§ 3.5.48 - L.P. 23 ottobre 1991, n. 29.
Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57: Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:23/10/1991
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, è inserito il seguente articolo:
Art. 2.      1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 57/76 è inserito il seguente articolo:


§ 3.5.48 - L.P. 23 ottobre 1991, n. 29.

Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57: Provvidenze per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, per l'acquisto dei relativi mezzi e per l'approntamento di aree necessarie al servizio".

(B.U. 5 novembre 1991, n. 49).

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 7 bis.

     1. A seguito di accertate regioni di igiene e sicurezza ambientale, di cui all'art. 1, comma settimo, della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, ed al fine di favorire nel territorio provinciale l'attuazione di un sistema integrato di impianti di smaltimento di rifiuti speciali, e in particolare la concentrazione delle operazioni di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, la Giunta provinciale è autorizzata:

     a) a concedere alle imprese industriali, artigianali e di servizi, contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione, anche in forma associata, di centri tecnologici per lo smaltimento di rifiuti speciali, con priorità per quelli tossici e nocivi;

     b) a concedere alle imprese che operano nel settore edilizio, contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per lo smaltimento in forma associata dei materiali di risulta, o la costruzione di impianti di riciclaggio dei medesimi.

     2. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma primo possono essere aumentati fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile, qualora vengano realizzati impianti pilota o applicate tecnologie sperimentali o innovative per razionalizzare lo smaltimento dei rifiuti, i processi di riciclaggio o di riutilizzo, al fine anche di recuperare materie prime ed energie.

     3. Gli interventi di cui ai commi primo e secondo sono stabiliti sulla base di un programma da approvarsi dalla Giunta provinciale, mirato alla realizzazione di un sistema integrato per lo smaltimento di rifiuti speciali nel territorio provinciale."

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 57/76 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 9.

     1. Alle spese per gli interventi finanziari derivanti dall'art. 7-bis, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 85051 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri sulla base delle disposizioni della legge finanziaria annuale.

     2. La denominazione del capitolo di spesa 85051 è integrata col seguente testo: "Contributi alle imprese produttive per l'allestimento di impianti di smaltimento di rifiuti speciali"."