§ 2.1.111 – L.R. 12 agosto 2005, n. 27.
Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/08/2005
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Disposizione transitoria.
Art. 3.  Abrogazione.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.1.111 – L.R. 12 agosto 2005, n. 27.

Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo.

(B.U. 31 agosto 2005, n. 44).

 

Art. 1. Principi generali.

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria potestà amministrativa, riconosciuta dall'art. 117, comma 4, della Costituzione, disciplina l'organizzazione, la durata ed il regime degli organi dei propri enti ed organismi dipendenti nel rispetto del principio di separazione tra politica ed amministrazione al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

     2. Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449, commi 1° e 3° secondo capoverso, e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centoottanta) giorni. Per le società di capitali in osservanza delle disposizioni del codice civile, per le nuove nomine occorre aspettare la prima assemblea utile ove è prevista l’approvazione del bilancio [1].

     3. Entro i centoottanta giorni successivi alla decadenza, gli organi di direzione politica competenti provvedono, nel rispetto delle procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di proroga e i loro poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, ad eccezione dei componenti degli organi delle società partecipate e controllate dalla Regione [2].

     3 bis. Gli organi di controllo degli enti di cui al comma 2 hanno una durata effettiva pari a quella determinata dalle singole leggi di settore [3].

     3 ter. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo industriale di cui alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 56 recante "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", hanno una durata pari a cinque anni decorrenti dalla nomina. La presente disposizione si applica anche ai Collegi sindacali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge [4].

 

     Art. 2. Disposizione transitoria.

     1. [All'entrata in vigore della presente legge decadono le nomine degli organi degli enti di cui al comma 2 del precedente all'art. 1, salvo conferma. Nei successivi quarantacinque giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1] [5].

     2. [Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio pubblico, la Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede, con propria deliberazione, sentita la prima Commissione consiliare, ad omogeneizzare sulla base di criteri inerenti le dimensioni, le funzioni e le responsabilità dei singoli enti, le indennità di carica degli organi di cui al comma 2 del precedente articolo, ad eccezione delle società controllate e partecipate] [6].

     3. Entro il 31 dicembre 2010, gli enti dipendenti della Regione di cui al comma 2 dell'art. 1, conformano i propri statuti alle previsioni normative di cui all’art. 1.

In particolare le società partecipate nelle quali la partecipazione consente alla Regione Abruzzo il controllo dell'assemblea straordinaria devono prevedere nei propri statuti:

a) le nomine dirette ai sensi dell’art. 2449 comma 1 c.c. nel rispetto del principio di proporzionalità tra Amministratori designati dalla Regione e la quota di partecipazione regionale alla quota di controllo del capitale societario.

b) la causa di decadenza ex art. 2399 ultimo comma c.c. per gli organi di controllo uniformata ai principi dell’art. 1 comma 2 della presente legge [7].

 

     Art. 3. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2009, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3.

[3] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 2009, n. 25.

[4] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 2009, n. 25.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2009, n. 25. La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2016, n. 20, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applicava al Direttore dell’ente «Abruzzo-Lavoro».

[6] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2009, n. 25.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 novembre 2009, n. 25.