Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 27/04/2001 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Ricorso al mercato). |
Art. 3. (Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)). |
Art. 4. (Determinazione aliquota IRAP per le società cooperative di lavoro) |
Art. 5. (Fondo consortile Società TRE A a r.l.). |
Art. 6. (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani). |
Art. 7. (Disposizioni per gli Enti dipendenti). |
Art. 8. (Finanziamento di programmi comunitari). |
Art. 9. (Fondi speciali e tabelle). |
Art. 10. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione). |
Art. 11. (Copertura finanziaria). |
§ 2.3.235 - L.R. 27 aprile 2001, n. 13.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001.
(B.U. 4 maggio 2001, n. 21 – S.S. n. 1).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2001-2003 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
Art. 2. (Ricorso al mercato).
1. Per l'anno 2001 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in lire 67.631.800.000.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in lire 67.631.800.000 ed in lire 67.631.800.000.
3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.
Art. 3. (Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)). [1]
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) del
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le cooperative sociali di tipo A di cui alla
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le cooperative sociali di tipo B di cui alla
4. [In deroga al comma 2 le cooperative sociali di tipo A, di cui alla
5. L’aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.
Art. 4. (Determinazione aliquota IRAP per le società cooperative di lavoro) [4]
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui al
2. L’aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.
Art. 5. (Fondo consortile Società TRE A a r.l.).
1. Quota parte del finanziamento della
Art. 6. (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani).
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della
2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art. 7. (Disposizioni per gli Enti dipendenti).
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella "C".
Art. 8. (Finanziamento di programmi comunitari).
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di lire 47.722.818.611.
Art. 9. (Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29 della
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate in prima applicazione con la presente legge, sono indicate nella tabella "C" allegata alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 10. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione).
1. E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'articolo 82, comma 3 della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 11. (Copertura finanziaria).
1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2001 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2001 e per gli anni 2002 e 2003 nel bilancio pluriennale 2001/2003.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
TABELLA A
(Art. 29 comma 1
nel fondo speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi in corso.
(Omissis)
TABELLA B
(Art. 29 comma 1
nel fondo speciale in conto capitale per la copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi in corso.
(Omissis)
TABELLA C
(Art. 29 comma 3 lett. c)
disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria.
(Omissis)
TABELLA D
(Art. 29 comma 3 lett. d)
in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale.
(Omissis)
[1] Articolo modificato dall’art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[3] Comma abrogato dall'art. 11 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 22 della