSR, la Conferenza di Pianificazione è convocata in prima istanza da ciascuna Provincia, per l'esame del Documento Preliminare adottato dalla Giunta Regionale, ed in seduta conclusiva, entro e non oltre 90 giorni dalla prima convocazione, dalla Giunta Regionale; in quest'ultima seduta le Province espongono le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate dagli Enti Locali partecipanti alle precedenti conferenze; tali osservazioni sono sostitutive della procedura di partecipazione per osservazione di cui al precedente 3° comma. Il QSR è approvato con Delibera di Consiglio Regionale nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti della Conferenza di Pianificazione espletata.

 

     Art. 36 bis. Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – PPR [30]

     1. La Regione elabora il Documento Programmatico propedeutico alla redazione del PPR e procede alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il Documento programmatico oggetto di valutazione in seno alla conferenza, validato dal Comitato Tecnico Paritetico, istituito ai sensi dell’art. 5 del Protocollo di Intesa Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, viene trasmesso, 30 giorni prima della convocazione della conferenza, agli Enti da invitare alla medesima conferenza [31].

     2. La Regione, espletata la Conferenza di Pianificazione di cui al comma 1 elabora il PPR e lo sottopone, preliminarmente all’adozione, alla procedura di VAS di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e alla successiva validazione del Comitato.

     3. La Regione entro i successivi 30 giorni, adotta il PPR con deliberazione della Giunta regionale dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione sul DP che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella Conferenza di Pianificazione ove questo non fosse stato recepito.

     4. La Regione, espletate le procedure di partecipazione e osservazione, entro i successivi 30 giorni, sottopone al Comitato Tecnico Paritetico le osservazioni pervenute, le controdeduzioni ed i relativi esiti istruttori ai fini della validazione.

     5. Il PPR eventualmente controdedotto e corredato di un atto preliminare di condivisione con il MiBACT ed il MATTM è adottato definitivamente con Deliberazione di Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione entro i successivi 90 giorni.

     6. Il PPR approvato dal Consiglio regionale è oggetto di Accordo con il MiBACT ed il MATTM da redigersi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 143, comma 2 del Codice.

     7. L’efficacia del PPR è subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente comma. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto al comma 5 il PPR, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art. 143 del Codice, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     8. Le variazioni del PPR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante purché deliberato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 37. Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione Operativa (PO).

     1. L'Ente, ai fini della Formazione della PO, approva con Delibera di Giunta una Relazione Urbanistica al Programma Triennale dei LL.PP. di cui all'art. 14 della L. 109/94 avente i contenuti definiti nel Regolamento d'Attuazione della presente legge, dandone notizia al pubblico mediante manifesti ed avviso sul Foglio degli Annunzi Legali e sul BUR o anche mediante altre forme di diffusione.

     2. Nel termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione della Relazione, e secondo le modalità della partecipazione di bando di cui al precedente art. 9, gli operatori pubblici e privati che intendono realizzare interventi previsti dal PSC nel periodo di validità del PO, presentano al Comune le loro proposte.

     3. Entro i tre mesi successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, l'Ente adotta il PO.

     4. Con la delibera di Consiglio di adozione, l'Ente dà atto delle proposte pervenute, motivandone le conseguenti determinazioni, e dà luogo alla procedura di partecipazione per osservazione prevista all'art. 9 della presente legge con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e a giorni 20 per la presentazione delle osservazioni e la trasmette unitamente alla completa documentazione della proposta di piano agli enti territorialmente e/o settorialmente interessati per le espressioni di loro competenza. Qualora questi ultimi non manifestino il proprio dissenso entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di ricezione della delibera del consiglio comunale, la proposta di PO si intende accolta e il consiglio comunale in una successiva seduta ne dispone l'approvazione. Dell'avvenuta approvazione è data immediata notizia mediante pubblicazione nell’albo pretorio e sul sito internet istituzionale [32].

     5. Le variazioni ai P.O., anche su proposta di operatori pubblici e privati, seguono le stesse procedure di cui al comma 4 [33].

     6. [Il PO è trasmesso in copia alla Giunta Regionale ed alla Giunta Provinciale. Le variazioni ai PO, anche su proposta di operatori pubblici e privati, seguono le stesse procedure di cui sopra] [34].

 

TITOLO V

NORME GENERALI E TRANSITORIE

 

     Art. 38. Disciplina delle aree prive di regime urbanistico.

     1. Si intendono aree prive di regime urbanistico quelle per le quali non è vigente un PO o sia intervenuta la decadenza di cui ai precedenti artt. 15, 9° comma, e 16, 4° comma.

     2. Nelle aree prive di regime urbanistico, se esterne ai perimetri di cui al precedente art. 16, 2° comma, lett. a, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 16, 2° comma, lett. e).

     3. Nelle aree prive di regime urbanistico interne ai perimetri suddetti, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui all'art. 3 1, lett. a), b), c), d), della legge n. 457/78.

 

     Art. 39. (Misure di salvaguardia) [35]

     1. Le misure di salvaguardia previste dalla legge n. 1187/68 si applicano:

a) per le previsioni immediatamente vincolanti della pianificazione strutturale, di cui ai precedenti artt. 13, comma 5, e 14, comma 4, dalla data di stipula dell’accordo di pianificazione e/o localizzazione relativo;

b) per le previsioni del Regolamento Urbanistico dalla data di adozione;

c) per le previsioni vincolanti dei Piani Operativi dalla data di adozione.

 

     Art. 40. Regolamenti Edilizi. [36]

     1. I Regolamenti Edilizi di cui all’art. 33 della Legge n. 1150/42 sono approvati dai Comuni ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000; a tal fine la Giunta Regionale predispone uno Schema–tipo di Regolamento Edilizio per i Comuni, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 41. Sistema Informativo Territoriale (SIT).

     1) Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di pianificazione Territoriale e Urbanistica e di programmazione economico-territoriale. Esso promuove pertanto la raccolta ed il coordinamento integrato dei flussi informativi tra i soggetti titolari della PT e U di cui al Titolo II, Capo 1°, al fine di costituire una rete informativa unica, assicurare la circolarità delle informazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di raccolta e di analisi delle informazioni stesse.

     2) L'accesso alle informazioni è consentito nei modi previsti.

     3) La Regione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con le Province, i Comuni e le Comunità Montane, promuove la definizione del progetto di Sistema Informativo Territoriale, specificando le tecniche informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di analisi coerentemente agli artt. 2, 3, 4 della presente legge [37].

     4. La Regione provvede alla costituzione e disciplina del SIT entro un anno dalla data di approvazione della CRS [38].

 

     Art. 42. Modalità di definizione della CRS in fase di prima applicazione della presente legge.

     1) La Regione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un protocollo d'intesa con le Province di Potenza e Matera, per la redazione dalla CRS tenendo conto delle analisi preliminari alla formazione del PTCP (ex art. 5 della L. 1150/42) avviate ai sensi della L.R. 30/97 art. 17, e dei Piani Paesistici Regionali approvati con L.R. 3/90.

     2) Il protocollo di intesa definisce, altresì, le specifiche tecniche ed informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di analisi, coerentemente agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, anche ai fini della costituzione del SIT Regionale.

     3) Entro 31.10.2002, la Giunta Regionale adotta la CRS dando avvio alla procedura di cui all'art. 35 della presente legge [39].

 

     Art. 43. Modalità di definizione dei QSR e PSP in fase di prima applicazione della presente legge.

     1) Entro 3 mesi dalla data di adozione della CRS da parte della Giunta Regionale, la Regione e le Province danno avvio alle procedure di formazione di QSR e PSP, nelle forme della stipula di un Accordo di Pianificazione di cui al precedente art. 26 sulla base dei Documenti Preliminari redatti da ciascuna Amministrazione.

     2. La stipula dell'Accordo di cui al 1° comma tiene luogo della verifica di coerenza e della verifica di compatibilità di cui agli artt. 29 e 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del precedente art. 25 - 6° comma [40].

     3. Le Province intervengono all'Accordo di pianificazione dopo aver preventivamente consultato gli Enti locali interessati sulla base del Documento Preliminare di cui al 1° comma.

     4. Stipulato l'Accordo, la Regione e le Province danno corso all'adozione ed approvazione, rispettivamente di QSR e PSP, nelle forme previste dall'art. 36 della presente legge.

 

     Art. 44. (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge) [41]

     1. I Comuni sono tenuti a provvedere all'adozione del Regolamento urbanistico e, contestualmente, all'aggiornamento del Regolamento edilizio, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, pena l’applicazione dell’art. 46 [42].

     2. Nelle more di approvazione del RU nei termini di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del PRG e PdF vigenti.

     3. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 43 precedente, e comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.

     4. Stipulato l’accordo, i Comuni danno corso all’adozione del PSC, nelle forme previste all'art. 36 della presente legge.

     5. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4.

     6. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di coerenza e verifica di compatibilità di cui agli articoli 29, 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del precedente art. 25, comma 7.

     7. In via transitoria, nei RU approvati ai sensi del precedente comma 1, fino alla data di approvazione del PSC (o scheda strutturale comunale), gli interventi consentiti in "zona agricola" (zona "E" D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione della loro funzionalità all'attività agricola, sono sottoposti, fatta salva la normativa comunale vigente eventualmente più restrittiva, alle seguenti limitazioni:

a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;

b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.

     8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del PSC, i Comuni sono comunque obbligati a sostituire le norme transitorie del RU, di cui al precedente comma 7, alle prescrizioni del PSC.

 

     Art. 45. Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati antecedentemente alla presente legge.

     1. Gli strumenti urbanistici generali di cui agli artt. 7 e 34 della L. 1150/42, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino all'approvazione del RU; a partire da tale data, le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei SU individuato dal RU, restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la cui attuazione è subordinata alla definizione di Piani Operativi e/o Accordi di Localizzazione.

     2. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali di approvazione e di salvaguardia vigenti alla data suddetta, sino al recepimento obbligatorio, ai sensi dell'art. 35, 2° comma, della CRS.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni possono adottare strumenti urbanistici generali optando per l'applicazione delle norme procedurali di approvazione e di salvaguardia di cui alla Legge 1150/42.

     4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del RU, i Comuni sono autorizzati ad adottare ed approvare solo varianti puntuali e limitate agli strumenti urbanistici generali esclusivamente facendo ricorso alle procedure della conferenza di pianificazione e/o localizzazione di cui agli artt. 25, 27 della presente legge, applicando le procedure di cui al comma 6 del precedente art. 44, fatto salvo quanto previsto al precedente 3° comma [43].

     5. In caso di adozione della variante in conformità ai risultati positivi delle verifiche di compatibilità e coerenza, raggiunti in sede di conferenza di pianificazione, e qualora a seguito dell’eventuale recepimento delle osservazioni vengano confermati i contenuti della variante adottata, i Comuni procedono alla sua definitiva approvazione [44].

 

     Art. 46. Interventi sostitutivi della Giunta Regionale.

     1. L'adeguamento e l'approvazione degli Strumenti Istituzionali della PT e U entro i termini previsti dal precedente art. 44, costituisce priorità per l'allocazione di interventi e risorse di competenza regionale.

     2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 44, comma 1, o degli altri adempimenti cui gli Enti territoriali sono tenuti ai sensi della presente legge, ovvero in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali e regionali, il dipartimento competente in materia urbanistica, con apposito atto, diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine perentorio dallo stesso stabilito [45].

     2 bis. L’infruttuosa decorrenza del termine di cui al precedente comma dà luogo all’attivazione dei poteri sostitutivi con la nomina da parte della Giunta regionale di apposito commissario ad acta [46].

     3. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ente inadempiente.

 

     Art. 47. Norme finanziarie per l'avvio dei procedimenti.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso di lire 800.000.000, si provvede con la disponibilità di cui al cap. 7470 "Fondo globale per provvedimenti in corso".

     Nello stato di previsione della spesa del Bilancio, esercizio finanziario 1999, è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

     1) in diminuzione:

     - Cap. 7470 - "Fondo globale per provvedimenti in corso" spesa in conto capitale L. 800.000.000;

     2) in aumento:

     - Cap. 4218 (di nuova istituzione) - "Fondo per l'attivazione delle strutture operative istituzionali della pianificazione territoriale ed urbanistica" L. 800.000.000.

     Con atto deliberativo della Giunta Regionale, da assumere entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, saranno definite modalità e criteri per la concessione di contributi destinati all'attivazione delle strutture operative istituzionali anche consortili e di valutazione, e per l'attivazione di corsi di aggiornamento di funzionari e tecnici coinvolti nella applicazione della presente legge.

 

     Art. 48. Abrogazioni.

     1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dai precedenti articoli, le previsioni di precedenti Leggi Regionali, in contrasto con la presente, sono abrogate.

 

     Art. 49. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 27 giugno 2008, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 27 giugno 2008, n. 11.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[4] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[5] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[6] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[8] Comma già sostituito dall'art. 21 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[9] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[11] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[12] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[13] Comma soppresso dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[14] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[15] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[16] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[17] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[18] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[20] Comma aggiunto come "comma 7" dall'art. 35 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[21] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[22] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[23] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[24] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[25] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[26] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[27] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[28] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[29] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[30] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[31] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[32] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[33] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[34] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2024, n. 7.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[36] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[37] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[38] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[39] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[40] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[41] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25.

[42] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[43] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[44] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 3.

[45] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[46] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.