§ 3.4.68 - L.R. 29 novembre 2002, n. 28.
Norme ed indirizzi in materia di nodi logistici regionali .


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:29/11/2002
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmazione degli interventi.
Art. 3.  (Individuazione dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali)
Art. 4.  (Gestione unitaria o assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali)
Art. 5.  Indirizzi unitari per le società di gestione previste dall’art. 3.
Art. 6.  (Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell'intermodalità)
Art. 7.  Costituzione del Consorzio regionale per l’intermodalità e le telecomunicazioni del settore.
Art. 8.  Telecomunicazioni e tecnologia.
Art. 9.  Interventi speciali.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Urgenza.


§ 3.4.68 - L.R. 29 novembre 2002, n. 28.

Norme ed indirizzi in materia di nodi logistici regionali [1].

(B.U. 9 dicembre 2002, n. 17 - Straordinario).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nell’ambito delle sue finalità di crescita socio-economica e di programmazione degli interventi volti a favorire lo sviluppo, il miglioramento, la razionalizzazione e l’integrazione del trasporto merci e passeggeri, autorizza la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, in conformità con gli atti di programmazione regionale, a predisporre un documento attuativo degli interventi e delle priorità finalizzate alla realizzazione di azioni di indirizzo e di sostegno al settore in oggetto, sulla base delle disponibilità economiche e finanziarie indicate nei documenti di bilancio e nei relativi capitoli di spesa.

     1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per nodi logistici regionali si intendono le infrastrutture logistiche di proprietà regionale rappresentate dall'Interporto d'Abruzzo sito in Manoppello e dal Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano, costituenti retroporto d'Abruzzo, e dagli Autoporti di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo [2].

 

     Art. 2. Programmazione degli interventi.

     1. La Giunta regionale provvede ad elaborare il Programma regionale della Logistica coerentemente con quanto indicato nella Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo, nella Comunicazione del 29/5/1997 della Commissione Europea avente per oggetto “L’intermodalità e la logica di sistema per il trasporto merci e passeggeri”, secondo le indicazioni contenute nel Piano Generale dei Trasporti attraverso le azioni indicate dalla legge n. 454 del 23/12/1997. Il programma, in attuazione anche degli indirizzi regionali contemplati nel settore della logistica e nel nuovo PRIT, deve prendere in considerazione e sviluppare le seguenti tematiche:

     a) inserimento funzionale nelle Reti TEN delle strutture finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al precedente art. 1, con particolare riguardo alle azioni già intraprese dalla Regione Abruzzo con l’iniziativa del Progetto del Corridoio Adriatico per quanto riguarda soprattutto il trasporto combinato e l’intermodalità;

     b) attuazione nell’ambito delle previsioni del PRIT di misure di politiche attive di sostegno del trasporto merci, sia per quanto riguarda il completamento delle infrastrutture di livello nazionale e di livello regionale, sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali; in particolare deve essere attuata l’integrazione modale e tariffaria di tutto il sistema regionale e la sua connessione con lo SNIT, in modo da consentire agli utenti un approccio semplificato all’intero sistema con lo sviluppo della telematica dei trasporti;

     c) sostegno allo sviluppo delle tecniche della “city-logistic”, attraverso l’innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto urbano delle merci nell’ambito dei PUM di competenza degli enti locali con interventi finanziari, mirati alla razionalizzazione del sistema di trasporto delle merci nelle aree urbane e suburbane più congestionate.

     2. Per la realizzazione di tale programma, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare permanente, provvede alla determinazione degli atti necessari nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, anche attraverso misure di concertazione e di cofinanziamento da parte di altri Enti territoriali interessati.

 

     Art. 3. (Individuazione dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali) [3]

     1. Entro trenta giorni dall'adozione da parte della Giunta regionale degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente della Giunta regionale (di seguito "Dipartimento competente") svolge le procedure ad evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), finalizzate alla gestione in concessione dei nodi logistici regionali e delle relative dotazioni infrastrutturali per l'individuazione dei soggetti gestori di ciascun nodo con esperienza, conoscenza e competenza nel campo delle attività previste dalla presente legge.

     2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente può procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione frazionata dei singoli nodi mediante assegnazione a titolo oneroso di aree e immobili, classificati in uno o più lotti a favore di imprese singole o associate, industriali, artigianali, produttive o di servizi, nonchè operanti nel campo della logistica e dei trasporti purchè detto frazionamento non costituisca di fatto un ostacolo all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla gestione in concessione dei nodi logistici regionali, considerati complessivamente nell'insieme di tutte le aree, gli immobili e le infrastrutture costituendi il nodo logistico stesso e al perseguimento di una efficiente e produttiva gestione del nodo logistico.

     3. Per lo svolgimento delle procedure finalizzate all'individuazione dei gestori dei nodi logistici e degli assegnatari di parti di essi ai sensi dei commi 1 e 2 (di seguito "soggetti gestori"), la Regione può avvalersi, a titolo gratuito, dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.) nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento.

     4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta, sentiti i Comuni dove hanno sede i nodi logistici e la Commissione consiliare competente, adotta un atto di indirizzo con cui definisce, tenuto conto delle specificità di ciascuno dei nodi logistici e nel rispetto dei principi di non discriminazione, efficienza ed economicità, i criteri e le condizioni per procedere alla gestione unitaria o frazionata degli stessi, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2.

     5. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 4, la Giunta regionale può prevedere i criteri, le condizioni e i termini per procedere all'affidamento in comodato gratuito ai Comuni territorialmente interessati, che ne fanno motivata richiesta, delle infrastrutture dei singoli nodi logistici, al fine di procedere all'individuazione dei soggetti gestori nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 4. (Gestione unitaria o assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali) [4]

     1. La gestione unitaria o l'assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è finalizzata al perseguimento dell'interesse generale e può comprendere anche la realizzazione di opere dirette all'adeguamento strutturale, all'ampliamento e completamento delle infrastrutture facenti parte dei medesimi nodi.

     2. I soggetti gestori individuati all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 provvedono direttamente all'adeguamento strutturale, all'ampliamento o al completamento dei nodi logistici regionali, previa autorizzazione dei competenti organi regionali, con costi a proprio carico. Restano altresì a carico dei soggetti gestori le spese di gestione per l'intero complesso logistico e quelle per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

     3. Ogni eventuale conferimento di risorse pubbliche in favore dei soggetti gestori individuati all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è effettuato nel rispetto e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 5. Indirizzi unitari per le società di gestione previste dall’art. 3. [5]

     1. Gli Organi delle Società di cui al precedente art. 3 sono costituiti:

     A) dall’Assemblea dei Soci;

     B) dal Consiglio di Amministrazione;

     C) dal Collegio Sindacale.

     2. L’Assemblea è regolata dalle norme previste dal vigente ordinamento.

     3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri ed è eletto dall’Assemblea secondo le modalità previste dallo statuto della Società.

     4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Società e può procedere alla nomina dell’Amministratore Delegato.

     5. Alla Regione spetta comunque l’indicazione della figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

     6. Agli eventuali Soci privati può essere attribuita l’indicazione della figura dell’Amministratore Delegato.

     7. Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri scelti nell’ambito del relativo albo.

     8. Le Società possono dotarsi di proprio personale e può essere prevista la figura del Direttore Tecnico.

     9. Il capitale sociale è inizialmente determinato nella seguente misura:

     1. Autoporto di Roseto degli Abruzzi Euro 103291,00

     2. Autoporto di San Salvo Euro 103291,00

     3. Centro Smistamento Merci della Marsica Euro 258228,00.

     10. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto all’atto della costituzione delle Società o al momento degli eventuali successivi ingressi della compagine societaria.

     11. Possono essere previsti eventuali patti parasociali che devono essere sottoscritti dai soci all’atto del loro ingresso nella compagine societaria.

 

     Art. 6. (Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell'intermodalità) [6]

     1. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell'intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione, a decorrere dall'esercizio 2018, promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a:

     a) ridurre la congestione e aumentare la sicurezza stradale nelle aree a maggior criticità anche attraverso la prioritaria predilezione di forme di gestione delle infrastrutture efficienti, economiche e trasparenti, a tutela del contenimento dei costi sostenuti dagli utenti;

     b) migliorare la qualità dell'aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2 favorendo prioritariamente lo sviluppo del trasporto su ferro nella Regione;

     c) favorire lo sviluppo dell'intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma;

     d) favorire l'utilizzo dell'Interporto d'Abruzzo e del Centro Smistamento Merci della Marsica, cosiddetti retroporto d'Abruzzo, con funzione di centro di raccolta e smistamento delle merci.

     2. La Giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le azioni da avviare e le modalità di attuazione, definendo il relativo quadro finanziario e le procedure per il monitoraggio delle risorse.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, decorrenti dall'esercizio 2018, trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate al Titolo 2, Missione 10, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 7. Costituzione del Consorzio regionale per l’intermodalità e le telecomunicazioni del settore. [7]

     1. Al fine di favorire il coordinamento e la corrispondenza dell’attività delle società di gestione con gli obiettivi regionali di programmazione del settore, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un’Associazione Consortile delle società di gestione, nella quale siano rappresentati, oltreché la Regione, i legali rappresentanti delle quattro società di gestione o loro delegati.

     2. L’Organo consortile può avvalersi di Esperti tecnici del settore dei trasporti, della logistica e delle telecomunicazioni.

     3. La Giunta è autorizzata a predisporre lo statuto e tutti gli atti relativi alla costituzione del Consorzio, sentita la competente Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, anche attraverso propri incaricati.

 

     Art. 8. Telecomunicazioni e tecnologia. [8]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre tutti gli atti necessari alla definizione delle specifiche tecniche e delle caratteristiche dei sistemi operativi di gestione e di telecomunicazioni a cui si devono attenere i soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo nella fase di acquisizione delle dotazioni necessarie al funzionamento degli impianti. In ogni caso gli impianti tecnologici e di telecomunicazioni devono risultare compatibili con i progetti e gli indirizzi Comunitari relativi a tali sistemi. In particolare le dotazioni in oggetto devono risultare compatibili con i sistemi di telecomunicazione e di scambio delle informazioni previsti nell’ambito del Progetto del Corridoio Plurimodale Adriatico.

     2. Le indicazioni date dalla Giunta regionale devono risultare vincolanti per tutte le dotazioni di sistema dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo. La Giunta regionale favorisce, nell’ambito delle proprie competenze stabilite dai documenti di programmazione, l’accesso a fondi Comunitari e Nazionali che prevedano il finanziamento di azioni mirate allo sviluppo dell’innovazione tecnologica nel settore dei trasporti e della logistica.

 

     Art. 9. Interventi speciali.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ad intervenire con azioni di sostegno a favore del coordinamento territoriale di piani e progetti locali che prevedano azioni mirate di riorganizzazione degli interventi infrastrutturali e di sostegno relativi al settore dei trasporti e della logistica.

     2. Gli Uffici regionali possono predisporre progetti speciali di intervento a favore di piani territoriali urbanistici e di riqualificazione infrastrutturale che siano approvati da Enti territoriali nell’ambito di accordi di programma o di altri strumenti di concertazione locale (Programmi Integrati Territoriali, Patti Territoriali e PRUSST). Tali azioni possono avvenire anche attraverso la predisposizione di studi di settore e piani di ricerca appositamente previsti nell’ambito della programmazione di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2007, in € 350 mila si provvede utilizzando le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB 06.02.002 capitolo 182450 denominato: Interventi per la intermodalità regionale - L.R. 29 novembre 2002, n. 28 [9].

     2. Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 11. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2017, n. 32.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 maggio 2017, n. 32.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 maggio 2017, n. 32.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 maggio 2017, n. 32.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 25 maggio 2017, n. 32.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 maggio 2017, n. 32.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 maggio 2017, n. 32.

[8] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 maggio 2017, n. 32.

[9] Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39, così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.