Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 04/04/2012 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984) |
Art. 2. (Eventi sismici 1982-1984 - Presentazione documentazione finale) |
Art. 3. (Riscossione diretta) |
Art. 4. (Sostegno all’accesso al credito delle PMI) |
Art. 5. (Norme in materia di attività di cava) |
Art. 6. (Finanziamento attività in materia di energia) |
Art. 7. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale) |
Art. 8. (Sostegno agli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica) |
Art. 9. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3) |
Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27) |
Art. 11. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1) |
Art. 12. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21) |
Art. 13. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11) |
Art. 14. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 25) |
Art. 15. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4) |
Art. 16. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6) |
Art. 17. (Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2009, n. 12) |
Art. 18. (Integrazione alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26) |
Art. 19. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12) |
Art. 20. (Modificazione alla legge regionale 22 luglio 2011, n. 7) |
Art. 21. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8) |
Art. 22. (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) |
Art. 23. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14) |
Art. 24. (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14) |
Art. 25. (Interventi per lo sviluppo della banda larga in Umbria) |
Art. 26. (Adeguamento del regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2) |
Art. 27. (Termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate) |
Art. 28. (Decorrenza garanzia legge regionale 24 luglio 2007, n. 25) |
Art. 29. (Riduzione indennità organi l.r. 6/2009) |
§ 2.3.308 - L.R. 4 aprile 2012, n. 7.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
(B.U. 5 aprile 2012, n. 15)
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Capo I
Eventi sismici anni 1982/1984
Art. 1. (Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984)
1. Il Comune competente per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, effettua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione degli interventi previsti dall’articolo 1 della
2. Il Comune competente, entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, avvia il procedimento di decadenza previsto all’articolo 1, comma 4 della
3. Il mancato rispetto del termine di sei mesi di cui al comma 2 comporta la decadenza dal contributo e l’avvio del procedimento di revoca dello stesso da parte del Comune competente.
Art. 2. (Eventi sismici 1982-1984 - Presentazione documentazione finale)
1. Nel caso in cui la documentazione di rendicontazione finale di cui all’articolo 3, comma 1 della
Capo II
Disposizioni in materia di entrata
Art. 3. (Riscossione diretta)
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall’Agenzia delle entrate sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale.
1 bis. In coerenza con quanto stabilito dal comma 1 e dall’articolo 9, comma 2 del
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.
Capo III
Credito e attività produttive
Art. 4. (Sostegno all’accesso al credito delle PMI)
1. Al fine di agevolare l’accesso al credito e di consentire l’incremento delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese come definite dalla vigente normativa, le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alla misura 2.3. “Servizi finanziari alle imprese” del Docup Obiettivo 2 2000-2006 affidati in gestione agli organismi privati di cui all’articolo 13 del
2. Alle garanzie rilasciate a valere sui fondi rischi costituiti con risorse di cui al comma 1 non può essere applicata una commissione di garanzia a carico delle imprese beneficiarie superiore al costo teorico di mercato determinato secondo la metodologia di cui al punto 25 paragrafo 2.8 del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010.
3. Gli aiuti alle imprese accordati per il tramite degli organismi di cui al comma 1 sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi di cui al medesimo comma 1, sono concessi in base al
Art. 5. (Norme in materia di attività di cava)
1. [Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della
2. [Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della
2 bis. [Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse dai Comuni previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale] [4].
3. Per le istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presentate nel periodo compreso tra il 23 aprile 1998 ed il 12 febbraio 2008, che si sono concluse con un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, la durata di validità del giudizio di compatibilità ambientale è da intendersi a tutti gli effetti pari a quella riportata nel provvedimento comunale di autorizzazione all’esercizio di cava e sue eventuali successive proroghe.
Capo IV
Disposizioni in materia di spese
Art. 6. (Finanziamento attività in materia di energia)
1. Per il finanziamento delle attività di cui all’articolo 16 della
2. Per gli anni 2013 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della
Art. 7. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)
1. Per l’anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato “Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale” di cui al decreto interministeriale n. 800 del 28 settembre 2009.
Art. 8. (Sostegno agli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica)
1. Al fine di completare il processo di transizione dalla tecnica di trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale, la Regione promuove, tramite la concessione di contributi, l’adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con il CO.RE.COM., individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale e, con proprio atto, fissa le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 2012, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alla U.P.B. 02.1.016 (cap. 5855).
TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
Art. 9. (Ulteriori modificazioni alla
1. Dopo il comma 3, dell’articolo 24 della
“3-bis. I requisiti per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie sono definiti con regolamento di attuazione regionale. Il regolamento, nel rispetto dell’articolo 8-ter del
Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla
1. Il comma 5, dell’articolo 15 della
“5. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell’applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall’articolo 34 della
2. Il comma 5 dell’articolo 22-bis della
“5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell’unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della
3. L’articolo 71-bis della
Art. 11. (Ulteriori modificazioni alla
1. Al comma 4, dell’articolo 5 della
2. I commi 10-bis e 10-ter, dell’articolo 5 della
3. Il comma 7-octies, dell’articolo 6 della
4. All’articolo 8, della
“2-ter. Le disposizioni della presente legge in materia di certificazioni sostitutive di autorizzazioni, atti di assenso e pareri di organi o enti si applicano anche per l’approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da concessionari di servizi pubblici.”.
5. Al comma 12, dell’articolo 17 della
6. Al comma 8, dell’articolo 21 della
7. I commi 2 e 3, dell’articolo 22 della
8. L’articolo 22-ter della
“Art. 22-ter. (Adempimenti in materia di assetto idraulico)
1. Il parere dell’Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l’assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali e sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, è espresso entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente senza che l’Autorità idraulica abbia reso il parere prescritto, il comune indice una conferenza di servizi, alla quale l’Autorità idraulica partecipa o fa pervenire un parere scritto; qualora l’Autorità idraulica non si esprime definitivamente si applica l’articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”.
9. L’articolo 22-quater della
10. L’articolo 22-quinquies della
“Art. 22-quinquies. (Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura)
1. I pareri preventivi degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e della agibilità degli edifici, sono rilasciati entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall’interessato, completa di tutti gli elementi necessari, sulla base della documentazione, sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla domanda. Decorso inutilmente tale termine senza che gli organi stessi abbiano reso i pareri prescritti, il comune indice una conferenza di servizi alla quale gli organi partecipano o fanno pervenire un parere scritto e qualora non si esprimono definitivamente si applica l’articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”.
Art. 12. (Ulteriore modificazione alla
1. Al comma 7 bis dell’articolo 17 della
Art. 13. (Ulteriori modificazioni alla
1. Al comma 2, dell’articolo 8-bis della
2. Al comma 11, dell’articolo 24 della
3. Al comma 9-bis, dell’articolo 28 della
Art. 14. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. [Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della
“2-bis. Il prestito sociale d’onore di cui al comma 1 è garantito da Gepafin S.p.a. sull’importo richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo.”] [5].
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“3. La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l’importo per l’abbattimento totale degli interessi derivanti dall’erogazione di prestiti e l’importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione da stipulare con la Regione.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 15. (Ulteriori modificazioni alla
1. Al comma 8 dell’articolo 6 della
Art. 16. (Ulteriori modificazioni alla
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della
“2-bis. Al Revisore dei conti spetta un’indennità di presenza per un importo pari a trenta euro.”.
Art. 17. (Modificazione alla
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 18. (Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 41 della
“Art. 41 bis. (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con
2. L’Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.
3. L’Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;
b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;
c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l’attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.
4. L’Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è di riferimento per l’Assessorato competente in materia di servizi sociali. L’Osservatorio è composto da:
a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;
b) Presidente dell’Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;
c) Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato;
d) cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore – Umbria;
f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.
5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell’Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell’Ufficio scolastico regionale.
6. Ai lavori dell’Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.
7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 4, lettera d).
8. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.
9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell’Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto dello stesso.”.
Art. 19. (Ulteriori modificazioni alla
1. Il comma 4-bis dell’articolo 3 della
“4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all’articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all’articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della
Art. 20. (Modificazione alla
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della
“, fatto salvo quanto previsto al comma 7-bis dell’articolo 165 del d.lgs. 163/2006”.
Art. 21. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
2. L’Allegato A) della
“Allegato A)
Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).
Testo unico |
Termine iniziale per la redazione |
Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale |
|
|
|
Artigianato 01/03/12 |
30/09/12 |
|
Turismo |
01/06/12 |
31/12/12 |
Commercio |
01/01/13 |
30/06/13 |
Governo del territorio |
01/01/13 |
30/09/13 |
Agricoltura |
01/03/13 |
31/12/13 |
Sanità e servizi sociali |
01/07/13 |
31/12/13 |
Art. 22. (Modificazione alla
1. L’articolo 28 della
2. Il comma 8 dell’articolo 76 della
Art. 23. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 40 della
“d) il trentatre per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio;”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 40 della
“d-bis) il trentadue per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia, ripartito in proporzione al numero degli iscritti, per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica-ambientale di cui all’articolo 29 del
3. Al comma 1-bis dell’articolo 40 della
TITOLO III
(ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE)
Art. 24. (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 6 della
1. L’articolo 11, comma 6 della
Art. 25. (Interventi per lo sviluppo della banda larga in Umbria)
1. Al fine di promuovere la diffusione della banda larga quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, la Regione trasferisce al Consorzio per il Sistema informativo regionale (S.I.R.), a titolo di erogazione gratuita ai sensi della convenzione tra i consorziati di cui all’articolo 6 della
2. La Giunta regionale per favorire la più ampia partecipazione degli Enti pubblici regionali nel processo di diffusione della banda larga è autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari di riassetto del Consorzio S.I.R. e CentralCom s.p.a..
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE
Art. 26. (Adeguamento del
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua il
Art. 27. (Termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate)
1. Dall’entrata in vigore della presente legge, il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all’articolo 66, comma 11 della
Art. 28. (Decorrenza garanzia
1. La garanzia di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 della
Art. 29. (Riduzione indennità organi
1. Sino all’anno 2013, l’indennità spettante al Revisore dei conti, come prevista dal comma 2-bis dell’articolo 13 della
2. Sino all’anno 2013 ai componenti dell’Assemblea e al Presidente, di cui all’articolo 15, commi 1 e 3 della
3. Sino all’anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari di cui all’articolo 15, comma 2 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma inserito dall'art. 9 della
[2] Comma abrogato dall'art. 11 della
[3] Comma abrogato dall'art. 11 della
[4] Comma inserito dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 410 della