Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 finanza locale |
Data: | 23/04/1987 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il concorso della Provincia al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti da comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, come disciplinato dalla legge provinciale [...] |
Art. 2. 1. Per i mutui contratti nell'anno 1985 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti, i contributi provinciali vengono concessi nella misura stabilita per [...] |
Art. 3. 1. Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l'accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con [...] |
Art. 4. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati per il triennio 1987-1989 dall'art. 2, lett. h), della [...] |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 6.3.124 - L.P. 23 aprile 1987, n. 10.
Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti.
(B.U. 5 maggio 1987, n. 20).
1. Il concorso della Provincia al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti da comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, come disciplinato dalla
2. Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti e di fognature, nonché di opere e strutture per l'assistenza agli anziani non autosufficienti i contributi provinciali per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 sono fissati nella misura annuale del 9% dell'importo mutuato per i mutui ventennali e dell'11% per quelli decennali.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 1 della
1. Per i mutui contratti nell'anno 1985 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti, i contributi provinciali vengono concessi nella misura stabilita per l'anno 1986.
1. Qualora ai comuni, ai consorzi tra comuni o alle loro aziende sia consentita l'accensione di mutui con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il contributo provinciale è concesso con le modalità e nelle misure regolate dagli articoli precedenti.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati per il triennio 1987-1989 dall'art. 2, lett. h), della legge provinciale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e per il triennio 1987-1989 (legge finanziaria 1987)".
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.