§ 4.1.66 - L.R. 28 dicembre 1998, n. 158.
Assegnazione di contributi alle province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/12/1998
Numero:158


Sommario
Art. 1.  Finalità, soggetti e settore d'intervento.
Art. 2.  Contributi regionali.
Art. 3.  Assunzione mutui.
Art. 4.  Termini temporali, prescrizioni e vincoli.
Art. 5.  Utilizzazione somme disponibili.
Art. 6.  Monitoraggio ed indagini.
Art. 7.  Pareri tecnici.
Art. 8.  Parametri - Piano degli interventi e concessione dei contributi.
Art. 9.  Collaudazione e vigilanza.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.1.66 - L.R. 28 dicembre 1998, n. 158.

Assegnazione di contributi alle province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità sicurezza igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche.

(B.U. 29 dicembre 1998, n. Speciale).

 

Art. 1. Finalità, soggetti e settore d'intervento.

     La Regione Abruzzo concede contributi annuali costanti, ventennali a favore delle Province ai fini dell'assunzione di mutui per il completamento, la ristrutturazione, nonché la manutenzione straordinaria diretta ad adeguare alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, degli edifici scolastici sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, trasferiti ai sensi dell'art. 8 della Legge 11.01.1996, n. 23, e non inseriti nel «Piano Generale triennale» di cui alla stessa L. 23/96.

 

     Art. 2. Contributi regionali.

     I contributi di cui all'art. 1, determinati in misura non superiore al 50% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP., sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo.

     In caso di variazione dei tassi di ammortamento le Province possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale assegnato, sempreché vengano accesi mutui ad un tasso che comporti il versamento di rate per un importo complessivo pari o superiore a tale contributo, ferma restando la proporzionalità prevista al comma 1.

 

     Art. 3. Assunzione mutui.

     Per il finanziamento degli interventi sui propri edifici scolastici le Province devono contrarre mutui con la cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito abilitati. [1]

     Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale su presentazione della seguente documentazione:

     - adesione di massima alla concessione del mutuo rilasciata dall'Istituto mutuante;

     - deliberazione provinciale di approvazione del progetto definito delle opere da realizzare con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati grafici;

     - deliberazione provinciale di assunzione del mutuo.

     I contributi in rate semestrali sono corrisposti direttamente ed irrevocabilmente agli Istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, alle scadenze e per la durata prevista nei relativi contratti o nell'atto di concessione.

     L'erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui al D.M. Tesoro del 7.01.1998, trasmessa dalle Province direttamente all'Istituto mutuante.

     Il saldo del mutuo è erogato dall'Istituto mutuante in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione-Provincia, nel rispetto della normativa vigente, approvato dall'Amministrazione provinciale ed omologato con atto del dirigente della struttura competente del Settore LL.PP. e Politica della Casa.

 

     Art. 4. Termini temporali, prescrizioni e vincoli. [2]

     Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano appaltati entro dodici mesi dalla data di comunicazione del contributo regionale.

     Le Province sono tenute a trasmettere alla Regione, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, la deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

     Trascorso tale termine con provvedimento del Dirigente regionale competente si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

     I termini previsti ai commi precedenti possono essere prorogati, per gravi motivi, con provvedimento della Giunta regionale.

     Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri delle Province, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

 

     Art. 5. Utilizzazione somme disponibili.

     Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e degli interventi finanziati ai sensi della presente legge, le Province, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite dandone comunicazione anche alla Regione.

 

     Art. 6. Monitoraggio ed indagini.

     Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, le Province sono tenute a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti le opere ammesse a finanziamento.

 

     Art. 7. Pareri tecnici.

     I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo e le loro varianti devono essere sottoposti al parere del C.R.T.A., Settore LL.PP., ai sensi della L.R. n. 43/76, quando l'importo dei lavori superi i tre miliardi di lire.

     Le varianti progettuali relative ai lavori di importo superiore a tre miliardi, anche suppletive o di completamento, consentite dalle vigenti norme, che non comportano scelte tecniche-operative, innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del C.R.T.A. - Settore LL.PP..

     Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta avanzata al Servizio Tecnico del Settore LL.PP. e Politica della Casa; decorso infruttuosamente tale termine si prescinderà dal parere stesso.

     Nessun ulteriore parere regionale è richiesto per il successivo affidamento consegna ed esecuzione delle opere.

     Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico della Provincia, che ne curerà la copertura con propri fondi.

 

     Art. 8. Parametri - Piano degli interventi e concessione dei contributi.

     I contributi regionali di cui all'art. 1 vengono ripartiti:

     - il 50 per cento in parti uguali per ciascuna Provincia;

     - il 40 per cento in proporzione diretta alla popolazione scolastica frequentante gli Istituti superiori di ciascuna Provincia quale risulta dai dati ufficiali forniti dai Provveditorati agli Studi e riferiti all'anno scolastico antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge;

     - il 10 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone svantaggiate di ciascuna Provincia, quale risulta dall'allegato alla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 75/268 del 28 aprile 1975.

     Con provvedimento dirigenziale si provvede al piano di riparto ed all'impegno della relativa spesa.

 

     Art. 9. Collaudazione e vigilanza.

     La nomina della Commissione di collaudo è di esclusiva competenza della Giunta Regionale - su proposta del Settore LL.PP. ai sensi della L.R. 17.11.1976, n. 62, quando l'importo dei lavori sia superiore a tre miliardi di lire, per importi inferiori provvede direttamente la Provincia interessata.

     Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 1.000.000.000 è ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.

     La struttura regionale competente esercita la sorveglianza sulle opere anche tramite i Servizi del Genio Civile ed il Servizio Tecnico del Settore LL.PP. e Politica della Casa.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     Per la copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 1.000.000.000 annuo per la durata di venti anni a decorrere dal 1998.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:

     Cap. 152375 in diminuzione: lire 1.000.000.000

     Cap. 152378 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 6, denominato: «Assegnazione di contributi alle Province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità sicurezza igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche», con uno stanziamento di lire 1.000.000.000.

     Gli oneri relativi alle annualità successive al 1998 saranno iscritti nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri per la durata di venti anni.

 

     Art. 11. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, ha segnalato, circa l'art. 3, che il ricorso all'indebitamento degli Enti Locali è disciplinato dagli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 25.2.1995, n. 77.

[2] Per la proroga del termine di cui al secondo comma del presente articolo, vedi l'art. 6 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33 e l'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.