Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti |
Data: | 30/07/1981 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione della legge. |
Art. 2. Classificazione dei servizi. |
Art. 3. Conferenze dei servizi di trasporto. |
Art. 4. Interventi per favorire la circolazione. |
Art. 5. Programma annuale dei servizi. |
Art. 6. Orario generale dei servizi di trasporto. |
Art. 7. Interventi di emergenza. |
Art. 8. Autostazioni e impianti dei servizi di trasporto. |
Art. 9. Programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. |
Art. 10. Regolamentazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggi con conducente. |
Art. 11. Domanda di concessione. |
Art. 12. Provvedimenti di concessione. |
Art. 13. Obblighi dell'Amministrazione provinciale. |
Art. 14. Obblighi dei concessionari. |
Art. 15. Decadenza, rinuncia o risoluzione della concessione. |
Art. 16. Autorizzazioni particolari. |
Art. 17. Disposizioni particolari. |
Art. 18. Garanzie assicurative. |
Art. 19. Le tariffe dei servizi. |
Art. 20. Interventi finanziari. |
Art. 21. Modalità di erogazione degli interventi previsti. |
Art. 22. Spese per la gestione del sistema tariffario. |
Art. 23. (Contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti). |
Art. 24. Contributi a favore di lavoratori dipendenti conseguente all'interruzione del servizio di trasporto pubblico nella valle di Sarentino. |
Art. 25. Sanzioni amministrative. |
Art. 26. Servizio di vigilanza e controllo. |
Art. 27. Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative. |
Art. 28. |
Art. 29. |
Art. 30. |
Art. 31. |
Art. 32. L'art. 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, viene sostituito dal seguente: |
Art. 33. All'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 34. L'art. 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, viene sostituito dal seguente: |
Art. 35. All'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, dopo le parole "degli autoveicoli" aggiungere le parole "e delle attrezzature tecniche e gestionali". |
Art. 36. All'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, vengono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 37. All'art. 2 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, dopo le parole "gli operatori" aggiungere le parole "di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 1". |
Art. 38. Gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono soppressi. |
Art. 39. All'art. 10 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, vengono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 40. All'art. 12 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, dopo le parole "in locazione" aggiungere le parole "o di affidamento in comodato". |
Art. 41. Nell'art. 14 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, lett. a), sostituire le parole "di linea" con le parole "in concessione". |
Art. 42. All'art. 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, terzo comma, dopo le parole "e alle condizioni di cui al precedente art. 1" aggiungere le parole "salvo quanto disposto nel precedente [...] |
Art. 43. Nell'art. 18 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, sostituire la parola "anticipate" con la parola "posticipate". |
Art. 44. Norma interpretativa. |
Art. 45. 1. Le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella [...] |
Art. 46. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 7.585 milioni, così ripartita: |
Art. 47. 1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza: |
§ 3.4.31 - L.P. 30 luglio 1981, n. 24.
Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in materia di trasporti
(B.U. 8 settembre 1981, n. 44).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Ambito di applicazione della legge. [1]
Art. 2. Classificazione dei servizi.
1. I servizi automobilistici di cui al precedente art. 1 vengono classificati, con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti, in urbani, suburbani, extraurbani, speciali e gran turismo sulla base delle caratteristiche del percorso, dell'orario e della prevalente utilizzazione.
2. L'Assessore provinciale ai trasporti, sentita la direzione compartimentale della motorizzazione civile, stabilisce la colorazione della carrozzeria degli autobus e autorizza l'utilizzo dei posti in piedi da ammettersi negli autobus stessi, sulla base delle caratteristiche di idoneità tecnica riconosciute dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile.
Art. 3. Conferenze dei servizi di trasporto. [2]
Art. 4. Interventi per favorire la circolazione.
1. Al fine di favorire la circolazione e l'uso di mezzi pubblici di trasporto di competenza provinciale, la Giunta provinciale può disporre direttive e particolari programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico nei centri urbani, comunicando all'amministrazione interessata l'invito a darvi attuazione entro un prefissato termine.
2. La mancata attuazione delle direttive e dei programmi di cui al comma precedente può comportare la modifica o la sospensione del servizio nell'ambito dell'area interessata, da disporsi con delibera della Giunta provinciale.
Art. 5. Programma annuale dei servizi. [3]
Art. 6. Orario generale dei servizi di trasporto. [4]
Art. 7. Interventi di emergenza. [5]
Art. 8. Autostazioni e impianti dei servizi di trasporto. [6]
Art. 9. Programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. [7]
Art. 10. Regolamentazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggi con conducente. [8]
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle amministrazioni comunali ai sensi degli articoli 5 e 8 della
Titolo II
LE MODALITA' DI CONCESSIONE
Art. 11. Domanda di concessione. [9]
Art. 12. Provvedimenti di concessione. [10]
Art. 13. Obblighi dell'Amministrazione provinciale. [11]
Art. 14. Obblighi dei concessionari. [12]
Art. 15. Decadenza, rinuncia o risoluzione della concessione. [13]
Art. 16. Autorizzazioni particolari. [14]
Art. 17. Disposizioni particolari. [15]
Art. 18. Garanzie assicurative. [16]
Titolo III
LE MODALITA' TARIFFARIE E CONTRIBUTIVE
Art. 19. Le tariffe dei servizi. [17]
Art. 20. Interventi finanziari. [18]
Art. 21. Modalità di erogazione degli interventi previsti. [19]
Art. 22. Spese per la gestione del sistema tariffario. [20]
Titolo IV
AGEVOLAZIONI SPECIALI A FAVORE DI UTENZE PARTICOLARI
Art. 23. (Contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti). [21]
1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti che hanno dimora abituale nella provincia di Bolzano e che per almeno 120 giorni all'anno devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro situato nel territorio della regione.
2. Il contributo è concesso a coloro che, per spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, non possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico o possono usufruirne solamente in circostanze disagiate.
Art. 24. Contributi a favore di lavoratori dipendenti conseguente all'interruzione del servizio di trasporto pubblico nella valle di Sarentino. [22]
Titolo V
SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANI DI VIGILANZA
Art. 25. Sanzioni amministrative. [23]
Art. 26. Servizio di vigilanza e controllo. [24]
Art. 27. Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative. [25]
Titolo VI
MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 6 DICEMBRE 1972, N. 37, RIGUARDANTE: NORME PER LA GESTIONE PUBBLICA DEI SERVIZI DI TRASPORTO A MEZZO DI AUTOLINEE IN CONCESSIONE"
Titolo VII
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 12 GIUGNO 1975, N. 30, RIGUARDANTE: INTERVENTI PER FAVORIRE IL RINNOVO E IL POTENZIAMENTO DEL PARCO AUTOVEICOLI ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DI COMPETENZA PROVINCIALE"
L'art. 4 della
1”Per l'uso degli autoveicoli con relative pertinenze e delle attrezzature tecniche e gestionali cedute in locazione, gli operatori interessati devono corrispondere all'Amministrazione provinciale un canone annuo posticipato. Tale canone viene calcolato detraendo dal costo dell'autoveicolo e relative pertinenze e delle attrezzature tecniche e gestionali, di cui all'art. 1 della presente legge, un decimo dello stesso quale valore di recupero e ripartendo la cifra così calcolata negli anni di durata della locazione in quote costanti o decrescenti, secondo quanto stabilito nel disciplinare di locazione.
2. La durata del contratto di locazione è fissata in 10 anni per gli autoveicoli con relative pertinenze e in 5 anni per le attrezzature tecniche e gestionali.
3. L'utilizzazione degli autoveicoli assegnati in locazione o con contributo, in servizio fuori linea, è ammessa fino ad un massimo del 30% della percorrenza annua dei servizi in concessione effettuati dallo stesso autoveicolo".
All'art. 5 della
nel primo comma sostituire le parole "di cui all'ultimo comma" con le parole "di cui al secondo comma";
sostituire le parole "del mezzo" con le parole "degli autoveicoli e delle attrezzature tecniche e gestionali";
sostituire le parole "dell'autoveicolo" con le parole "dei mezzi";
al secondo comma, dopo le parole "dell'autoveicolo" aggiungere le parole "e delle attrezzature tecniche e gestionali".
L'art. 6 della
1. Limitatamente ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda dei concessionari gli autoveicoli possono essere riscattati nel periodo compreso tra il secondo e il settimo anno del loro utilizzo.
2. Il prezzo relativo è determinato detraendo dal valore iniziale dei beni locati i canoni annui versati e aumentando tale importo delle quote interessi maturati sul capitale non ammortizzato negli anni o frazione di anno, compresi tra l'inizio della locazione e la richiesta di riscatto. Il tasso di interesse applicato corrisponde al 60% del tasso ufficiale di sconto vigente nell'anno in cui è stato stipulato il contratto. Il prezzo del riscatto non può comunque risultare superiore a quello stabilito nei contratti in essere."
All'art. 7 della
Titolo VIII
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1976, N. 60, RIGUARDANTE: ISTITUZIONE DI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO DI PERSONE DA DISPORSI CON CONTRATTO DI ASSUNTORIA O DI LOCAZIONE DELL'AUTOVEICOLO NELLE AREE NON SERVITE DA AUTOLINEE IN CONCESSIONE"
All'art. 1 della
al primo comma stralciare le parole "in ordine di preferenza";
nel primo comma, la lett. a), viene così sostituita: "concessionari di autoservizi di competenza provinciale, limitatamente ai servizi di trasporto scolastico svolti con automezzi di capacità fino a 10 posti;
nel primo comma stralciare la lett. b);
nel primo comma, lett. c), che diventa lett. b), stralciare la parola "privati" e le parole "limitatamente ai servizi scolastici" e sostituire le parole "assunte in locazione" con le parole "affidate in comodato o assunte in locazione";
nel primo comma, lett. d), che diventa lett. c), stralciare le parole "limitatamente ai servizi scolastici";
nel secondo comma sostituire le parole "I servizi di linea" con le parole "I servizi in concessione".
All'art. 2 della
Gli articoli 7 e 8 della
All'art. 10 della
sostituire il terzo comma con il seguente nuovo comma:
Gli autoveicoli, di cui al primo comma, vengono affidati in comodato o ceduti in locazione alle condizioni stabilite nella presente legge:
a) agli operatori di cui alla lett. b) del precedente art. 1, in quanto concessionari di autoservizi di competenza provinciale, comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, enti, associazioni e private persone e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge e particolarmente dell'apposito certificato di abilitazione professionale;
b) ai lavoratori dipendenti nei limiti alle condizioni stabilite nel successivo art. 12 e nel secondo comma del successivo art. 17 e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge;
c) a private persone, enti, associazioni, alle condizioni stabilite al successivo art. 19 e che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge."
Il quarto comma viene stralciato.
All'art. 12 della
Nell'art. 14 della
All'art. 17 della
Nell'art. 18 della
Titolo IX
COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 44. Norma interpretativa.
1. Le autorizzazioni di spesa di lire 5 milioni di cui all'art. 2 della
1. Le disposizioni di cui alla
2. Viene abrogata la
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 7.585 milioni, così ripartita:
a) lire 15 milioni per l'approntamento dell'orario generale dei servizi di trasporto previsto all'art. 6;
b) lire 200 milioni per contributi ai sensi del sesto comma dell'art. 8;
c) lire 2.500 milioni per i programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui all'art. 9;
d) lire 4.410 milioni per gli interventi finanziari previsti all'art. 21;
e) lire 80 milioni per la gestione del sistema tariffario ai sensi dell'art. 22;
f) lire 100 milioni per i contributi a lavoratori dipendenti di cui all'art. 23;
g) lire 30 milioni per i contributi a lavoratori dipendenti di cui all'art. 24;
h) lire 250 milioni per contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 29, primo comma, lett. b).
2. Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede come segue:
per lire 4.100 milioni mediante riduzione rispettivamente per lire 1.150 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 7 dell'allegato al bilancio n. 3), e per lire 2.950 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102120 del medesimo stato di previsione (punto n. 2 dell'allegato al bilancio n. 4);
per lire 15 milioni, relativi alla spesa di cui alla lett. a) mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 61201 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità;
per lire 20 milioni, quale quota parte della spesa di cui alla lettera e), e per lire 2.800 milioni, quale quota parte della spesa di cui alla lett. d), mediante utilizzo degli stanziamenti di pari importo iscritti rispettivamente ai capitoli 61100 e 61105 dello stato di previsione della spesa in seguito alla cessazione dell'onere per la attuazione della
per lire 650 milioni mediante riduzione dei capitoli 31310, 32205 e 61120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, rispettivamente per l'importo di lire 450 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni.
3. La spesa per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi, con esclusione delle provvidenze di cui all'art. 24, sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.
1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
in aumento: |
|
|
Cap. 61100 - (modificato nel testo) Spese per la gestione del sistema tariffario e dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico su strada, compreso l'acquisto di apparecchiature contabili e di controllo e di materiali pertinenti (art. 22 della legge) |
L. |
60.000.000 |
Cap. 61101 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 2.3) Contributi in conto capitale a concessionari di autoservizi di trasporto pubblico per la realizzazione di impianti e attrezzature tecniche e gestionali (art. 8, sesto comma, della legge) |
L. |
200.000.000 |
Cap. 61102 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 2.5) Spese per la realizzazione di programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale attraverso acquisizione o fusione di altre aziende, da parte di concessionari di autoservizi di trasporto pubblico (art. 9 della legge) |
L. |
2.500.000.000 |
Cap. 61105 - (modificato nel testo) Interventi finanziari a favore delle imprese concessionarie di autoservizi di trasporto pubblico (art. 20 della legge) |
L. |
1.610.000.000 |
Cap. 61106 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 1.5) Contributi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni svantaggiate di utenza dei servizi pubblici di trasporto (art. 23 della legge) |
L. |
100.000.000 |
Cap. 61107 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 1.5) Contributi a favore di lavoratori dipendenti della Val Sarentino in relazione all'interruzione del servizio pubblico di trasporto, causato da evento franoso (art. 24 della legge) |
L. |
30.000.000 |
Cap. 61147 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 2.3) Contributi in conto capitale a concessionari di autoservizi di trasporto pubblico per l'acquisto di autoveicoli, con relative pertinenze e attrezzature tecniche e gestionali (art. 29, primo comma, lett. b), della legge) |
L. |
250.000.000 |
Totale in aumento |
L. |
4.750.000.000 |
in diminuzione: |
|
|
Cap. 31310 - Spese per il servizio trasporto alunni compreso quello per alunni minorati delle scuole materne, ecc. |
L. |
450.000.000 |
Cap. 32205 - Provvidenze a favore degli apprendisti, ecc. |
L. |
100.000.000 |
Cap. 61120 - Spese per l'organizzazione di servizi speciali di trasporto in assuntoria per i lavoratori, ecc. |
L. |
100.000.000 |
Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) |
L. |
1.150.000.000 |
Cap. 102120 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) |
L. |
2.950.000.000 |
Totale in diminuzione |
L. |
4.750.000.000 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[8] Articolo sostituito dall'art. 29 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[21] Articolo modificato dall'art. 4 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 21 della