§ 2.3.308 - L.R. 4 aprile 2012, n. 7.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:04/04/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984)
Art. 2.  (Eventi sismici 1982-1984 - Presentazione documentazione finale)
Art. 3.  (Riscossione diretta)
Art. 4.  (Sostegno all’accesso al credito delle PMI)
Art. 5.  (Norme in materia di attività di cava)
Art. 6.  (Finanziamento attività in materia di energia)
Art. 7.  (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)
Art. 8.  (Sostegno agli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica)
Art. 9.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)
Art. 10.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27)
Art. 11.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1)
Art. 12.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21)
Art. 13.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)
Art. 14.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)
Art. 15.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)
Art. 16.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)
Art. 17.  (Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2009, n. 12)
Art. 18.  (Integrazione alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26)
Art. 19.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12)
Art. 20.  (Modificazione alla legge regionale 22 luglio 2011, n. 7)
Art. 21.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)
Art. 22.  (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 23.  (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
Art. 24.  (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
Art. 25.  (Interventi per lo sviluppo della banda larga in Umbria)
Art. 26.  (Adeguamento del regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2)
Art. 27.  (Termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate)
Art. 28.  (Decorrenza garanzia legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)
Art. 29.  (Riduzione indennità organi l.r. 6/2009)


§ 2.3.308 - L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 5 aprile 2012, n. 15)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

Capo I

Eventi sismici anni 1982/1984

 

Art. 1. (Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984)

1. Il Comune competente per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, effettua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese). Entro i successivi quindici giorni, l’atto che adotta la ricognizione è trasmesso alla Regione da parte di ogni singolo Comune.

2. Il Comune competente, entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, avvia il procedimento di decadenza previsto all’articolo 1, comma 4 della l.r. 4/2011, previa diffida ad adempiere a quanto previsto dall’articolo 1, commi 1, 2 e 3 della medesima legge, nel termine dei successivi sei mesi.

3. Il mancato rispetto del termine di sei mesi di cui al comma 2 comporta la decadenza dal contributo e l’avvio del procedimento di revoca dello stesso da parte del Comune competente.

 

     Art. 2. (Eventi sismici 1982-1984 - Presentazione documentazione finale)

1. Nel caso in cui la documentazione di rendicontazione finale di cui all’articolo 3, comma 1 della l.r. 4/2011 è stata prodotta al Comune prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni previsto dal medesimo comma 1, per l’erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

Disposizioni in materia di entrata

 

     Art. 3. (Riscossione diretta)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall’Agenzia delle entrate sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale.

1 bis. In coerenza con quanto stabilito dal comma 1 e dall’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo e liquidazione delle dichiarazioni, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente nella tesoreria regionale [1].

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.

 

Capo III

Credito e attività produttive

 

     Art. 4. (Sostegno all’accesso al credito delle PMI)

1. Al fine di agevolare l’accesso al credito e di consentire l’incremento delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese come definite dalla vigente normativa, le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 2.3. “Servizi finanziari alle imprese” del Docup Obiettivo 2 2000-2006 affidati in gestione agli organismi privati di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, e definitivamente rendicontati all’Unione Europea, sono assegnati per le medesime finalità agli stessi soggetti a titolo di apporto ai fondi rischi e con l’esclusione di qualsiasi altro utilizzo. Le medesime risorse sono soggette al vincolo di rendicontazione annuale alla Giunta regionale.

2. Alle garanzie rilasciate a valere sui fondi rischi costituiti con risorse di cui al comma 1 non può essere applicata una commissione di garanzia a carico delle imprese beneficiarie superiore al costo teorico di mercato determinato secondo la metodologia di cui al punto 25 paragrafo 2.8 del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.

3. Gli aiuti alle imprese accordati per il tramite degli organismi di cui al comma 1 sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi di cui al medesimo comma 1, sono concessi in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).

 

     Art. 5. (Norme in materia di attività di cava)

1. [Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell’articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati] [2].

2. [Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, e di cui all’articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell’articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre] [3].

2 bis. [Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse dai Comuni previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale] [4].

3. Per le istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presentate nel periodo compreso tra il 23 aprile 1998 ed il 12 febbraio 2008, che si sono concluse con un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, la durata di validità del giudizio di compatibilità ambientale è da intendersi a tutti gli effetti pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all’esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di spese

 

     Art. 6. (Finanziamento attività in materia di energia)

1. Per il finanziamento delle attività di cui all’articolo 16 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), per l’anno 2012, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, nell’unità previsionale di base 08.1.021 di nuova istituzione denominata  “Attività ed interventi in materia di energia” (cap. 5551 n.i.).

2. Per gli anni 2013 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria).

 

     Art. 7. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per l’anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato “Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale” di cui al decreto interministeriale n. 800 del 28 settembre 2009.

 

     Art. 8. (Sostegno agli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica)

1. Al fine di completare il processo di transizione dalla tecnica di trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, la Regione promuove, tramite la concessione di contributi, l’adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con il CO.RE.COM., individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale e, con proprio atto, fissa le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 2012, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alla U.P.B. 02.1.016 (cap. 5855).

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

 

     Art. 9. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)

1. Dopo il comma 3, dell’articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), è inserito il seguente:

“3-bis. I requisiti per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie sono definiti con regolamento di attuazione regionale. Il regolamento, nel rispetto dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, definisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate prestazioni sanitarie.”.

 

     Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27)

1. Il comma 5, dell’articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), è sostituito dal seguente:

“5. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell’applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall’articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui al Titolo III, Capo II, della l.r. 11/2005, computando a tal fine anche l’indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell’impresa agricola o proprietà fondiaria.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 22-bis della l.r. 27/2000, come sostituito dall’articolo 120 della l.r. 8/2011, successivamente modificato dall’articolo 76, comma 8 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente:

“5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell’unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).”.

3. L’articolo 71-bis della l.r. 27/2000, come aggiunto dall’articolo 124 della l.r. 8/2011, è abrogato.

 

     Art. 11. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1)

1. Al comma 4, dell’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), così come modificato dall’articolo 54, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: “i documenti di cui al comma 10-bis” sono soppresse.

2. I commi 10-bis e 10-ter, dell’articolo 5 della l.r. 1/2004, così come aggiunti dall’articolo 54, comma 6 della l.r. 8/2011 sono abrogati.

3. Il comma 7-octies, dell’articolo 6 della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall’articolo 55, comma 3 della l.r. 8/2011 è abrogato.

4. All’articolo 8, della legge regionale 1/2004 dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter. Le disposizioni della presente legge in materia di certificazioni sostitutive di autorizzazioni, atti di assenso e pareri di organi o enti si applicano anche per l’approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da concessionari di servizi pubblici.”.

5. Al comma 12, dell’articolo 17 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall’articolo 65,comma 1 della l.r. 8/2011, le parole: “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 8” e le parole: “decorsi i termini per l’efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “comunque dopo il rilascio”.

6. Al comma 8, dell’articolo 21 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall’articolo 70, comma 1 della l.r. 8/2011, le parole: “di efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “del rilascio”.

7. I commi 2 e 3, dell’articolo 22 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall’articolo 72, comma 1 della l.r. 8/2011 sono abrogati.

8. L’articolo 22-ter della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall’articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 22-ter. (Adempimenti in materia di assetto idraulico)

1. Il parere dell’Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l’assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali e sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, è espresso entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente senza che l’Autorità idraulica abbia reso il parere prescritto, il comune indice una conferenza di servizi, alla quale l’Autorità idraulica partecipa o fa pervenire un parere scritto; qualora l’Autorità idraulica non si esprime definitivamente si applica l’articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”.

9. L’articolo 22-quater della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall’articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è abrogato.

10. L’articolo 22-quinquies della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall’articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 22-quinquies. (Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura)

1. I pareri preventivi degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e della agibilità degli edifici, sono rilasciati entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall’interessato, completa di tutti gli elementi necessari, sulla base della documentazione, sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla domanda. Decorso inutilmente tale termine senza che gli organi stessi abbiano reso i pareri prescritti, il comune indice una conferenza di servizi alla quale gli organi partecipano o fanno pervenire un parere scritto e qualora non si esprimono definitivamente si applica l’articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”.

 

     Art. 12. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21)

1. Al comma 7 bis dell’articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), come aggiunto dall’articolo 114, comma 5 della l.r. 8/2011, le parole: “in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito di interventi edilizi”.

 

     Art. 13. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)

1. Al comma 2, dell’articolo 8-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), così come aggiunto dall’articolo 87, comma 1 della l.r. 8/2011, dopo la parola: “affidate” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale” e le parole: “ad un soggetto indipendente scelto mediante idonea procedura ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

2. Al comma 11, dell’articolo 24 della l.r. 11/2005, così come sostituito dall’articolo 89, comma 3 della l.r. 8/2011, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell’articolo 146, del d.lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all’articolo 26, comma 7, fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi.”.

3. Al comma 9-bis, dell’articolo 28 della l.r. 11/2005, così come aggiunto dall’articolo 91, comma 2 della l.r. 8/2011, dopo le parole: “urbane esistenti.” è aggiunto il seguente periodo: “Per gli interventi di cui sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all’articolo 3, comma 4-bis della l.r. 12/2010.”.

 

     Art. 14. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)

1. [Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d’onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l’accesso), è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il prestito sociale d’onore di cui al comma 1 è garantito da Gepafin S.p.a. sull’importo richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo.”] [5].

2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 25/2007, è sostituito dal seguente:

“3. La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l’importo per l’abbattimento totale degli interessi derivanti dall’erogazione di prestiti e l’importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione da stipulare con la Regione.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 25/2007, dopo le parole: “l’abbattimento totale” sono aggiunte le seguenti: “e per la garanzia”.

 

     Art. 15. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)

1. Al comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

 

     Art. 16. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), è aggiunto il seguente:

“2-bis. Al Revisore dei conti spetta un’indennità di presenza per un importo pari a trenta euro.”.

 

     Art. 17. (Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2009, n. 12)

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l’attività professionale di acconciatore), le parole: “secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

 

     Art. 18. (Integrazione alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26)

1. Dopo l’articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), è aggiunto il seguente:

“Art. 41 bis. (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)

1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006) per la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità.

2. L’Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.

3. L’Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;

b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;

c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;

e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l’attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.

4. L’Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è di riferimento per l’Assessorato competente in materia di servizi sociali. L’Osservatorio è composto da:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;

b) Presidente dell’Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;

c) Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato;

d) cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore – Umbria;

f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.

5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell’Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell’Ufficio scolastico regionale.

6. Ai lavori dell’Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.

7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 4, lettera d).

8. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.

9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell’Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto dello stesso.”.

 

     Art. 19. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12)

1. Il comma 4-bis dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), così come aggiunto dall’articolo 136, comma 1 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all’articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all’articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della l.r. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della l.r. 31/1997 e della l.r. 11/2005. Ai fini dell’esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull’ambiente, con le modalità previste all’articolo 8-bis, comma 2 della l.r. 11/2005.”.

 

     Art. 20. (Modificazione alla legge regionale 22 luglio 2011, n. 7)

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), dopo la parola: “anni” sono aggiunte le seguenti:

“, fatto salvo quanto previsto al comma 7-bis dell’articolo 165 del d.lgs. 163/2006”.

 

     Art. 21. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: “e industria” sono soppresse.

2. L’Allegato A) della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

“Allegato A)

Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).

 

Testo unico

Termine iniziale per la redazione

Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale

 

 

 

Artigianato 01/03/12

30/09/12

 

Turismo

01/06/12

31/12/12

Commercio

01/01/13

30/06/13

Governo del territorio

01/01/13

30/09/13

Agricoltura

01/03/13

31/12/13

Sanità e servizi sociali

01/07/13

31/12/13

 

 

     Art. 22. (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. L’articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) è abrogato.

2. Il comma 8 dell’articolo 76 della l.r. 18/2011 è abrogato.

 

     Art. 23. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37, è sostituita dalla seguente:

“d) il trentatre per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 14/1994 è aggiunta la seguente:

“d-bis) il trentadue per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia, ripartito in proporzione al numero degli iscritti, per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica-ambientale di cui all’articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia).”.

3. Al comma 1-bis dell’articolo 40 della l.r. 14/1994 le parole: “ e d)” sono sostituite dalle seguente: “, d) e d-bis)”.

 

TITOLO III

(ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE)

 

     Art. 24. (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. L’articolo 11, comma 6 della l.r. 14/1994 si interpreta nel senso che, ai cacciatori che esercitano il prelievo venatorio di particolari specie, per il quale è previsto l’utilizzo di apposito materiale (quale ad esempio fascette, blocchi cartacei con matrici, cartografie), l’A.T.C. può chiedere il rimborso dei costi, ferma restando la partecipazione economica alla gestione dell’A.T.C. da parte di tutti i cacciatori iscritti, nei termini indicati dalla norma stessa.

 

     Art. 25. (Interventi per lo sviluppo della banda larga in Umbria)

1. Al fine di promuovere la diffusione della banda larga quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, la Regione trasferisce al Consorzio per il Sistema informativo regionale (S.I.R.), a titolo di erogazione gratuita ai sensi della convenzione tra i consorziati di cui all’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell’Umbria), la quota dello 0,05 per cento del pacchetto azionario posseduto in CentralCom s.p.a., per il migliore conseguimento degli scopi comuni.

2. La Giunta regionale per favorire la più ampia partecipazione degli Enti pubblici regionali nel processo di diffusione della banda larga è autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari di riassetto del Consorzio S.I.R. e CentralCom s.p.a..

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

 

     Art. 26. (Adeguamento del regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 (Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie), alle previsioni di cui al comma 3-bis, dell’articolo 24, della l.r. 3/1998, come introdotto dalla presente legge.

 

     Art. 27. (Termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate)

1. Dall’entrata in vigore della presente legge, il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all’articolo 66, comma 11 della l.r. 11/2005, già prorogato, è stabilito nuovamente al 30 giugno 2012.

 

     Art. 28. (Decorrenza garanzia legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)

1. La garanzia di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 della l.r. 25/2007, come introdotto dall’articolo 14, comma 1 della presente legge è assicurata sui prestiti sociali d’onore per i quali, ai sensi dell’articolo 5 della stessa l.r. 25/2007, è stato emanato avviso pubblico e stilata la relativa graduatoria successivamente alla data del 15 febbraio 2011.

 

     Art. 29. (Riduzione indennità organi l.r. 6/2009)

1. Sino all’anno 2013, l’indennità spettante al Revisore dei conti, come prevista dal comma 2-bis dell’articolo 13 della l.r. 6/2009, come introdotto dall’articolo 16 della presente legge, è ridotta del dieci per cento.

2. Sino all’anno 2013 ai componenti dell’Assemblea e al Presidente, di cui all’articolo 15, commi 1 e 3 della l.r. 6/2009, spetta l’indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. Sino all’anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari di cui all’articolo 15, comma 2 della l.r. 6/2009 spetta la maggiorazione del trenta per cento sull’importo dell’indennità ridotta ai sensi del comma 2 del presente articolo.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 2012, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 2013, n. 2 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[5] Comma abrogato dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.