§ 3.4.21 - L.P. 21 agosto 1975, n. 46.
Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della Provincia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:21/08/1975
Numero:46

§ 3.4.21 - L.P. 21 agosto 1975, n. 46.

Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della Provincia.

(B.U. 16 settembre 1975, n. 45).

 

(Legge abrogata dall'art. 3 della L.P. 4 marzo 1996, n. 6).