§ 2.1.94 - L.R. 31 luglio 2006, n. 14.
Disposizioni urgenti per il reclutamento del personale del Servizio Sanitario Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/07/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Limiti di spesa
Art. 2.  Personale a tempo indeterminato
Art. 3.  Personale a tempo determinato
Art. 4.  Abrogazione di norme
Art. 5.  Vigenza della legge
Art. 6.  Pubblicazione


§ 2.1.94 - L.R. 31 luglio 2006, n. 14.

Disposizioni urgenti per il reclutamento del personale del Servizio Sanitario Regionale.

(B.U. 4 agosto 2006, n. 44).

 

Art. 1. Limiti di spesa

     1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 1 comma 198 e comma 203 delle Legge 23 dicembre 2005 n.266.

     2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1 comma 198 della richiamata Legge n.266/2005 non sono ricompresi nelle basi di calcolo per tutte le annualità oggetto della sopracitata legge gli oneri economici afferenti:

     a) al personale trasferito dallo Stato in seguito ai processi connessi al trasferimento di funzioni e competenze;

     b) al personale rinveniente da mobilità infraregionale in conformità a quanto disposto dall’art. 8 del D.P.C.M. 15 febbraio 2006;

     c) al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 2004 in applicazione di specifiche disposizioni normative;

     d) al personale del Servizio Emergenza- Urgenza-118 entro i limiti della dotazione organica fissata dalla L.R. 3 agosto 1999 n.21;

     e) alle assunzioni derivanti da procedure concorsuali concluse o in atto alla data del 31 dicembre 2005;

     f) all’assunzione del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale strettamente indispensabile a garantire i livelli essenziali di assistenza, anche con le modalità ed i termini di cui alla Legge 8 gennaio 2002, n.1;

     g) alle assunzioni connesse alla implementazione di nuovi servizi di interesse regionale, espressamente approvati ed autorizzati dalla Regione.

 

     Art. 2. Personale a tempo indeterminato

     1. Le Aziende Sanitarie Regionali procedono all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti dei posti indicati nelle dotazioni organiche vigenti rideterminate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, mediante apposito provvedimento sottoposto ad autorizzazione regionale, nel quale vengono espressamente specificate:

     a) le esigenze indifferibili di assunzione di personale in coerenza con la pianificazione aziendale e la programmazione regionale;

     b) le condizioni di sostenibilità economicofinanziaria degli oneri connessi alla copertura dei posti nel rispetto dei limiti di spesa previsti al precedente art. 1 ed in situazione di invarianza del risultato economico finale.

 

     Art. 3. Personale a tempo determinato

     1. Le Aziende Sanitarie Regionali, nelle more di ridefinizione, riconversione ed approvazione delle dotazioni organiche relative al personale per l’assistenza sanitaria, possono procedere, per le unità strettamente necessarie, a garantire le prestazioni essenziali e per un periodo non superiore a 24 mesi, ad assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica di Operatore Socio-Sanitario.

     2. Gli oneri economici derivanti dalle operazioni di cui al precedente comma 1 rientrano nei limiti di spesa disposti dall’art. 1 comma 198 della Legge n.266/2005.

 

     Art. 4. Abrogazione di norme

     1. L’articolo 12 della L.R. 2 febbraio 2006 n. 1 è abrogato.

 

     Art. 5. Vigenza della legge

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno validità fino al 31.12.2007.

 

     Art. 6. Pubblicazione

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.