§ 4.5.56 - L.R. 9 agosto 1999, n. 59.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: "Norme per il trasporto pubblico locale".


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:09/08/1999
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Norme in materia di trasporto pubblico locale.
Art. 3.  Esercizio temporaneo di funzioni.
Art. 4.  Abrogazioni.
Art. 5.  Urgenza.


§ 4.5.56 - L.R. 9 agosto 1999, n. 59.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: "Norme per il trasporto pubblico locale".

(B.U. 31 agosto 1999, n. 34).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge regola l'esercizio delle funzioni relative al servizi di Trasporto Pubblico Locale nel periodo transitorio e fino all'attuazione dei trasferimenti di funzioni di cui al D.Lgs. 19.11.97 n. 422 ed alla L.R. 23.12.98 n. 152.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma, sono abrogati e sostituiti il comma 3 dell'art. 19, 1 commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 20 ed il primo capoverso dell'art. 27 della L.R 23.12.98 n. 152.

 

     Art. 2. Norme in materia di trasporto pubblico locale. [1]

     1. L'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in atto all'entrata in vigore della L.R. 152/98 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2008. Tale proroga, si applica anche alle società di cui al comma 7 dell'art. 20 della L.R. 152/98 e agli affidamenti della gestione dei servizi di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 422/97 [2].

     2. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine indicato al primo comma del presente articolo, la programmazione dei servizi di t.p.l. è disciplinata come segue [3]:

     a) per quanto riguarda il trasporto pubblico locale in concessione regionale, fino alla definizione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 152/98 ed alla conseguente ridefinizione del monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale, la Giunta Regionale può disporre ristrutturazioni dei servizi, avvalendosi delle procedure previste dall'art. 25 della L.R. 9.9.1983, n. 62 normativa attualmente vigente in base alla L.R. 9 agosto 1999, n. 59, purché non venga superato il tetto delle percorrenze globalmente ammesse a contributo regionale alla data dell’1.1.1998 e i nuovi servizi abbiano le caratteristiche di servizi minimi indicate dall'art. 13 della L.R. 152/98;

     a bis) il limite delle percorrenze e della contribuzione regionale alla data del 1° gennaio 1998 può essere superato per ristrutturazioni dettate da motivi di urgenza e indifferibilità o intensificazione e sempre nell’ambito dei servizi minimi di cui all’art. 13 della L.R. 23.12.1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) [4];

     b) per quanto riguarda il trasporto pubblico locale in concessione comunale, fino alla definizione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 152/98 ed alla conseguente ridefinizione del monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale, i comuni possono disporre ristrutturazioni dei servizi, avvalendosi delle procedure previste dall'art. 25 della L.R. 9.9.1983, n. 62 normativa attualmente vigente in base alla L.R. 9 agosto 1999, n. 59, purché non venga superato il tetto delle percorrenze globalmente ammesse a contributo regionale alla data dell’1.1.1998 e i nuovi servizi abbiano le caratteristiche di servizi minimi indicate dall'art. 13 della L.R. 152/98;

     c) dopo la definizione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale mediante l'adozione del Programma Triennale dei Servizi Minimi, gli enti concedenti, possono disporre ristrutturazioni delle reti suddette senza necessità di adottare varianti al Programma Triennale, purché l'eventuale aumento non sia superiore, nel triennio successivo all'adozione del Piano Triennale dei Servizi Minimi, al 5% del totale chilometrico suddetto. La relativa copertura finanziaria deve essere assicurata dai bilanci degli Enti concedenti ogni qualvolta venga operata una ristrutturazione. Nel caso che tale percentuale venga superata è invece necessario adottare varianti al Piano Triennale dei Servizi Minimi in base agli artt. 13 e 14 della L.R. 152/98. Tali procedure non sono necessarie per l'attivazione da parte degli Enti Locali dei servizi previsti dall'art. 15 della suddetta L.R. 152/98;

     d) [per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico locale che non sono assistiti da contribuzione regionale e che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, lettera n) e lettera o) della L.R. 152/98 o ad esse assimilabili, come le linee stagionali e balneari, non valgono i vincoli sopracitati e la programmazione avviene con delibera del Consiglio regionale che ne stabilisce i criteri] [5];

     d bis) per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale assistiti da contribuzione e per quelli in concessione regionale non assistiti da contribuzione di cui all’art. 3 della L.R. 152/1998, è ammessa da parte dei concessionari l’intensificazione dei relativi programmi di esercizio senza oneri a carico del bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati [6].

     2 bis. Entro il termine del 31 dicembre 2008 la Regione Abruzzo dovrà concludere le procedure di approvazione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito della procedura del Piano Regionale Integrato dei Trasporti secondo le norme previste dagli artt. 10 e 22 della L.R. 152/1998 [7].

 

     Art. 3. Esercizio temporaneo di funzioni. [8]

     1. Fino all'attuazione del trasferimento di cui all'art. 19, c. 1 della L.R. 152/98, le funzioni delegate già in capo alla Regione, ivi comprese quelle contributive, continuano ad essere esercitate dalla stessa sulla base della normativa previgente alla L.R. 152/98.

 

     Art. 4. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la L.R. 152/98, come modificata ed integrata dalla presente legge.

 

     Art. 5. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.

[2] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[3] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 9 febbraio 2007, n. 1.

[4] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[5] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 29 maggio 2007, n. 11.

[6] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 43 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[8] Il regime transitorio di cui al presente articolo è cessato per effetto dell'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2012, n. 9.