§ 1.3.2 - L.P. 24 ottobre 1978, n. 56.
Modifiche alla legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, concernente l'istituzione della consulta economico-sociale della provincia (CESP).


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:24/10/1978
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 4 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 5 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 6 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il terzo comma dell'art. 7 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      All'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
Art. 8.      Dopo il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, viene inserito il seguente comma:
Art. 9.      All'art. 14 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
Art. 10.      Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge, valutata in lire 5 milioni all'anno a decorrere dal 1978, si fa fronte per l'anno 1978 con la riduzione di pari [...]


§ 1.3.2 - L.P. 24 ottobre 1978, n. 56.

Modifiche alla legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, concernente l'istituzione della consulta economico-sociale della provincia (CESP).

(B.U. 16 gennaio 1979, n. 3).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

     "La Giunta provinciale può chiedere il parere della Consulta economico-sociale sui progetti di legge presentati. Tale parere è obbligatorio per il programma provinciale di sviluppo, per il piano di coordinamento territoriale, nonchè per i disegni di legge di iniziativa della Giunta che implichino direttive fondamentali di politica economica e sociale".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

     "I pareri chiesti alla Consulta economico-sociale devono essere dati entro 50 giorni dalla richiesta stessa. La Giunta provinciale può, su richiesta del presidente della Consulta, in casi eccezionali, concedere una proroga".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

     "La Consulta economico-sociale è composta dai seguenti membri:

     a) da quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; un rappresentante dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante dei lavoratori del commercio; un rappresentante dei lavoratori degli esercizi pubblici; un rappresentante dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dei trasporti e un rappresentante degli emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione;

     b) da due rappresentanti dei coltivatori diretti; tre rappresentanti delle imprese industriali; un rappresentante delle attività artigianali; un rappresentante delle imprese commerciali; un rappresentante delle imprese turistiche; un rappresentante delle imprese di trasporto; un rappresentante degli istituti di credito locali e un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     c) da un rappresentante per ciascuna delle cinque comunità di valle o di circondario, nonchè da un rappresentante del Comune di Bolzano.

     La composizione della Consulta e delle commissioni di cui all'art. 10 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale".

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

     "I membri della Consulta economico-sociale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa relativa deliberazione della Giunta stessa.

     La designazione dei membri di cui alla lett. a) dell'articolo precedente è richiesta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che vi provvederanno secondo i loro statuti; il rappresentante degli emigrati all'estero è scelto da una terna proposta dalle associazioni di tali emigrati più rappresentative aventi sede nelle regioni in cui è maggiormente concentrata l'emigrazione.

     La designazione dei membri di cui alla lett. b) dell'articolo precedente è richiesta alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che vi provvederanno secondo i loro statuti; il rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è designato dalla giunta camerale.

     La designazione dei membri di cui alla lett. c) del precedente articolo sarà richiesta ai rispettivi consigli delle comunità di valle o di circondario e al Consiglio comunale di Bolzano".

 

          Art. 5.

     L'art. 6 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

     "La Consulta economico-sociale elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4".

 

          Art. 6.

     Il terzo comma dell'art. 7 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

     "Con effetto dal 1° gennaio 1978, al presidente e ai vicepresidenti della Consulta economico-sociale è corrisposta un'indennità fissa di lire 200.000, rispettivamente di lire 100.000 mensili. I gettoni di presenza ivi previsti sono elevati per tutti i membri della Consulta a lire 20.000 per ogni seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio secondo il trattamento vigente per i consiglieri provinciali".

 

          Art. 7.

     All'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     "In caso di impedimento i membri della Consulta, ad eccezione del presidente e dei vicepresidenti, possono farsi sostituire da un membro supplente che abbia i requisiti di cui all'art. 7 e che sia stato nominato con il decreto di cui al primo comma dell'art. 5".

 

          Art. 8.

     Dopo il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, viene inserito il seguente comma:

     "Agli esperti di cui al comma precedente è corrisposto per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza pari a quello fissato per i membri della Consulta, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo il trattamento vigente per i consiglieri provinciali".

 

          Art. 9.

     All'art. 14 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     "I predetti regolamenti dovranno prevedere anche la facoltà di procedere su richiesta qualificata alle votazioni sui documenti di cui all'art. 3, distintamente per gruppi di categorie, di cui uno dovrà comprendere le categorie di cui alle lettere a) e b) e l'altro la categoria di cui alla lett. c) dell'art. 4".

 

          Art. 10.

     Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge, valutata in lire 5 milioni all'anno a decorrere dal 1978, si fa fronte per l'anno 1978 con la riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 2 dell'elenco illustrativo).