§ 4.1.6 - L.R. 2 settembre 1974, n. 53.
Prime norme di politica urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:02/09/1974
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Standards urbanistici in zone residenziali a livello di quartiere.
Art. 2.  Standards urbanistici per attrezzature di interesse generale.
Art. 3.  Limiti di densità edilizia territoriale, standards urbanistici e attuazione nelle zone di carattere turistico.
Art. 4.  Campo di applicazione.
Art. 5.  Interventi nei centri storici.
Art. 6.  Interventi sui beni culturali sparsi nel territorio.
Art. 7.  Attuazione nelle zone di nuova espansione residenziale.
Art. 8.  Tutela del territorio agricolo.
Art. 9.  Zone di tutela paesistica ambientale ed ecologica.
Art. 10.  Potere sostitutivo.
Art. 11.  Disposizioni per i parchi naturali.
Art. 12.  Tutela degli alberi.
Art. 13.  Salvaguardia dell'aspetto del suolo.
Art. 14.  Interventi edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade.
Art. 15.  Efficacia.


§ 4.1.6 - L.R. 2 settembre 1974, n. 53. [1]

Prime norme di politica urbanistica.

(B.U. n. 31 del 5 settembre 1974).

 

Art. 1. Standards urbanistici in zone residenziali a livello di quartiere. [2]

 

     Art. 2. Standards urbanistici per attrezzature di interesse generale. [3]

 

     Art. 3. Limiti di densità edilizia territoriale, standards urbanistici e attuazione nelle zone di carattere turistico.

     Le zone destinate ad insediamenti turistici si configurano come zone omogenee C, di cui al D.M. 2 aprile 1968, qualora siano destinate a residenze temporanee, singole o collettive; si configurano come zone omogenee D, di cui al D.M. citato, qualora siano destinate esclusivamente ad impianti produttivi turistici.

     Nelle zone di carattere turistico di cui al comma precedente, l'indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq.

     (Omissis) [4].

     L'attuazione degli interventi in tali zone avverrà mediante piano particolareggiato di esecuzione o lottizzazione convenzionata, nella quale dovrà stabilirsi la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione primaria e degli spazi pubblici di cui al precedente comma, l'assunzione a carico dei lottizzanti degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, nonché alle opere per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per i parcheggi aggiuntivi, previste negli spazi pubblici. Nella convenzione saranno altresì precisate quelle attrezzature di interesse comune, di cui al terzo comma, la cui realizzazione sarà posta a carico dei lottizzanti.

 

     Art. 4. Campo di applicazione.

     Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 si applicano agli strumenti urbanistici generali che saranno adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, alle revisioni degli strumenti urbanistici generali vigenti, nonchè ai relativi strumenti urbanistici attuativi.

 

     Art. 5. Interventi nei centri storici. [5]

 

     Art. 6. Interventi sui beni culturali sparsi nel territorio.

     Gli interventi sugli immobili sparsi nel territorio, come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici, qualora, a giudizio del Comune competente per territorio, abbiano caratteristiche, ai sensi delle vigenti leggi in materia, per essere considerati beni culturali, debbono essere soltanto di consolidamento o di restauro come specificato ai commi secondo e terzo dell'art. 5.

 

     Art. 7. Attuazione nelle zone di nuova espansione residenziale. [6]

 

     Art. 8. Tutela del territorio agricolo. [7]

     1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

     2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza massima è fissata in ml. 6,50 [8].

     3. Le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni destinate a residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui, subordinatamente alla presentazione di un apposito piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze abitative e produttive dell'impresa agricola.

     4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli, escluse le serre che non costituiscano volume urbanistico, è consentita su terreni con densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq., ai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e con densità fondiaria massima di 0,005 mc/mq. per i soggetti che non rivestano tale qualifica, subordinatamente alla presentazione di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato comprovante le reali esigenze produttive dell'impresa agricola, nonché alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.

     5. Unitamente al rilascio della concessione edilizia, per gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 è stipulato un atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati.

     6. L'atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

     7. Nei fabbricati destinati ad abitazione esistenti al momento della entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 31 lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purché il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiori a mc. 1.400. L'ampliamento non è concesso per gli edifici di cui all'art. 6, nonché per i fabbricati oggetto di condono edilizio qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative. Per gli edifici di cui all'art. 6, sono consentiti solo gli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 [9].

     8. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli ampliamenti di cui al comma 7 è subordinato alla individuazione da parte del Consiglio comunale degli immobili sparsi nel territorio costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 6. l'adempimento di cui al presente comma è effettuato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel caso di inadempienza la Giunta regionale, sentito il Comune, promuove gli studi volti alla individuazione degli immobili di cui sopra nell'ambito di quanto previsto al comma 10. Fino all'effettuazione di tale adempimento l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6 è effettuato dal sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia, previo parere della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di beni ambientali quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34.

     9. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere d) ed e) per gli annessi rurali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e favorirne la riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche con cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola, purché ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitatamente ad una volumetria di mc. 600 [10].

     9 bis. Gli interventi di cui al comma 9, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia e qualora non prevedano cambiamento di destinazione d’uso, non sono sottoposti a piano attuativo [11].

     10. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti, di cui al presente articolo, sono ammessi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate in base a studi e ricerche sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale, promossi dalla Giunta regionale unitamente a Province e Comuni entro il 30 giugno 1998.

     11. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti, purché queste non prevedano indici di densità edilizia ed altezze più restrittivi.

     12. [12].

 

     Art. 9. Zone di tutela paesistica ambientale ed ecologica. [13]

 

     Art. 10. Potere sostitutivo.

     Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alla normativa prevista dagli artt. 8 e 9, anche se negli strumenti urbanistici le zone destinate all'agricoltura sono classificate in maniera diversa da quella del D.M. 2 aprile 1968 e in esse è prevista la possibilità di insediamenti residenziali.

     Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, i sindaci debbono sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza edilizia che siano in contrasto con le previsioni degli artt. 8 e 9.

     Nei confronti dei Comuni che non ottemperino alla revisione degli strumenti nel termine previsto, sono esercitati i poteri sostitutivi previsti dal combinato disposto degli artt. 8 e 35 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

 

     Art. 11. Disposizioni per i parchi naturali. [14]

 

     Art. 12. Tutela degli alberi. [15]

 

     Art. 13. Salvaguardia dell'aspetto del suolo. [16]

 

     Art. 14. Interventi edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade. [17]

 

     Art. 15. Efficacia.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[3] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[4] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[5] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[6] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[7] Articolo sostituito dall'art. 34 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 aprile 1999, n. 9.

[9] Comma così sostituito dall'art. 66 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

[10] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 15 aprile 1999, n. 9.

[11] Comma aggiunto dall’art. 56 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

[12] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

[13] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[14] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9.

[15] Articolo abrogato dalla L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

[16] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

[17] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27.