§ 4.2.27 - L.R. 8 gennaio 1993, n. 3.
Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:08/01/1993
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 10 gennaio 1986, n. 2, per gli interventi pubblici realizzati e collaudati dalla Cassa per il Mezzogiorno assegnati alla Regione ai sensi del D.P.R. [...]
Art. 2.      1. Per le opere di cui al precedente articolo, la Regione riconosce agli Enti Pubblici concessionari, a titolo di rimborso forfettario di tutti gli oneri di concessione, spese generali e [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio Regionale. Per quanto riguarda il regime dalle iscrizioni e trascrizioni presso gli uffici immobiliari, si applicano le vigenti [...]


§ 4.2.27 - L.R. 8 gennaio 1993, n. 3.

Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione.

(B.U. 20 gennaio 1993, n. 2).

 

Art. 1.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 10 gennaio 1986, n. 2, per gli interventi pubblici realizzati e collaudati dalla Cassa per il Mezzogiorno assegnati alla Regione ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, le opere pubbliche realizzate in tutto o in parte con finanziamenti erogati alla Regione Abruzzo a valere sui fondi dell'agenzia per il Mezzogiorno, su quelli FIO e della Comunità Economica Europea nonché su quelli derivanti da Leggi dello Stato, sono trasferite in proprietà all'Ente concessionario ove per questo rivestano carattere strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni esercitate. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, nello stato di fatto e di diritto quale risulta dagli atti di collaudo approvati secondo la normativa vigente [1].

     2. Qualora un particolare interesse generale lo renda necessario il trasferimento può essere disposto anche a favore di Ente Pubblico, territoriale o non, diverso da quello di cui al comma precedente, ivi compresi i Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8.9.1988, n. 74, in tal caso alla individuazione dell'ente destinatario ed al successivo trasferimento, si provvede, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare [2].

     3. [3].

     4. [4].

     5. I soggetti concessionari o comunque incaricati della esecuzione delle opere sono tenuti a curarne la manutenzione fino al trasferimento delle stesse. Qualora le opere risultino già collaudate, la manutenzione sarà regolata mediante convenzione intercorrente tra il concessionario e l'Ente divenuto proprietario ove diverso [5].

     6. La disposizione di cui al primo comma si estende ai beni pervenuti alla Regione ai sensi degli artt. 113 e seguenti del DPR 24 luglio 1977 n. 616, con facoltà di alienazione dei beni stessi, previa autorizzazione della Regione se trasferiti agli Enti Locali, nel caso in cui i beni medesimi risultino inutilizzabili per l'esercizio delle funzioni rispettivamente della Regione e degli Enti Locali destinatari. I proventi dell'alienazione, iscritti in contabilità speciale, sono finalizzati a interventi di pubblico interesse, con preferenza per la funzione di corrispondente a quella alla quale il bene era destinato.

     7. La presente legge non si applica alle opere consistenti in interventi migliorativi, di ristrutturazione o adeguamento condotti su beni già di proprietà del concessionario rimanendo questo beneficiario diretto ed immediato di quanto realizzato [6].

     8. Gli studi finanziati con le risorse di cui alla presente legge, restano di proprietà della Regione e la loro divulgazione o utilizzazione sono disposti e regolati con specifico provvedimento amministrativo [7].

 

     Art. 2.

     1. Per le opere di cui al precedente articolo, la Regione riconosce agli Enti Pubblici concessionari, a titolo di rimborso forfettario di tutti gli oneri di concessione, spese generali e tecniche comprese, una somma che non può superare il 12% dell'importo lordo dei lavori.

     Detta somma è esposta nel quadro economico dell'intervento e fa carico al relativo finanziamento.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad aggiornare la suddetta percentuale con proprio provvedimento su iniziativa del Componente preposto ai lavori Pubblici e Politica della Casa e conforme parere del Comitato Regionale Tecnico amministrativo - sez. Lavori Pubblici. L'aggiornamento, operabile comunque non prima di un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, avrà luogo con riferimento alla variazione delle aliquote vigenti per gli ordini professionali.

 

     Art. 2 bis. [8]

     1. Le opere trasferite ai sensi della presente legge, ove non diversamente disposto nelle rispettive leggi di finanziamento e fermi restando i vincoli ivi previsti, non possono essere alienate e conservano il vincolo di destinazione originaria per dieci anni dalla data del loro collaudo.

     2. L’utilizzazione delle opere per l’esercizio di altre funzioni d’interesse pubblico, diverse da quella originaria, può essere autorizzata dal Consiglio regionale, su istanza motivata dell’Ente titolare, in casi di comprovata inutilizzabilità parziale o totale delle opere stesse secondo l’originaria destinazione. L’utilizzazione difforme dalla destinazione originaria in assenza della suddetta autorizzazione comporta la revoca della titolarità delle opere stesse. Decorso il periodo di cui al comma 1, l’Ente titolare delle opere che risultino inutilizzabili secondo le finalità originarie può disporne direttamente una diversa destinazione pubblica.

     3. Ove le opere non risultino necessarie e funzionali per alcuna finalità pubblica, il Consiglio regionale, su istanza motivata dell’Ente titolare, può autorizzarne la trasformazione patrimoniale ai fini dell’alienazione o di diverse forme di gestione economica. La Regione ha comunque diritto di preferenza in ordine all'eventuale utilizzazione delle opere stesse per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o di altre attività di rilevante interesse pubblico.

     4. I proventi derivanti dall’eventuale alienazione o da diverse forme di gestione economica delle opere vengono ripartiti in eguale misura tra l’Ente titolare e la Regione Abruzzo e devono essere utilizzati per la realizzazione di investimenti. Tale disposizione si applica anche ai rapporti già in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. L’istanza di trasformazione patrimoniale da parte del Comune al Consiglio regionale deve indicare anche, al fine della stessa autorizzazione, quali investimenti si intendono realizzare.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle opere trasferite ai sensi della L.R. 10 gennaio 1986, n. 2 recante: Norme per il trasferimento agli enti destinatari dei beni immobili assegnati alle Regioni ai sensi dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218. L’art. 4 della predetta legge regionale è abrogato.

     7. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo sono iscritte sul Cap. 41001 - U.P.B. 04.01.001 denominato: Alienazione di beni immobili, e sono finalizzate al finanziamento delle spese in conto capitale.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio Regionale. Per quanto riguarda il regime dalle iscrizioni e trascrizioni presso gli uffici immobiliari, si applicano le vigenti norme statali che disciplinano tali rapporti tra la Regione e gli Enti Pubblici.

     (Pubblicazione) - (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 1997, n. 58.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 1997, n. 58.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 1997, n. 58.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 1997, n. 58.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 1997, n. 58.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 1997, n. 58.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 1997, n. 58.

[8] Articolo inserito dall’art. 63 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.