Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.5 tutela dell'ambiente |
Data: | 29/07/1986 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. 1. In deroga a quanto disposto nelle leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61, 23 dicembre 1976, n. 57, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modificazioni, la Giunta provinciale è autorizzata [...] |
Art. 1 bis. (Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela del suolo) |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 3.5.43 - L.P. 29 luglio 1986, n. 21. [1]
Interventi urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
(B.U. 12 agosto 1986, n. 34).
1. In deroga a quanto disposto nelle leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61, 23 dicembre 1976, n. 57, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modificazioni, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere direttamente o mediante terzi alla progettazione, realizzazione e gestione di servizi e impianti di interesse provinciale per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti, comprese le relative aree di sedime e pertinenze accessorie, secondo le disposizioni contenute nei commi successivi.
2. La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela dell'ambiente, predispone, in relazione al tipo di rifiuti da trattare ed ai territori da servire, una o più proposte di programma nelle quali:
a) sono individuati mediante relazione tecnico-descrittiva: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire; i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate, e, per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate;
b) sono indicate la natura e le modalità di esecuzione delle opere necessarie;
c) sono precisate le modalità di finanziamento degli interventi stessi;
d) sono individuati eventuali modifiche da apportarsi ai piani urbanistici comunali o a vincoli paesaggistici vigenti;
e) sono individuati i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
3. La proposta di programma è trasmessa, a cura del competente Assessore provinciale, ai comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali interessati, che esprimono il loro parere in merito. Il parere si intende positivo se non espresso entro 45 giorni dalla richiesta.
4. La Giunta provinciale, sentiti i pareri di cui al comma precedente ed acquisito quello della III sezione per l'igiene ambientale, di cui all'art. 10 della
5. L'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente dispone con proprio decreto l'attuazione degli interventi e delle opere contemplati nel programma definitivo, anche mediante piani-stralcio, impegna le relative spese, ad approva i progetti esecutivi relativi, che sono soggetti al solo parere della III sezione, per l'igiene ambientale, di cui all'art. 10 della
6. Per l'attuazione delle opere e degli interventi contemplati nel programma definitivo, il Presidente della Giunta provinciale, su richiesta dell'Assessore provinciale competente in materia, di tutela dell'ambiente, può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree, previa compilazione dello stato di consistenza dei terreni da parte dell'ufficio estimo provinciale. L'occupazione temporanea non può in nessun caso essere protratta oltre i termini di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui ebbe luogo. Per l'acquisizione delle aree necessarie, la Giunta provinciale può richiedere l'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 9 della
7. Qualora sussistano motivate ragioni di igiene e sicurezza ambientale, l'Assessore provinciale per la tutela dell'ambiente, sentita la III sezione per l'igiene ambientale, di cui all'art. 10 della
8. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti del bilancio di previsione annuale destinati ad interventi ai sensi della
Art. 1 bis. (Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela del suolo) [2]
1. Al fine di accelerare gli urgenti interventi a tutela del suolo e per prevenire gravi danni alla salute pubblica, sono approvati i progetti e gli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale di cui all’allegato A, relativi alle aree dei siti di interesse provinciale di cui all’articolo 10-bis, comma 6, della
2. Il perimetro dei singoli siti è indicato nella cartografia di cui all’allegato B. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Tale perimetrazione non esclude l’obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente non sono ricomprese nel perimetro.
3. L’approvazione di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 46 della
[2] Articolo inserito dall’art. 25 della