Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 08/06/2006 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni di razionalizzazione della finanza regionale e funzionamento delle strutture. |
Art. 2. Modifica art. 7 della L.R. 18/2001. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 6.1.157 – L.R. 8 giugno 2006, n. 16.
Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
(B.U. 21 giugno 2006, n. 35).
Art. 1. Disposizioni di razionalizzazione della finanza regionale e funzionamento delle strutture.
1. All’alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, fermo quanto disposto dall’art. 47 della
a) quando gli incanti precedentemente esperiti siano andati deserti;
b) quando l’ubicazione, la consistenza ed il limitato valore dei beni, ne restringono l’interesse sul mercato e la commerciabilità. In tal caso la trattativa è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell’evento attraverso idonea pubblicizzazione; qualora vengano presentate più offerte, si procederà alla scelta del contraente mediante gara ufficiosa;
c) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione; tale diritto è riconosciuto ai conduttori ed ai concessionari, anche nel caso in cui, scaduto il relativo contratto, siano ancora nel godimento del bene ed in regola con i crediti richiesti dall’Amministrazione;
d) quando i beni vengano alienati in favore di Enti Pubblici ovvero in favore di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici o di pubblico interesse;
e) in caso di permuta dei beni con altri di proprietà pubblica o privata d’interesse dell’Amministrazione. La permuta è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione motivata e sulla base di stime acquisite in conformità del disposto dell’art. 47, comma 5, della
Al fine di accelerare le procedure previste per la soppressione dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara, secondo il disposto dell’art. 26 della
2. Alla
a) il comma 2 dell’art. 25 è sostituito dal seguente:
«2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni».
b) dopo il comma 3 dell’art. 25 è inserito il seguente comma:
«3 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici».
c) dopo il comma 4 dell’art. 25 sono inseriti i seguenti commi:
«4 bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della
4 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali».
3. Alla
a) il comma 1 dell’art. 18 è sostituito dal seguente:
«1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della
b) dopo l’art. 23 sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 23 bis
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l’istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio.
Art. 23 ter.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali».
4. Al fine di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, la Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso operazioni derivate anche diverse da quelle indicate nell’art. 3, comma 2 del
5. L’art. 23 della
«Art. 23.
1. La gestione finanziaria dell’ARIT è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria. Al Rendiconto generale devono essere allegati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico redatti anche mediante l’utilizzo di idonei prospetti di conciliazione.
2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’ARIT provvederà a dotarsi del Regolamento di cui all’art. 19 della presente legge nell’ambito del quale apposita Sezione sarà dedicata alle modalità di tenuta della gestione finanziaria.
3. Al fine di consentire la valutazione e il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione l’ARIT adotta idonei strumenti di contabilità analitica per le cui modalità di tenuta si rinvia al Regolamento di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella
5. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, l’Agenzia provvederà, mediante opportune scritture di conciliazione, ad adeguare il proprio sistema contabile, in maniera da renderlo conforme ai nuovi principi a decorrere dall’anno finanziario 2006».
6. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex art. 107
7. Le spese per attività progettuali sostenute per eventuali collaborazioni, riferite a spese per investimento a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata, sono escluse dal computo delle spese del personale della Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dei limiti disposti dalla
8. La spesa determinata ai sensi del precedente comma 7 che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall’art. 1, comma 198, della
9. Per l’anno 2006 le procedure di reclutamento del personale regionale, per i ruoli del Consiglio e della Giunta regionale, sono attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in conformità e nel rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica e assicurando comunque che i relativi oneri per le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, non superino l’ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’ 1%.
10. In armonia con quanto disposto a livello nazionale in materia di assunzioni di personale per il triennio 2006-2008 le medesime norme sono estese agli enti strumentali della Regione.
10 bis. In relazione a quanto previsto dagli articoli 22 e 26 della
10 ter. Le economie di spesa e gli utili di esercizio realizzati dalle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi [2].
10 quater. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari istituite ai sensi della
11. Le disposizioni di cui al precedente comma 10 non si applicano alle ASL per assicurare i livelli essenziali di assistenza. E’ abrogato il comma 1 dell’art. 1 della
12. Le norme di cui al precedente comma 10, limitatamente al periodo precedentemente indicato, non si applicano all’Agenzia regionale sanitaria la quale, previa fissazione dei criteri da parte della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata alla definizione delle rispettive dotazioni funzionali, nel rispetto delle leggi istitutive. Sono a carico delle ASL gli oneri relativi al proprio personale comandato presso l’Agenzia regionale sanitaria.
13. Le disposizioni di cui al precedente comma 10, non si applicano altresì all’Agenzia regionale per la Tutela Ambientale, per la quale si rinvia a quanto previsto dalla
14. All’art. 1, comma 8 della
15. L’art. 2 della
«Art. 2. Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente.
1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, in conformità all’art. 14, comma 2, del D.Lgs 30.3.2001, n. 165, di un Ufficio di Diretta Collaborazione con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di segreteria, anche particolare, e per le relazioni interne ed esterne.
2. La Giunta regionale con apposito atto di organizzazione disciplina le competenze, la costituzione, il funzionamento e l’articolazione dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, configurandolo come unità organizzativa complessa ed articolata e prevedendo al suo interno sia articolazioni organizzative complesse che articolazioni organizzative semplici.
3. Le unità organizzative e le dotazioni organiche attualmente assegnate alla Struttura Speciale di Supporto "Gabinetto della Presidenza" ed alla "Segreteria del Presidente" concorrono, in via transitoria, a determinare e formare le articolazioni organizzative e la dotazione organica dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Responsabile dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo ed i Responsabili delle articolazioni organizzative complesse che lo compongono devono essere muniti di esperienze professionali adeguate alla funzione da svolgere e possono essere scelti tra: personale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione; personale a tempo indeterminato in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni; soggetti esterni all’Amministrazione regionale, ivi compreso il personale di aziende o organismi privati.
5. I Responsabili di cui al comma 4 del presente articolo, se dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono collocati al di fuori del ruolo organico del personale dipendente, senza diritto agli assegni, per il periodo dell’incarico; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio.
6. Il Responsabile dell’Ufficio di Diretta Collaborazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene anche previsto il compenso che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i direttori della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità annua pari alla retribuzione di risultato più elevata prevista per i direttori.
7. I Responsabili delle articolazioni organizzative complesse che compongono l’Ufficio di Diretta Collaborazione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene disposto per ciascun Responsabile il compenso, che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i dirigenti di servizio della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i dirigenti di servizio.
8. All’articolazione organizzativa complessa preposta allo svolgimento dei compiti di segreteria è assegnata, oltre che il Responsabile, la dotazione organica di numero otto unità di personale non dirigenziale prevista dalla tabella allegata alla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale, nei limiti di 4 unità, può disporre con richiesta nominativa l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalità e le condizioni di cui all’art. 5 della presente legge. Al personale spetta il trattamento di lavoro di cui all’art. 8 della presente legge.
9. Nelle articolazioni organizzative complesse dell’Ufficio di Diretta collaborazione del Presidente diverse da quella preposta allo svolgimento di compiti di segreteria confluisce la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'attuale Struttura Speciale di Supporto Gabinetto della Presidenza».
16. Il comma 2 dell’art. 3 della
17. Il comma 5 dell’art. 3 della
«5. I Responsabili delle Segreterie di cui al presente articolo possono essere scelti:
- tra il personale regionale;
- tra il personale della Pubblica Amministrazione;
- tra soggetti esterni;
tutti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
I predetti Responsabili, se dipendenti da pubblica amministrazione, possono essere collocati in aspettativa senza assegni; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza di previdenza ed anzianità di servizio».
18. All’art. 4 della
«8. Per l’attribuzione delle mansioni superiori si rinvia alle disposizioni previste dall’art. 52 del
19. All’esito dell’entrata in vigore dell’atto di organizzazione di cui al comma 2 dell’art. 2 della
20. Il comma 4 dell’art. 8 della
«4. Ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale è corrisposta una indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione. Sono altresì assicurate le spettanze relative alle missioni e all’indennità di disagio chilometrica, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché un compenso che nell’entità è riconducibile all’istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. Nei casi di impossibilità a fruire del pasto durante le trasferte verrà comunque corrisposto un rimborso forfetario, così come disposto dalla vigente normativa in materia. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza con cadenza biennale possono rideterminare, previa concertazione sindacale, in armonia con i principi di contenimento della spesa per la finanza pubblica, le indennità di cui al presente comma».
21. Il comma 3, dell’art. 5, della
22. Al comma 3, dell’art. 6 della
23. Nelle more della definizione delle procedure per la ricollocazione del personale dipendente degli ex consorzi agrari con sede nella Regione Abruzzo, di cui alla
Nelle more della definizione delle procedure per la ricollocazione del personale dipendente degli ex consorzi agrari con sede nella Regione Abruzzo, di cui alla
Al fine di garantire il coordinamento e l’omogenea applicazione delle modalità di assunzione, gli Enti interessati sono tenuti a comunicare, entro il termine di giorni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Giunta regionale, la disponibilità dei posti che intendono conferire ai lavoratori dipendenti degli ex consorzi agrari.
Agli Enti di cui al presente comma che procedano effettivamente alle predette assunzioni e che rientrano nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, si applicano le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa di cui al presente articolo con riferimento alla maggiore spesa derivante dai contratti stipulati.
24. Il comma 1 dell’art. 15 della
«La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un’aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i Comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni. Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3».
25. Dopo il comma 3, dell’art. 27, della
«3 bis. Gli assegnatari che, per giustificati motivi, abbiano omesso di presentare la richiesta documentazione reddituale per uno o più anni possono presentarla successivamente e chiedere che il canone sia ricalcolato in base alla nuova documentazione prodotta. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari dovranno versare all’Ente gestore diritti nella misura di €. 100,00 per ogni anno oggetto di ricalcolo, mentre per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge, i diritti dovuti dagli assegnatari all’Ente gestore, per ogni anno di ricalcolo, sono determinati in €. 20,00 per ogni anno».
26. Il comma 1 dell’art. 36 della
27. Il comma 3 dell’art. 36 della
28. La lett. a) del comma 4 dell’art. 36 della
29. Il comma 5 dell’art. 36 della
30. Il comma 9 dell’art. 36 della
31. Al fine di consentire ai piccoli Comuni di poter utilizzare proficuamente le risorse assegnate con la
32. I soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di cui all’art. 3 della
a. la definizione automatica deve riguardare tutti gli anni dal 2000 al 2005;
b. i soggetti passivi che hanno omesso di versare il tributo e non hanno presentato la prescritta dichiarazione di cui all’art. 7 della L.R.146/98, devono presentare a sanatoria, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione con le modalità previste dal suddetto art. 7, per le annualità oggetto di definizione automatica e liquidare l’imposta dovuta, con le modalità di cui alla successiva lett. d);
c. i soggetti passivi che hanno versato il tributo in misura insufficiente, devono presentare una dichiarazione integrativa con le stesse modalità previste dal citato art. 7 e liquidare l’imposta dovuta a saldo;
d. la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d’imposta del tributo omesso o insufficiente. Il versamento, maggiorato degli interessi legali, da calcolare per ogni annualità a decorrere dal termine di presentazione della dichiarazione, può essere effettuato in quattro rate, scadenti rispettivamente il 30.9.2006, 30.9.2007, 30.9.2008 e 30.9.2009;
e. il perfezionamento della procedura di definizione automatica comporta l’estinzione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. 146/98. L’estinzione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. 146/98 è estesa anche a quelle previste per il comma 4 nell’eventualità in cui la discarica fosse stata realizzata dal Comune ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 22/1997 ed il cui iter autorizzativo non fosse stato poi completato [5];
f. la definizione automatica può essere altresì utilizzata dai soggetti passivi nei confronti dei quali sia stato emesso avviso di accertamento del tributo, a prescindere se lo stesso sia scaduto o pendente presso la competente commissione tributaria.
Le somme dovute per la definizione automatica del tributo evaso e gli interessi legali di cui al presente comma, lett. d), vanno versati direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicazione della causale [6].
33. I consorzi di bonifica sono autorizzati all’uso della risorsa finanziaria di cui alla
34. La percentuale di riduzione del 40% riportata nelle lettere a), b), c) del comma 5 dell’art. 2 della
Art. 2. Modifica art. 7 della
L'art. 7 della
«Art. 7.
1. A ciascun gruppo è riconosciuta la disponibilità finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella B.
2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, può essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante.
3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e sono utilizzati per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attività proprie del gruppo.
4. Il Servizio Legislativo del Consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi.
5. E' vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine.
6. I contributi previsti dall'art. l della
7. Al fine di rendere possibile l'esercizio del mandato, a ciascun Consigliere viene corrisposta, a titolo di rimborso spese e rappresentanza, una somma mensile, equivalente al trattamento economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di Cat. D.
8. Con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono definiti modi e tempi di presentazione delle certificazioni di spesa, di erogazione del rimborso, nonché la tipologia delle spese ammissibili.
9. Sono escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo eventualmente erogate dal Consigliere a coniuge, convivente, parenti ed affini entro il IV grado».
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma inserito dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dall'art. 1 della
[3] Comma inserito dall'art. 1 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio 2008, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui abroga le parole «in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D» nell'art. 6, comma 3, della
[5] Punto così modificato dall’art. 68 della
[6] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 101, della