§ 3.5.94 - L.R. 10 luglio 2017, n. 8.
Legislazione turistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:10/07/2017
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Principi e finalità)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 5.  (Agenzie per le imprese)
Art. 6.  (Documento triennale di indirizzo strategico sul turismo - Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata)
Art. 7.  (Comitato regionale per le politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata)
Art. 8.  (Attività di Film Commission)
Art. 9.  (Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte)
Art. 10.  (Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive)
Art. 11.  (Promozione e valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali)
Art. 12.  (Catasto dei Cammini)
Art. 13.  (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Art. 14.  (Associazioni pro-loco)
Art. 15.  (Strutture ricettive)
Art. 16.  (Esercizi alberghieri)
Art. 17.  (Esercizi extralberghieri)
Art. 18.  (Country house)
Art. 19.  (Case e appartamenti per vacanze)
Art. 20.  (Esercizi di affittacamere)
Art. 21.  (Bed and breakfast)
Art. 22.  (Case per ferie)
Art. 23.  (Case religiose di ospitalità)
Art. 24.  (Centri soggiorno studi)
Art. 25.  (Ostelli per la gioventù)
Art. 26.  (Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi)
Art. 27.  (Rifugi escursionistici)
Art. 28.  (Agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali)
Art. 29.  (Esercizi ricettivi all'aria aperta)
Art. 30.  (Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)
Art. 31.  (Aree attrezzate per la sosta temporanea)
Art. 32.  (Residenze d'epoca)
Art. 33.  (Commissione per le residenze d'epoca)
Art. 34.  (Ospitalità diffusa)
Art. 35.  (Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive)
Art. 36.  (Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)
Art. 37.  (Manutenzione della rete escursionistica)
Art. 38.  (Piscine natatorie)
Art. 39.  (Sanzioni amministrative)
Art. 40.  (Alloggi locati per finalità turistiche)
Art. 41.  (Agenzie di viaggio e turismo e filiali)
Art. 42.  (Requisiti per l'esercizio dell'attività)
Art. 43.  (Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali)
Art. 44.  (Obblighi del titolare)
Art. 45.  (Direttore tecnico)
Art. 46.  (Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro)
Art. 47.  (Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)
Art. 48.  (Sanzioni amministrative)
Art. 49.  (Professione turistica)
Art. 50.  (Abilitazione professionale)
Art. 51.  (Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)
Art. 52.  (Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)
Art. 53.  (Sanzioni amministrative)
Art. 54.  (Norma finanziaria)
Art. 55.  (Clausola valutativa)
Art. 56.  (Norme regolamentari)
Art. 57.  (Norme transitorie e finali)
Art. 58.  (Norma transitoria per i Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)
Art. 59.  (Abrogazione di norme)


§ 3.5.94 - L.R. 10 luglio 2017, n. 8.

Legislazione turistica regionale.

(B.U. 12 luglio 2017, n. 28 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Capo I

Principi, finalità, funzioni amministrative e operative

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo nel rispetto dello Statuto regionale.

 

     Art. 2. (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria; promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate, attuate anche mediante il coordinamento dei sistemi di offerta territoriali;

b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando lo strumento della concertazione con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con le loro forme associative e di rappresentanza, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

c) la promozione e la valorizzazione, nel rispetto della normativa statale, dei percorsi, dei prodotti e degli itinerari tematici omogenei che interessano in tutto o in parte, il territorio regionale, con particolare riguardo ai cammini e agli itinerari turistico-culturali di cui all'articolo 11, ivi compresi i cammini di pellegrinaggio e gli itinerari della fede di cui all'articolo 175, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate);

d) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, anche attraverso la valorizzazione di processi di sviluppo della qualità e dell'innovazione di prodotto e di processo delle destinazioni turistiche, nonché la promozione della domanda;

e) il miglioramento dell'offerta relativa all'ospitalità rivolta ai pellegrini;

f) la tutela e la soddisfazione del turista;

g) la promozione e la qualificazione dell'accoglienza con particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità;

h) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;

i) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;

l) la progettazione e realizzazione di azioni e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale;

m) la valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica;

n) la realizzazione di un sistema informativo di marketing sul turismo orientato al supporto delle azioni di Regione, enti locali e operatori privati.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:

a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, anche attraverso i cammini e gli itinerari turistico-culturali di cui all'articolo 11, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;

c) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione turistica dell'Umbria e individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;

d) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;

e) promuove accordi con altre Regioni e con enti, anche ecclesiastici, per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico-culturali e religiosi nonché gli altri accordi e intese di cui all'art. 11;

f) favorisce e sostiene le iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti privati-pubblici associati volti alla valorizzazione delle eccellenze turistiche. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno;

g) promuove e sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive;

h) determina criteri e standard di qualità delle strutture e svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità;

i) disciplina i servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 10;

l) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario;

m) realizza, studi ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;

n) svolge attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione;

o) effettua la vigilanza e il controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, prive della segnalazione certificata di inizio attività, nonché sull'esercizio delle professioni turistiche prive del titolo abilitante;

p) effettua la vigilanza e il controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo.

2. Le funzioni di cui ai commi 1, lettere o) e p) e 3, lettera a), sono esercitate anche mediante convenzioni con le Province e con i Comuni in forma singola o associata o con altri soggetti pubblici ivi compresi i Corpi di Polizia.

3. La Regione esercita, altresì, le funzioni in materia di:

a) controllo sulla classificazione e riclassificazione quinquennale dichiarata dal titolare della struttura ricettiva;

b) raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;

c) professioni turistiche di cui al Titolo V;

d) agenzia di viaggio e turismo di cui al Titolo IV, Capo I;

e) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative di interesse locale;

f) istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco di cui all'articolo 14 e dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 46.

4. La Giunta regionale adotta direttive e atti di indirizzo al fine di rendere omogenea ed uniforme l'applicazione delle disposizioni in materia di strutture ricettive di cui al Titolo II della presente legge.

5. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee.

6. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

7. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Tecnology regionale. Le iniziative delle Autonomie locali sono inserite e coordinate con il portale regionale del turismo.

8. I soggetti pubblici e privati che concorrono alla promozione turistica dell'Umbria e che beneficiano per qualsiasi iniziativa promozionale di risorse erogate dalla Regione devono uniformare la loro azione alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 4. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di:

a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;

b) supporto alla Regione nell'organizzazione e nello sviluppo del prodotto turistico anche attraverso la valorizzazione dei centri storici ed il mantenimento del decoro urbano;

c) supporto tecnico alla Regione per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b);

d) funzioni tecnico-amministrative in materia di esercizio delle strutture e delle attività ricettive di cui all'articolo 35;

e) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera o);

f) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco di cui all'articolo 14.

2. Ai Comuni, in forma obbligatoriamente associata e con le forme associative previste dalla normativa vigente, sono conferite le seguenti funzioni: a) servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 13; b) raccolta e diffusione delle informazioni di interesse regionale.

 

     Art. 5. (Agenzie per le imprese)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo.

 

     Art. 6. (Documento triennale di indirizzo strategico sul turismo - Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dalla normativa regionale e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico sul turismo-masterplan delle attività di promozione turistica e integrata e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

2. Il documento di indirizzo strategico sul turismo di cui al comma 1 contiene:

a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;

c) la definizione degli obiettivi strategici e operativi di promozione turistica e quelli di promozione turistica integrata da realizzare in collaborazione tra le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata stessa;

d) funzioni ed attività che possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria spa con l'indicazione delle risorse destinate per tali finalità;

e) la definizione degli obiettivi strategici e operativi per la qualificazione dell'offerta turistica e l'organizzazione dei prodotti turistici, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali;

f) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;

g) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;

h) la definizione degli indicatori e del sistema di rilevazione per la valutazione dei risultati economici e dell'efficacia della spesa sia in termini quantitativi che qualitativi.

3. Il documento di indirizzo strategico sul turismo di cui al comma 1 ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato dalla Giunta regionale anche prima della scadenza del triennio, seguendo il procedimento di cui al comma 1.

4. Ogni anno la Giunta regionale, entro il 30 ottobre, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di conformità e coerenza dell'attività svolta rispetto al masterplan delle attività di promozione turistica e integrata approvato dall'Assemblea legislativa.

 

     Art. 7. (Comitato regionale per le politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata)

1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato regionale per le politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata quale strumento di confronto e di ausilio per la predisposizione del Masterplan triennale delle attività di promozione turistica integrata di cui all'articolo 6.

2. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e i suoi componenti sono individuati dalla Giunta regionale con proprio atto.

 

     Art. 8. (Attività di Film Commission) [1]

1. La Regione esercita l'attività di Film Commission per l'Umbria.

2. Per attività di Film Commission si intendono le azioni volte alla promozione dell'Umbria attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze del territorio.

3. La Giunta regionale approva, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, un piano di azioni per l'attività di Film Commission che contiene l'indicazione delle iniziative e dei progetti da realizzare nel periodo di riferimento nonché delle risorse necessarie, in conformità con la specifica programmazione dell'attività di Film Commission che fa parte della programmazione triennale delle attività di promozione turistica ed integrata. La Commissione consiliare competente per materia si esprime entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale può approvare il piano. La Giunta regionale trasmette alla suddetta Commissione il piano di azioni una volta approvato e le eventuali variazioni che si rendesse necessario apportare durante la fase di attuazione.

 

     Art. 9. (Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte)

1. È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

2. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.

3. L'elenco di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

 

     Art. 10. (Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive)

1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2011. La Banca dati è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. La Banca dati di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi alle locazioni turistiche di cui al Titolo III.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1.

 

Capo II

Cammini ed itinerari turistico-culturali

 

     Art. 11. (Promozione e valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 2, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali inseriti nella rete escursionistica regionale di cui all'articolo 175 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).

2. Ai fini della presente legge, sono:

a) "cammini": gli itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;

b) "itinerari turistico-culturali": i percorsi d'interesse regionale, interregionale o internazionale, che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico o di altra natura.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, in particolare:

a) individua nell'ambito degli atti di programmazione turistica di cui all'articolo 6, progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla promozione e alla valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 1, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali, anche con riferimento alla ricognizione, catalogazione-mappatura e periodico aggiornamento della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12;

b) promuove intese con altre regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

c) promuove accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale;

d) promuove e/o coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini e degli itinerari turistico-culturali che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

 

     Art. 12. (Catasto dei Cammini)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Catasto dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei Cammini dell'Umbria (R.C.U.).

2. Ai fini dell'inclusione dei cammini nel Catasto di cui al comma 1, i cammini devono possedere determinati requisiti infrastrutturali, nonché specifici requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi offerti e all'accoglienza.

3. La Giunta regionale, con regolamento da adottare nei termini di cui all'articolo 56, comma 2, disciplina:

a) i criteri per la costituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del Catasto di cui al comma 1;

b) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza di cui al comma 2;

c) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei percorsi o dei tratti al Catasto dei Cammini di cui al comma 1.

4. Il Catasto dei Cammini è tenuto e aggiornato con le modalità e nei termini specificati nel regolamento di cui al comma 3, dal Servizio regionale competente in materia di infrastrutture in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di turismo ed è pubblicato sui portali della Regione.

 

Capo III

Forme Associative

 

     Art. 13. (Servizi di informazione e accoglienza turistica)

1. I Servizi di informazione e accoglienza turistica operano secondo criteri di omogeneità, trasparenza, imparzialità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio regionale e della sua offerta.

2. I Servizi di informazione e accoglienza turistica sono esercitati dai Comuni in forma obbligatoriamente associata, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.

3. I Servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere svolti anche da partenariati tra enti pubblici e soggetti privati oppure dai soli soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio e le pro loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.

4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, coordina e controlla l'attività dei Servizi di informazione e accoglienza turistica.

5. La Giunta regionale disciplina, con regolamento:

a) la localizzazione minima per garantire una adeguata copertura territoriale ed i criteri per l'esercizio dei Servizi di informazione e accoglienza turistica;

b) i segni distintivi e le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard minimi dei relativi servizi;

c) i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei Servizi di cui al comma 2.

 

     Art. 14. (Associazioni pro-loco)

1. La Regione riconosce e sostiene le pro-loco come strumento della accoglienza turistica di base.

2. Le pro-loco sono associazioni organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro che realizzano l'attività di valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.

3. È istituito l'elenco regionale delle pro-loco, gestito ed aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina modalità, criteri e procedure per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e per il sostegno di cui al comma 1.

 

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

 

Capo I

Strutture ricettive

 

     Art. 15. (Strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive turistiche sono:

a) esercizi alberghieri;

b) esercizi extralberghieri;

c) esercizi all'aria aperta;

d) residenze d'epoca.

 

Capo II

Strutture ricettive alberghiere

 

     Art. 16. (Esercizi alberghieri)

1. Sono esercizi alberghieri:

a) alberghi;

b) alberghi diffusi;

c) villaggi-albergo.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative ed altri servizi accessori.

3. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso una dipendenza costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli stessi. La dipendenza è dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.

5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

6. La Giunta regionale per gli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce con proprio atto:

a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;

b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.

 

Capo III

Strutture ricettive extralberghiere

 

     Art. 17. (Esercizi extralberghieri)

1. Sono esercizi extralberghieri:

a) country house - residenze di campagna;

b) case e appartamenti per vacanze;

c) affittacamere;

d) bed and breakfast;

e) case per ferie;

f) case religiose di ospitalità;

g) centri soggiorno studi;

h) ostelli per la gioventù;

i) kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;

l) rifugi escursionistici;

m) agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali.

 

     Art. 18. (Country house)

1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country house è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, nonché la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.

 

     Art. 19. (Case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno.

4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero delle unità abitative è pari o superiore a tre;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

5. Le case appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

6. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.

 

     Art. 20. (Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto.

2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.

5. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

 

     Art. 21. (Bed and breakfast)

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.

3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;

b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

 

     Art. 22. (Case per ferie)

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari [2].

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

 

     Art. 23. (Case religiose di ospitalità)

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.

2. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

3. Alle case di convivenza religiosa non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 24. (Centri soggiorno studi)

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

 

     Art. 25. (Ostelli per la gioventù)

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

 

     Art. 26. (Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi)

1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

 

     Art. 27. (Rifugi escursionistici)

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.

2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.

 

     Art. 28. (Agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali)

1. Gli agriturismi, le fattorie didattiche e le fattorie sociali sono disciplinati dal Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

2. Alle strutture ricettive di cui al comma 1, si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.

 

Capo IV

Strutture ricettive all'aria aperta

 

     Art. 29. (Esercizi ricettivi all'aria aperta)

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:

a) campeggi;

b) villaggi turistici;

c) camping-village.

2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

4. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

5. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

6. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

7. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.

8. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

 

     Art. 30. (Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.

2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

 

     Art. 31. (Aree attrezzate per la sosta temporanea)

1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere e istituire aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.

2. Le aree attrezzate di sosta temporanea di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.

 

Capo V

Residenze d'epoca

 

     Art. 32. (Residenze d'epoca)

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.

2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.

3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.

5. Le residenze d'epoca possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.

6. Le residenze d'epoca di cui al comma 5, lettera b), mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. È obbligatoria la presenza di una sala comune.

7. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.

8. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

 

     Art. 33. (Commissione per le residenze d'epoca)

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca di cui all'articolo 32 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare ai sensi dell'articolo 35, comma 4.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità ed i termini per l'espressione del parere di cui al comma 2 nonché il funzionamento e la composizione della Commissione. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni nel rispetto della normativa vigente.

 

Capo VI

Ospitalità diffusa

 

     Art. 34. (Ospitalità diffusa)

1. Al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici minori, le strutture ricettive di cui al presente titolo, possono realizzare una forma di ospitalità aggregata con altre strutture ricettive o con titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nei centri storici minori del medesimo Comune e utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa

2. Le strutture ricettive e gli esercizi di cui al comma 1 che compongono l'ospitalità diffusa, ove gli stessi non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in una delle forme associative previste dalla normativa vigente in materia, che assume la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del servizio di ricevimento degli ospiti. I titolari delle singole strutture ricettive e dei singoli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rimangono responsabili della conduzione dei servizi da loro offerti.

3. I centri storici minori nei quali è consentita la realizzazione dell'ospitalità di cui al presente articolo, sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 6, lettera a).

 

Capo VII

Norme comuni per le attività ricettive

 

     Art. 35. (Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive)

1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) del Comune competente per territorio e attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 3, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), specifica i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive di cui al presente articolo, nonché per la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori delle medesime strutture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.

4. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa alla classificazione, al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative ed ai servizi offerti. Per le residenze d'epoca di cui all'articolo 32, il dettaglio struttura contiene anche l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 32, commi 1, 2 e 3.

5. La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato rispettivamente all'atto della presentazione della SCIA ai sensi del comma 3 e all'atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del Comune competente per territorio.

6. Il titolare che esercita le attività ricettive di cui al comma 1 deve comunicare al SUAPE del Comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA e/o nel dettaglio struttura entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

7. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del comma 5, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

8. La Regione implementa la banca dati di cui all'articolo 10 con i dati dichiarati dal titolare.

9. La Regione effettua i controlli sulla classificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA e del dettaglio struttura e comunica gli esiti del controllo al Comune competente per territorio ai fini di cui al comma 12.

10. La Regione effettua, altresì, i controlli sulla riclassificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive.

11. Il Comune effettua i controlli tecnico-amministrativi sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva di cui al comma 2, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.

12. Il Comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 2, anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e riclassificazione dichiarata, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 56.

13. La Regione, in ogni momento, può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti delle strutture ricettive corrispondenti alla classificazione dichiarata, trasmettendo gli esiti del controllo al Comune competente per territorio che provvede ai sensi del comma 12.

14. Il Comune in ogni momento può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva e può adottare i provvedimenti di cui al comma 12.

 

     Art. 36. (Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita.

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 35, comma 7. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

 

     Art. 37. (Manutenzione della rete escursionistica)

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo possono realizzare, previo accordo con gli enti locali e le istituzioni competenti, la manutenzione della rete escursionistica di cui all'articolo 175 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), senza oneri a carico del bilancio regionale e nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici.

 

     Art. 38. (Piscine natatorie)

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 39. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all'articolo 35, commi 2 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

3. Chiunque non dichiara ai sensi dell'articolo 35, comma 6, la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all'articolo 35, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

4. Chiunque, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA ai sensi dell'articolo 35, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, ed alla cessazione dell'attività di somministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

7. Chiunque non espone o espone in modo non visibile la SCIA ed il dettaglio struttura ai sensi dell'articolo 36, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

8. Chiunque espone o pubblicizza con qualunque mezzo dati non conformi rispetto a quanto dichiarato nella SCIA e nel dettaglio struttura, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3 o un livello di classificazione diverso da quello dichiarato ai sensi dell'articolo 35, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo la propria struttura ricettiva senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la Partita IVA ove prevista ai sensi dell'articolo 36, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 5.000,00.

10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori per la tipologia ricettiva previsti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

11. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all'articolo 36, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

12. Chiunque non comunica annualmente al Comune il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 36, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

13. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 35, comma 12 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.

14. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 11 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.

15. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.

 

TITOLO III

LOCAZIONI TURISTICHE

 

Capo I

Alloggi locati per finalità turistiche

 

     Art. 40. (Alloggi locati per finalità turistiche)

1. Gli alloggi ad uso turistico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono regolati ai sensi dell'articolo 53 dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/ CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

2. Ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio gli alloggi destinati alla locazione ad uso turistico e il periodo durante il quale intendono locarli.

3. Chi dà in locazione gli alloggi di cui al comma 1 è soggetto, in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 3 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. n. 15/1983.

5. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la comunicazione di cui al comma 2 e le eventuali violazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI

 

Capo I

Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale

 

     Art. 41. (Agenzie di viaggio e turismo e filiali)

1. Le agenzie di viaggio e turismo anche nella forma virtuale on line, sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere [3].

2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti di viaggio, ai sensi della normativa statale vigente.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono, altresì svolgere ulteriori attività, connesse alle attività tipiche di cui al comma 1, stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b), ivi comprese le attività di informazioni e accoglienza turistica.

4. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui al comma 1 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b), specifica i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.

6. È istituito l'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco è gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo, contiene i dati indicati nella SCIA e/o nelle comunicazioni di cui all'articolo 43, commi 2 e 3 ed è pubblicato sul portale istituzionale e su quello turistico regionale.

 

     Art. 42. (Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

b) gestione tecnica dell'agenzia prestata da un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 45;

c) un locale, anche non indipendente, con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico per ciascuna sede, principale o secondaria [4].

1-bis. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono esclusivamente attività on line devono possedere i requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e lettera b) [5].

 

     Art. 43. (Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali)

1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'articolo 44, commi 5 e 6.

1-bis. Le agenzie di viaggio e turismo on line nella SCIA devono comunicare anche i recapiti telefonici ed il dominio dedicato alla vendita [6].

2. Il soggetto che esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo deve comunicare alla Regione qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

3. Il soggetto che intende esercitare l'attività di filiale di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione, una comunicazione contenente anche i dati concernenti l'agenzia principale e quelli relativi alla polizza assicurativa o alla garanzia bancaria di cui all'articolo 44, commi 5 e 6.

4. Il titolare delle filiali di agenzia di viaggio e turismo di cui al comma 3 comunica alla Regione qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.

5. La Regione effettua i controlli, anche mediante sopralluoghi, su tutte le agenzie di viaggio e turismo e filiali, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1 o delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. La Regione verifica, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; in ogni caso la denominazione non può assumere il nome di comuni o regioni italiane.

7. La Regione, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b).

8. La Regione trasmette al Comune competente per territorio gli esiti del controllo effettuato ai sensi del comma 5 per l'esercizio della funzione di vigilanza e controllo da parte del Comune medesimo prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e).

 

     Art. 44. (Obblighi del titolare)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa.

1-bis. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che esercita l'attività esclusivamente on line non può operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico [7].

2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la SCIA di cui all'articolo 43, comma 1. Il titolare della filiale di agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la comunicazione di cui all'articolo 43, comma 3.

3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita Iva.

4. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 45, entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 50, comma 1 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

6. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto, altresì, a stipulare una polizza assicurativa o a fornire garanzia bancaria di cui all'articolo 50, comma 2 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

7. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne comunicazione alla Regione. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

 

     Art. 45. (Direttore tecnico)

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.

2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:

a) il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 50;

b) la verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 20 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), da parte della Regione.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b).

4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità per l'iscrizione dei direttori tecnici nell'elenco di cui al comma 4.

 

Capo II

Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale

 

     Art. 46. (Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2, svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. È istituito l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2.

4. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 50, comma 1 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e alla stipula della polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 50, comma 2 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011.

5. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

6. Le associazioni iscritte nell'elenco regionale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso dei locali, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

7. La Regione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 48, provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 2 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno dalla cancellazione dall'elenco stesso.

 

     Art. 47. (Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 nel rispetto della normativa vigente.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 371 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 388 della l.r. 11/2015, possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011.

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Regione le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Regione, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

 

Capo III

Sanzioni

 

     Art. 48. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 46 e 47, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 41, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro, che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 46, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività nel rispetto della normativa vigente.

4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata ai sensi dell'articolo 44, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. I soggetti di cui all'articolo 47 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 47 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 43, comma 3, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7-bis. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che non rispetta la disposizione di cui all'articolo 44, comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 [8].

8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

9. Il titolare della filiale dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella Comunicazione e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 43, comma 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.

11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.

12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.

 

TITOLO V

PROFESSIONI TURISTICHE

 

Capo I

Professioni turistiche

 

     Art. 49. (Professione turistica)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, definisce le seguenti attività professionali turistiche:

a) guida turistica;

b) accompagnatore turistico.

2. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita alle attrattive storiche, artistiche, monumentali, archeologiche, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche, illustrandone le caratteristiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione anche in una o più lingue estere.

3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.

4. Sono istituiti gli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, gestiti e aggiornati periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. Gli elenchi sono pubblicati sul portale istituzionale regionale.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 4.

 

     Art. 50. (Abilitazione professionale)

1. L'esame di abilitazione per il direttore tecnico di cui all'articolo 45 e per le figure professionali turistiche di cui all'articolo 49, comma 1 è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con regolamento dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, nelle norme regolamentari di cui al comma 1, stabilisce, in particolare:

a) gli ambiti di competenza delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;

b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 51;

d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;

e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.

3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.

4. La Regione, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione e, per le professioni turistiche di cui all'articolo 49, anche il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

 

     Art. 51. (Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.

2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 possono estendere l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica, previo accertamento delle conoscenze e delle competenze compensative ed integrative da parte della Regione.

3. La guida turistica e l'accompagnatore turistico possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.

 

     Art. 52. (Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 50 i seguenti soggetti:

a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 46 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 49 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 49 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

2. La Regione, nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo, accerta le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2, la documentazione comprovante l'esenzione.

 

     Art. 53. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 in una lingua straniera per la quale non è abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

3. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 49 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 49 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

 

     Art. 54. (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2017 e successivi, alle seguenti Missioni, Programmi e Titoli:

a) Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), f), o) e p) e comma 5, all'articolo 6, all'articolo 8 e all'articolo 14;

b) Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" per le spese di cui all'articolo 33.

2. Gli oneri finanziari derivanti dal conferimento da parte della Regione Umbria alla Fondazione di partecipazione "Umbria Film Commission" di cui all'art. 57, comma 4 trovano copertura come quota parte delle risorse stanziate ai fini delle attività di Film Commission, di cui all'art. 8 della presente legge.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio di previsione regionale per l'iscrizione degli introiti derivanti dalle sanzioni di cui agli articoli 39, 48 e 53, nella parte entrata al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 2 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" e nella parte spesa alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Gli interventi di cui all'articolo 13 sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative" iscritte alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo I "Spese correnti".

4 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, fino all'effettivo avvio delle attività di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, sono erogate con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto [9].

 

     Art. 55. (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria e di qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, entro il 31 luglio di ciascun anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente:

a) [le iniziative promosse e realizzate da Umbria Film Commission, con l'indicazione delle risorse stanziate ed utilizzate e successivamente quelle promosse e realizzate tramite la Fondazione di partecipazione "Umbria Film Commission", qualora costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 57] [10];

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalla Regione e dai comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche.

3. Ogni tre anni, in concomitanza con la predisposizione del masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata di cui all'articolo 6, la relazione di cui al comma 2 contiene altresì una descrizione delle attività promozionali messe in atto nel triennio precedente, delle risorse finanziarie stanziate e dei relativi esiti, anche in termini di ricaduta sui flussi turistici regionali.

4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui ai commi 2 e 3, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

6. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

 

     Art. 56. (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari al fine di specificare:

a) i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive, per la classificazione, la riclassificazione quinquennale nonché i requisiti minimi obbligatori, di cui all'articolo 35, comma 3 e le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 12 del medesimo articolo 35;

b) i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 41, le attività connesse alle attività tipiche di agenzie di viaggio e turismo nonché le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 7.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui ai seguenti articoli:

a) articolo 9, comma 2;

b) articolo 12, commi 3 e 4;

c) articolo 13, comma 5;

d) articolo 14, comma 5;

e) articolo 50, comma 2.

 

     Art. 57. (Norme transitorie e finali)

1. Le funzioni di controllo sulla classificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), continuano ad essere esercitate dai comuni, anche le forme associate previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino a quando la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 35, commi 4 e 7.

2. Le funzioni di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, nonché le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) continuano ad essere esercitate dai comuni, con le forme associative previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3 continuano ad essere esercitate dai Comuni fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 2 [11].

2-ter. Fino all'effettivo avvio da parte della Regione dell'attività di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3, i proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 39 comma 1 e 48 comma 11 continuano ad essere introitate a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed alla L.R. 15/1983 [12].

3. Il primo anno di riferimento ai fini dell'approvazione del Masterplan di cui all'articolo 6, comma 1 è l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di attrarre nel territorio umbro produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze dell'Umbria e favoriscano anche l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione promuove, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione, in conformità alle disposizioni del codice civile, di una Fondazione di partecipazione denominata "Umbria Film Commission". Possono far parte della Fondazione, oltre alla Regione, le Province, i Comuni e altri soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regolamenta la Fondazione.

5. La costituzione della Fondazione di cui al comma 4 è comunque subordinata all'individuazione di soggetti pubblici e/o privati che partecipano finanziariamente al fondo di dotazione della Fondazione medesima.

6. Laddove nel termine di cui al comma 4 la Fondazione non venga costituita, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente in merito alle azioni poste in essere e alle motivazioni della mancata costituzione, entro trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

7. Fino alla costituzione della Fondazione di cui al comma 4, l'attività di Umbria Film Commission sono esercitate dal Servizio regionale competente in materia ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

8. I Comuni già iscritti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 3, comma 5 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 9.

9. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 12 giugno 2012, n. 9 (Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)).

10. Le associazioni pro-loco già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 14.

11. Le country house, già autorizzate alla data di entrata in vigore della l.r. 18/2006, possono continuare ad esercitare l'attività anche in deroga al numero minimo di posti letto di cui all'articolo 18, comma 1 della presente legge.

12. Le attività di affittacamere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 2 della l.r. 13/2013, possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 20 della presente legge.

13. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di affittacamere esclusivamente in non più di due appartamenti mobiliati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della l.r. 13/2013, devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

14. Gli alberghi residenziali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano automaticamente nella tipologia alberghi di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della presente legge.

15. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d'epoca di cui all'articolo 33, comma 1 le funzioni previste dall'articolo 33, comma 2 sono svolte dalla commissione nominata ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della l.r. 13/2013 ancorché abrogata dalla presente legge.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 4 e 7 si applicano dal momento della adozione da parte della Giunta regionale degli atti relativi al modello di dettaglio struttura e alle modalità di trasmissione della SCIA e del dettaglio struttura, di cui al medesimo articolo 35, commi 4 e 7.

17. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive di cui alla presente legge per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 12/2015, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2, del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). In tali impianti devono comunque essere garantiti, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua [13].

18. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 41, comma 6.

19. I direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l) della l.r. 13/2013 sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 45, comma 4.

20. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20, comma 1 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011, i procedimenti relativi all'abilitazione del direttore tecnico di cui all'articolo 45 sono regolati ai sensi del d.lgs. 206/2007.

21. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 46, comma 2.

22. Le professioni turistiche già iscritte negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente negli elenchi di cui all'articolo 49, comma 4.

23. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 56 si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nella l.r. 13/2013 ancorché abrogate dalla presente legge.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

25. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell'articolo 59 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti norme della presente legge.

 

     Art. 58. (Norma transitoria per i Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Nei Comuni della Regione Umbria di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2016, n. 229 interessati dalla temporanea delocalizzazione delle attività economiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione, n. 9 del 14 dicembre 2016, relative a bar e ristoranti, fino al completamento della delocalizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande) può avere una durata non superiore a 90 giorni in spazi riservati al pubblico appositamente allestiti e destinati, anche in deroga alla percentuale prevista dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 4, comma 2 della l.r. n. 2/2015 [14].

 

     Art. 59. (Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e articoli di leggi:

a) legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);

b) articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria - Legge di stabilità regionale 2016);

c) articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge finanziaria regionale 2015);

d) articolo 20 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 10 (Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo);

b) regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 11 (Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche);

c) regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 12 (Disciplina dell'organizzazione professionale di congressi).

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 2 ottobre 2024, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[5] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[6] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[7] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[8] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 2 agosto 2018, n. 6, già modificato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 2021, n. 12.

[10] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 2 ottobre 2024, n. 18.

[11] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[12] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[13] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12.

[14] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.