§ 3.4.31 - L.P. 30 luglio 1981, n. 24.
Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in materia di trasporti


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:30/07/1981
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione della legge.
Art. 2.  Classificazione dei servizi.
Art. 3.  Conferenze dei servizi di trasporto.
Art. 4.  Interventi per favorire la circolazione.
Art. 5.  Programma annuale dei servizi.
Art. 6.  Orario generale dei servizi di trasporto.
Art. 7.  Interventi di emergenza.
Art. 8.  Autostazioni e impianti dei servizi di trasporto.
Art. 9.  Programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
Art. 10.  Regolamentazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggi con conducente.
Art. 11.  Domanda di concessione.
Art. 12.  Provvedimenti di concessione.
Art. 13.  Obblighi dell'Amministrazione provinciale.
Art. 14.  Obblighi dei concessionari.
Art. 15.  Decadenza, rinuncia o risoluzione della concessione.
Art. 16.  Autorizzazioni particolari.
Art. 17.  Disposizioni particolari.
Art. 18.  Garanzie assicurative.
Art. 19.  Le tariffe dei servizi.
Art. 20.  Interventi finanziari.
Art. 21.  Modalità di erogazione degli interventi previsti.
Art. 22.  Spese per la gestione del sistema tariffario.
Art. 23.  (Contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti).
Art. 24.  Contributi a favore di lavoratori dipendenti conseguente all'interruzione del servizio di trasporto pubblico nella valle di Sarentino.
Art. 25.  Sanzioni amministrative.
Art. 26.  Servizio di vigilanza e controllo.
Art. 27.  Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32.      L'art. 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, viene sostituito dal seguente:
Art. 33.      All'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 34.      L'art. 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, viene sostituito dal seguente:
Art. 35.      All'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, dopo le parole "degli autoveicoli" aggiungere le parole "e delle attrezzature tecniche e gestionali".
Art. 36.      All'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 37.      All'art. 2 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, dopo le parole "gli operatori" aggiungere le parole "di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 1".
Art. 38.      Gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono soppressi.
Art. 39.      All'art. 10 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 40.      All'art. 12 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, dopo le parole "in locazione" aggiungere le parole "o di affidamento in comodato".
Art. 41.      Nell'art. 14 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, lett. a), sostituire le parole "di linea" con le parole "in concessione".
Art. 42.      All'art. 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, terzo comma, dopo le parole "e alle condizioni di cui al precedente art. 1" aggiungere le parole "salvo quanto disposto nel precedente [...]
Art. 43.      Nell'art. 18 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, sostituire la parola "anticipate" con la parola "posticipate".
Art. 44.  Norma interpretativa.
Art. 45.      1. Le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella [...]
Art. 46.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 7.585 milioni, così ripartita:
Art. 47.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:


§ 3.4.31 - L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Disciplina dei trasporti pubblici automobilistici in concessione, nonché modifiche ed integrazioni ad altre disposizioni di legge in materia di trasporti

(B.U. 8 settembre 1981, n. 44).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Ambito di applicazione della legge. [1]

 

          Art. 2. Classificazione dei servizi.

     1. I servizi automobilistici di cui al precedente art. 1 vengono classificati, con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti, in urbani, suburbani, extraurbani, speciali e gran turismo sulla base delle caratteristiche del percorso, dell'orario e della prevalente utilizzazione.

     2. L'Assessore provinciale ai trasporti, sentita la direzione compartimentale della motorizzazione civile, stabilisce la colorazione della carrozzeria degli autobus e autorizza l'utilizzo dei posti in piedi da ammettersi negli autobus stessi, sulla base delle caratteristiche di idoneità tecnica riconosciute dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile.

 

          Art. 3. Conferenze dei servizi di trasporto. [2]

 

          Art. 4. Interventi per favorire la circolazione.

     1. Al fine di favorire la circolazione e l'uso di mezzi pubblici di trasporto di competenza provinciale, la Giunta provinciale può disporre direttive e particolari programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico nei centri urbani, comunicando all'amministrazione interessata l'invito a darvi attuazione entro un prefissato termine.

     2. La mancata attuazione delle direttive e dei programmi di cui al comma precedente può comportare la modifica o la sospensione del servizio nell'ambito dell'area interessata, da disporsi con delibera della Giunta provinciale.

 

          Art. 5. Programma annuale dei servizi. [3]

 

          Art. 6. Orario generale dei servizi di trasporto. [4]

 

          Art. 7. Interventi di emergenza. [5]

 

          Art. 8. Autostazioni e impianti dei servizi di trasporto. [6]

 

          Art. 9. Programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. [7]

 

          Art. 10. Regolamentazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggi con conducente. [8]

     1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle amministrazioni comunali ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di accertata inattività che pregiudichi il funzionamento degli autoservizi pubblici non di linea, l'assessore provinciale competente per la materia dei trasporti assegna all'amministrazione comunale inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, l'assessore provinciale, sentito il comune inadempiente, provvede in via sostitutiva.

 

Titolo II

LE MODALITA' DI CONCESSIONE

 

          Art. 11. Domanda di concessione. [9]

 

          Art. 12. Provvedimenti di concessione. [10]

 

          Art. 13. Obblighi dell'Amministrazione provinciale. [11]

 

          Art. 14. Obblighi dei concessionari. [12]

 

          Art. 15. Decadenza, rinuncia o risoluzione della concessione. [13]

 

          Art. 16. Autorizzazioni particolari. [14]

 

          Art. 17. Disposizioni particolari. [15]

 

          Art. 18. Garanzie assicurative. [16]

 

Titolo III

LE MODALITA' TARIFFARIE E CONTRIBUTIVE

 

          Art. 19. Le tariffe dei servizi. [17]

 

          Art. 20. Interventi finanziari. [18]

 

          Art. 21. Modalità di erogazione degli interventi previsti. [19]

 

          Art. 22. Spese per la gestione del sistema tariffario. [20]

 

Titolo IV

AGEVOLAZIONI SPECIALI A FAVORE DI UTENZE PARTICOLARI

 

          Art. 23. (Contributi per spese di viaggio a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti). [21]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti che hanno dimora abituale nella provincia di Bolzano e che per almeno 120 giorni all'anno devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro situato nel territorio della regione.

     2. Il contributo è concesso a coloro che, per spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, non possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico o possono usufruirne solamente in circostanze disagiate.

 

          Art. 24. Contributi a favore di lavoratori dipendenti conseguente all'interruzione del servizio di trasporto pubblico nella valle di Sarentino. [22]

 

Titolo V

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANI DI VIGILANZA

 

          Art. 25. Sanzioni amministrative. [23]

 

          Art. 26. Servizio di vigilanza e controllo. [24]

 

          Art. 27. Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative. [25]

 

Titolo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 6 DICEMBRE 1972, N. 37, RIGUARDANTE: NORME PER LA GESTIONE PUBBLICA DEI SERVIZI DI TRASPORTO A MEZZO DI AUTOLINEE IN CONCESSIONE"

 

          Art. 28. [26]

 

Titolo VII

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 12 GIUGNO 1975, N. 30, RIGUARDANTE: INTERVENTI PER FAVORIRE IL RINNOVO E IL POTENZIAMENTO DEL PARCO AUTOVEICOLI ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DI COMPETENZA PROVINCIALE"

 

          Art. 29. [27]

 

          Art. 30. [28]

 

          Art. 31. [29]

 

          Art. 32.

     L'art. 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, viene sostituito dal seguente:

     1”Per l'uso degli autoveicoli con relative pertinenze e delle attrezzature tecniche e gestionali cedute in locazione, gli operatori interessati devono corrispondere all'Amministrazione provinciale un canone annuo posticipato. Tale canone viene calcolato detraendo dal costo dell'autoveicolo e relative pertinenze e delle attrezzature tecniche e gestionali, di cui all'art. 1 della presente legge, un decimo dello stesso quale valore di recupero e ripartendo la cifra così calcolata negli anni di durata della locazione in quote costanti o decrescenti, secondo quanto stabilito nel disciplinare di locazione.

     2. La durata del contratto di locazione è fissata in 10 anni per gli autoveicoli con relative pertinenze e in 5 anni per le attrezzature tecniche e gestionali.

     3. L'utilizzazione degli autoveicoli assegnati in locazione o con contributo, in servizio fuori linea, è ammessa fino ad un massimo del 30% della percorrenza annua dei servizi in concessione effettuati dallo stesso autoveicolo".

 

          Art. 33.

     All'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

     nel primo comma sostituire le parole "di cui all'ultimo comma" con le parole "di cui al secondo comma";

     sostituire le parole "del mezzo" con le parole "degli autoveicoli e delle attrezzature tecniche e gestionali";

     sostituire le parole "dell'autoveicolo" con le parole "dei mezzi";

     al secondo comma, dopo le parole "dell'autoveicolo" aggiungere le parole "e delle attrezzature tecniche e gestionali".

 

          Art. 34.

     L'art. 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, viene sostituito dal seguente:

     1. Limitatamente ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda dei concessionari gli autoveicoli possono essere riscattati nel periodo compreso tra il secondo e il settimo anno del loro utilizzo.

     2. Il prezzo relativo è determinato detraendo dal valore iniziale dei beni locati i canoni annui versati e aumentando tale importo delle quote interessi maturati sul capitale non ammortizzato negli anni o frazione di anno, compresi tra l'inizio della locazione e la richiesta di riscatto. Il tasso di interesse applicato corrisponde al 60% del tasso ufficiale di sconto vigente nell'anno in cui è stato stipulato il contratto. Il prezzo del riscatto non può comunque risultare superiore a quello stabilito nei contratti in essere."

 

          Art. 35.

     All'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, dopo le parole "degli autoveicoli" aggiungere le parole "e delle attrezzature tecniche e gestionali".

 

Titolo VIII

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1976, N. 60, RIGUARDANTE: ISTITUZIONE DI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO DI PERSONE DA DISPORSI CON CONTRATTO DI ASSUNTORIA O DI LOCAZIONE DELL'AUTOVEICOLO NELLE AREE NON SERVITE DA AUTOLINEE IN CONCESSIONE"

 

          Art. 36.

     All'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, vengono apportate le seguenti modifiche:

     al primo comma stralciare le parole "in ordine di preferenza";

     nel primo comma, la lett. a), viene così sostituita: "concessionari di autoservizi di competenza provinciale, limitatamente ai servizi di trasporto scolastico svolti con automezzi di capacità fino a 10 posti;

     nel primo comma stralciare la lett. b);

     nel primo comma, lett. c), che diventa lett. b), stralciare la parola "privati" e le parole "limitatamente ai servizi scolastici" e sostituire le parole "assunte in locazione" con le parole "affidate in comodato o assunte in locazione";

     nel primo comma, lett. d), che diventa lett. c), stralciare le parole "limitatamente ai servizi scolastici";

     nel secondo comma sostituire le parole "I servizi di linea" con le parole "I servizi in concessione".

 

          Art. 37.

     All'art. 2 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, dopo le parole "gli operatori" aggiungere le parole "di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 1".

 

          Art. 38.

     Gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, sono soppressi.

 

          Art. 39.

     All'art. 10 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, vengono apportate le seguenti modifiche:

     sostituire il terzo comma con il seguente nuovo comma:

     Gli autoveicoli, di cui al primo comma, vengono affidati in comodato o ceduti in locazione alle condizioni stabilite nella presente legge:

     a) agli operatori di cui alla lett. b) del precedente art. 1, in quanto concessionari di autoservizi di competenza provinciale, comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, enti, associazioni e private persone e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge e particolarmente dell'apposito certificato di abilitazione professionale;

     b) ai lavoratori dipendenti nei limiti alle condizioni stabilite nel successivo art. 12 e nel secondo comma del successivo art. 17 e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge;

     c) a private persone, enti, associazioni, alle condizioni stabilite al successivo art. 19 e che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge."

     Il quarto comma viene stralciato.

 

          Art. 40.

     All'art. 12 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, dopo le parole "in locazione" aggiungere le parole "o di affidamento in comodato".

 

          Art. 41.

     Nell'art. 14 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, lett. a), sostituire le parole "di linea" con le parole "in concessione".

 

          Art. 42.

     All'art. 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, terzo comma, dopo le parole "e alle condizioni di cui al precedente art. 1" aggiungere le parole "salvo quanto disposto nel precedente art. 9.".

 

          Art. 43.

     Nell'art. 18 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, primo comma, sostituire la parola "anticipate" con la parola "posticipate".

 

Titolo IX

COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

 

          Art. 44. Norma interpretativa.

     1. Le autorizzazioni di spesa di lire 5 milioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35, e di lire 8 milioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 38, relative all'erogazione di contributi finanziari a favore del consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda per le spese di funzionamento del medesimo, vanno intese come norme di rifinanziamento della precedente legge provinciale 14 settembre 1973, n. 52, con parziale modifica degli scopi.

 

          Art. 45.

     1. Le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.

     2. Viene abrogata la legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56, e l'art. 7 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6, salvo quanto disposto al quinto comma del precedente art. 20.

 

          Art. 46.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 7.585 milioni, così ripartita:

     a) lire 15 milioni per l'approntamento dell'orario generale dei servizi di trasporto previsto all'art. 6;

     b) lire 200 milioni per contributi ai sensi del sesto comma dell'art. 8;

     c) lire 2.500 milioni per i programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui all'art. 9;

     d) lire 4.410 milioni per gli interventi finanziari previsti all'art. 21;

     e) lire 80 milioni per la gestione del sistema tariffario ai sensi dell'art. 22;

     f) lire 100 milioni per i contributi a lavoratori dipendenti di cui all'art. 23;

     g) lire 30 milioni per i contributi a lavoratori dipendenti di cui all'art. 24;

     h) lire 250 milioni per contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 29, primo comma, lett. b).

     2. Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede come segue:

     per lire 4.100 milioni mediante riduzione rispettivamente per lire 1.150 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (punto n. 7 dell'allegato al bilancio n. 3), e per lire 2.950 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102120 del medesimo stato di previsione (punto n. 2 dell'allegato al bilancio n. 4);

     per lire 15 milioni, relativi alla spesa di cui alla lett. a) mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 61201 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità;

     per lire 20 milioni, quale quota parte della spesa di cui alla lettera e), e per lire 2.800 milioni, quale quota parte della spesa di cui alla lett. d), mediante utilizzo degli stanziamenti di pari importo iscritti rispettivamente ai capitoli 61100 e 61105 dello stato di previsione della spesa in seguito alla cessazione dell'onere per la attuazione della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56, di cui viene disposta l'abrogazione con l'art. 45 della presente legge;

     per lire 650 milioni mediante riduzione dei capitoli 31310, 32205 e 61120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, rispettivamente per l'importo di lire 450 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni.

     3. La spesa per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi, con esclusione delle provvidenze di cui all'art. 24, sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 47.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

in aumento:

 

 

Cap. 61100 - (modificato nel testo) Spese per la gestione del sistema tariffario e dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico su strada, compreso l'acquisto di apparecchiature contabili e di controllo e di materiali pertinenti (art. 22 della legge)

L.

60.000.000

Cap. 61101 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 2.3) Contributi in conto capitale a concessionari di autoservizi di trasporto pubblico per la realizzazione di impianti e attrezzature tecniche e gestionali (art. 8, sesto comma, della legge)

L.

200.000.000

Cap. 61102 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 2.5) Spese per la realizzazione di programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale attraverso acquisizione o fusione di altre aziende, da parte di concessionari di autoservizi di trasporto pubblico (art. 9 della legge)

L.

2.500.000.000

Cap. 61105 - (modificato nel testo) Interventi finanziari a favore delle imprese concessionarie di autoservizi di trasporto pubblico (art. 20 della legge)

L.

1.610.000.000

Cap. 61106 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 1.5) Contributi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni svantaggiate di utenza dei servizi pubblici di trasporto (art. 23 della legge)

L.

100.000.000

Cap. 61107 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 1.5) Contributi a favore di lavoratori dipendenti della Val Sarentino in relazione all'interruzione del servizio pubblico di trasporto, causato da evento franoso (art. 24 della legge)

L.

30.000.000

Cap. 61147 - (di nuova istituzione: codici 6.1 - 2.3) Contributi in conto capitale a concessionari di autoservizi di trasporto pubblico per l'acquisto di autoveicoli, con relative pertinenze e attrezzature tecniche e gestionali (art. 29, primo comma, lett. b), della legge)

L.

250.000.000

Totale in aumento

L.

4.750.000.000

in diminuzione:

 

 

Cap. 31310 - Spese per il servizio trasporto alunni compreso quello per alunni minorati delle scuole materne, ecc.

L.

450.000.000

Cap. 32205 - Provvidenze a favore degli apprendisti, ecc.

L.

100.000.000

Cap. 61120 - Spese per l'organizzazione di servizi speciali di trasporto in assuntoria per i lavoratori, ecc.

L.

100.000.000

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)

L.

1.150.000.000

Cap. 102120 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale)

L.

2.950.000.000

Totale in diminuzione

L.

4.750.000.000

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[8] Articolo sostituito dall'art. 29 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[9] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[10] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[11] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[12] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[13] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[14] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[15] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[16] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[17] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[19] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[20] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16 e dall'art. 10 della L.P. 23 agosto 1988, n. 39.

[21] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 17 novembre 1982, n. 37, dall'art. 22 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16, dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1988, n. 39, dall'art. 1 della L.P. 9 giugno 1995, n. 14, dall'art. 51 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 31 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[22] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[23] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[24] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[25] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[26] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[27] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[28] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

[29] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.