Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 03/11/2004 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto). |
Art. 2. (Ambito di applicazione). |
Art. 3. (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia). |
Art. 4. (Vigilanza su opere di amministrazioni statali). |
Art. 5. (Responsabilità). |
Art. 6. (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali). |
Art. 7. (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità). |
Art. 8. (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire). |
Art. 9. (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione |
Art. 10. (Mutamenti di destinazione d’uso realizzati in assenza di titolo abilitativo). |
Art. 11. (Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della Provincia). |
Art. 12. (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato). |
Art. 13. (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Provincia). |
Art. 14. (Demolizione di opere abusive). |
Art. 15. (Competenze della Regione, della Provincia e del Comune). |
Art. 16. (Sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di normativa tecnica). |
Art. 17. (Accertamento di conformità). |
Art. 18. (Norme di prima applicazione per l’accertamento di conformità). |
Art. 19. (Titolo abilitativo in sanatoria a seguito del condono edilizio). |
Art. 20. (Interventi ammessi a sanatoria). |
Art. 21. (Interventi non ammessi a sanatoria). |
Art. 22. (Condizioni per la sanatoria). |
Art. 23. (Modalità della sanatoria). |
Art. 24. (Oneri concessori). |
Art. 25. (Oblazione). |
Art. 26. (Termini ed effetti per la sanatoria). |
Art. 27. (Definizione degli interventi ammessi a condono edilizio). |
Art. 28. (Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione). |
Art. 29. (Valutazione della gravità dell’abuso). |
Art. 30. (Modificazioni dell’art. 110). |
Art. 31. (Integrazione dell’art. 34). |
Art. 32. (Integrazione dell’art. 65, così come modificato dall’art. 55 della l.r. n. 1/2004). |
Art. 33. (Integrazione con l’art. 65 bis). |
Art. 34. (Modificazioni dell’art. 33). |
Art. 35. (Integrazione dell’articolo 14). |
Art. 36. (Integrazione dell’art. 3). |
Art. 37. (Modifica dell’art. 4). |
Art. 38. (Integrazione dell’articolo 5). |
Art. 39. (Inserimento dell’articolo 7 bis). |
Art. 40. (Modificazioni dell’art. 11). |
Art. 41. (Integrazione dell’art. 21). |
Art. 42. (Modificazione dell’art. 32). |
Art. 43. (Modificazione dell’art. 34). |
Art. 44. (Aggiunta dell’art. 39 bis). |
Art. 45. (Modificazioni dell’art. 40). |
Art. 46. (Modificazione dell’art. 46). |
Art. 47. (Modificazione dell’art. 46). |
Art. 48. (Norma speciale per le aree terremotate). |
Art. 49. (Abrogazioni). |
Art. 50. (Norme finali). |
Art. 51. (Norma finanziaria). |
§ 4.2.49 - L.R. 3 novembre 2004, n. 21.
Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia.
(B.U. 8 novembre 2004, n. 47).
TITOLO I
VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA,
RESPONSABILITÀ, SANZIONI E SANATORIA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità e oggetto). [1]
1. Con la presente legge, in riferimento alle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell’articolo 46 della
Art. 2. (Ambito di applicazione). [2]
1. Con l’entrata in vigore della presente legge cessa l’applicazione nella Regione Umbria delle norme statali di dettaglio in materia di vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia, responsabilità e sanzioni contenute nel Titolo IV, Capo I e Capo II, articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del
CAPO II
VIGILANZA E RESPONSABILITÀ
Art. 3. (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia). [3]
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all’articolo 39 della
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all’esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l’immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della
3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della l. 241/ 1990 ed ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’ordine di sospensione dei lavori l’interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello con l’indicazione del corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L’accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta l’applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.
5. I comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai sensi della
6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell’abuso e ai responsabili di cui all’articolo 5. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia [5].
7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni di cui all’articolo 30 del
8. Fermo restando quanto previsto all’articolo 13, in caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal commi 3 e 4, la Provincia, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell’esercizio dell’azione penale [6].
8-bis. La corresponsione delle sanzioni pecuniarie alternative ai provvedimenti di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 costituiscono presupposto per la legittimazione dell’edificio attraverso provvedimento del comune [7].
Art. 4. (Vigilanza su opere di amministrazioni statali). [8]
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 3.
1. Il titolare del titolo abilitativo, il proprietario, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso [10].
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d’opera di cui all’art. 20, comma 1 lett. b) della
3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di denuncia di inizio attività o in presenza del permesso di costruire conseguito con il procedimento di cui all’articolo 17, comma 12 della
CAPO III
SANZIONI
Art. 6. (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali). [12]
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32 della
3. Se il proprietario o il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell’interessato, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L’area acquisita deve consentire l’autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita [14].
4. L’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, definisce la consistenza dell’area da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali e, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, in base a leggi regionali, a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione della demolizione, l’acquisizione gratuita si verifica a favore del Comune, il quale procede alla demolizione a spese dei responsabili dell’abuso.
8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell’abuso, senza procedere all’acquisizione dell’area. Al fine di procedere alla demolizione il dirigente o il responsabile del competente ufficio dispone, contestualmente all’adozione del relativo provvedimento, l’occupazione temporanea dell’area occorrente all’espletamento dei lavori fissandone la relativa durata, prorogabile per motivate necessità, ed all’ultimazione dei lavori l’area è restituita agli aventi titolo [15].
9. Il Comune può affidare a terzi per finalità di interesse pubblico la gestione dei beni e dell’area di sedime acquisiti al patrimonio comunale.
10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, resta applicabile anche quanto previsto dal comma 9 dell’art. 31 del
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della
12. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all’Autorità giudiziaria.
13. In caso di inerzia del Comune per l’emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all’articolo 3, comma 8.
Art. 7. (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità). [17]
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli previsti all’articolo 13, comma 1, lettera c) della
2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all’organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell’abuso, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25 della
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A di cui al
5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono trasmessi alla Provincia e all’Autorità giudiziaria.
6. In caso di inerzia del Comune, per l’emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 8.
7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della
Art. 8. (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire). [19]
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, con esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lett. c), del comma 1 dell’articolo 13 della
2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25 della
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della
4. Qualora gli interventi e le opere di cui al comma 1 siano state eseguite su immobili non vincolati ma compresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del
5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia e all’Autorità giudiziaria.
6. In caso di inerzia del Comune per l’emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all’articolo 3, comma 8.
6-bis. Ai fini dell’applicazione del presentearticolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distanze, superficie utile coperta che non eccedano per singola unità immobiliare e per opere pertinenziali il due per cento delle misure progettuali [23].
Art. 9. (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione [24]). [25]
1. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 20 della
2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all’organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell’abuso, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25 della
3. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell’abuso [27].
4. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in base a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, di piani di settore, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria, in relazione all’entità delle opere da 600,00 a 6.000,00 euro, nonché in ragione della gravità dell’abuso [28].
5. Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai commi 3 e 4 la sanzione pecuniaria è applicata con le modalità e limiti previsti al comma 3.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano stati eseguiti su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al
7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.
9. Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità, su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici si applicano le disposizioni dell’articolo 35 del
10. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all’Autorità giudiziaria.
11. In caso di inerzia del Comune per l’emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all’articolo 3, comma 8.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all’articolo 7, comma 2 e all’articolo 7-bis, comma 1-bis della
Art. 10. (Mutamenti di destinazione d’uso realizzati in assenza di titolo abilitativo). [31]
1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 33 della
a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro 300,00 a euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata dall’abuso;
b) nel caso che il mutamento della destinazione d’uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:
1) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta ad euro 20,00 a metro quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;
2) euro 100,00 a metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi;
3) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola.
2. Contestualmente all’applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera a), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della
3. Nei casi previsti alla lettera b) del comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso il quale si provvede d’ufficio in danno dei responsabili dell’abuso.
4. La sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso sia effettuato con gli interventi abusivi di cui agli articoli 7, 8 e 9, si cumula con le sanzioni pecuniarie previste da detti articoli.
5. Fino alla definizione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, comma 5 e 25, comma 1 della
Art. 11. (Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della Provincia). [34]
1. Fermo restando quanto previsto al comma 13, secondo periodo dell’articolo 21 della
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili interessati, al progettista, e al Comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della
3. In pendenza delle procedure di annullamento, la Provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ordina la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, salvo quanto previsto al comma 7. Ove il Comune non provveda entro il termine stabilito si applicano le disposizioni dell’articolo 13.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l’affissione nell’albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al permesso di costruire acquisito con silenzio – assenso di cui all’articolo 17, comma 12 della
7. Con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, previo accertamento, sono sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale gli interventi realizzati in attuazione del piano attuativo annullato.
Art. 12. (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato). [37]
1. In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, anche per non recare pregiudizio alle opere edilizie eseguite legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25 della
2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 17.
Art. 13. (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Provincia). [38]
1. In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di Coordinamento provinciale, o comunque con la normativa urbanistico- edilizia, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la Provincia può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato dalla Provincia stessa. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al Comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale i responsabili dell’abuso sono tenuti a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la Provincia dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al permesso di costruire acquisito con silenzio – assenso di cui all’articolo 17, comma 12 della
Art. 14. (Demolizione di opere abusive). [40]
1. La demolizione a cura del Comune, o della Provincia è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta dell’Ente.
2. I relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal Comune o dalla Provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Per l’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, il Comune e la Provincia possono anche avvalersi, per il tramite del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al
4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l’aggiudicazione di contratti d’appalto per demolizioni da eseguirsi all’occorrenza.
Art. 15. (Competenze della Regione, della Provincia e del Comune). [41]
1. Fermo restando quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 3, il Comune dà tempestiva comunicazione alla Provincia dell’avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti sanzionatori adottati. La Provincia verifica l’esito dei provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell’attività urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del presente titolo.
2. Il Comune e la Provincia effettuano gli adempimenti relativi agli abusi di cui al presente titolo, in modo da permettere l’archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché lo stato di attuazione dei medesimi.
3. La Provincia, sulla base dei dati di cui ai commi 1 e 2, invia semestralmente alla Regione una dettagliata relazione informativa sulle attività effettuate con l’indicazione dei provvedimenti adottati dal Comune e dalla Provincia medesima, in riferimento alle diverse tipologie di abuso [42].
4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio e sull’acquisizione delle informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione si avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province di cui ai commi 2 e 3, nonché dall’Autorità giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e coordinamento assunto per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 45 della
Art. 16. (Sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di normativa tecnica). [44]
[1. Le violazioni delle norme in applicazione dell’articolo 40, comma 3 della
CAPO IV
TITOLI ABILITATIVI IN SANATORIA
Art. 17. (Accertamento di conformità). [45]
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1, articolo 9, comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere la sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente comma è consentito l’adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato, in conformità alle disposizioni del titolo secondo della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31. Per le violazioni di cui all’articolo 10 il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda [46].
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della
3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all’articolo 17 della
4. Ove l’intervento realizzato in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nel caso in cui il calcolo del contributo di costruzione non sia applicabile, la somma non superiore a euro 6.000,00 (seimila) e non inferiore a euro 600,00 (seicento), stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all’entità dell’intervento. Alla segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all’articolo 21 della
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 12 della
6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, in materia igienico-sanitaria, nonché a quanto previsto dall’articolo 40 della
7. Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’art. 4 della
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano anche nel caso di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nell’ambito di interventi edilizi [51].
CAPO V
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
Art. 18. (Norme di prima applicazione per l’accertamento di conformità). [52]
1. La procedura prevista dall’articolo 17 si applica anche per l’accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 1/ 2004 non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento dell’entrata in vigore della stessa legge regionale. In tali casi l’istanza è presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al Comune nella misura prevista al comma 2 dello stesso articolo 17, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
1 bis. La procedura prevista dall’articolo 17 si applica anche per l’accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore del
2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo è condizionato a quanto indicato ai commi 6 e 7 dell’articolo 17.
3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17, provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione degli immobili appartenenti ai beni pubblici demaniali e patrimoniali e comunicano al comune le eventuali opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, richiedendo il rilascio dello specifico titolo a sanatoria. Il Comune, nei successivi centoventi giorni, si esprime sulla compatibilità delle stesse opere agli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo al conseguente rilascio del titolo abilitativo a sanatoria. Il medesimo è rilasciato con le modalità di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Il procedimento del presente comma può concludersi, per ogni singola richiesta, prima dei termini previsti per la presentazione del complesso delle comunicazioni suddette.
TITOLO II
CONDONO EDILIZIO
CAPO I
CONDONO EDILIZIO
Art. 19. (Titolo abilitativo in sanatoria a seguito del condono edilizio).
1. I limiti, le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, in relazione al condono edilizio di cui all’articolo 32 del
2. Per quanto non disposto dal presente Titolo, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 della
Art. 20. (Interventi ammessi a sanatoria).
1. Nell’ambito dell’intero territorio regionale, comprese le aree demaniali, sono suscettibili di sanatoria edilizia, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito del condono edilizio, di cui al
a) le opere riconducibili alla Tipologia n. 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell’allegato 1 del decreto legge medesimo, relativamente ad ampliamenti di edifici esistenti nei seguenti limiti:
1) fino a 30 metri quadrati di superficie per unità immobiliare. Il limite è incrementato a 45 metri quadrati nel caso di unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario che vi risieda stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge;
2) fino a 60 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi;
3) fino a 100 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi ricadenti in zone di tipo D, E ed F di cui al
b) le opere riconducibili alla Tipologia n. 2 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell’allegato 1 del decreto legge medesimo, entro i limiti volumetrici previsti al comma 25 dell’articolo 32 dello stesso decreto legge;
c) le opere riconducibili alle seguenti tipologie di illecito edilizio indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto legge medesimo, anche con eventuale modifica delle destinazioni d’uso, siano esse realizzate in conformità o in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003:
1) Tipologia n. 3; (opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della
2) Tipologia n. 4; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della
3) Tipologia n. 5; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della
4) Tipologia n. 6; (opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) della
2. I limiti dimensionali di cui al comma 1, lettere a) e b) non trovano applicazione e sono aggiuntivi relativamente agli interventi di:
a) chiusura di superfici di logge e portici;
b) realizzazione di locali interrati o seminterrati purchè per questi ultimi l’altezza media ponderale delle pareti emergenti dal terreno non superi i metri lineari 1,00.
3. Le opere di cui al comma 1, lett. a) e b) e al comma 2 non possono comunque comportare il superamento dei limiti volumetrici massimi stabiliti all’articolo 32, comma 25 del
Art. 21. (Interventi non ammessi a sanatoria).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della
a) le opere o gli edifici previsti in demolizione da titoli abilitativi o da piani attuativi;
b) il cambiamento di destinazione d’uso di edifici in zona agricola che abbia comportato destinazioni diverse dagli annessi agricoli, qualora non riguardi annessi agricoli o vani accessori collocati all’interno dell’edificio residenziale o in aderenza allo stesso;
c) l’utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo o che non riguardino attrezzature sportive e ricreative non costituenti volumetria purché realizzate al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo e agrituristico;
d) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto previsto all’articolo 20, comma 1, lettera b);
e) gli interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a) concernenti l’ampliamento di edifici oggetto di titolo abilitativo a sanatoria conseguente a precedenti condoni edilizi di intere nuove abitazioni o attività produttive o servizi;
f) gli interventi realizzati su terreni gravati da vincolo di uso civico;
g) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento su beni culturali di cui alla Parte Seconda, Titolo I del
h) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al
Art. 22. (Condizioni per la sanatoria).
1. Ai fini del calcolo dell’oblazione e del contributo di costruzione gli interventi di modifica della destinazione d’uso con o senza opere edilizie, sono equiparati alle opere di ristrutturazione edilizia di cui alla tipologia 3 indicata all’art. 20, comma 1, lettera c). Nel caso in cui la modifica della destinazione d’uso riguardi vani di edifici posti al piano sottotetto o terreno, la sanatoria è ammessa purché siano rispettate le limitazioni e condizioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, della
2. Per gli ampliamenti di cui all’art. 20, comma 1, lett. a) o per i nuovi edifici di cui all’art. 20, comma 1, lett. b) relativamente ad annessi agricoli, è costituito, prima del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, un vincolo di destinazione d’uso ventennale, registrato e trascritto.
3. La sanatoria delle opere e degli interventi che interessano le aree e gli ambiti di cui al comma 2 dell’art. 4 della
4. Alle aree di cui all’art. 32, comma 27, lettera d) del
5. La sanatoria edilizia prevista all’articolo 20, commi 1 e 2, qualora comporti aumento di carico urbanistico, è ammessa a condizione che siano soddisfatte, prima del rilascio del relativo titolo a sanatoria, le condizioni in materia di standard urbanistici di cui all’art. 26 della
6. Per gli interventi di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e c) è consentita la sanatoria anche delle opere realizzate su immobili di cui all’art. 32, comma 27, lettera d) del
Art. 23. (Modalità della sanatoria).
1. Alla domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, riferita a singole unità immobiliari, è allegata la dichiarazione resa da tecnico abilitato, utilizzando il modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera c), ai fini di cui all’art. 18, commi 1 e 5, secondo periodo e all’art. 39 comma 5 della
a) le dimensioni e lo stato delle opere interessate con allegati i relativi elaborati in base all’elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della
b) la destinazione d’uso e la superficie del manufatto oggetto di sanatoria.
2. Entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato integra, ove necessario, la domanda medesima con:
a) pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso rilasciati dai soggetti competenti;
b) il certificato di un tecnico abilitato attestante la quantificazione del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative;
c) una relazione contenente quanto previsto al comma 3 dell’articolo 22 della
d) la certificazione del rispetto della normativa antisismica vigente all’entrata in vigore della presente legge o della possibilità di eseguire opere di adeguamento antisismico.
3. Qualora l’immobile oggetto di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega al Comune o sia necessario acquisire il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’art. 4, comma 2 della
4. Qualora l’immobile oggetto della richiesta di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli atti di assenso necessari dei soggetti preposti non siano stati trasmessi ai sensi del comma 2, il Comune, tramite lo sportello unico per l’edilizia può convocare, ai fini dell’acquisizione degli atti di assenso stessi, anche su richiesta dell’interessato, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della
5. Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile del procedimento può, per una sola volta e comunque entro il termine di cui al precedente comma 4, richiedere agli interessati documentazione integrativa o chiarimenti.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, detta con apposito atto anche le eventuali condizioni e le prescrizioni per consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale dei manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’articolo 4 della
7. Ai fini dell’attestazione concernente gli aspetti igienico - sanitari delle opere oggetto di sanatoria si applica anche quanto previsto dall’articolo 34 della
8. Le domande di sanatoria presentate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge sono esaminate con riferimento alle condizioni, limiti e modalità regolate dal presente Titolo e possono essere ritirate, ripresentate o integrate entro il termine di cui al comma 32 dell’articolo 32 del
Art. 24. (Oneri concessori).
1. L’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento sono effettuate secondo quanto previsto dal comma 38 dell’articolo 32 del
2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria ai sensi del presente articolo, sono incrementati nella misura del cento per cento rispetto a quella definita al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in applicazione delle vigenti normative.
3. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.r. 1/ 2004, gli oneri concessori sono applicati nella misura prevista agli articoli 23, 24 e 25 della
4. I proventi determinati dalla quota di oneri concessori aggiuntivi di cui al comma 2, nonché gli importi derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici di cui all’articolo 22, comma 6, sono finalizzati esclusivamente all’adeguamento delle opere di urbanizzazione, nonché ai costi aggiuntivi per l’istruttoria delle domande di condono edilizio. Le amministrazioni comunali possono prevedere la corresponsione di incentivi straordinari ai propri dipendenti o collaboratori nell’ambito di progetti finalizzati da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, nonché ricorrere a collaborazioni a tempo determinato.
5. Ai fini di concorrere al finanziamento delle attività di cui al comma 4 l’Amministrazione comunale può applicare il raddoppio dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Art. 25. (Oblazione).
1. L’oblazione relativa alle opere abusive oggetto di sanatoria, compresa quella derivante dall’eventuale conguaglio, è incrementata nella misura del dieci per cento per le finalità previste al comma 33 dell’articolo 32 del
Art. 26. (Termini ed effetti per la sanatoria).
1. La mancata presentazione dei documenti previsti all’articolo 23, commi 1, 2 e 5 della presente legge e dall’articolo 32 del
2. La determinazione sulla domanda di sanatoria è adottata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 32 dell’articolo 32 del D.L. 269/ 2003, convertito con
a) la completezza della documentazione presentata;
b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento asseverato dal tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) con le condizioni previste dal presente Titolo per la sanabilità delle opere;
c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, dei diritti ed oneri di segreteria, della quota definitiva dell’oblazione e dell’eventuale monetizzazione delle aree per standard;
d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e nulla osta necessari.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al Comune si sostituisce la Provincia, che di conseguenza beneficia di quota parte, pari al cinquanta per cento, dei proventi di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 24 per l’istruttoria ed il rilascio dei titoli abilitativi a sanatoria. La Provincia si sostituisce, previa diffida al Comune ad adempiere entro congruo termine e provvede al rilascio del titolo abilitativo a sanatoria entro un anno dal termine di cui al comma 2. La Provincia in sede di rilascio del titolo abilitativo a sanatoria detta con apposito atto anche le prescrizioni ai fini previsti al comma 6 dell’articolo 23.
4. Il certificato di agibilità per le opere e gli interventi oggetto di titolo abilitativo in sanatoria è sostituito da una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dall’intestatario del titolo e da tecnico abilitato attestante la rispondenza delle opere stesse alle previsioni contenute negli elaborati agli atti e alle prescrizioni del titolo abilitativi a sanatoria, con le modalità di cui all’articolo 30 della
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 29 della
Art. 27. (Definizione degli interventi ammessi a condono edilizio).
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 51 della
2. Nei casi in cui l’abuso edilizio sia quantificabile in volume, senza aumento della superficie, la superficie massima ammissibile di ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20, è calcolata applicando la proporzione in base alla quale la superficie da determinare (S) sta alla superficie complessiva assentita delle unità immobiliari esistenti (Sc), come il volume eccedente rispetto a quello assentito (Ve) sta al volume assentito (Va), (S:Sc=Ve:Va).
3. Ai fini di quanto previsto alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 si intende per unità immobiliare quella definita ai fini della vigente normativa sull’iscrizione a catasto degli immobili, come risultante antecedentemente alla realizzazione delle opere di ampliamento.
4. L’ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso avente titolo, o da unità immobiliari pertinenziali insistenti all’interno del lotto o dell’area, sempre dello stesso avente titolo, è ammesso per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle superfici di tutte le unità immobiliari interessate, salvo che ogni unità immobiliare si configuri come autonoma struttura abitativa, produttiva o a servizi.
5. Ai fini degli interventi suscettibili di sanatoria quelli relativi alla tamponatura di edifici o parti di essi rientrano nelle tipologie di illecito di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b).
6. Per opere ultimate di cui all’articolo 32, comma 25 del
TITOLO III
SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
CAPO I
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
Art. 28. (Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione). [54]
1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, dal titolo abilitativo o da apposito provvedimento comunale del contributo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25 della
a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al quaranta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi di legge.
TITOLO IV
GRAVITÀ DELL’ABUSO
CAPO I
VALUTAZIONE
Art. 29. (Valutazione della gravità dell’abuso). [55]
1. Per l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 la graduazione della gravità dell’abuso deve tener conto della localizzazione in ambiti o immobili di maggior valenza storico-architettonica, naturalistico-paesaggistica e urbanistica, nonché della tipologia edilizia e dell’entità dell’intervento.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Comune può emanare apposite disposizioni attuative.
TITOLO V
MODIFICHE DI LEGGI, ABROGAZIONI E NORME FINALI
CAPO I
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3
Art. 30. (Modificazioni dell’art. 110). [56]
1. Al comma 1 dell’articolo 110 della
«r) al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai fini dell’art. 8, comma 4 della
CAPO II
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27
Art. 31. (Integrazione dell’art. 34). [57]
1. Dopo il comma 1 dell’art. 34 della
«1 bis. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri lineari duecento dall’asse stradale della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o individuata come di progetto nella carta n. 33 della presente legge, o ridefinita sulla base dei progetti approvati.
1 ter. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 bis, sono comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 della presente legge, dell’attuazione della
1 quater. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre la distanza di cui al comma 1bis per nuove previsioni urbanistiche, da localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti. La Provincia, in sede di conferenza istituzionale, di cui all’articolo 9 della
Art. 32. (Integrazione dell’art. 65, così come modificato dall’art. 55 della
1. Il comma 3 dell’articolo 65 della
«3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purchè, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell’eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad un distanza dalla strada maggiore di quella esistente e semprechè conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal D.P.R. 753/ 1980.».
Art. 33. (Integrazione con l’art. 65 bis). [59]
1. Dopo l’articolo 65 della
«Art. 65 bis. (Salvaguardia dell’ambito aeroportuale).
1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all’interno delle aree di cui all’articolo 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato dell’Aeroporto di Perugia - S. Egidio, approvato con
2. La delocalizzazione dei fabbricati effettuata a seguito di procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere aeroportuali è condizionata alla stipula di apposita convenzione tra l’Autorità espropriante e il proprietario dell’immobile per regolare i relativi rapporti e modalità.».
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 31
Art. 34. (Modificazioni dell’art. 33). [60]
1. All’art. 33 della
Art. 35. (Integrazione dell’articolo 14). [61]
1. All’articolo 14 della
«3 bis. Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale è trasmesso alla Regione che, attraverso il SITER, provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, dalla quale decorre l’effettiva applicazione e ne rende possibile la consultazione.».
CAPO IV
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1.
Art. 36. (Integrazione dell’art. 3). [62]
1. Al comma 1, lett. e), n. 2) dell’articolo 3 della
Art. 37. (Modifica dell’art. 4). [63]
1. Al comma 4, lett. a) dell’art. 4 della
Art. 38. (Integrazione dell’articolo 5). [64]
1. Al comma 6 dell’articolo 5 della
Art. 39. (Inserimento dell’articolo 7 bis). [65]
1. Dopo l’articolo 7 della
«Art. 7 bis. (Prima attuazione del Piano energetico regionale).
1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004, gli interventi relativi all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM 2 aprile 1968, 1444, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all’art. 7.
2. L’autorizzazione unica di cui all’art. 12, comma 3 del
Art. 40. (Modificazioni dell’art. 11). [66]
1. Al comma 1 dell’art. 11 della
2. All’articolo 11 della
«1 bis. Ferme restando le limitazioni previste al comma 1, il coordinatore in materia di sicurezza e salute di cui al
Art. 41. (Integrazione dell’art. 21). [67]
1. All’articolo 21 della
«11. La presentazione della denuncia di inizio attività per varianti in corso d’opera, relativamente agli interventi di cui all’articolo 20, non comporta la sospensione dei lavori ed ha immediata efficacia a condizione che alla documentazione di cui al comma 1 siano allegati, ove necessari, le attestazioni relative alla denuncia dei lavori di cui all’articolo 40, i pareri della commissione comunale di cui all’articolo 4 e l’autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 22.».
Art. 42. (Modificazione dell’art. 32). [68]
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della
Art. 43. (Modificazione dell’art. 34). [69]
1. Al comma 1, alinea dell’art. 34 della
Art. 44. (Aggiunta dell’art. 39 bis). [70]
1. Dopo l’articolo 39 della
«Art. 39 bis. (Raccolta dei dati del fabbricato).
1. La Regione con apposito regolamento, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, provvede a definire le modalità con cui i comuni raccolgono i dati su ogni singolo fabbricato, con particolare riferimento ai titoli abilitativi, alle conoscenze dell’area di sedime, alla sicurezza degli edifici, compresa la presenza di materiali inquinanti o pericolosi e al contenimento dei consumi energetici, tenendo anche conto dell’epoca di realizzazione degli edifici medesimi.».
Art. 45. (Modificazioni dell’art. 40). [71]
1. Al comma 2, primo periodo, dell’art. 40 della
2. Al comma 2, terzo periodo, dell’art. 40 della
3. Al comma 2, quarto periodo, dell’art. 40 della
Art. 46. (Modificazione dell’art. 46). [73]
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 46 della
CAPO V
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23
Art. 47. (Modificazione dell’art. 46).
1. All’articolo 46, comma 1, della
CAPO VI
NORME SPECIALI
Art. 48. (Norma speciale per le aree terremotate). [74]
1. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2005, al fine di verificare la possibilità del rientro alla normalità nelle aree interessate, attraverso l’individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio [75].
2. Quanto previsto al comma 1 si applica ai manufatti realizzati nei comuni di cui all’art. 1, comma 2 dell’
CAPO VII
ABROGAZIONI E NORME FINALI
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 49 della
b) le lettere c) ed e) del comma 1, i commi 1 bis e 2 dell’articolo 38 della
c) la
1) il comma 5 dell’articolo 6 della
2) all’articolo 12, comma 6 della
3) il comma 5 dell’articolo 11 della
4) all’articolo 16, comma 7 della
5) il comma 3 dell’articolo 6 della
d) l’articolo 3 della
e) la
1. Con l’entrata in vigore della presente legge, cessa l’obbligo per i comuni dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 della
2. Le funzioni del Comitato consultivo regionale per il territorio abrogato all’articolo 49, comma 1, lett. c) sono svolte dai competenti servizi regionali, salvo quanto previsto dall’articolo 137 del
3. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.
4. La Regione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a raccogliere l’intera normativa regionale in materia edilizia in un testo coordinato, comprendente anche i relativi provvedimenti attuativi della medesima.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO I
NORMA FINANZIARIA
Art. 51. (Norma finanziaria).
1. Le somme spettanti alla Regione di cui all’articolo 25, per un importo di 1.000.000,00 di euro, sono introitate nella unità previsionale di base 3.01.004 del bilancio regionale, parte entrata, denominata «Entrate extratributarie» (cap. 2457).
2. Per gli interventi vincolati per le finalità di cui al comma 33 dell’articolo 32 della
— 850.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione di abusivismo edilizio da iscrivere nella unità previsionale di base 3.02.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana» (cap. 7031);
— 150.000,00 euro per gli interventi previsti all’articolo 15, comma 4 da iscrivere nella unità previsionale di base 5.01.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia» (cap. 5866).
3. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti complessivi di cui al comma 2 pari a 1.000.000,00 di euro è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata di cui al comma 1 iscritta nella unità previsionale di base 3.01.004.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[4] Comma così modificato dall'art. 79 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 79 della
[6] Comma così modificato dall’art. 59 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 105 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[10] Comma così modificato dall'art. 80 della
[11] Comma corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 51 e così modificato dall'art. 106 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[13] Comma così modificato dall'art. 107 della
[14] Comma corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 51 e così modificato dall'art. 81 della
[15] Comma così modificato dall'art. 107 della
[16] Comma così modificato dall'art. 107 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[18] Comma così modificato dall'art. 108 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[20] Comma così modificato dall'art. 109 della
[21] Comma così modificato dall'art. 109 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 109 della
[23] Comma aggiunto dall'art. 109 della
[24] Rubrica così modificata dall'art. 110 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[26] Comma così modificato dall'art. 110 della
[27] Comma così modificato dall'art. 110 della
[28] Comma così modificato dall'art. 110 della
[29] Comma così modificato dall'art. 110 della
[30] Comma aggiunto dall'art. 110 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[32] Comma così modificato dall'art. 111 della
[33] Comma così modificato dall'art. 111 della
[34] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[35] Comma così modificato dall'art. 112 della
[36] Comma così sostituito dall'art. 112 della
[37] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[38] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[39] Comma così sostituito dall'art. 113 della
[40] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[42] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 51.
[43] Comma così modificato dall’art. 60 della
[44] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[45] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[46] Comma così modificato dall'art. 114 della
[47] Comma già modificato dall’art. 61 della
[48] Comma così modificato dall'art. 114 della
[49] Comma così sostituito dall'art. 114 della
[50] Comma così sostituito dall'art. 114 della
[51] Comma aggiunto dall'art. 114 della
[52] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[53] Comma inserito dall'art. 83 della
[54] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[55] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[56] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[57] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[58] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[59] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[60] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[61] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[62] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[63] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[64] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[65] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[66] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[67] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[68] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[69] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[70] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[71] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[72] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 51.
[73] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[74] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[75] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 66 della
[76] Articolo abrogato dall'art. 271 della
[77] Articolo abrogato dall'art. 271 della